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Document 32022R0025

    Regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione del 22 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all’articolo 15 di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/6739

    GU L 6 del 11.1.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/25/oj

    11.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 6/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/25 DELLA COMMISSIONE

    del 22 settembre 2021

    che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all’articolo 15 di tale regolamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alcuni dei fattori K ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2019/2033 non richiedono ulteriori specificazioni in quanto il regolamento precisa in dettaglio i metodi di misurazione degli stessi. È il caso del fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR, NET position risk), derivato dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché del fattore K «rischio di concentrazione» (K-CON, concentration risk) e del fattore K «default della controparte della negoziazione» (K-TCD, trading counterparty default), che si basano su un’applicazione semplificata dei corrispondenti requisiti previsti da tale regolamento. Tuttavia in altri casi, tra cui «attività gestite» (AUM, assets under management), «denaro dei clienti detenuto» (CMH, client money held), «ordini dei clienti trattati» (COH, client orders handled), «attività salvaguardate e gestite» (ASA, assets safeguarded and administered) e «flusso di negoziazione giornaliero» (DTF, daily trading flow), i metodi di misurazione di tali fattori potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti.

    (2)

    Tutte le attività svolte da un’impresa di investimento dovrebbero essere rilevate dai fattori K al fine di riflettere adeguatamente i rischi. In considerazione del fatto che un agente collegato è una persona fisica o giuridica che agisce solo per conto di una determinata impresa di investimento e sotto la piena e incondizionata responsabilità di tale impresa di investimento, è necessario garantire che qualsiasi attività di un agente collegato sia inclusa nei fattori K AUM, ASA, CMH e COH dell’impresa di investimento.

    (3)

    Il servizio di investimento della «consulenza in materia di investimenti» di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è distinto dal servizio accessorio della «consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese» di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva. In tale contesto e anche sulla base della definizione di «consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2019/2033, laddove il suddetto servizio accessorio non sia incluso, è necessario specificare che le attività gestite relative a tale servizio accessorio dovrebbero essere escluse ai fini del calcolo del K-AUM.

    (4)

    Al fine di garantire una misurazione coerente dell’AUM e dell’ASA nel calcolo del K-AUM e del K-ASA, gli strumenti finanziari dovrebbero essere valutati al fair value (valore equo) conformemente ai principi contabili applicabili, in modo da riflettere il valore di mercato degli strumenti finanziari, se disponibile.

    (5)

    Poiché la calibratura del coefficiente CMH nella tabella 1 dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033 tiene già conto del rischio per i clienti associato alla gestione del contante, gli importi inclusi nella misurazione del CMH non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’AUM. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi doppio conteggio nel calcolo dei requisiti patrimoniali, gli importi già presi in considerazione ai fini della misurazione del CMH non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’ASA.

    (6)

    La definizione di CMH di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con il considerando 24 del regolamento, chiarisce gli importi di cui tener conto per la misurazione del CMH. È pertanto sufficiente specificare ulteriormente gli aspetti operativi residui del metodo di misurazione del CMH al fine di garantire la solidità dei dati del CMH, in particolare evitando l’eccessivo affidamento alle segnalazioni esterne e concentrandosi sui documenti contabili interni dell’impresa di investimento utilizzati per la riconciliazione interna.

    (7)

    I metodi di misurazione degli importi da includere nel COH quali ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini dovrebbero includere norme specifiche per il caso in cui i prezzi di mercato non siano prontamente disponibili perché non contenuti negli ordini. È necessario riflettere le differenze tra il caso dell’esecuzione degli ordini e quello della ricezione e trasmissione, poiché i prezzi e i tempi di registrazione degli ordini per la misurazione del COH possono variare in ciascun caso. Inoltre, in caso di ricezione e trasmissione di ordini, in particolare, gli ordini trasmessi costituiscono un riferimento migliore a tal fine rispetto agli ordini ricevuti, in quanto questi ultimi potrebbero non essere trasmessi.

