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Document 32022R1166

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1166 della Commissione del 6 luglio 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

C/2022/4594

GU L 181 del 7.7.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1166/oj

7.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1166 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 12,

previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione (2) prevede norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo, anche per quanto riguarda le ispezioni e le relazioni fitosanitarie sui vegetali, sui prodotti vegetali e sulle altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3). A tal fine l’articolo 3 di tale regolamento contiene riferimenti a detta direttiva.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che costituisce la base della legislazione dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, ha abrogato la direttiva 2000/29/CE. Tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) elenca le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione, tra cui quelli precedentemente elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1480/2004 al fine di sostituire i riferimenti alla direttiva 2000/29/CE con i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)

È inoltre necessario aggiornare tutti i riferimenti alle disposizioni riguardanti i passaporti delle piante.

(6)

Poiché a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004, le merci che attraversano la linea devono essere soggette ai requisiti e sottoposte ai controlli come prescritto dalla legislazione fitosanitaria dell’Unione di cui all’allegato II di tale regolamento, le ispezioni dovrebbero mirare ad accertare che le merci in questione siano esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, siano conformi alle soglie per la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato IV di tale regolamento e siano conformi alle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di cui all’allegato VII di tale regolamento.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1480/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ispezioni e relazioni fitosanitarie

1.   Gli esperti indipendenti nel settore fitosanitario nominati dalla Commissione, impiegati nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota per l’applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004 (“esperti”), ispezionano tutte le merci costituite da piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato XI, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (*1) allo stadio della produzione, della raccolta e della commercializzazione per accertare che:

a)

siano esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072;

b)

siano conformi alle soglie per la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072;

c)

siano conformi alle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di cui all’allegato VII di tale regolamento, e

d)

siano conformi alle misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2072.

Se del caso, ispezionano anche tutte le piante, tutti i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, per accertare che siano esenti dai rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette elencati nell’allegato III di tale regolamento.

2.   Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

3.   Se gli esperti constatano che, a loro conoscenza e per quanto sia possibile accertare, i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti inclusi nella spedizione sono conformi alle prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 e ai pertinenti requisiti e controlli di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 866/2004, essi:

a)

utilizzando il modello figurante all’allegato III del presente regolamento, redigono un rapporto delle loro constatazioni compilato per intero e debitamente firmato da almeno uno degli esperti, e

b)

allegano il summenzionato rapporto come supplemento al documento di accompagnamento di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Gli esperti non redigono rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. destinati alla piantagione.

4.   Gli esperti sigillano quindi i camion o gli altri mezzi di trasporto utilizzati in modo tale da impedire l’apertura della spedizione fino all’avvenuto attraversamento della linea.

La merce interessata dalle disposizioni del presente articolo può essere trasportata attraverso la linea solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

5.   Al suo arrivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione viene esaminata dalle competenti autorità. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria è sostituito da un passaporto fitosanitario come previsto all’articolo 79, paragrafo 1 o all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).»;"

2)

al punto 10 del modello di cui all’allegato III, il quarto, il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

sono giudicate esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato II e, se del caso, dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette elencati nell’allegato III, e sono conformi alle soglie riguardanti la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072.

Nel caso si tratti di patate, le patate oggetto della spedizione sono state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell'Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

(2)  Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3).

(3)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).


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