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Document 32021R1926

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1926 della Commissione del 5 novembre 2021 che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

    C/2021/7835

    GU L 393 del 8.11.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1926/oj

    8.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 393/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1926 DELLA COMMISSIONE

    del 5 novembre 2021

    che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 91, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) la Commissione, a richiesta di un paese terzo, può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell’importazione nell’Unione.

    (2)

    A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione il 1o febbraio 2020 e in vista della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») il 31 dicembre 2020, il Regno Unito aveva trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei controlli di conformità a specifiche norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione. In particolare il Regno Unito si era impegnato a rispettare le prescrizioni stabilite per la commercializzazione degli ortofrutticoli dopo la fine del periodo di transizione e aveva indicato l’autorità competente e gli organismi di controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    (3)

    Su tale base il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 della Commissione (3) ha riconosciuto i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito, ha specificato l’autorità competente sotto la cui responsabilità sono compiuti tali controlli nonché gli organismi di controllo a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati in Gran Bretagna e ha inserito il Regno Unito nell’elenco dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, con una nota a piè di pagina.

    (4)

    Sebbene a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo di recesso nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo, in combinato disposto con l’allegato 2 del medesimo protocollo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, l’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, di tale protocollo stabilisce che, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal medesimo protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito. Di conseguenza i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dall’organismo di controllo per l’Irlanda del Nord dovrebbero essere considerati come effettuati da un paese terzo, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, di detto protocollo.

    (5)

    La Commissione dovrebbe pertanto specificare anche l’organismo di controllo a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati per l’Irlanda del Nord, come notificato dal Regno Unito il 9 aprile 2020, e dovrebbe chiarire la voce relativa al Regno Unito nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    (6)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Riconoscimento dei controlli di conformità

    I controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione sono riconosciuti.

    Articolo 2

    Autorità competente e organismi di controllo

    1.   L’autorità competente per il Regno Unito di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui all’articolo 1 del presente regolamento, è il «Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs» (ministro per l’Ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali).

    2.   Gli organismi di controllo del Regno Unito a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sono, per l’Inghilterra e il Galles, l’«Horticulture Marketing Inspectorate» (ispettorato per la Commercializzazione nel settore orticolo), per la Scozia la «Scottish Government’s Horticulture and Marketing Unit»(unità Orticoltura e commercializzazione del governo scozzese) e per l’Irlanda del Nord il «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs» (ministero dell’Agricoltura, dell’ambiente e degli affari rurali).

    Articolo 3

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

    L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Abrogazione

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 è abrogato.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 84).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IV

    Paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 e prodotti interessati

    Paese

    Prodotti

    Svizzera

    Ortofrutticoli freschi

    Marocco

    Ortofrutticoli freschi

    Sud Africa

    Ortofrutticoli freschi

    Israele (*1)

    Ortofrutticoli freschi

    India

    Ortofrutticoli freschi

    Nuova Zelanda

    Mele, pere e kiwi

    Senegal

    Ortofrutticoli freschi

    Kenya

    Ortofrutticoli freschi

    Turchia

    Ortofrutticoli freschi

    Regno Unito:

    Gran Bretagna

    Irlanda del Nord (*2)

    Ortofrutticoli freschi

    »

    (*1)  La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell’articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d’Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    (*2)  A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo, in combinato disposto con l’allegato 2 del medesimo protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Tuttavia a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale protocollo, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal medesimo protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito.


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