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Document 32022D1244

    Decisione (UE) 2022/1244 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti [notificata con il numero C(2022) 4758] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/4758

    GU L 190 del 19.7.2022, p. 141–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1244/oj

    19.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 190/141


    DECISIONE (UE) 2022/1244 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2022

    che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti

    [notificata con il numero C(2022) 4758]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

    previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto sull’ambiente nell’intero ciclo di vita.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici d’assegnazione del marchio Ecolabel UE per gruppi di prodotti.

    (3)

    La decisione (UE) 2015/2099 della Commissione (2) ha fissato i criteri d’assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame». Con decisione (UE) 2019/1134 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 30 giugno 2022.

    (4)

    Per rispecchiare più adeguatamente le migliori pratiche di mercato riguardo al gruppo di prodotti e tenere conto degli sviluppi delle politiche, delle potenziali prospettive di una maggiore diffusione di questi prodotti e della domanda del mercato di prodotti sostenibili, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i substrati di coltivazione e gli ammendanti.

    (5)

    In esito al controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE (4) del 30 giugno 2017, che ha esaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, è stata riconosciuta la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel UE, anche associando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.

    (6)

    In linea con tale conclusione, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» e garantire l’armonizzazione con il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (7)

    In conformità del considerando 6 e dell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009, la denominazione del gruppo di prodotti dovrebbe essere modificata in «substrati di coltivazione e ammendanti» per rispecchiare meglio la funzionalità dei prodotti, dato che il «pacciame» è considerato un tipo di ammendante.

    (8)

    L’armonizzazione con il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe anche rendere più visibile sul mercato il marchio Ecolabel UE dei substrati di coltivazione e degli ammendanti e ridurre gli oneri amministrativi per le autorità nazionali. Per armonizzare la terminologia con quella del regolamento (UE) 2019/1009 si dovrebbero in particolare apportare alcune modifiche alle definizioni dei prodotti del gruppo «substrati di coltivazione e ammendanti».

    (9)

    Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (6), adottato l’11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE.

    (10)

    I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i substrati di coltivazione e gli ammendanti dovrebbero mirare, in particolare, a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel loro ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. Per contribuire alla transizione verso un’economia più circolare, i criteri dovrebbero promuovere l’inclusione, nei substrati di coltivazione e negli ammendanti, di materie organiche e nutrienti riciclati e incoraggiare il recupero dei substrati di coltivazione minerali nella fase di fine vita. I criteri riveduti dovrebbero garantire che i prodotti sono sicuri per la salute umana, animale o vegetale e/o per l’ambiente, fissando limiti alla presenza di sostanze pericolose, quali metalli pesanti e inquinanti organici, e assicurando il controllo della provenienza dei minerali. Considerati gli sforzi per conseguire la neutralità climatica e la decarbonizzazione dell’industria europea, i criteri dovrebbero stabilire requisiti obbligatori in materia di emissioni di CO2 e di consumo energetico per la fabbricazione di minerali espansi e di lana minerale e dovrebbero incentivare l’incorporazione di materiali riciclati/recuperati nei substrati di coltivazione.

    (11)

    Tenuto conto del ciclo di innovazione per il gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 30 giugno 2030.

    (12)

    Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2015/2099.

    (13)

    È opportuno consentire un periodo transitorio per i produttori di substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099, per dar loro tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 o in base ai nuovi criteri stabiliti nella presente decisione. L’uso delle licenze Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 dovrebbe essere autorizzato per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» comprende i substrati di coltivazione e gli ammendanti.

    Articolo 2

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «substrato di coltivazione»: prodotto diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere piante, incluse alghe, o funghi;

    2)

    «ammendante»: prodotto, incluso il pacciame, che ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l’attività biologica del suolo a cui è aggiunto;

    3)

    «pacciame»: tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno alle piante nello strato superficiale del suolo, le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti, aiutare a moderare la temperatura del suolo e ridurre l’erosione del suolo.

    Articolo 3

    Per ottenere il marchio Ecolabel UE per i substrati di coltivazione e gli ammendanti a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto rientra nel gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 4

    I criteri d’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2030.

    Articolo 5

    Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» è «048».

    Articolo 6

    La decisione (UE) 2015/2099 è abrogata.

    Articolo 7

    1.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2015/2099 presentate prima della data di decorrenza dell’applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri stabiliti nella medesima decisione.

    2.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» di cui all’articolo 1 della presente decisione presentate alla data di messa in applicazione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o nella decisione (UE) 2015/2099. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

    3.   La licenza Ecolabel UE assegnata in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 può essere utilizzata per dodici mesi a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Essa si applica a decorrere dal 20 luglio 2022.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

    Per la Commissione

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

    (2)  Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame (GU L 303 del 20.11.2015, pag. 75).

    (3)  Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1o luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25).

    (4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].

    (5)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

    (6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].


    ALLEGATO

    Criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti

    QUADRO

    CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ECOLABEL UE

    Di seguito si illustrano i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai substrati di coltivazione e agli ammendanti e la loro applicabilità a ogni tipo di prodotto che rientra nel campo d’applicazione della presente decisione.

    Tabella 1

    Riepilogo dei criteri e loro applicabilità a ciascun prodotto

    Criterio

    Substrati di coltivazione

    Ammendanti

    1 — Costituenti

    x

    x

    1.1 — Costituenti organici del prodotto

    x

    x

    2 — Costituenti minerali

    x

    x

    2.1 — Consumo di energia ed emissioni di CO2 durante la fabbricazione dei substrati di coltivazione minerali

    x

     

    2.2 — Fonti di estrazione di minerali

    x

    x

    2.3 — Uso e destinazione post uso dei substrati di coltivazione minerali

    x

     

    3 — Costituenti organici e materiali riciclati/recuperati nei substrati di coltivazione

    x

     

    4 — Sostanze soggette a restrizioni

    x

    x

    4.1 — Limiti per i metalli pesanti

    x

    x

    4.2 — Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    x

    x

    4.3 — Restrizione delle sostanze e miscele considerate pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

    x

    x

    4.4 — Restrizione delle sostanze considerate estremamente preoccupanti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

    x

    x

    4.5 — Criteri microbiologici

    x

    x

    5 — Idoneità all’uso

    x

    x

    5.1 — Stabilità

    x

    x

    5.2 — Impurità macroscopiche

    x

    x

    5.3 — Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

     

    x

    5.4 — Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    x

    x

    5.5 — Effetti sulle piante

    x

    x

    6 — Caratteristiche dei substrati di coltivazione

    x

     

    6.1 — Conducibilità elettrica

    x

     

    6.2 — Contenuto di sodio

    x

     

    6.3 — Contenuto di cloro

    x

     

    7 — Comunicazione delle informazioni

    x

    x

    7.1 — Ammendanti

     

    x

    7.2 — Substrati di coltivazione

    x

     

    8 — Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE

    x

    x

    Requisiti di valutazione e verifica

    Per ottenere l’Ecolabel UE del prodotto, il richiedente deve soddisfare ogni requisito.

    Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici di valutazione e verifica.

    Le dichiarazioni, i documenti, le analisi, i verbali delle prove o altri elementi che il richiedente deve eventualmente produrre per attestare la conformità ai criteri possono essere presentati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi, secondo il caso.

    Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

    Possono essere eventualmente utilizzati metodi di prova e di campionamento diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente a valutare la domanda.

    Gli organismi competenti possono eventualmente esigere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

    I cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di fabbricazione dei prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE devono essere notificati agli organismi competenti, fornendo contestualmente le informazioni che consentono di verificare che la conformità ai criteri non è venuta meno.

    Come prerequisito il prodotto deve necessariamente soddisfare gli obblighi pertinenti del regolamento (UE) 2019/1009 o gli obblighi giuridici degli Stati membri in cui è destinato ad essere immesso sul mercato. Nel secondo caso, il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito.

    Il campionamento è eseguito in conformità della norma UNI EN 12579 (Ammendanti e substrati di coltivazione — Campionamento). I campioni sono preparati in conformità della norma UNI EN 13040 (Ammendanti e substrati per coltura — Preparazione del campione per prove fisiche e chimiche, determinazione del contenuto di sostanza secca, del contenuto di umidità e della massa volumica apparente su un campione compattato in laboratorio).

    Una volta disponibili, i metodi di prova e di campionamento sono eseguiti secondo le rispettive norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1009.

    Per l’anno in cui si presenta la domanda, la frequenza del campionamento e delle prove soddisfa i requisiti di cui all’appendice 1. Per gli anni successivi, la frequenza del campionamento e delle prove dei prodotti soddisfa i requisiti di cui all’appendice 2. Le seguenti tipologie di impianto hanno frequenze di campionamento e di prova diverse:

    tipo 1: stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d’origine animale;

    tipo 2: stabilimenti di fabbricazione che usano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1; e

    tipo 3: stabilimenti di fabbricazione che non usano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1.

    Per gli stabilimenti di tipo 2, la frequenza del campionamento e delle prove per l’anno in cui si presenta la domanda e per gli anni successivi è uguale a quella stabilita per il tipo 3 se i fornitori di materiali ricavati dai rifiuti/sottoprodotti d’origine animale rispettano i criteri dell’Ecolabel UE per i substrati di coltura e gli ammendanti. Il richiedente presenta all’organismo competente, insieme alla documentazione, i verbali delle prove trasmessigli dai fornitori per garantire la conformità del materiale fornito ai criteri dell’Ecolabel UE. Ai fini della conformità ai criteri dell’Ecolabel UE dei fornitori di materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d’origine animale, l’organismo competente può considerare valida la frequenza del campionamento e delle prove stabilita dalla legislazione e dalle norme nazionali.

    Per la valutazione è richiesta anche la conferma scritta del richiedente che sono soddisfatti tutti i criteri.

    Un prodotto fertilizzante dell’UE è un prodotto fertilizzante che reca la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato. Per i prodotti fertilizzanti dell’UE la seguente documentazione è presentata all’organismo competente: la dichiarazione UE di conformità; la documentazione tecnica; e, dove applicabile, i documenti rilasciati da un organismo notificato che interviene nella procedura di valutazione della conformità del prodotto.

    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «materiale annuo in ingresso»: quantitativo annuo di materiali trattati in uno stabilimento di trattamento di rifiuti o di sottoprodotti d’origine animale;

    2)

    «produzione annua»: quantitativo annuo di prodotti composti degli stessi costituenti;

    3)

    «lotto»: quantitativo di prodotti fabbricati con lo stesso processo, alle stesse condizioni, etichettati nello stesso modo e aventi presumibilmente le stesse caratteristiche;

    4)

    «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare, compresi rifiuti equiparabili prodotti dai nuclei domestici raccolti insieme ai rifiuti organici;

    5)

    «costituente»: materiale utilizzato come ingrediente del prodotto;

    6)

    «substrato di coltivazione minerale»: substrato di coltivazione i cui costituenti sono esclusivamente minerali, offerto per essere usato soltanto nell’orticoltura professionale, ad esempio in applicazioni su pareti e/o tetti verdi;

    7)

    «costituente organico»: costituente in prevalenza a base di carbonio e molecole derivati da organismi viventi, diverso dai combustibili fossili e materiali derivati dai combustibili fossili;

    8)

    «materiale recuperato»: materiale sottoposto a qualsiasi operazione di recupero, inclusi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento, ma esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia;

    9)

    «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale;

    10)

    «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

    11)

    «contenuto di carbonio organico (TOC)»: quantità di carbonio che è trasformato in biossido di carbonio mediante combustione e che non è liberato come biossido di carbonio mediante trattamento acido.

    Criterio 1 — Costituenti

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.

    I costituenti ammessi sono organici e/o minerali.

    Il prodotto non contiene torba aggiunta intenzionalmente.

