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Document 32022R2560R(02)

Rettifica del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022)

GU L, 2024/90559, 17.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/corrigendum/2024-09-17/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/corrigendum/2024-09-17/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/90559

17.9.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 330 del 23 dicembre 2022 )

Pagina 38, articolo 46, paragrafo 1:

anziché:

«1.   La Commissione pubblica, al più tardi il 12 gennaio 2026, e successivamente aggiorna periodicamente, orientamenti riguardanti:»

leggasi:

«1.   La Commissione pubblica, al più tardi il 13 gennaio 2026, e successivamente aggiorna periodicamente, orientamenti riguardanti:»

Pagina 39, articolo 47, paragrafo 4:

anziché:

«4   . I primi atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 12 luglio 2023.»

leggasi:

«4.   I primi atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 13 luglio 2023.»

Pagina 42, articolo 50, paragrafo 2:

anziché:

«2   . Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafi 1 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2025.»

leggasi:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafi 1 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 gennaio 2025.»

Pagina 42, articolo 50, paragrafo 3, prima frase:

anziché:

«3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2025.»

leggasi:

«3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 gennaio 2025.»

Pagina 43, articolo 52, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Entro il 13 luglio 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l’attuazione e il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 9 e delle soglie di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti. Nell’ambito del suo riesame, la Commissione riferisce in merito agli sviluppi delle relazioni internazionali per quanto riguarda i sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi.»

leggasi:

«2.   Entro il 14 luglio 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l’attuazione e il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 9 e delle soglie di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti. Nell’ambito del suo riesame, la Commissione riferisce in merito agli sviluppi delle relazioni internazionali per quanto riguarda i sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi.»

Pagina 43, articolo 53, paragrafi da 1 a 4:

anziché:

«1.   Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai contributi finanziari esteri concessi nei tre anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali contributi finanziari esteri siano stati concessi a un’impresa che notifica una concentrazione o che notifica contributi finanziari nel contesto di una procedura di appalto pubblico a norma del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l’accordo, è stata annunciata l’offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 12 luglio 2023.

4.   Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici aggiudicati o alle procedure di appalto pubblico avviate prima del 12 luglio 2023.»

leggasi:

«1.   Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al 13 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 13 luglio 2023.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai contributi finanziari esteri concessi nei tre anni precedenti al 13 luglio 2023, qualora tali contributi finanziari esteri siano stati concessi a un’impresa che notifica una concentrazione o che notifica contributi finanziari nel contesto di una procedura di appalto pubblico a norma del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l’accordo, è stata annunciata l’offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 13 luglio 2023.

4.   Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici aggiudicati o alle procedure di appalto pubblico avviate prima del 13 luglio 2023.»

Pagina 44, articolo 54, paragrafi da 2 a 4:

anziché:

«2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 luglio 2023.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 47 e 48 si applicano a decorrere dall'11 gennaio 2023 e l’articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7, si applica a decorrere dal 12 gennaio 2024.

4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 21 e 29 si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2023.»

leggasi:

«2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 13 luglio 2023.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 47 e 48 si applicano a decorrere dal 12 gennaio 2023 e l’articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7, si applica a decorrere dal 13 gennaio 2024.

4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 21 e 29 si applicano a decorrere dal 13 ottobre 2023.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/corrigendum/2024-09-17/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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