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Document 32022R1519

Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/2882

GU L 236 del 13.9.2022, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1519/oj

13.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1519 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Un prodotto fertilizzante che soddisfa le prescrizioni stabilite dagli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1009, rispettivamente, per la pertinente categoria funzionale del prodotto («PFC») e per la categoria di materiali costituenti («CMC»), è etichettato conformemente all’allegato III di tale regolamento e ha superato la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del medesimo regolamento, può essere contrassegnato con la marcatura CE e circolare liberamente nel mercato interno come prodotto fertilizzante dell’UE.

(2)

In preparazione alla transizione verso nuove norme di armonizzazione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione della necessità di adeguare alcune delle disposizioni tecniche contenute negli allegati del regolamento (UE) 2019/1009. Tali adeguamenti sono necessari per agevolare l’accesso al mercato interno per prodotti fertilizzanti efficienti dal punto di vista agronomico, sicuri e già ampiamente commercializzati. Alcune di tali modifiche agevolano la libera circolazione di tali prodotti, ossia di prodotti fertilizzanti sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico, migliorando la coerenza con altri atti giuridici e obiettivi strategici dell’Unione. Altre modifiche sono necessarie per evitare situazioni in cui significative categorie di prodotti fertilizzanti sarebbero inavvertitamente escluse dalle norme di armonizzazione.

(3)

A norma del regolamento (UE) 2019/1009, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione (2), i fabbricanti possono utilizzare nei prodotti fertilizzanti dell’UE determinati tipi di polimeri, a condizione che questi rispettino le condizioni stabilite per la CMC 1 e la CMC 11 nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. Una delle condizioni è che il polimero sia registrato conformemente al regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nella sua comunicazione intitolata «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (4) la Commissione ha annunciato la revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006, con l’estensione dell’obbligo di registrazione a determinati polimeri. Di conseguenza, per motivi di coerenza e uniformità, prima di diventare applicabile a norma del regolamento (UE) 2019/1009, l’obbligo di registrazione dei polimeri dovrebbe, in primo luogo, essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 1907/2006, poiché le discussioni relative alla revisione di quest’ultimo offrono un contesto più ampio e la possibilità di adottare un approccio olistico.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce l’obbligo di registrazione della magnesia conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 esonera tuttavia la magnesia non chimicamente modificata dall’obbligo di registrazione, poiché la registrazione di tale sostanza è considerata non opportuna o non necessaria e la sua esenzione dall’obbligo di registrazione non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento. La magnesia ha una lunga storia d’uso nei concimi e non ha classificazione armonizzata conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tenendo conto di ciò e al fine di agevolare l’accesso al mercato interno dei concimi contenenti magnesia come prodotti fertilizzanti dell’UE, l’obbligo di registrazione di cui al regolamento (UE) 2019/1009 non dovrebbe più applicarsi alla magnesia utilizzata nei concimi.

(5)

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce prescrizioni per gli inibitori quali prodotti fertilizzanti dell’UE appartenenti alla PFC 5 e per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti inibitori come materiali costituenti appartenenti alla CMC 1. Per evitare confusione, la terminologia utilizzata in tale regolamento dovrebbe essere modificata per riflettere la distinzione tra le due situazioni. Il termine «composto inibitore» dovrebbe quindi essere utilizzato quando si fa riferimento a una sostanza o a una miscela che migliora le modalità di rilascio dei nutrienti ritardando o bloccando l’attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi. Il termine «inibitore» dovrebbe essere utilizzato solo quando si fa riferimento a prodotti fertilizzanti dell’UE appartenenti alla PFC 5. Tale distinzione è importante poiché gli inibitori possono essere miscele che contengono altre sostanze, come gli stabilizzanti, oltre ai composti inibitori. L’uso corretto di tali termini è necessario per agevolare la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE stabilendo chiaramente le norme applicabili in ciascuna situazione.