    Criterio 1.1 — Costituenti organici del prodotto

    Il prodotto può contenere uno o più dei seguenti costituenti organici:

    a)

    piante, parti di piante o estratti di piante, derivate dalle attività agricole o silvicole, che non hanno subito procedimenti di lavorazione diversi dal taglio, dalla macinazione, dalla molinatura, dalla setacciatura, dalla vagliatura, dalla centrifugazione, dalla spremitura, dall’essiccazione, dal trattamento di congelamento, dalla liofilizzazione, dall’estrazione con acqua, dall’estrazione di CO2 supercritica o dalla sfibratura a temperatura non superiore a 100 °C e senza additivi eccetto l’acqua. Ai fini del presente punto, le piante includono i funghi e le alghe, ma escludono le alghe azzurre (Cyanobacteria);

    b)

    calce dell’industria alimentare, ossia un materiale dell’industria di trasformazione alimentare ottenuto per carbonatazione di sostanza organica, utilizzando esclusivamente calce viva proveniente da fonti naturali;

    c)

    melassa, ossia un sottoprodotto viscoso della raffinazione in zucchero della canna o delle barbabietole da zucchero;

    d)

    borlanda, ossia un sottoprodotto viscoso del processo di fermentazione delle melasse in etanolo, acido ascorbico o altri prodotti;

    e)

    borlanda di distilleria, ossia sottoprodotti risultanti dalla produzione di bevande alcoliche;

    f)

    calce derivante dalla produzione di acqua potabile, ossia il residuo rilasciato dalla produzione di acqua potabile da acque sotterranee o da acque superficiali e consistente principalmente in carbonato di calcio;

    g)

    digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica o compost ottenuto attraverso digestione aerobica di uno o più dei materiali di cui ai punti da 1 a 5 in appresso.

    I costituenti organici g) possono essere ottenuti attraverso la lavorazione di uno o più dei materiali in ingresso seguenti:

    1)

    i rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

    2)

    gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, o estratti dall’aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione:

    a)

    dei materiali provenienti dai rifiuti urbani misti;

    b)

    dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio;

    c)

    dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per i quali non è stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del suddetto regolamento;

    3)

    i materiali di categoria 2 o di categoria 3 o relativi prodotti derivati, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e alle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, dello stesso regolamento, purché sia stato stabilito il punto finale nella catena di fabbricazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del suddetto regolamento, e raggiunto prima che il prodotto sia immesso sul mercato;

    4)

    fanghi che rispondono a entrambe le seguenti condizioni:

    I.

    rientrano in uno dei seguenti tipi di rifiuti (5);

    0203 05

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito, nonché della preparazione e fermentazione di melassa;

    0204 03

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della raffinazione dello zucchero;

    0205 02

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria lattiero-casearia;

    0206 03

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria dolciaria e della panificazione;

    0207 05

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao);

    II.

    sono ottenuti per separazione da un’unica fonte, cioè non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione considerato;

    5)

    digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica o compost ottenuto attraverso compostaggio aerobico di qualsiasi materiale di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente elenco.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente l’elenco di tutti i costituenti del prodotto.

    Il richiedente presenta all’organismo competente le informazioni in merito all’origine di ogni costituente organico del prodotto e una dichiarazione di conformità ai requisiti del criterio 1 del presente allegato.

    Criterio 2 — Costituenti minerali

    Criterio 2.1 — Consumo di energia ed emissioni di CO2 durante la fabbricazione dei substrati di coltivazione minerali

    Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione minerali.

    Il consumo di energia e le emissioni di CO2 nella fabbricazione di minerali espansi e di lana minerale rispettano i seguenti valori soglia:

    consumo di energia/prodotto ≤ 11 GJ/t di prodotto, energia primaria; e

    emissioni di CO2/prodotto ≤ 0,7 t CO2/t di prodotto.

    «Prodotto» è la lana minerale in qualsiasi forma immessa sul mercato (ad esempio, lastre, cubi, rondelle).

    Il rapporto consumo di energia/prodotto è calcolato come media annua, come segue:

    Formula

    dove:

    n è il numero di anni del periodo considerato per calcolare la media;

    i è ciascun anno del periodo considerato per calcolare la media;

    Produzione è la produzione di lana minerale o minerali espansi, in tonnellate, nell’anno i;

    F è il consumo annuo di combustibile del processo di produzione nell’anno i;

    Elrete è il consumo annuo di energia elettrica da rete nell’anno i;

    Hcog è il consumo annuo di calore utile da cogenerazione nell’anno i;

    Elcog è il consumo annuo di energia elettrica da cogenerazione nell’anno i;

    Ref Ηη e Ref Εη sono i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore definiti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e calcolati in base al regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione (7); e

    PEScog è il risparmio di energia primaria dell’impianto di cogenerazione di cui alla direttiva 2012/27/UE, nell’anno i.

    Il rapporto emissioni di CO2/produzione è calcolato come media annua, come segue:

    Formula

    dove:

    n è il numero di anni del periodo considerato per calcolare la media;

    i è ciascun anno del periodo considerato per calcolare la media;

    Produzione è la produzione di lana minerale, in tonnellate, nell’anno i;

    Emissioni dirette CO2 sono le emissioni di CO2 in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (8), nell’anno i; e

    Emissioni indirette CO2 sono le emissioni indirette di CO2 imputabili al consumo di energia finale nell’anno i, calcolate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (9).

    Le emissioni dirette di CO2 sono monitorate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

    Le emissioni indirette di CO2 sono monitorate in conformità dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331 sulle norme di assegnazione gratuita.

    Il periodo considerato per calcolare il rapporto consumo di energia/prodotto e il rapporto emissioni di CO2/prodotto corrisponde ai cinque anni che precedono la presentazione della domanda. Se alla data di presentazione della domanda lo stabilimento è in esercizio da meno di cinque anni, il rapporto è calcolato come media annua del periodo di esercizio, che non può comunque essere inferiore a un anno.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente una dichiarazione in cui figurano le seguenti informazioni:

    rapporto consumo di energia (GJ)/prodotto (tonnellate);

    rapporto emissioni di CO2 (tonnellate)/prodotto (tonnellate);

    emissioni dirette di CO2 (tonnellate) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    emissioni indirette di CO2 (tonnellate) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    combustibili consumati, consumo di ciascun combustibile (GJ), sottoprocesso/i del processo di fabbricazione in cui essi sono consumati per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    consumo di energia elettrica da rete (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    consumo di calore utile da cogenerazione (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    consumo di energia elettrica da cogenerazione (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;

    risparmio di energia primaria (PES) (%) della cogenerazione per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media; e

    identificazione dei combustibili usati per la cogenerazione e loro quota nel mix di combustibili, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media.

    I documenti seguenti sono allegati alle dichiarazioni:

    comunicazione annuale delle emissioni, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    dichiarazione di verifica che giudichi soddisfacente la suddetta comunicazione annuale delle emissioni, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (10), per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media;

    rilevazioni del consumo di energia elettrica da rete effettuate dal fornitore, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media; e

    rilevazioni del consumo di calore utile ed energia elettrica da cogenerazione, sia sul posto sia acquistati, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media.

