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Document 32022R0930
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/930 of 10 March 2022 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying fees relating to the supervision by the European Securities Markets Authority of data reporting service providers
Regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione del 10 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione del 10 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
C/2022/1405
GU L 162 del 17.6.2022, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 32014R0600 | 20/06/2022 |
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/930 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2022
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 38 quindecies, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l’impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha trasferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell’Unione. |
(2) |
È importante specificare le commissioni che l’ESMA può imporre per la presentazione delle domande, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati. |
(3) |
Le commissioni addebitate ai DRSP sono finalizzate al recupero integrale dei costi sostenuti dall’ESMA in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP. Le attività di vigilanza comprendono la valutazione dell’idoneità dell’organo di gestione, la vigilanza sul rispetto dei requisiti organizzativi da parte dei DRSP, l’esercizio del potere di richiedere informazioni, svolgere indagini e condurre ispezioni in loco e l’imposizione di misure di vigilanza. L’ESMA valuta il proprio bilancio su base annuale. |
(4) |
Le commissioni addebitate per le attività dell’ESMA relative ai DRSP dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto. |
(5) |
È opportuno che il DRSP presenti la propria domanda all’ESMA al fine di garantire un’applicazione armonizzata dei criteri per la deroga. Durante la prima fase della domanda, l’ESMA dovrebbe determinare se il DRSP può beneficiare di una deroga alla vigilanza dell’ESMA. Se i criteri per la deroga trovano applicazione, l’ESMA dovrebbe trasmettere la domanda all’autorità nazionale competente. In questo caso, l’ESMA non dovrebbe imporre alcuna commissione. Le commissioni fisse relative all’autorizzazione da parte dell’ESMA dovrebbero essere ripartite tra una commissione per la presentazione della domanda, che dovrebbe riguardare la valutazione della completezza della stessa, e una commissione per l’autorizzazione. Il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato entro sei mesi. |
(6) |
L’ESMA valuta se i DRSP già autorizzati a livello nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2022 rientreranno nell’ambito della sua vigilanza e informa i DRSP interessati. I DRSP già autorizzati a livello nazionale non dovrebbero essere soggetti a una nuova autorizzazione da parte dell’ESMA. Tali DRSP rispettano già le prescrizioni applicabili ai DRSP e non dovrebbero essere gravati di una duplicazione del processo di autorizzazione da parte dell’ESMA. |
(7) |
Le commissioni annuali addebitate dall’ESMA dovrebbero coprire tutte le attività relative ai DRSP. L’ESMA dovrebbe valutare annualmente il proprio bilancio di vigilanza relativo a ciascun tipo di DRSP e imporre a ciascun DRSP una commissione proporzionata ai suoi ricavi rispetto ai ricavi totali di tutti i DRSP dello stesso tipo. I ricavi relativi ad attività direttamente accessorie ai servizi di base dei DRSP dovrebbero essere inclusi nel calcolo del fatturato applicabile nella misura in cui è probabile che abbiano un impatto sulla vigilanza del DRSP da parte dell’ESMA e non siano già coperti da attività di vigilanza separate. Una commissione minima per i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) copre i costi fissi relativi alle richieste di informazioni, al monitoraggio su base continuativa e alle indagini. La commissione annuale si applica per anno civile. |
(8) |
L’ESMA può delegare compiti di vigilanza alle autorità nazionali competenti, nel qual caso le autorità nazionali competenti dovrebbero essere rimborsate dall’ESMA per i costi sostenuti. |
(9) |
Poiché le informazioni sulla vigilanza basata sui costi sono difficili da raccogliere per la vigilanza del 2022, è essenziale prevedere una disposizione transitoria contenente il metodo di calcolo di una commissione fissa che si applichi durante il primo anno di vigilanza da parte dell’ESMA e che si basi su dati facilmente ottenibili e oggettivi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è opportuno operare una distinzione tra i DRSP che sia basata sul numero di operazioni come indicatore della rilevanza del singolo DRSP rispetto a tutti i DRSP. Il calcolo per determinare la commissione di vigilanza per ogni DRSP per il 2022 dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti sulle operazioni pubblicate o segnalate dagli APA e dagli ARM nel primo semestre del 2021 e dovrebbe distinguere i DRSP più grandi dai più piccoli. |
(10) |