    (8)

    Poiché il servizio di investimento della «ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari» di cui all’allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva 2014/65/UE è distinto rispetto alle attività di investimento della «gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione» di cui ai punti 8 e 9 della stessa, è necessario chiarire che gli interessi di acquisto e di vendita riuniti nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione gestiti dall’impresa di investimento non devono essere inclusi nel calcolo del K-COH — operazioni a pronti o del K-COH — derivati.

    (9)

    Poiché i requisiti patrimoniali per le imprese di investimento di cui al regolamento (UE) 2019/2033 si basano sui fattori K che coprono tutti i servizi e le attività di cui all’allegato I della direttiva 2014/65/UE, è necessario stabilire norme per l’adeguamento di tali metodi nei casi in cui si potrebbe altrimenti verificare un doppio conteggio. È il caso, in particolare, di taluni servizi accessori che possono essere effettuati solo in combinazione con i servizi e le attività elencate nell’allegato I, sezione A, di tale direttiva. Pertanto gli ordini relativi al servizio accessorio di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE (consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese), che riguardano la consulenza sulle operazioni tra investitori, in caso di operazioni di finanziamento societario o di private equity, non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’AUM, né in quella del COH, in quanto tali fattori K già ne tengono conto.

    (10)

    Il regolamento (UE) 2019/2033 prevede due coefficienti diversi per la misurazione del COH nella tabella 1 dell’articolo 15, uno per le operazioni a pronti e uno per i derivati. Sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti su come ripartire le negoziazioni tra le due categorie di strumenti nonché sul metodo di valutazione da utilizzare in ciascun caso. In particolare, i derivati dovrebbero essere inclusi nella misurazione dei fattori K sulla base del valore nozionale e le operazioni a pronti al valore di mercato, poiché i coefficienti dei fattori K sono calibrati su tale base.

    (11)

    È necessario specificare il calcolo dell’importo nozionale di un derivato in quanto il regolamento (UE) 2019/2033 non contiene norme in merito. Poiché l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 stabilisce norme per il calcolo dell’importo nozionale dei derivati ai fini del calcolo del TCD e allo scopo di garantire la coerenza nella misurazione del TCD e del DTF, tali norme per la misurazione dell’importo nozionale di un derivato dovrebbero applicarsi anche alla misurazione del DTF.

    (12)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

    (13)

    L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’ABE ha inoltre consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Sezione 1

    Metodi di misurazione dei fattori K del rischio per il cliente

    Articolo 1

    Metodi di misurazione dei fattori K del rischio per il cliente nel caso di servizi di investimento e attività svolte tramite agenti collegati

    Ai fini della misurazione dei fattori K del rischio per il cliente (RtC) a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include in ciascuna delle misure AUM, CMH, ASA e COH di cui rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del predetto regolamento gli eventuali importi relativi ai servizi e alle attività di investimento dell’impresa di investimento effettuati da agenti collegati registrati per agire per suo conto.

    Articolo 2

    Metodi di misurazione dell’AUM in caso di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo

    1.   Ai fini della misurazione dei fattori K RtC a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento non include nell’AUM di cui all’articolo 17 del predetto regolamento gli eventuali importi delle attività che riguardano i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

    2.   Se l’impresa di investimento offre servizi nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo a un altro soggetto del settore finanziario che effettua la gestione discrezionale del portafoglio, essa include nell’AUM di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033 gli eventuali importi di attività che riguardano tali accordi non discrezionali consultivi.

    Articolo 3

    Metodi di misurazione dell’AUM in caso di gestione discrezionale del portafoglio

    Ai fini dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033, la misurazione dell’AUM totale mensile è effettuata conformemente a quanto segue:

    a)

    il calcolo include il valore degli strumenti finanziari misurato al fair value (valore equo) conformemente ai principi contabili applicabili;

    b)

    gli strumenti finanziari con un fair value (valore equo) negativo sono inclusi al valore assoluto;

    c)

    il calcolo comprende il contante ad eccezione degli importi coperti dal CMH conformemente all’articolo 4 del presente regolamento.

    Articolo 4

    Metodi di misurazione del CMH

    Ai fini dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033, il CMH è misurato sulla base di quanto segue:

    a)

    i saldi utilizzati dall’impresa di investimento per le riconciliazioni interne;

    b)

    i valori contenuti nei documenti contabili dell’impresa di investimento.

