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Document 32021R2324

    Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione del 23 agosto 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

    C/2021/6042

    GU L 465 del 29.12.2021, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj

    29.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 465/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2324 DELLA COMMISSIONE

    del 23 agosto 2021

    che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 (il «regolamento sulle misure tecniche») relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Esso stabilisce nell’allegato VI disposizioni specifiche relative alle misure tecniche istituite a livello regionale per le acque dell’Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali.

    (2)

    Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nelle acque nordoccidentali. Questi Stati membri hanno presentato una prima raccomandazione comune nel maggio 2020. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nel luglio 2020. A seguito del parere dello CSTEP, la Commissione ha invitato gli Stati membri ad allineare la raccomandazione comune alla valutazione scientifica. Di conseguenza, il 14 dicembre 2020 gli Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riveduta.

    (3)

    In attesa dell’adozione mediante atto delegato delle misure proposte nella raccomandazione comune, gli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) stabiliscono misure correttive ai sensi del piano pluriennale per le acque occidentali, intese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti, e ulteriori misure tecniche volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Si trattava di misure funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie.

    (4)

    In parte le acque nordoccidentali non sono più acque dell’UE e ciò impone all’Unione e al Regno Unito di procedere a consultazioni su misure comuni. Dal momento che l’UE e il Regno Unito non hanno raggiunto un accordo su misure tecniche allineate e funzionalmente collegate, è necessario proseguire l’applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92, che consentivano di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti in tale regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell’Unione, e riconoscere che il raggiungimento di tale accordo all’inizio del 2022 sarà una priorità per l’UE. Qualsiasi misura tecnica stabilita di concerto con i paesi terzi per il 2022 dovrà essere recepita nel diritto dell’UE attraverso il quadro giuridico applicabile.

    (5)

    Parallelamente ai negoziati in corso con il Regno Unito, il 30 aprile 2021 gli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) hanno presentato una nuova raccomandazione comune che ricalca la raccomandazione comune presentata nel 2020, con l’inclusione di una nuova specifica nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda). Nella raccomandazione comune si proponeva di mantenere in vigore tali misure finché non fosse stato raggiunto un accordo con il Regno Unito.

    (6)

    Il presente regolamento mira a integrare in un unico atto le vigenti disposizioni sulle misure tecniche adottate in passato nell’ambito dei piani in materia di rigetti per le acque nordoccidentali, sulle misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 e anche sulle misure relative a un nuovo attrezzo da pesca per il Mare d’Irlanda, incluse nella raccomandazione comune del 2021.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (3), e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    (8)

    Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha valutato (4) (5) gli elementi di prova forniti dai gruppi regionali a sostegno delle misure tecniche incluse nella raccomandazione comune.

    (9)

    Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1241.

    (10)

    Il 16 luglio 2021 il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alla raccomandazione comune.

    (11)

    La raccomandazione comune proponeva misure specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti sulla base delle misure correttive in vigore nel 2020 (6). Tali misure specifiche riguardano le reti a strascico e le sciabiche nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte della divisione 7 h a nord di 49° 30′ di latitudine nord e nella parte della divisione 7 j a nord di 49° 30′ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest, nonché i pescherecci operanti con reti a strascico le cui catture, misurate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino. Lo CSTEP ha concluso (7) che gli attrezzi proposti sono più selettivi rispetto a quando disposto dalle misure di cui al regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno inserire le misure proposte nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (12)

    La raccomandazione comune proponeva condizioni specifiche per il Mar Celtico in relazione alla composizione delle catture, in particolare quando le catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %. Lo CSTEP è restio a stabilire condizioni basate su soglie di catture accessorie, dato lo stato carente degli stock in queste zone. Lo CSTEP ha però anche osservato (8) che, seppure la soglia dell’1,5 % per le catture accessorie di merluzzo bianco non fosse superata in nessuna bordata, gli attrezzi alternativi specificati nella raccomandazione comune sarebbero comunque più selettivi degli attrezzi di riferimento di cui al regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno inserire le misure proposte nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (13)

    La raccomandazione comune proponeva misure tecniche specifiche per le reti a strascico e le sciabiche nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e. Lo CSTEP ha concluso che queste misure sono più selettive di quelle proposte nel regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno inserire queste misure nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (14)