    Criterio 2.2 — Fonti di estrazione di minerali

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.

    L’estrazione di minerali da usare come costituenti di un substrato di coltivazione e ammendante che possa vantare il marchio Ecolabel UE è effettuata solo in siti per i quali è possibile esibire la seguente documentazione:

    una valutazione dell’impatto ambientale e, se pertinente, una relazione a norma della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

    un’autorizzazione in corso di validità per l’attività di estrazione rilasciata dall’autorità regionale o nazionale competente;

    un piano di gestione del recupero ambientale del sito associato all’autorizzazione dell’attività di estrazione;

    una mappa che indichi l’ubicazione della cava;

    una dichiarazione di conformità al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

    una dichiarazione di conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (13) (direttiva Habitat) e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (direttiva Uccelli).

    Per quanto riguarda l’ultimo punto, nei casi in cui i siti di estrazione siano ubicati in zone della rete Natura 2000, composti da zone speciali di conservazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e da zone di protezione speciale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE, le attività di estrazione devono essere state valutate e autorizzate conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e aver tenuto conto del pertinente documento guida della Commissione europea (15).

    Sempre per quanto riguarda l’ultimo punto, nei casi in cui i siti di estrazione siano ubicati fuori dell’UE, se i materiali sono estratti da zone ufficialmente candidate alla designazione di o già designate come: aree di particolare interesse per la conservazione; parte della rete Emerald in applicazione della raccomandazione n. 16 (1989) e della risoluzione n. 3 (1996) della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (16); o aree protette ai sensi della legislazione nazionale dei paesi d’origine/esportatori, le attività di estrazione devono essere state valutate e autorizzate conformemente a disposizioni che forniscono garanzie equivalenti alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente requisito rilasciata dalle autorità competenti, oppure copia delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, e qualsiasi altra dichiarazione e documentazione richiesta.

    Il piano di gestione del recupero ambientale comprende gli obiettivi del risanamento ambientale della cava, il progetto geomorfologico concettuale definitivo, compreso l’uso proposto dei terreni una volta dismessa la cava, i dettagli dell’attuazione di un efficace programma di ricostituzione vegetale e di un attento programma di monitoraggio inteso a valutare le prestazioni delle zone risanate.

    Se le attività di estrazione dei minerali industriali o da costruzione sono state realizzate in zone della rete Natura 2000 (nell’Unione), della rete Emerald oppure in zone protette designate come tali a norma della legislazione nazionale dei paesi d’origine/esportatori (al di fuori dell’Unione), il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente requisito rilasciata dalle autorità competenti, o copia dell’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

    Criterio 2.3 — Uso e destinazione post uso dei substrati di coltivazione minerali

    Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione minerali.

    Il richiedente offre ai clienti un servizio strutturato di raccolta e riciclaggio, per il quale può ricorrere a prestatori di servizi esterni. Il servizio di raccolta e riciclaggio riguarda almeno il 70 %, in volume, delle vendite realizzate dal richiedente in tutta l’Unione europea.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente una dichiarazione attestante che i substrati di coltivazione minerali sono offerti esclusivamente per essere utilizzati in applicazioni orticole di natura professionale. Le informazioni fornite all’utilizzatore finale contengono l’indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato in applicazioni orticole di natura professionale.

    Il richiedente informa l’organismo competente circa la o le soluzioni di raccolta e riciclaggio da esso offerte e i risultati della o delle soluzioni praticate. In particolare, il richiedente fornisce i documenti e le informazioni seguenti:

    documentazione del contratto tra il fabbricante e i prestatori di servizi;

    descrizione della raccolta, del trattamento e delle destinazioni;

    rassegna annuale del volume totale delle vendite di substrati di coltivazione negli Stati membri dell’Unione europea e rassegna annuale dei volumi di vendita nelle zone degli Stati membri in cui sono offerti i servizi di raccolta e trattamento.

    Se il richiedente è un nuovo operatore sul mercato, stima della rassegna annuale del volume totale delle vendite di substrati di coltivazione negli Stati membri dell’Unione europea e stima della rassegna annuale dei volumi di vendita nelle zone degli Stati membri in cui sono offerti i servizi di raccolta e trattamento. I dati reali sono forniti un anno dopo l’assegnazione della licenza Ecolabel UE.

    Criterio 3 — Costituenti organici e materiali riciclati/recuperati nei substrati di coltivazione

    Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione.

    Il substrato di coltivazione contiene costituenti organici o riciclati/recuperati conformemente a uno dei criteri seguenti:

    a)

    contiene almeno il 30 % di costituenti organici (espresso in volume di costituenti organici per volume totale del prodotto);

    b)

    contiene costituenti minerali fabbricati usando almeno il 30 % di materiali riciclati/recuperati (espresso in peso secco di materiali riciclati/recuperati per peso secco totale di materiali in ingresso).

    Valutazione e verifica

    Il richiedente dichiara le seguenti informazioni:

    per il caso a): il volume dei costituenti organici dichiarato nel criterio 1 per volume totale del prodotto finale;

    per il caso b): il peso secco dei materiali riciclati/recuperati per peso secco totale dei materiali in ingresso.

    Per il caso b), il richiedente dichiara anche le seguenti informazioni sui costituenti minerali:

    nome, quantità in peso secco e origine delle materie prime in ingresso;

    nome, quantità e origine dei materiali riciclati/recuperati in ingresso, comprovati da fatture o documenti di verifica rilasciati dal fornitore.

    Criterio 4 — Sostanze soggette a restrizioni

    Criterio 4.1 — Limiti per i metalli pesanti

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.

    Criterio 4.1(a) — Limiti per i metalli pesanti negli ammendanti

    Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale non supera il valore indicato nella tabella 2, misurato in massa secca del prodotto.

    Tabella 2

    Limiti dei metalli pesanti negli ammendanti

    Metallo pesante

    Contenuto massimo nel prodotto (mg/kg di massa secca)

    Cadmio (Cd)

    1

    Cromo totale (Cr totale)

    100

    Rame (Cu)

    200

    Mercurio (Hg)

    0,45

    Nichel (Ni)

    40

    Piombo (Pb)

    100

    Zinco (Zn)

    300

    Arsenico inorganico (As)

    10

    Criterio 4.1(b) — Limiti per i metalli pesanti nei substrati di coltivazione

    Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale non supera il valore indicato nella tabella 3, misurato in massa secca del prodotto.