(6)

Il regolamento (UE) 2019/1009 comprende prescrizioni volte a garantire l’efficienza dei composti inibitori, ma non stabilisce prescrizioni relative all’efficienza dei concimi o delle miscele fisiche contenenti tali composti inibitori. L’uso di prodotti efficienti contenenti tali sostanze contribuisce a evitare l’inquinamento ambientale causato dalla lisciviazione dell’azoto. Le comunicazioni della Commissione intitolate «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d’azione dell’UE: ‘Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo’» (6) e «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (7) menzionano preoccupazioni di carattere ambientale e l’obiettivo ambizioso di ridurre le perdite di nutrienti del 50 % entro il 2030. È quindi importante garantire l’efficienza dei prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono composti inibitori. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1009 al fine di includervi l’obbligo che la concentrazione dei composti inibitori nei concimi (PFC 1) o nelle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti (PFC 7) rientri nell’intervallo di concentrazioni che garantisce l’efficienza del composto inibitore. È inoltre opportuno che ulteriori prescrizioni di etichettatura garantiscano che i fabbricanti degli inibitori di cui alla PFC 5 forniscano istruzioni chiare sulle modalità di miscelazione di tali prodotti con un concime al fine di assicurare la loro efficienza.

(7)

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme sull’uso del digestato di colture fresche e del digestato diverso da quello di colture fresche, di seguito comunemente denominati «digestato», come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. Il regolamento stabilisce norme per i processi di digestione. Esso non prevede tuttavia altre norme per il post-trattamento del digestato.

(8)

La relazione del Centro comune di ricerca (JRC) intitolata «Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti biodegradabili soggetti a trattamento biologico (compost e digestato): proposte tecniche" (8) indica che il digestato è spesso utilizzato in agricoltura, integralmente o dopo essere stato separato in una frazione solida e in una liquida. Tale separazione agevola il magazzinaggio dei materiali e il relativo trasporto a lunga distanza, il che è particolarmente importante per i prodotti recanti la marcatura CE. La separazione meccanica di un digestato nelle frazioni solida e liquida è un metodo comunemente usato in alcuni Stati membri, che sembra essere ben consolidato stando a un recente studio intitolato «Digestate and compost as fertilisers: Risk assessment and risk management options(9). La separazione di un digestato nelle frazioni solida e liquida potrebbe comportare rischi limitati qualora siano stabilite condizioni relative al processo di post digestione e agli additivi da utilizzare. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1009 al fine di includervi tale processo di post digestione, a condizione che gli additivi utilizzati non superino una determinata concentrazione e siano registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006. È necessario che tali processi siano consentiti a norma del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di agevolare l’accesso al mercato interno per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti digestato e di adeguare le prescrizioni stabilite per tali categorie di materiali costituenti al progresso tecnico. In questo modo saranno inoltre create nuove opportunità per il recupero dei rifiuti organici, in linea con gli ambiziosi piani generali per un’economia circolare.

(9)

Oltre alla separazione meccanica di un digestato nelle frazioni solida e liquida, altri processi sono comunemente usati per eliminare l’acqua da un digestato o dalle sue frazioni. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe consentire ai fabbricanti di trattare ulteriormente il digestato o le sue frazioni al fine di estrarre acqua senza l’intenzione di modificare chimicamente in altro modo i materiali costituenti. È inoltre possibile recuperare azoto o fosforo da un digestato mediante strippaggio o precipitazione. Per chiudere il cerchio è importante non solo creare la possibilità di recuperare tali nutrienti dal digestato, ma anche consentire l’uso del digestato rimanente nei prodotti fertilizzanti dell’UE, poiché contiene diversi altri nutrienti e materia organica. È inoltre opportuno stabilire prescrizioni per l’uso degli additivi necessari per tali processi.

(10)

Il regolamento (UE) 2019/1009 si applica fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che stabilisce norme generali applicabili agli inquinanti organici persistenti. Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce un valore limite di 0,8 mg/kg di materia secca di PCB non diossina-simile per i materiali di pirolisi e gassificazione appartenenti alla CMC 14. Conformemente al regolamento (UE) 2019/1021 i PCB non devono tuttavia essere presenti in sostanze o miscele immesse sul mercato dell’UE. Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021 e affinché sia chiaro che i PCB non diossina-simile non devono essere contenuti nei prodotti fertilizzanti dell’UE con materiali di pirolisi o gassificazione, è opportuno sopprimere tale valore limite dal regolamento (UE) 2019/1009.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

4)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE (GU L 356 dell’8.10.2021, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020) 667 final, del 14.10.2020).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d’azione dell’UE: ‘Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo’» (COM(2021)400 final, del 12 maggio 2021).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (COM(2020) 381 final, del 20 maggio 2020).

(8)  Saveyn H, Eder P. «End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost and digestate): Technical proposals" (Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti biodegradabili soggetti a trattamento biologico (compost e digestato): proposte tecniche), EUR 26425, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2013. JRC87124.

