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Document 32022R1278

Regolamento (UE) 2022/1278 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

PE/31/2022/INIT

GU L 195 del 22.7.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1278/oj

22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1278 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni per gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nell’Unione. L’interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall’Ucraina ha accelerato improvvisamente l’aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l’energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione sono gravemente compromessi anche dall’indisponibilità dei trasporti, viste l’impossibilità di utilizzare gli aeroporti ucraini a causa degli attacchi russi e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull’approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dalla Russia e dall’Ucraina verso l’Unione e porterà a carenze di materie prime essenziali e a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci. Tenuto conto dell’impossibilità di compensare l’aumento dei costi dei fattori produttivi, tra cui i prezzi vertiginosi dell’energia, e del calo di redditività delle attività di pesca, una parte della flotta dell’Unione ha cessato l’attività di pesca. L’impatto combinato delle carenze di materia prima e degli aumenti dei costi è avvertito anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un’azione efficace ed efficiente.

(2)

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe pertanto poter sostenere misure specifiche per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tali misure dovrebbero comprendere una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca e dell’acquacoltura conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura, incluso il settore della trasformazione dei prodotti ittici, per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti del’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Le spese per le operazioni sostenute nell’ambito di tali misure dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(3)

Il FEAMP dovrebbe inoltre poter sostenere la compensazione finanziaria per l’arresto temporaneo delle attività di pesca qualora la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina metta a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o qualora l’impatto di tale guerra di aggressione comprometta la sostenibilità economica delle attività di pesca. L’arresto temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.

(4)

Dovrebbe essere possibile sostenere entrambe le misure con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

(5)

Vista la necessità di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie, dovrebbe essere possibile riassegnare gli importi fissi stabiliti per le misure di controllo ed esecuzione e per le misure relative alla raccolta dei dati alle misure volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Per lo stesso motivo, fatti salvi il massimale finanziario esistente e la limitazione della durata per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca, la fornitura del sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina non dovrebbe essere soggetta a un massimale finanziario o a una limitazione della durata. È opportuno continuare ad applicare l’obbligo di detrarre il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca dal sostegno per l’arresto permanente delle attività di pesca concesso allo stesso peschereccio. Per motivi di chiarezza giuridica, per quanto riguarda l’attuazione di questo nuovo caso di arresto temporaneo delle attività di pesca è necessario fare riferimento al periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Tenuto conto dell’urgenza di fornire il sostegno necessario, l’ambito di applicazione della procedura semplificata riguardante la modifica dei programmi operativi degli Stati membri dovrebbe essere esteso alle modifiche relative a misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale procedura semplificata dovrebbe applicarsi a tutte le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione, la riassegnazione delle risorse finanziarie provenienti da altre misure e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.

(7)

Vista l’urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tenuto conto del carattere imprevisto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e del suo grave impatto sulle attività di pesca e sui settori economici e sulle catene di approvvigionamento interessati, le disposizioni in materia di ammissibilità dei costi dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022.

(8)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire attenuare l’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sul settore della pesca e dell’acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

Il regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Le risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riassegnate al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 67 e all’articolo 68, paragrafo 3, al fine di attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.»;

2)

all’articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 35, all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, all’articolo 68, paragrafo 3, e all’articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 o per attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.»;

3)

l’articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020, se gli interventi sono conseguenti all’epidemia di COVID-19, o dal 24 febbraio 2022, se gli interventi sono conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.»;

4)

all’articolo 44, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   Il FEAMP può sostenere misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 o dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica, come disposto all’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera d), alle condizioni di cui all’articolo 33.»;

5)

all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Ove sia necessario per rispondere all’epidemia di COVID-19 o per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:»;

6)

all’articolo 67, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020, tranne qualora esso attenui gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma dello stesso, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020 per far fronte all’epidemia di COVID-19 e dal 24 febbraio 2022 per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.»;

7)

all’articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra dìaggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

In conformità dell’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.

La compensazione di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolata conformemente all’articolo 96.»;

8)

all’articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’intervento è connesso al sostegno ai sensi dell’articolo 33 o 34 o alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54, dell’articolo 55, dell’articolo 56, dell’articolo 68, paragrafo 3, o dell’articolo 69, paragrafo 3;».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.

(3)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014,pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013,pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


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