    Tabella 3

    Limiti dei metalli pesanti nei substrati di coltivazione

    Metallo pesante

    Contenuto massimo nel prodotto (mg/kg di massa secca)

    Substrati di coltivazione minerali

    Substrati di coltivazione non minerali

    Cadmio (Cd)

    1,3

    1,3

    Cromo totale (Cr totale)

    310

    100

    Cromo VI (Cr VI)

    2

    Non pertinente

    Rame (Cu)

    200

    200

    Mercurio (Hg)

    0,45

    0,45

    Nichel (Ni)

    40

    40

    Piombo (Pb)

    100

    100

    Zinco (Zn)

    300

    300

    Arsenico inorganico (As)

    10

    10

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente i verbali delle prove effettuate conformemente alle norme vigenti UNI EN o alle procedure di prova eseguite in modo affidabile e riproducibile.

    Per il contenuto di cromo totale, il richiedente presenta all’organismo competente i verbali delle prove effettuate secondo la procedura indicata nella norma UNI EN 13650.

    Nei substrati di coltivazione i cui costituenti sono solo minerali, il limite per il nichel si riferisce al suo contenuto biodisponibile.

    Criterio 4.2 — Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.

    Gli idrocarburi policiclici aromatici indicati di seguito sono presenti nel prodotto in contenuto inferiore al valore indicato nella tabella 4, misurato in massa secca del prodotto.

    Tabella 4

    Valore limite per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Inquinante

    Contenuto massimo nel prodotto (mg/kg di massa secca)

    IPA16

    6

    IPA16 = somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo(ghi)perilene

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente i verbali delle prove effettuate secondo la procedura indicata nella norma UNI EN 16181.

    Criterio 4.3 — Restrizione delle sostanze e miscele considerate pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

    Il presente criterio si applica agli ammendanti e ai substrati di coltivazione.

    Il prodotto non è classificato in conformità di nessuna delle classi di pericolo, categorie né relativi codici di indicazione di pericolo, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, enumerati nel paragrafo seguente.

    Il prodotto non contiene sostanze o miscele aggiunte intenzionalmente in concentrazioni superiori allo 0,010 % peso/peso (in peso umido) alle quali sono state assegnate le seguenti classi di pericolo, categorie e relativi codici di indicazione di pericolo, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008:

    pericoli del gruppo 1: cancerogenicità, mutagenicità e/o tossicità per la riproduzione di categoria 1A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;

    pericoli del gruppo 2: cancerogenicità, mutagenicità e/o tossicità per la riproduzione di categoria 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; tossicità acquatica di categoria 1: H400, H410; tossicità acuta di categoria 1 e 2: H300, H310, H330; tossicità in caso di aspirazione di categoria 1: H304; tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) di categoria 1: H370, H372; e

    pericoli del gruppo 3: tossicità acquatica di categoria 2, 3 e 4: H411, H412, H413; tossicità acuta di categoria 3: H301, H311, H331; tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) di categoria 2: H371, H373.

    I codici di indicazione di pericolo si riferiscono generalmente alle sostanze. Se però non è possibile ottenere informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione delle miscele.

    È esonerato dal requisito di cui sopra l’uso di sostanze o miscele che sono modificate chimicamente durante il processo di produzione, in modo che non sia più applicabile alcun pericolo pertinente per il quale la sostanza o la miscela è stata classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Questo criterio non si applica ai costituenti composti da:

    sostanze che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo;

    sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i criteri di esenzione delle sostanze che figurano nell’allegato V dello stesso regolamento dagli obblighi concernenti la registrazione, gli utilizzatori a valle e la valutazione.

    Per determinare se si applica questa esclusione, il richiedente effettua una ricerca mirata delle eventuali sostanze o miscele aggiunte intenzionalmente la cui concentrazione nel prodotto è superiore allo 0,010 % p/p (in peso umido).

    Valutazione e verifica

    Il richiedente fornisce l’elenco di tutti i pertinenti costituenti e sostanze chimiche aggiunte intenzionalmente nel processo di produzione, insieme alle relative schede di dati di sicurezza o dichiarazioni del fornitore delle sostanze chimiche che dimostrino la conformità al requisito.

    Sono evidenziati i costituenti o le sostanze chimiche che contengono sostanze o miscele classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Per stimare la quantità della sostanza o miscela soggetta a restrizioni rimanente nel prodotto si utilizzano la percentuale approssimativa di dosaggio del costituente o della sostanza chimica, la concentrazione della sostanza o della miscela soggetta a restrizioni presente nel costituente o nella sostanza chimica (come indicata nella scheda di dati di sicurezza o nella dichiarazione del fornitore) e un fattore di ritenzione presunto del 100 %.

    Le eventuali deviazioni da un fattore di ritenzione del 100 % o la modificazione chimica di una sostanza o miscela pericolosa soggetta a restrizioni devono essere giustificate per iscritto.

    Per i costituenti o le sostanze esenti dal criterio 4.3 [cfr. allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006], è sufficiente una dichiarazione del richiedente.

    Per la lana minerale, il richiedente fornisce anche i seguenti documenti:

    a)

    copia del certificato rilasciato per il diritto di utilizzare il marchio dello European Certification Board for Mineral Wool Products al fine di dimostrare la conformità con l’allegato VI, nota Q, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    b)

    copia di un verbale di prova secondo la norma UNI EN ISO 14184-1 Tessili — Determinazione della formaldeide — parte 1: Formaldeide libera e idrolizzata.

    La suddetta documentazione può essere fornita direttamente agli organismi competenti anche da qualsiasi fornitore nella catena di fornitura del richiedente.

    Criterio 4.4 — Restrizione delle sostanze considerate estremamente preoccupanti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006

    Il presente criterio si applica agli ammendanti e ai substrati di coltivazione.

    Il prodotto non contiene sostanze aggiunte intenzionalmente che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, individuate in conformità della procedura descritta all’articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai fini di autorizzazione.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente fornisce una dichiarazione in cui attesta di non avere aggiunto intenzionalmente nessuna sostanza estremamente preoccupante durante il processo di produzione. Tale dichiarazione è corroborata dalle dichiarazioni e dalle schede di dati di sicurezza di tutte le sostanze chimiche e i materiali forniti e utilizzati per produrre il o i prodotti che aspirano al marchio Ecolabel UE - a riprova che nelle sostanze chimiche o nei materiali forniti non è stata aggiunta intenzionalmente alcuna sostanza estremamente preoccupante.