(9)  Digestate and compost as fertilisers: Risk assessment and risk management options, 2019, 40039CL003i3.

(10)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).


ALLEGATO I

L’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1)

alla sezione «PFC 1(C)», punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi di cui all’allegato II, parte II, CMC 1, punto 4,»;

2)

la sezione «PFC 7» è così modificata:

a)

è inserito il seguente punto 2 bis:

«2bis.

Un composto inibitore in una miscela fisica deve essere presente in una concentrazione che rientra nell’intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento dei tassi di riduzione indicati nelle condizioni di cui al presente allegato, parte II, sezione PFC 5 e, rispettivamente, all’allegato II, parte II, sezione CMC 1, punto 4, a livello della miscela fisica.»;

b)

al punto 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

«Il fabbricante della miscela fisica deve valutarne la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 2 bis della presente PFC, garantirne il rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III e assumersi la responsabilità della conformità della miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del medesimo. A tal fine deve:».


ALLEGATO II

L’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1)

la sezione «CMC 1» è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell’UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, ad eccezione dei polimeri, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (*), in un fascicolo contenente:

a)

le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e

b)

una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l’impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall’obbligo di registrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o all’allegato V, punto 6, 7, 8, 9 o 10 (solo per la magnesia), del medesimo.

(*)  Nel caso di una sostanza recuperata nell’Unione europea, questa condizione è soddisfatta se la sostanza è identica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.»;"

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Qualora la sostanza o una delle sostanze nella miscela sia destinata a migliorare le modalità di rilascio dei nutrienti del prodotto fertilizzante dell’UE ritardando o bloccando l’attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi, tale sostanza deve essere un composto inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi e si applicano le norme di seguito indicate.

a)

Il composto inibitore della nitrificazione inibisce l’ossidazione biologica dell’azoto ammoniacale (NH3-N) contenuto nel prodotto fertilizzante dell’UE in azoto nitroso (NO2 -), rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico (NO3 -).

Il tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale (NH3-N) è misurato in base:

i)

alla scomparsa dell’azoto ammoniacale (NH3-N); o

ii)

alla produzione complessiva di azoto nitroso (NO2 -) e di azoto nitrico (NO3 -) rispetto al tempo.

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore della nitrificazione, un campione di terreno contenente il composto inibitore della nitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale (NH3-N) sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 %.

Il composto inibitore della nitrificazione deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione che rientra nell’intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione.

Almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante dell’UE deve essere costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4 +) e ureica (CH4N2O).

b)

Il composto inibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto (N2O) contenuto nel prodotto fertilizzante dell’UE rallentando o bloccando la conversione di nitrato (NO3 -) in diazoto (N2) senza influenzare il processo di nitrificazione come indicato nella categoria PFC 5(A).

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore della denitrificazione, una prova in vitro contenente il composto inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di rilascio di protossido di azoto (N2O) sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 %.

Il composto inibitore della denitrificazione deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione che rientra nell’intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione.

c)

Il composto inibitore dell’ureasi inibisce l’azione idrolitica sull’urea (CH4N2O) contenuta nel prodotto fertilizzante dell’UE dell’enzima dell’ureasi, destinato principalmente a ridurre la volatilizzazione dell’ammoniaca.

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore dell’ureasi, una prova in vitro contenente il composto inibitore dell’ureasi deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di idrolisi dell’urea (CH4N2O) sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 %.

Il composto inibitore dell’ureasi deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione che rientra nell’intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione.

Almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante dell’UE deve essere costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH4N2O).»;

2)

alla sezione «CMC 3», punto 1, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e»;

3)

la sezione «CMC 4» è così modificata:

a)

al punto 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

«3bis.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere una frazione solida o liquida ottenuta mediante la separazione meccanica di un digestato conforme ai punti da 1 a 3.

3ter.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3, o una frazione conforme al punto 3 bis, da cui l’ammonio solubile e/o il fosfato sono stati rimossi interamente o in parte per recuperare azoto e/o fosforo, senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3quater.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3 o al punto 3 ter, nonché una frazione conforme al punto 3 bis, che sono stati sottoposti unicamente a un trattamento fisico per la rimozione dell’acqua senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3quinquies.

Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché:

a)

gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

b)

la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo.»;

c)

al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il digestato o una frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:»;

4)

la sezione «CMC 5» è così modificata:

a)

al punto 1, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

«3bis.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere una frazione solida o liquida ottenuta mediante la separazione meccanica di un digestato conforme ai punti da 1 a 3.

3ter.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3, o una frazione conforme al punto 3 bis, da cui l’ammonio solubile e/o il fosfato sono stati rimossi interamente o in parte per recuperare azoto e/o fosforo, senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3quater.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3 o al punto 3 ter, nonché una frazione conforme al punto 3 bis, che sono stati sottoposti unicamente a un trattamento fisico per la rimozione dell’acqua senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3quinquies.

Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché:

a)

gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

b)

la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo.»;

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater non deve contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16  (**).

(**)  Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.»;"

d)

al punto 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater contiene:»;

e)

al punto 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:»;

5)

alla sezione «CMC 6», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell’UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.»;

6)

alla sezione «CMC 11», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I sottoprodotti devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.»;

7)

alla sezione «CMC 12», il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

I precipitati di sali di fosfato o i loro derivati devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.»;

8)

alla sezione «CMC 13», il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

I materiali di ossidazione termica o i loro derivati devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.»;

9)

la sezione «CMC 14» è così modificata:

a)

al punto 3, la lettera c) è soppressa;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Il materiale di pirolisi e gassificazione deve essere conforme alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.»;

10)

alla sezione «CMC 15», il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Il materiale di elevata purezza deve essere conforme alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.».


(*)  Nel caso di una sostanza recuperata nell’Unione europea, questa condizione è soddisfatta se la sostanza è identica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.»;

(**)  Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.»;»


ALLEGATO III

L’allegato III, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1)

la sezione «PFC 1» è così modificata:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Ai concimi contenenti composti inibitori, quali specificati nell’allegato II, parte II, CMC 1, si applicano le norme di seguito indicate:

a)

l’etichetta riporta la dicitura «inibitore della nitrificazione», «inibitore della denitrificazione» o «inibitore dell’ureasi», a seconda dei casi;

b)

il tenore di composto inibitore della nitrificazione è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4 +) e azoto ureico (CH4N2O);

c)

il tenore di composto inibitore della denitrificazione è espresso in % sulla massa di nitrato (NO3 -) presente;

d)

il tenore di composto inibitore dell’ureasi è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).»

b)

al punto 4, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi di cui all’allegato II, parte II, CMC 1, punto 4,»;

(2)

la sezione «PFC 5: INIBITORE» è sostituita dalla seguente:

«PFC 5: INIBITORE

1.

Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.

2.

Il tenore di composti inibitori deve essere dichiarato come % sulla massa o sul volume.

3.

Le istruzioni per l’uso di cui al presente allegato, parte I, punto 1, lettera d), devono contenere informazioni su:

a)

i tipi di prodotti fertilizzanti dell’UE con cui l’inibitore può essere miscelato, in particolare:

i)

per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4 +) e ureica (CH4N2O);

ii)

per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH4N2O);

b)

la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:

i)

per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(A), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4 +) e azoto ureico (CH4N2O);

ii)

per l’inibitore della denitrificazione di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(B), espressa in % sulla massa di nitrato (NO3 -) presente;

iii)

per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(C), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).»;

(3)

alla sezione «PFC 7: MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI» è aggiunto il seguente paragrafo:

«Qualora la miscela fisica di prodotti fertilizzanti contenga uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni per l’uso di cui al presente allegato, parte II, PFC 5, punto 3, non devono essere aggiunte.».

Nell’allegato III, parte III, la sezione «PFC 1: CONCIME» è sostituita dalla seguente:

«PFC 1: CONCIME

Ai concimi contenenti composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi, quali specificati nell’allegato II, parte II, CMC 1, si applicano le norme di tolleranza di seguito indicate.

Composti inibitori

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di composti inibitori

Concentrazione pari o inferiore al 2 %

± 20 % del valore dichiarato

Concentrazione superiore al 2 %

± 0,3 punti percentuali in termini assoluti».


ALLEGATO IV

L’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1)

al punto 1.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sostanze o miscele a base di materiale grezzo, come specificato nell’allegato II, parte II, CMC 1, ad eccezione di un composto inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi;»;

(2)

al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

composto inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi come specificato nell’allegato II, parte II, CMC 1;».


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