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Document 32021R2195

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

    ST/14538/2021/INIT

    GU L 445I del 13.12.2021, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2195/oj

    13.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 445/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2195 DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2021

    che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/1998, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/1998.

    (2)

    L’8 dicembre 2020, in una dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea sul regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e gli Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione europea. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.

    (3)

    Il 2 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/372 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 (3), con cui sono state designate quattro persone russe coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui arresti e detenzioni arbitrari, nonché nella diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e di associazione e della libertà di opinione e di espressione.

    (4)

    Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/481 (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/478 (5), con cui sono state designate undici persone e quattro entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Cina, nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), in Libia, in Eritrea, nel Sud Sudan e in Russia, tra cui torture, uccisioni extragiudiziali, sparizioni forzate o ricorso sistematico al lavoro forzato.

    (5)

    L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani perpetrati in varie parti del mondo, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, da parte del Wagner Group - un’entità militare privata non registrata con sede in Russia - in Ucraina, in Siria, in Libia, nella Repubblica centrafricana (RCA), in Sudan e in Mozambico.

    (6)

    Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l’Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE, in particolare l’obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE.

    (7)

    In tale contesto, tre persone e un’entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998.

    (8)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

    (2)  Decisione (PESC) 2021/372 del Consiglio, del 2 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 71 I del 2.3.2021, pag. 6).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 del Consiglio, del 2 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 71 I del 2.3.2021, pag. 1).

    (4)  Decisione (PESC) 2021/481 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 99 I del 22.3.2021, pag. 25).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/478 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 99 I del 22.3.2021, pag. 1).


    ALLEGATO

    1.   

    Nell’elenco delle persone fisiche di cui alla sezione A («Persone fisiche») dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 sono aggiunte le voci seguenti:

     

    Nomi

    (traslitterazione in caratteri latini)

    Nomi

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell’elenco

    «16.

    Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

    Дмитрий Валерьевич Уткин

    (grafia russa)

    Carica: fondatore e comandante del Wagner Group

    Grado: tenente colonnello (riserva)

    Nominativo di chiamata: Vagner, Wagner

    Numero di identificazione Wagner Group: M-0209

    Data di nascita: 1.6.1970 o 11.6.1970

    Luogo di nascita: Asbest, oblast di Sverdlovst, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Indirizzo: Pskov, Federazione russa

    Sesso: maschile

    Dimitriy Utkin, ex agente dell’intelligence militare russa (GRU), è il fondatore del Wagner Group e responsabile del coordinamento e della pianificazione delle operazioni per lo schieramento dei mercenari del Wagner Group in vari paesi.

    Nella sua posizione di comando all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal gruppo, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

    Ciò include la tortura a morte di un disertore siriano perpetrata da quattro membri del Wagner Group nel giugno 2017 nel governatorato di Homs, in Siria. Secondo un ex membro del Wagner Group, Dimitriy Utkin ha ordinato personalmente la tortura a morte del disertore e la ripresa video dell’atto.

    13.12.2021

    17.

    Stanislav Evgenievitch DYCHKO

    Станислав Евгеньевич Дычко

    (grafia russa)

    Carica: mercenario del Wagner Group

    Data di nascita: 1990

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Stanislav Dychko, ex dipendente della polizia di Stavropol, è un mercenario del Wagner Group.

    Insieme ad altri tre mercenari del Wagner Group, ha partecipato alla tortura a morte di un disertore siriano nel giugno 2017 nel governatorato di Homs, in Siria.

    È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Siria.

    13.12.2021

    18.

    Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

    Валерий Николаевич Захаров

    (grafia russa)

    Carica: consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana (RCA)

    Numero di identificazione Wagner Group: M-5658

    Data di nascita: 12.01.1970

    Luogo di nascita: Leningrado, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Valery Zakharov, ex membro della sicurezza nazionale russa (FSB), è il consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana (RCA). Rappresenta una figura chiave nella struttura di comando del Wagner Group e mantiene stretti legami con le autorità russe.

    Dati la sua posizione influente nella RCA e il suo ruolo di spicco all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Wagner Group nella RCA, che comprendono esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

    Ciò include l’omicidio, avvenuto nel 2018, di tre giornalisti russi, la cui sicurezza era sotto la responsabilità di Valery Zakharov.

    13.12.2021»

    2.   

    Nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui alla sezione B («Persone giuridiche, entità e organismi») dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 sono aggiunte le voci seguenti:

     

    Nomi

    (traslitterazione in caratteri latini)

    Nomi

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell’elenco

    «5.

    Wagner Group alias Vagner Group

    Группа Вагнера

    (grafia russa)

     

    Il Wagner Group è un’entità militare privata non registrata con sede in Russia, istituita nel 2014 come successore dello Slavonic Corps. È guidata da Dimitri Utkin ed è finanziata da Yevgeny Prigozhin. Attraverso la creazione di entità locali e con il sostegno dei governi locali, il Warner Group finanzia e conduce le sue operazioni.

    Il Wagner Group è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, in Siria, in Libia, nella Repubblica centrafricana (RCA), in Sudan e in Mozambico, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

    13.12.2021»


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