    Articolo 5

    Metodi di misurazione dell’ASA

    Ai fini dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033, la misurazione dell’ASA totale giornaliero comprende il valore di tutti gli strumenti finanziari dei clienti salvaguardati e gestiti, calcolato al fair value (valore equo) conformemente ai principi contabili applicabili. Non comprende il CMH di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

    Articolo 6

    Metodi di misurazione dell’esecuzione degli ordini nel COH

    1.   Ai fini del calcolo del K-COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include nel calcolo del COH l’ordine di tale cliente nel momento in cui riceve conferma che l’esecuzione ha avuto luogo e il prezzo è noto.

    2.   Se l’impresa di investimento esegue per conto di un cliente un ordine ricevuto da un’altra impresa di investimento, il calcolo del COH da parte dell’impresa di investimento che esegue l’ordine include tale ordine nel totale degli ordini misurati ai fini dell’esecuzione degli ordini dei clienti e lo esclude dal totale degli ordini misurati ai fini della ricezione e della trasmissione degli ordini.

    Articolo 7

    Metodi di misurazione della ricezione e della trasmissione degli ordini nel COH

    1.   Ai fini del calcolo del K-COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, se l’impresa di investimento riceve e trasmette un ordine di un cliente, tale ordine è incluso nel momento in cui l’impresa di investimento trasmette l’ordine a un’altra impresa di investimento o a un broker esecutivo.

    2.   L’impresa di investimento non include gli ordini ricevuti e trasmessi nella misurazione del COH se riunisce due o più investitori per effettuare un’operazione tra tali investitori, come nel caso di operazioni di finanziamento societario o di private equity.

    3.   Se l’impresa di investimento include nella misurazione del COH gli ordini ricevuti e trasmessi, utilizza il prezzo contenuto negli ordini. Se gli ordini non contengono alcun prezzo, anche nel caso di ordini con limite di prezzo, l’impresa di investimento utilizza il prezzo di mercato dello strumento finanziario alla data di trasmissione.

    4.   Gli interessi di acquisto e di vendita riuniti dall’impresa di investimento al fine di gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 22 e 23, della direttiva 2014/65/UE non sono inclusi nella valutazione del COH.

    Articolo 8

    Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del COH

    1.   Ai fini della misurazione del COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include come operazioni a pronti qualsiasi operazione in cui la controparte negozia qualsiasi dei seguenti:

    a)

    titoli trasferibili;

    b)

    strumenti del mercato monetario;

    c)

    quote di un organismo di investimento collettivo;

    d)

    opzioni negoziate in mercati.

    2.   Ai fini della misurazione del COH di una opzione negoziata in mercati, l’impresa di investimento fa riferimento al premio delle opzioni utilizzato per l’esecuzione di tale opzione.

    Articolo 9

    Metodi di misurazione dei derivati ai fini del COH

    Ai fini della misurazione del COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033 per quanto riguarda i derivati, l’importo nozionale di un contratto derivato è determinato conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, di tale regolamento.

    Sezione 2

    Metodi di misurazione dei fattori K del rischio per l’impresa

    Articolo 10

    Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del DTF

    1.   Ai fini della misurazione del DTF a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033 per quanto riguarda le operazioni a pronti, l’impresa di investimento include come operazione a pronti qualsiasi operazione in cui la controparte negozia qualsiasi dei seguenti:

    a)

    titoli trasferibili;

    b)

    strumenti del mercato monetario;

    c)

    quote di un organismo di investimento collettivo;

    d)

    opzioni negoziate in mercati.

    2.   Ai fini della misurazione del DTF di una opzione negoziata in mercati, l’impresa di investimento fa riferimento al premio delle opzioni utilizzato per l’esecuzione di tale opzione.

    Articolo 11

    Metodi di misurazione dei derivati ai fini del DTF

    Ai fini della misurazione del DTF a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033 per quanto riguarda i derivati, l’importo nozionale di un contratto derivato è determinato conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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