Per i DRSP il bilancio sottoposto a revisione contabile sarà richiesto solo dopo che l’ESMA avrà assunto la vigilanza degli stessi. È pertanto necessario prevedere una disposizione transitoria per adeguare il metodo di calcolo dei ricavi per il 2023, affinché il pagamento della commissione annuale di vigilanza per il 2023 sia in un primo momento basato sulle informazioni contenute nel bilancio non sottoposto a revisione relative ai primi sei mesi del 2022. In una seconda fase dovrebbe essere istituito un meccanismo di correzione per basare la commissione sul bilancio sottoposto a revisione contabile dell’intero anno 2022. |
(11) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «fornitore di servizi di comunicazione dati» o «DRSP» si intende un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 34, e dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 2
Commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione
Se un DRSP chiede l’autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati, esso paga:
a) |
per gli APA e gli ARM, una commissione per la presentazione della domanda di 20 000 EUR per la prima domanda e di 10 000 EUR per ogni successiva domanda di autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati, nel caso in cui il richiedente non disponga di una deroga in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione (3) sui criteri per la deroga; |
b) |
per gli APA e gli ARM, una commissione per l’autorizzazione di 80 000 EUR per la prima autorizzazione e di 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati, nel caso in cui il richiedente non disponga di una deroga in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/466. |
Articolo 3
Commissioni annuali di vigilanza
1. Ai DRSP soggetti alla vigilanza dell’ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza.
2. La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per un dato DRSP sono calcolate come segue:
a) |
la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell’ESMA per tale anno; |
b) |
la commissione annuale di vigilanza a carico di un fornitore di servizi di comunicazione dati per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva stabilita ai sensi della lettera a) divisa tra tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati nell’anno (n) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell’articolo 4. |
3. In nessun caso un APA o un ARM autorizzato dall’ESMA versa una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.
Nel caso in cui sia soggetta alla commissione di vigilanza minima per più di un servizio di comunicazione dati, l’entità versa la commissione di vigilanza minima per ciascun servizio fornito.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la commissione per il primo anno è calcolata riducendo la commissione per l’autorizzazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con un fattore pari ai giorni intercorrenti tra l’autorizzazione e la fine dell’anno, diviso per il numero totale di giorni dell’anno in questione. Essa è quindi calcolata come segue:
commissione del fornitore di servizi di comunicazione dati per il primo anno = Min (commissione per l’autorizzazione, commissione per l’autorizzazione * coefficiente)
Se è autorizzato nel mese di dicembre, il DRSP non paga nessuna commissione di vigilanza per il primo anno.
5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporti una deroga alla vigilanza dell’ESMA su un DRSP, la commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui si applica la deroga è calcolata esclusivamente per i cinque mesi dell’anno durante i quali l’ESMA continua a essere l’autorità di vigilanza del DRSP in conformità dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466.
Articolo 4
Fatturato applicabile
1. Ai fini del presente regolamento il DRSP tiene un bilancio sottoposto a revisione contabile che opera una distinzione almeno tra i seguenti elementi:
a) |
ricavi generati dai servizi di ARM; |
b) |
ricavi generati dai servizi di APA; |
c) |
ricavi generati dai servizi accessori alle attività di ARM; |
d) |
ricavi generati dai servizi accessori alle attività di APA. |
2. Il fatturato applicabile di un DRSP per un dato anno (n) è pari alla somma degli elementi seguenti:
a) |
i ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3) e |
b) |
i ricavi applicabili derivanti da servizi accessori, sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3), divisa per la somma dei seguenti elementi: |
c) |
il totale dei ricavi di tutti gli ARM o APA autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3) e |
d) |
il totale dei ricavi applicabili generati dai servizi accessori di tutti gli ARM o APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3). |
3. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati non ha operato durante l’intero anno (n – 2) , il suo fatturato applicabile è stimato secondo la formula di cui al paragrafo 2 estrapolando per il fornitore di servizi di comunicazione dati i valori calcolati per il numero di mesi durante i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati ha operato nell’anno (n – 2) per l’intero anno (n – 2).
4. Il DRSP trasmette all’ESMA, su base annua, il bilancio sottoposto a revisione contabile di cui al paragrafo 1. I documenti sono trasmessi all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n – 1). Se è autorizzato dopo il 30 settembre, il DRSP fornisce i dati immediatamente dopo l’autorizzazione ed entro la fine dell’anno di autorizzazione.
