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Document 32022R1518

Regolamento delegato (UE) 2022/1518 della Commissione del 29 marzo 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1840

GU L 236 del 13.9.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1518/oj

13.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1518 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.

(2)

Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro delle sostanze etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA) e metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato (MAMDPA) nel contesto della fabbricazione illecita di stupefacenti.

(3)

L’EAPA è usato per produrre l’1-fenil-2-propanone (P-2-P), noto anche come benzil metil chetone (BMK). Il BMK è un precursore dell’anfetamina e della metanfetamina.

(4)

L’MAMDPA è usato per produrre il 3,4-metilenediossifenilpropano-2-one (PMK), che a sua volta è un precursore della 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy».

(5)

L’anfetamina, la metanfetamina e l’MDMA sono alcune delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. Tali sostanze hanno conseguenze gravi per la salute umana e stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’Unione.

(6)

L’EAPA e l’MAMDPA dovrebbero pertanto diventare sostanze classificate a livello dell’Unione affinché siano soggetti a un controllo e un monitoraggio rafforzati.

(7)

Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.

(8)

L’EAPA e l’MAMDPA, in quanto precursori dell’anfetamina, della metanfetamina e dell’MDMA, rappresentano una minaccia significativa sul piano sociale e per la salute pubblica nell’Unione. Per tali sostanze non esistono produzione, commercio o usi leciti noti, se non a fini di ricerca. Pertanto la loro inclusione nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 costituirebbe una risposta adeguata per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e, allo stesso tempo, non comporterebbe oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(10)

I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio (3). Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei due regolamenti è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2)   GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)  Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella relativa alla categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA) (*1)

 

ex 2918 30 00

5413-05-8

Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato (MAMDPA) (*2)

Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato

ex 2932 99 00

1369021-80-6


(*1)  noto anche come etil 3-osso-2-fenilbutanoato, secondo l’IUPAC (Unione internazionale di chimica pura e applicata).

(*2)  noto anche come metil 2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-ossobutanoato, secondo l’IUPAC.».


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella relativa alla categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA) (*1)

 

ex 2918 30 00

5413-05-8

Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato (MAMDPA) (*2)

Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato

ex 2932 99 00

1369021-80-6


(*1)  noto anche come etil 3-osso-2-fenilbutanoato, secondo l’IUPAC (Unione internazionale di chimica pura e applicata).

(*2)  noto anche come metil 2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-ossobutanoato, secondo l’IUPAC.».


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