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Document 32023D0069
Commission Implementing Decision (EU) 2023/69 of 9 January 2023 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards the harmonised standard for electrically power assisted cycles (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata per i cicli elettrici a pedalata assistita (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata per i cicli elettrici a pedalata assistita (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/33
GU L 7 del 10.1.2023, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2023; abrog. impl. da 32023D1586
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019D0436 | Eliminazione | allegato I testo | 10/01/2023 | |
Modifies | 32019D0436 | aggiunta | allegato II testo | 10/01/2023 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023D1586 | 02/08/2023 |
10.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 7/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/69 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata per i cicli elettrici a pedalata assistita
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In base all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità a una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contemplati da tale norma. |
(2) |
Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta («richiesta M/396») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Sulla base della richiesta M/396, il CEN e il Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN 15194:2017 per i cicli elettrici a pedalata assistita. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (3). |
(4) |
Il 23 agosto 2019 i Paesi Bassi hanno avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE verso la norma armonizzata EN 15194:2017 sostenendo che, contrariamente a quanto affermato, questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. I Paesi Bassi hanno sostenuto che la norma armonizzata EN 15194:2017 fornirebbe unicamente informazioni, ai punti 4.2.3.1 e 4.2.3.2, in merito alla disponibilità delle norme europee EN 62133 e EN 50604-1 per le prove sulle batterie, senza affrontare in maniera esauriente la questione dell’integrazione sicura delle batterie nei pacchi batterie e di questi ultimi nel dispositivo finale. I Paesi Bassi hanno sostenuto che ciò non sarebbe sufficiente a permettere di valutare i livelli di sicurezza complessivi del dispositivo finale, vale a dire i cicli elettrici a pedalata assistita, come dimostrerebbero gli incidenti ricorrenti aventi per protagonisti veicoli dotati di celle e/o batterie agli ioni di litio. |
(5) |
Questa obiezione formale è stata discussa nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE nelle riunioni del 2 e 3 dicembre 2019 e del 19 e 20 febbraio 2020. |
(6) |
In tali riunioni la Germania ha sollevato un’ulteriore obiezione, asserendo che la norma armonizzata EN 15194:2017 non sarebbe conforme ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al ciclista. In base alla norma armonizzata EN 15194:2017, tali punti non sono applicabili ai cicli elettrici a pedalata assistita. Secondo la Germania, tuttavia, tali vibrazioni possono verificarsi quando si utilizzano queste biciclette su un fondo sconnesso. |
(7) |
Le obiezioni formali sollevate dai Paesi Bassi e dalla Germania sono state discusse nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) il 2 luglio 2021. |
(8) |
Esaminata la norma armonizzata EN 15194:2017 insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. |
(9) |
La norma armonizzata EN 15194:2017 dovrebbe pertanto restare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione. |
(10) |
Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 è incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. Nell’allegato II di tale decisione è riportato l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni. Il riferimento della norma EN 15194:2017 dovrebbe pertanto essere soppresso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e inserito con una restrizione nell’allegato II della medesima decisione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436. |
(12) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(2) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).
(4) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono così modificati:
1) |
nell’allegato I, la riga 16 è soppressa; |
2) |
nell’allegato II è aggiunta la riga seguente:
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