Articolo 5
Modalità generali di pagamento
1. Tutte le commissioni sono pagate in euro. Il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
2. I pagamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Articolo 6
Pagamento delle commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione
1. Le commissioni per la presentazione delle domande, l’autorizzazione o la proroga dell’autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte del DRSP e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell’ESMA.
2. Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione prima che l’ESMA adotti la sua decisione motivata di autorizzare o rifiutare l’autorizzazione, le commissioni per la domanda o l’autorizzazione non sono rimborsate.
Articolo 7
Pagamento delle commissioni annuali di vigilanza
1. La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 3 è dovuta all’inizio di ogni anno civile ed è versata integralmente all’ESMA nei primi tre mesi dell’anno. L’ESMA presenta una fattura che specifica l’intero importo della commissione di vigilanza al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento. Le commissioni sono calcolate sulla base delle informazioni più recenti disponibili per le commissioni annuali.
2. Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione, la commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.
Articolo 8
Rimborso delle autorità nazionali competenti
1. In caso di delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti, l’autorità nazionale competente non recupera direttamente dal DRSP i costi sostenuti nello svolgimento dei compiti di vigilanza delegati dall’ESMA.
2. L’ESMA rimborsa all’autorità competente i costi effettivi sostenuti in conseguenza del lavoro svolto a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. L’ESMA assicura che i costi da rimborsare alle autorità nazionali competenti soddisfino le seguenti condizioni:
a) |
sono precedentemente concordati tra l’ESMA e l’autorità nazionale competente; |
b) |
sono proporzionati al fatturato del DRSP interessato; e |
c) |
non sono superiori all’importo totale delle commissioni di vigilanza versate dal DRSP interessato. |
4. L’eventuale delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti è determinata su base indipendente, può essere revocata in qualsiasi momento e non incide sull’importo delle commissioni addebitate a un particolare DRSP.
Articolo 9
Disposizioni transitorie per il 2022
1. Ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza applicabile ai DRSP soggetti alla vigilanza dell’ESMA per l’anno 2022, l’ESMA riscuote una commissione fissa, basata sui seguenti calcoli:
a) |
350 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata; |
b) |
50 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata; |
c) |
650 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata; |
d) |
50 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata. |
2. L’ESMA trasmette agli APA e agli ARM interessati una fattura che specifica l’intero importo delle commissioni per il 2022 non appena ciò sia materialmente possibile dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento e al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.
Articolo 10
Disposizioni transitorie per il 2023
1. Ai DRSP sottoposti alla vigilanza dell’ESMA al 1o gennaio 2023 è addebitata una commissione annuale di vigilanza per il 2023 calcolata conformemente all’articolo 3. Tuttavia, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, il fatturato applicabile dei DRSP è calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile di un DRSP è pari alla somma dei seguenti elementi:
a) |
i ricavi del DRSP generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e |
b) |
i ricavi del DRSP generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022, divisa per la somma dei seguenti elementi: |
c) |
i ricavi totali di tutti gli ARM o APA autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e |
d) |
i ricavi totali generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA di tutti gli ARM o gli APA nei primi sei mesi del 2022. |
Entro il 30 settembre 2022 i DRSP informano l’ESMA circa l’importo dei ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e circa l’importo dei ricavi generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022.
3. Non appena il bilancio sottoposto a revisione contabile per l’anno 2022 si rende disponibile, i DRSP di cui al paragrafo 1 trasmettono immediatamente tale bilancio sottoposto a revisione contabile all’ESMA in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1.
4. L’ESMA calcola l’eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2023 pagata dal DRSP in conformità del paragrafo 2 e la commissione annuale di vigilanza dovuta per il 2023 calcolata sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile ricevuto in conformità del paragrafo 3.
5. L’ESMA trasmette ai DRSP una prima fattura che specifica l’importo della commissione di vigilanza per il 2023 di cui al paragrafo 2 al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.
Quando le informazioni di cui al paragrafo 3 sono disponibili per tutti i DRSP, l’ESMA trasmette ai DRSP una seconda fattura che specifica l’importo definitivo della commissione di vigilanza per il 2023 sulla base del calcolo di cui al paragrafo 4. L’ESMA trasmette ai DRSP tale fattura al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.
Articolo 11
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore e in applicazione il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).