This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1412
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1412 of 19 August 2022 concerning the authorisation of ylang ylang essential oil from Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione del 19 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione del 19 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/5887
GU L 217 del 22.8.2022, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32023R0257 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 3 | 27/02/2023 | |
Modified by | 32023R0907 | sostituzione (FR) | articolo 2 paragrafo 3 | 11/09/2022 |
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 217/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1412 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2022
relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L’olio di ylang ylang è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto dai fiori di Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson destinato a tutte le specie animali. |
(4) |
Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo dell’additivo per mangimi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito. |
(6) |
Nel parere del 27 gennaio 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson dovrebbe essere considerato un irritante per gli occhi e la pelle e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
(7) |
Dato che l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
La valutazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(9) |
Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni. |
(10) |
Il fatto che l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson non sia autorizzato come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua. |
(11) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima dell’11 marzo 2023, in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2022;20(2):7159.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2b103-eo |
Olio essenziale di ylang ylang |
Composizione dell’additivo Olio essenziale di ylang ylang ottenuto dai fiori di Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson Forma liquida Estragolo ≤ 0,008 % Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale di ylang ylang ottenuto tramite distillazione in corrente di vapore dai fiori di Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson, quale definito dal Consiglio d’Europa (1). Germacra-1(10),4(14),5-triene: 9,5–28 % α-Farnesene: 3–21 % Linalolo: 2–19 % Acetato di benzile: 0,5–14 % Benzoato di benzile: 4,2–10 % Beta-cariofillene: 4–17 % Numero CAS: 8006-81-3 Numero EINECS: 281-092-1 Numero FEMA: 3199 Numero CoE: 103 Metodo di analisi (2) Per la determinazione del beta-cariofillene (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi (olio essenziale di ylang ylang):
|
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti |
- |
- |
- |
|
11 settembre 2032 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gatti |
- |
- |
1 |
(1) Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.