    Criterio 4.5 — Criteri microbiologici

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti, ma non ai substrati di coltivazione minerali.

    Il contenuto di agenti patogeni primari nel prodotto non supera i massimali indicati nella tabella 5.

    Tabella 5

    Valore limite proposto per gli agenti patogeni

    Microrganismi da sottoporre a prova

    Piani di campionamento

    Limite

    n

    c

    m

    M

    Salmonella spp.

    5

    0

    0

    Assente in 25 g o 25 ml

    Escherichia coli o Enterococcaceae

    5

    5

    0

    1 000 UFC in 1 g o 1 ml

    UFC = unità formanti colonie

    dove:

    n è il numero di campioni da sottoporre a prova,

    c è il numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in UFC, è compreso tra m e M,

    m è il valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente, e

    M è il valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente i verbali delle prove effettuate secondo la procedura indicata nella tabella 6.

    Tabella 6

    Metodo di prova standard per la ricerca di determinati agenti patogeni

    Parametro

    Metodo di prova

    E. coli

    CEN/TR 16193, UNI ISO 16649-2 o UNI EN ISO 9308-3

    Salmonella spp.

    UNI EN ISO 6579 o CEN/TR 15215

    Enterococcacea

    UNI EN 15788, UNI EN ISO 7899-1 o metodo BEA

    Criterio 5 — Idoneità all’uso

    Criterio 5.1 — Stabilità

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti, ma non al pacciame composto interamente di costituenti lignocellulosici e ai substrati di coltivazione minerali.

    Gli ammendanti per applicazioni non professionali e i substrati di coltivazione per tutti i tipi di applicazione soddisfano uno dei requisiti di cui alla tabella 7.

    Tabella 7

    Requisiti di stabilità degli ammendanti destinati ad applicazioni non professionali e dei substrati di coltivazione destinati a tutti i tipi di applicazione

    Parametro di stabilità

    Requisito

    Indice respirometrico massimo

    15 mmol O2/kg sostanza organica/h

    Rottegrad minimo, se applicabile

    IV (nella prova di autoriscaldamento, aumento della temperatura di 20 °C max al di sopra della temperatura ambiente)

    Gli ammendanti per applicazioni professionali soddisfano uno dei requisiti di cui alla tabella 8.

    Tabella 8

    Requisiti di stabilità degli ammendanti destinati ad applicazioni professionali

    Parametro di stabilità

    Requisito

    Indice respirometrico massimo

    25 mmol O2/kg sostanza organica/h

    Rottegrad minimo, se applicabile

    III (nella prova di autoriscaldamento, aumento della temperatura di 30 °C max al di sopra della temperatura ambiente)

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente i verbali delle prove effettuate secondo la procedura indicata nella tabella 9.

    Tabella 9

    Metodo di prova standard per la definizione dei parametri di stabilità

    Parametro

    Metodo di prova

    Indice respirometrico

    UNI EN 16087-1

    Rottegrad

    UNI EN 16087-2

    Criterio 5.2 — Impurità macroscopiche

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti, ma non ai substrati di coltivazione minerali:

    a)

    per ogni kg di massa secca, non più di 3 g di impurità macroscopiche di dimensioni superiori a 2 mm in qualsiasi forma vetrosa e metallica, ciascuna;

    b)

    per ogni kg di massa secca, non più di 2,5 g di impurità macroscopiche di dimensioni superiori a 2 mm in forma plastica; e

    c)

    per ogni kg di massa secca, non più di 5 g di impurità macroscopiche di cui alle lettere a) e b) cumulativamente.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente i verbali delle prove effettuate secondo la procedura indicata nella specifica tecnica UNI CEN/TS 16202, o secondo un’altra procedura equivalente autorizzata dall’organismo competente.

    Criterio 5.3 — Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

    Il presente criterio si applica agli ammendanti.

    La sostanza organica come perdita per ignizione del prodotto non è inferiore al 15 % in massa secca o all’8,5 % del contenuto di carbonio organico (Corg) in massa.

    Il contenuto di massa secca del prodotto è almeno pari al 25 % del peso fresco.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente i verbali delle prove effettuate secondo la procedura indicata nella tabella 10.

    Se la conformità è valutata sulla base della sostanza organica, si applica il seguente fattore di conversione: carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56.

    Tabella 10

    Metodi di prova standard per la determinazione del contenuto di massa secca, sostanza organica e carbonio organico totale (TOC)

    Parametro

    Metodo di prova

    Massa secca (% di peso fresco)

    UNI EN 13040

    Sostanza organica come perdita per ignizione (% di massa secca)

    UNI EN 13039

    Carbonio organico totale (TOC) (% di massa secca)

    UNI EN 15936

    Criterio 5.4 — Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti, ma non ai substrati di coltivazione minerali.

    Il contenuto di semi di piante infestanti e propaguli vitali nel prodotto non supera le due unità per litro.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente il verbale della prova effettuata secondo la procedura indicata nella specifica tecnica UNI CEN/TS 16201, o secondo un’altra procedura equivalente autorizzata dall’organismo competente.

    Criterio 5.5 — Effetti sulle piante

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.

    I prodotti non hanno effetti negativi sull’affioramento della pianta o sulla sua crescita successiva.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente l’esito di una prova valida effettuata secondo la procedura indicata nella norma UNI EN 16086-1.

    Criterio 6 — Caratteristiche dei substrati di coltivazione

    Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione.

    Criterio 6.1 — Conducibilità elettrica

    La conducibilità elettrica del prodotto è inferiore a 100 mS/m.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente il verbale della prova effettuata secondo la procedura indicata nella norma UNI EN 13038.

    Criterio 6.2 — Contenuto di sodio

    Il contenuto di sodio nell’estratto acquoso del prodotto non è superiore a 150 mg/l di prodotto fresco.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente il verbale della prova effettuata secondo la procedura indicata nella norma UNI EN 13652.

    Criterio 6.3 — Contenuto di cloro

    Il contenuto di cloro nell’estratto acquoso del prodotto non è superiore a 500 mg/l di prodotto fresco.

