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Document 32022D0101

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/101 della Commissione del 24 gennaio 2022 relativa a un progetto di decreto del Regno dei Paesi Bassi concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia, notificato a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 313] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/313

    GU L 17 del 26.1.2022, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/101/oj

    26.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 17/56


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/101 DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 2022

    relativa a un progetto di decreto del Regno dei Paesi Bassi concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia, notificato a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2022) 313]

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti prevede, in mancanza di disposizioni comunitarie, la notifica e la valutazione di nuove disposizioni nazionali concernenti, tra l’altro, il divieto o la restrizione dell’utilizzo di talune sostanze di altro tipo nella produzione di determinati alimenti.

    (2)

    Secondo la procedura di cui all’articolo 12, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1925/2006, il 28 luglio 2020 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto contenente norme sugli alimenti a base di proteine di latte vaccino o caprino, che presentano l’aggiunta di almeno una o più vitamine, minerali o altre sostanze, e che sono destinati a essere utilizzati come bevande per i bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni (decreto concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia nel quadro della legge sulle merci).

    (3)

    L’articolo 1 del progetto di decreto stabilisce una definizione di «bevanda per la prima infanzia» e di «latte per la prima infanzia».

    (4)

    Gli articoli 3 e 4 del progetto di decreto stabiliscono i requisiti in materia di composizione delle «bevande per la prima infanzia» e del «latte per la prima infanzia», comprese le restrizioni all’utilizzo di talune altre sostanze ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

    (5)

    L’articolo 3 del progetto di decreto prevede in particolare prescrizioni minime in materia di composizione per le proteine, i lipidi e i carboidrati, come stabilito nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2).

    (6)

    L’articolo 4 del progetto di decreto prevede inoltre che, per quanto riguarda talune altre sostanze, si applichino le prescrizioni in materia di composizione di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127.

    (7)

    Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il progetto di misura sia giustificato da motivi di protezione della salute umana. Più precisamente, le autorità dei Paesi Bassi sostengono che, al fine di garantire che i bambini nella prima infanzia consumino quantità sicure di «altre sostanze», il «latte per la prima infanzia» e le «bevande per la prima infanzia» dovrebbero soddisfare le stesse prescrizioni in materia di composizione previste per le «altre sostanze» dalla normativa armonizzata per le formule di proseguimento.

    (8)

    A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha imposto alla Commissione di analizzare l’eventuale necessità di disposizioni specifiche per le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, il 31 marzo 2016 la Commissione ha adottato una relazione (4). La suddetta relazione ha concluso che non sono necessarie disposizioni specifiche per questa categoria di alimenti in quanto l’applicazione corretta e completa del quadro generale della legislazione alimentare dell’Unione europea può regolamentare adeguatamente la composizione delle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia e la comunicazione sulle caratteristiche del prodotto. Tali conclusioni erano basate sul parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») sulle formule per bambini nella prima infanzia pubblicato nel 2013 (5), in cui l’Autorità ha osservato che tali prodotti non hanno un «ruolo cruciale» e «non possono essere considerati necessari per rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini» se confrontati con altri prodotti alimentari che possono essere inclusi nella loro normale alimentazione.

    (9)

    A decorrere dal 20 luglio 2016 le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia sono pertanto considerate normali alimenti e sono quindi regolamentate esclusivamente dalle norme orizzontali della legislazione alimentare dell’Unione europea.

    (10)

    Qualora uno Stato membro introduca un ostacolo agli scambi, tale provvedimento dovrebbe lasciare impregiudicati gli articoli 34 e 36 del trattato ed essere adeguato e proporzionato all’obiettivo legittimo da raggiungere. Per quel che riguarda la proporzionalità, la misura dovrebbe limitarsi a quanto è necessario per tutelare efficacemente l’obiettivo legittimo.

    (11)

    Le autorità dei Paesi Bassi non forniscono alcuna prova scientifica a sostegno della loro argomentazione secondo cui dovrebbero essere adottate norme supplementari a livello nazionale, né dimostrano e comprovano eventuali rischi per la salute umana che deriverebbero da una non conformità delle «bevande per la prima infanzia» e del «latte per la prima infanzia» a tali prescrizioni in materia di composizione. Esse spiegano invece che il Consiglio sanitario dei Paesi Bassi sta attualmente conducendo ricerche sugli standard alimentari e sulla dieta dei bambini dalla nascita ai due anni di età e che, sulla base di tali risultati e pareri, può essere considerata la possibilità di adeguare il progetto di decreto.

    (12)

    Le autorità dei Paesi Bassi non hanno fornito prove scientifiche tali da mettere in discussione il parere scientifico formulato dall’Autorità nel 2013 (6), sul quale la Commissione ha basato le proprie conclusioni nella relazione adottata nel 2016. Secondo le conclusioni della relazione della Commissione del 2016 sulle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, per gli alimenti consumati dai bambini nella prima infanzia non sono necessarie disposizioni specifiche in relazione alle prescrizioni in materia di composizione come quelle contenute nel progetto notificato.

    (13)

    Le autorità dei Paesi Bassi non forniscono quindi alcuna giustificazione scientifica che comprovi la necessità di stabilire prescrizioni specifiche in materia di composizione per quanto riguarda le «altre sostanze» per i prodotti commercializzati come «bevande per la prima infanzia» e «latte per la prima infanzia».

    (14)

    Conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, il 5 ottobre 2020 la Commissione ha consultato il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (15)

    Alla luce di tali osservazioni, il 27 gennaio 2021 la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 sul progetto notificato, in particolare per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, e deve avviare la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento.

    (16)

    Le autorità dei Paesi Bassi dovrebbero essere pertanto invitate a non adottare gli articoli 3 e 4 del progetto di decreto in questione in quanto, sulla base delle osservazioni di cui sopra, non hanno fornito le giustificazioni necessarie per la loro adozione e tali articoli sono stati oggetto di un parere negativo della Commissione espresso il 27 gennaio 2021.

    (17)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    In base alle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo parere negativo e nella presente decisione, il Regno dei Paesi Bassi non adotta gli articoli 3 e 4 del progetto di decreto concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia nel quadro della legge sulle merci, che ha notificato alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1925/2006 e che è stato oggetto di un parere negativo della Commissione notificato alle autorità dei Paesi Bassi il 27 gennaio 2021.

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

    (4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM(2016) 0169 final).

    (5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, 2013, «Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union», EFSA Journal 2013; 11(10): 3408.

    (6)  Ibidem.


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