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Document 32022A0810(01)

    Parere della Commissione del 8 agosto 2022 relativo al progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal sito della centrale nucleare di Paks II (due reattori VVER-1200), nella provincia di Tolna, Ungheria (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) 2022/C 305/01

    C/2022/5589

    GU C 305 del 10.8.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 305/1


    PARERE DELLA COMMISSIONE

    del 8 agosto 2022

    relativo al progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal sito della centrale nucleare di Paks II (due reattori VVER-1200), nella provincia di Tolna, Ungheria

    (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

    (2022/C 305/01)

    La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

    Il 9 febbraio 2021 la Commissione europea ha ricevuto dalla Rappresentanza permanente dell'Ungheria, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi (2) provenienti dal sito della centrale di Paks II.

    La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni su questo piano il 30 marzo, il 9 giugno e il 12 luglio, informazioni che sono state fornite dalla rappresentanza permanente dell'Ungheria il 27 aprile, il 17 giugno e il 23 luglio. Inoltre, i rappresentanti del governo ungherese hanno fornito informazioni complementari in occasione della riunione plenaria del gruppo di esperti, tenutasi il 9 e 10 giugno 2021 (in videoconferenza). Sulla base dei dati generali e delle informazioni supplementari fornite, la Commissione ha formulato il seguente parere:

    1.

    La distanza tra il sito e lo Stato membro più vicino, nella fattispecie la Croazia, è di 75 km. La frontiera con la Serbia, paese limitrofo, si trova a una distanza di 66 km.

    2.

    In condizioni normali di funzionamento, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro o paese terzo, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio) (3).

    3.

    I rifiuti radioattivi solidi a bassa e media attività saranno smaltiti nel deposito nazionale sotterraneo dei rifiuti radioattivi di Bátaapáti. Gli elementi combustibili esauriti saranno temporaneamente immagazzinati nel sito (in un nuovo impianto da costruire, che non rientra nell’ambito del presente parere). Lo scenario di riferimento previsto stabilisce che gli elementi combustibili saranno successivamente smaltiti in un deposito geologico di profondità in Ungheria. Potrebbe essere contemplato il ritrattamento del combustibile esaurito. In caso di spedizione in un paese terzo a fini di ritrattamento, il combustibile esaurito dovrà essere restituito all’Ungheria per essere smaltito in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sui rifiuti radioattivi (direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (4)), in base al quale, qualora il combustibile esaurito sia spedito in un paese terzo per il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tale materiale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro di origine. In caso di spedizione del combustibile esaurito in un paese terzo a fini di smaltimento, dovrebbero essere rispettate le prescrizioni seguenti: i) il combustibile esaurito deve essere considerato «rifiuti radioattivi» dall’autorità di regolamentazione ungherese competente, conformemente alla definizione di cui all’articolo 3, punto 7, della predetta direttiva; ii) al momento della spedizione deve essere entrato in vigore un accordo tra l’Ungheria e il paese terzo di destinazione per l’utilizzo di un impianto di smaltimento situato in tale paese; iii) devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della predetta direttiva, in particolare la condizione di cui alla lettera c), secondo la quale il paese terzo di destinazione deve disporre di un impianto di smaltimento operativo. Infine va sottolineato che lo scopo della spedizione di combustibile esaurito (ritrattamento o smaltimento) deve essere chiaramente definito e comunicato in anticipo dalle autorità competenti.

    4.

    In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro o paese terzo potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

    5.

    I dati generali e le informazioni supplementari presentati hanno fornito dati sull’analisi della sismicità della regione intorno al sito della centrale nucleare (classificata tra le regioni a media attività sismica) e sull’intensità sismica massima probabile (allegato I della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione). La Commissione incoraggia le autorità ungheresi a continuare a seguire da vicino l’evoluzione delle conoscenze scientifiche sulla sismologia della regione intorno al sito della centrale nucleare, a dare un seguito adeguato a tutte le risultanze e ad informare gli Stati membri limitrofi e la Commissione.

    In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dai due reattori VVER della centrale nucleare Paks II nella provincia di Tolna, in Ungheria, non sia tale da comportare, né in condizioni normali di funzionamento, né in caso di incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro o paese terzo, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

    Fatto a Bruxelles, il 8 agosto 2022

    Per la Commissione

    Kadri SIMSON

    Membro della Commissione


    (1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

    (2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

    (3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).


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