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta all’organismo competente il verbale della prova effettuata secondo la procedura indicata nella norma UNI EN 16195.

    Criterio 7 — Comunicazione delle informazioni

    Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.

    Si forniscono le informazioni indicate al criterio 7.1 o 7.2, secondo il caso.

    Le informazioni sono fornite con il prodotto, sull’imballaggio oppure nella documentazione che lo accompagna.

    Un prodotto fertilizzante dell’UE che rientra nella categoria funzionale 3(A) (ammendanti organici) o 4 (substrati di coltivazione) ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009 è considerato conforme al requisito.

    Per i substrati di coltivazione minerali, le informazioni da presentare includono l’indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato in applicazioni orticole di natura professionale.

    Criterio 7.1 — Ammendanti

    a)

    Nome e indirizzo dell’organismo responsabile della commercializzazione

    b)

    Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, incluso il termine «AMMENDANTE»

    c)

    Codice identificativo del lotto

    d)

    Quantità (in massa o volume)

    e)

    Gamma del contenuto di umidità o contenuto di massa secca espressa come percentuale in massa

    f)

    Elenco di tutti i costituenti che rappresentano oltre il 5 % del peso o del volume del prodotto, in ordine decrescente di peso secco Se il costituente è una sostanza o una miscela, lo si identifica come indicato all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008

    g)

    Istruzioni di conservazione e data di scadenza consigliate

    h)

    Istruzioni per una manipolazione e un uso sicuri, compresa qualsiasi informazione sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente

    i)

    Istruzioni per l’uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione, e le piante o i funghi bersaglio

    j)

    pH

    k)

    Conducibilità elettrica espressa in mS/m, tranne che per la lana minerale

    l)

    Contenuto di sostanza organica o di carbonio organico (Corg), espresso come percentuale in massa

    m)

    Quantitativo minimo di azoto organico (Norg), espresso come percentuale in massa, seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata

    n)

    Rapporto tra carbonio organico e azoto totale (Corg/N)

    Sono dichiarati i nutrienti seguenti, espressi come percentuale in massa, se superiori allo 0,5 % della massa: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O).

    Criterio 7.2 — Substrati di coltivazione

    a)

    Nome e indirizzo dell’organismo responsabile della commercializzazione

    b)

    Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, incluso il termine «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»

    c)

    Codice identificativo del lotto

    d)

    Quantità:

    per le rondelle di lana minerale, espressa in numero di pezzi e con le due dimensioni (diametro e altezza);

    per la lana minerale in forme diverse dalle rondelle, espressa in numero di pezzi e con le tre dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza);

    per altri substrati di coltivazione preformati, espressa in grandezza con almeno due dimensioni;

    per altri substrati di coltivazione, espressa in volume totale;

    ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati, la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti

    e)

    Gamma del contenuto di umidità o contenuto di massa secca espressa come percentuale in massa

    f)

    Elenco di tutti i costituenti che rappresentano oltre il 5 % del peso o del volume del prodotto, in ordine decrescente di peso secco Se il costituente è una sostanza o una miscela, lo si identifica come indicato all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008

    g)

    Istruzioni di conservazione e data di scadenza consigliate, e data di produzione

    h)

    Istruzioni per una manipolazione e un uso sicuri, compresa qualsiasi informazione sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente

    i)

    Istruzioni per l’uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione, e le piante o i funghi bersaglio

    j)

    pH

    k)

    Conducibilità elettrica espressa in mS/m, tranne che per la lana minerale

    l)

    Indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile)

    m)

    Azoto (N) estraibile da CaCl2/DTPA (cloruro di calcio/acido dietilentriamminopentacetico; «solubile in CAT»), se superiore a 150 mg/l

    n)

    Anidride fosforica (P2O5) estraibile da CaCl2/DTPA (cloruro di calcio/acido dietilentriamminopentacetico; «solubile in CAT»), se superiore a 20 mg/l

    o)

    Ossido di potassio (K2O) estraibile da CaCl2/DTPA (cloruro di calcio/acido dietilentriamminopentacetico; «solubile in CAT»), se superiore a 150 mg/l

    p)

    Cromo totale (Cr totale), quantificato come stabilito nel criterio 4.1(b), se superiore a 200 mg/kg di massa secca

    q)

    Indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato in applicazioni orticole di natura professionale, nel caso dei substrati di coltivazione minerali

    Valutazione e verifica

    Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme al presente criterio e fornisce all’organismo competente il testo delle informazioni destinate all’utilizzatore che figurano sull’imballaggio o sulle schede tecniche che corredano il prodotto.

    Criterio 8 — Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE

    Se utilizzata, l’etichetta facoltativa con una casella di testo presenta le dichiarazioni seguenti:

    incentiva il riciclaggio dei materiali;

    promuove l’uso di materiali prodotti in modo più sostenibile, riducendo così il degrado ambientale.

    Per gli ammendanti figura anche la seguente dicitura:

    contribuisce a ridurre l’inquinamento del suolo e delle acque.

    Il richiedente segue le istruzioni per l’uso corretto del logo Ecolabel UE contenute nelle apposite linee guida:

    https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

    Valutazione e verifica

    Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un’immagine ad alta risoluzione dell’imballaggio del prodotto che mostra in modo chiaro l’etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le diciture che possono figurare insieme all’etichetta.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

    (5)  Tipi di rifiuti e codici di riferimento di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

    (6)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

    (11)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

    (13)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (14)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

    (15)  Commissione europea, direzione generale dell’Ambiente, documento guida su Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000 — Una sintesi. Ufficio delle pubblicazioni, 2019 (https://data.europa.eu/doi/10.2779/985239).

    (16)  Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3).