    La raccomandazione comune proponeva condizioni specifiche nel Mar Celtico quando le catture contengono più del 30 % di scampo. Lo CSTEP ha concluso (9) che, nel complesso, le opzioni proposte garantiscono maggiore selettività o almeno risultati equivalenti rispetto agli attrezzi specificati nelle deroghe per la pesca diretta di cui al regolamento (UE) 2019/1241. Per quanto riguarda il sacco doppio, lo CSTEP ha valutato uno studio a sostegno di precedenti relazioni (10) e ha concluso che, in linea di principio, esso può ridurre le catture accessorie di specie indesiderate mantenendo al tempo stesso le catture delle specie bersaglio. Gli Stati membri dovrebbero fornire specifiche supplementari da sottoporre alla valutazione dello CSTEP entro il 1o maggio 2022. È pertanto opportuno inserire queste misure nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (15)

    La raccomandazione comune proponeva condizioni specifiche nel Mar Celtico quando le catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo. Lo CSTEP, per quanto restio a introdurre condizioni relative alla composizione delle catture (11), ha concluso che le misure proposte sono comunque più selettive rispetto ai parametri di riferimento introdotti dal regolamento sulle misure tecniche. È pertanto opportuno inserire queste misure nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (16)

    La raccomandazione comune proponeva misure tecniche specifiche nelle acque ad ovest della Scozia. Lo CSTEP ha concluso che gli attrezzi proposti potrebbero migliorare la selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merlano. È pertanto opportuno inserire queste misure nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (17)

    La raccomandazione comune proponeva misure tecniche specifiche nel Mare d’Irlanda per le reti a strascico o le sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo. Lo CSTEP ha concluso (12) che tali attrezzi potrebbero ridurre le catture di merluzzo bianco, eglefino e merlano rispetto alle misure stabilite nel regolamento sulle misure tecniche. È pertanto opportuno inserire queste misure nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (18)

    La raccomandazione comune proponeva misure tecniche specifiche nel Mare d’Irlanda per le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche, le cui catture presentano una composizione specifica caratterizzata dalla combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze. In linea generale lo CSTEP ha (13) (14) ritenuto che gli attrezzi proposti nella raccomandazione comune sono più selettivi di quelli descritti nel regolamento sulle misure tecniche. È pertanto opportuno inserire queste misure nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (19)

    La raccomandazione comune comprende, per il 2021, la specifica relativa a un attrezzo da pesca per reti a strascico e sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda) sulla base della selettività equivalente dell’attrezzo da pesca di riferimento di cui al regolamento (UE) 2019/1241 per tale zona e attività di pesca. Lo CSTEP ha valutato le nuove prove scientifiche a sostegno della modifica proposta nella raccomandazione comune del giugno 2021, concludendo che le caratteristiche di selettività dell’attrezzo da pesca proposto sono analoghe a quelle dell’attrezzo da pesca di riferimento.

    (20)

    La raccomandazione comune suggeriva di armonizzare la taglia minima di riferimento per la conservazione di diverse specie catturate nell’ambito della pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali con la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile alla pesca commerciale. Alcune specie incluse nella raccomandazione comune ai fini dell’armonizzazione della taglia minima di riferimento per la conservazione sono classificate dal CIEM come depauperate, oppure il CIEM ritiene che la pesca ricreativa incida in modo significativo sulla loro mortalità complessiva per pesca. Inoltre alcune di queste stesse specie si spostano dalle acque sudoccidentali e dal Mare del Nord verso le acque nordoccidentali; nelle acque sudoccidentali e nel Mare del Nord, le taglie minime di riferimento per la conservazione di tali specie sono già state armonizzate tra pesca commerciale e pesca ricreativa. Lo CSTEP ha analizzato le prove fornite e ha concluso (15) che questa misura potrebbe rafforzare la protezione del novellame di specie ittiche marine. È pertanto opportuno inserire questa misura nel regolamento (UE) 2019/1241.

    (21)

    Al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate è pertanto opportuno adottare le misure tecniche presentate dagli Stati membri.

    (22)

    Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano dal 30 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31, 29.1.2021, p. 31).

    (3)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

    (4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

    (5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

    (6)  GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1.

    (7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

    (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

    (9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

    (10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2492225/STECF+19-08+-+Evaluation+LO+JRs.pdf/05619833-e6cb-484b-9fae-ec6b44c96092?version=1.0

    (11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

    (12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

    (13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf

    (14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

    (15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf


    ALLEGATO

    L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

    1)

    la parte A è così modificata:

    a)

    la nota 6 è sostituita dalla seguente:

    «(6)

    In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

    La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

    Tale percentuale può essere calcolata in base a uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.»;

    b)

    il testo sotto la tabella è soppresso;

    c)

    il seguente punto è inserito sotto la tabella:

    «1.

    Alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per il merluzzo bianco (Gadus morhua), l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus), il merluzzo carbonaro (Pollachius virens), il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), il nasello (Merluccius merluccius), il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), la sogliola (Solea spp.), la passera di mare (Pleuronectes platessa), il merlano (Merlangius merlangus), la molva (Molva molva), la molva azzurra (Molva dypterygia), lo sgombro (Scomber spp.), l’aringa (Clupea harengus), il sugarello (Trachurus spp.), l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la spigola (Dicentrarchus labrax), la sardina (Sardina pilchardus) e l’occhialone (Pagellus bogaraveo).»;

    2)

    nella parte B sono aggiunti i punti da 1.3. a 1.6 seguenti:

    «1.3.

    Il presente punto si applica in deroga ai punti 1.1 e 1.2.

    1.3.1.

    Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7 h a nord di 49° 30′ di latitudine nord e nella parte 7 j a nord di 49° 30′ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:

    a)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

    i)

    sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

    ii)

    sacco T90 con maglie di 100 mm;

    iii)

    sacco con maglie di 120 mm;

    iv)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

    b)

    in aggiunta, le navi operanti con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino, utilizzano:

    i)

    un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo, o

    ii)

    qualsiasi mezzo dimostratosi almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP, e approvato dalla Commissione.

    Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione della lettera b) le navi operanti con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell’1,5 % di merluzzo bianco, purché tali navi siano oggetto di un aumento progressivo del programma di osservazione in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca. Gli Stati membri che si avvalgono di tale esenzione comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 1o dicembre, il numero e la composizione delle catture delle navi che si avvalgono della presente disposizione.

    Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione delle lettere a) e b) le navi operanti con attrezzi alternativi altamente selettivi, purché le caratteristiche tecniche di tali attrezzi determinino una selettività uguale o superiore a quella degli attrezzi di cui alle suddette lettere e consentano di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1 %, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP. Tali attrezzi o dispositivi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione.

    1.3.2.

    In deroga ai punti 1.1, 1.2 e 1.3.1:

    a)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    i)

    pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

    ii)

    pannello Seltra;

    iii)

    griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid;

    iv)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

    v)

    fino al 31 luglio 2022, sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm.

    Gli Stati membri possono autorizzare l’uso del dispositivo di cui al punto v) fino alla fine di dicembre 2022, purché le caratteristiche tecniche di tale dispositivo determinino una selettività uguale o superiore a quella degli altri attrezzi di cui ai punti 1.2 e 1.3.1, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 1o maggio 2022. Tali dispositivi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione;

    b)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    i)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

    ii)

    sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

    1.4.

    I punti 1.4.1 e 1.4.2 si applicano in deroga al punto 1.2.

    1.4.1.

    Ai pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all’interno delle acque dell’Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) si applica quanto segue:

    a)

    le navi che impiegano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm; per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e/o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

    b)

    le navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.

    In deroga al punto 1.4.1, lettere a) e b), l’uso di attrezzi da pesca alternativi è consentito purché tali attrezzi determinino una selettività almeno uguale o superiore per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merlano, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP. Tali attrezzi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione.

    1.4.2.

    Ai pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda) si applica quanto segue:

    a)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    i)

    pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

    ii)

    pannello Seltra;

    iii)

    griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;

    iv)

    Netgrid CEFAS;

    v)

    rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);

    b)

    le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm;

    c)

    le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm. Questa disposizione non si applica alle navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell’85 % di pettini;

    d)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche possono utilizzare un sacco T90 di 100 mm.

    In deroga al punto 1.4.2, lettere da a) a d), l’uso di attrezzi da pesca alternativi è consentito purché tali attrezzi determinino una selettività almeno uguale o superiore per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merlano. Tali attrezzi sono valutati dallo CSTEP e approvati dalla Commissione, e soddisfano i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

    1.5.

    Le percentuali di cattura di cui ai punti 1.3 e 1.4 sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.

    1.6

    Le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2022.»;

    3)

    nella parte C sono aggiunti i punti seguenti:

    «10.

    Restrizioni applicabili alla pesca con reti a strascico e sciabiche nel Mar Celtico

    10.1

    Alle navi è vietato pescare con reti a strascico e sciabiche nelle zone seguenti:

    a)

    divisioni CIEM da 7f a 7k,

    b)

    zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e, e

    c)

    divisioni CIEM 7b e 7c.

    Il divieto non si applica nei casi seguenti:

    i)

    le navi utilizzano un sacco con maglie di almeno 100 mm, oppure

    ii)

    le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando le navi pescano al di fuori delle zone di cui alla parte B, punto 1.3.

    In deroga al punto i), quando operano nelle zone di cui al punto 10.1, lettera c), i pescherecci possono utilizzare attrezzi da pesca alternativi aventi una selettività uguale o superiore a quella del sacco con maglie di almeno 100 mm per la pesca demersale multispecifica, secondo una valutazione dello CSTEP. Tali attrezzi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione.

    10.2

    Le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2022.».


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