    Appendice 1

    Frequenza del campionamento e delle prove per l’anno in cui si presenta la domanda

    Tipo di stabilimento

    Criterio

    Materiale annuo in ingresso/produzione annua

    Frequenza delle prove

    Tipo 1: stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d’origine animale

    4.1 —

    Limiti per i metalli pesanti

    4.5 —

    Criteri microbiologici

    5.1 —

    Stabilità

    5.2 —

    Impurità macroscopiche

    5.3 —

    Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

    5.4 —

    Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    5.5 —

    Effetti sulle piante

    6 —

    Caratteristiche dei substrati di coltivazione

    Materiale in ingresso (t) ≤ 3 000

    Una prova ogni 1 000 tonnellate di materiale in ingresso arrotondate all’intero per eccesso

    3 000 < materiale in ingresso (t) < 20 000

    4 prove (un campionamento per stagione)

    Materiale in ingresso (t) ≥ 20 000

    Numero di analisi per anno = quantità annua di materiale in ingresso (in tonnellate)/10 000  t + 1

    4.2 —

    Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Materiale in ingresso (t) ≤ 3 000

    1

    3 001 < materiale in ingresso (t) < 10 000

    2

    10 001 < materiale in ingresso (t) < -20 000

    3

    20 001 < materiale in ingresso (t) < 40 000

    4

    40 001 < materiale in ingresso (t) < 60 000

    5

    60 001 < materiale in ingresso (t) < 80 000

    6

    80 001 < materiale in ingresso (t) < 100 000

    7

    100 001 < materiale in ingresso (t) < 120 000

    8

    120 001 < materiale in ingresso (t) < 140 000

    9

    140 001 < materiale in ingresso (t) < 160 000

    10

    160 001 < materiale in ingresso (t) < 180 000

    11

    Materiale in ingresso (t) ≥ 180 000

    12

    Tipo 2: stabilimenti di fabbricazione che usano materiali ricavati da rifiuti/sottoprodotti d’origine animale, tranne gli stabilimenti di trattamento dei rifiuti

    4.1 —

    Limiti per i metalli pesanti

    4.5 —

    Criteri microbiologici

    5.1 —

    Stabilità

    5.2 —

    Impurità macroscopiche

    5.3 —

    Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

    5.4 —

    Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    5.5 —

    Effetti sulle piante

    6 —

    aratteristiche dei substrati di coltivazione

    Produzione (m3) ≤ 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di due lotti diversi in conformità della norma UNI EN 12579 (1)

    Produzione (m3) > 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di quattro lotti diversi in conformità della norma UNI EN 12579

    4.2 —

    Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Produzione (m3) ≤ 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579

    Produzione (m3) > 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di due lotti diversi in conformità della norma UNI EN 12579

    Tipo 3: stabilimenti di fabbricazione che NON usano materiali ricavati da rifiuti/sottoprodotti d’origine animale

    4.1 —

    Limiti per i metalli pesanti

    4.5 —

    Criteri microbiologici

    5.1 —

    Stabilità

    5.2 —

    Impurità macroscopiche

    5.3 —

    Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

    5.4 —

    Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    5.5 —

    Effetti sulle piante

    6 —

    Caratteristiche dei substrati di coltivazione

    Produzione (m3) ≤ 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579

    Produzione (m3) > 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di due lotti diversi in conformità della norma UNI EN 12579

    4.2 —

    Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579


    (1)  UNI EN 12579 Ammendanti e substrati di coltivazione — Campionamento


    Appendice 2

    Frequenza del campionamento e delle prove per gli anni successivi

    Tipo di stabilimento

    Criteri

    Materiale annuo in ingresso/produzione annua

    Frequenza delle prove

    Tipo 1: stabilimenti di trattamento dei rifiuti/sottoprodotti d’origine animale

    4.1 —

    Limiti per i metalli pesanti

    4.5 —

    Agenti patogeni

    5.1 —

    Stabilità

    5.2 —

    Impurità macroscopiche

    5.3 —

    Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

    5.4 —

    Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    5.5 —

    Effetti sulle piante

    6 —

    Caratteristiche dei substrati di coltivazione

    Materiale in ingresso (t) ≤ 1 000

    1

    Materiale in ingresso (t) > 1 000

    Numero di analisi per anno = quantità annua di materiale in ingresso (in tonnellate)/10 000  t + 1

    Minimo 2 e massimo 12

    4.2 —

    Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Materiale in ingresso (t) ≤ 10 000

    0,25 (ogni quattro anni)

    10 001 < materiale in ingresso (t) < 25 000

    0,5 (ogni due anni)

    25 001 < materiale in ingresso (t) < 50 000

    1

    50 001 < materiale in ingresso (t) < 100 000

    2

    100 001 < materiale in ingresso (t) < 150 000

    3

    150 001 < materiale in ingresso (t) < 200 000

    4

    200 001 < materiale in ingresso (t) < 250 000

    5

    250 001 < materiale in ingresso (t) < 300 000

    6

    300 001 < materiale in ingresso (t) < 350 000

    7

    350 001 < materiale in ingresso (t) < 400 000

    8

    400 001 < materiale in ingresso (t) < 450 000

    9

    450 001 < materiale in ingresso (t) < 500 000

    10

    500 001 < materiale in ingresso (t) < 550 000

    11

    Materiale in ingresso (t) ≥ 550 000

    12

    Tipo 2: stabilimenti di fabbricazione che usano materiali ricavati da rifiuti/sottoprodotti d’origine animale, tranne gli stabilimenti di trattamento dei rifiuti

    4.1 —

    Limiti per i metalli pesanti

    4.5 —

    Agenti patogeni

    5.1 —

    Stabilità

    5.2 —

    Impurità macroscopiche

    5.3 —

    Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

    5.4 —

    Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    5.5 —

    Effetti sulle piante

    6 —

    Caratteristiche dei substrati di coltivazione

    Produzione (m3) ≤ 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579

    Produzione (m3) > 5 000

    Campioni combinati rappresentativi di due lotti diversi in conformità della norma UNI EN 12579

    4.2 —

    Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Produzione (m3) ≤ 15 000

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579, ogni quattro anni

    15 000 < produzione (m3) < 40 000

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579, ogni due anni

    Produzione (m3) ≥ 40 000

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579, ogni anno

    Tipo 3: stabilimenti di fabbricazione che NON usano materiali ricavati da rifiuti/sottoprodotti d’origine animale

    4.1 —

    Limiti per i metalli pesanti

    4.5 —

    Agenti patogeni

    5.1 —

    Stabilità

    5.2 —

    Impurità macroscopiche

    5.3 —

    Sostanza organica e massa secca negli ammendanti

    5.4 —

    Semi di piante infestanti e propaguli vitali

    5.5 —

    Effetti sulle piante

    6 —

    Caratteristiche dei substrati di coltivazione

    Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579

    4.2 —

    Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione

    Campioni combinati rappresentativi di un lotto in conformità della norma UNI EN 12579, ogni quattro anni


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