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Document 32021R1296

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione del 4 agosto 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per la pianificazione e la gestione del combustibile/dell’energia e per quanto riguarda i requisiti concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta nonché i test per il rilevamento di sostanze psicoattive (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5713

    GU L 282 del 5.8.2021, p. 5–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1296/oj

    5.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 282/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1296 DELLA COMMISSIONE

    del 4 agosto 2021

    che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per la pianificazione e la gestione del combustibile/dell’energia e per quanto riguarda i requisiti concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta nonché i test per il rilevamento di sostanze psicoattive

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 (2) della Commissione stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di volo e, in particolare, per la pianificazione e la gestione del combustibile. È opportuno aggiornare tali norme per tenere conto dei recenti progressi tecnologici dei motori e delle migliori pratiche nel settore delle operazioni di volo, nonché dell’esperienza maturata a livello mondiale nel settore dell’aviazione e del progresso scientifico e tecnico nelle operazioni di volo.

    (2)

    È opportuno integrare nel regolamento (UE) n. 965/2012 le ultime modifiche inerenti ai combustibili dell’annesso 6 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (ICAO), ossia la parte I (11a edizione), la parte III (9a edizione) e i nuovi orientamenti del documento 9976 dell’ICAO «Fuel planning manual», fatta eccezione per alcuni requisiti applicabili agli elicotteri, per i quali l’AESA ritiene che altre soluzioni soddisfino il livello di sicurezza richiesto.

    (3)

    Le nuove norme in materia di pianificazione e gestione del combustibile/dell’energia dovrebbero consentire parità di condizioni per tutte le parti interessate nel mercato interno dell’aviazione e migliorare la competitività del settore dell’aviazione dell’Unione.

    (4)

    I nuovi requisiti in materia di pianificazione e gestione del combustibile/dell’energia dovrebbero sostenere l’innovazione e consentire un’integrazione agevole delle nuove tecnologie nel settore delle operazioni di volo. È pertanto opportuno utilizzare, ove opportuno, il termine «combustibile/energia» anziché il termine «combustibile» al fine di includere le operazioni con aeromobili che utilizzano fonti energetiche diverse dai combustibili convenzionali a base di idrocarburi.

    (5)

    I requisiti relativi ai diversi tipi di operazioni dovrebbero essere proporzionati alle dimensioni e alla complessità di tali operazioni, nonché ai rischi connessi a tali operazioni.

    (6)

    Gli operatori aerei dovrebbero potersi avvalere di procedure di pianificazione e gestione basate sulle prestazioni che migliorino l’efficienza operativa producendo benefici a livello finanziario e ambientale, mantenendo nel contempo, o addirittura migliorando, il livello di sicurezza. I nuovi requisiti per i velivoli utilizzati nelle operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT) dovrebbero pertanto introdurre un regime globale per il combustibile che comprenda tre gruppi principali di linee guida relative al combustibile: pianificazione del combustibile/dell’energia, selezione dell’aeroporto e gestione del combustibile e dell’energia in volo. Tale regime dovrebbe consentire una gestione più flessibile del rischio da parte dell’operatore, con potenziali miglioramenti in termini di efficienza.

    (7)

    In base alle informazioni in materia di sicurezza raccolte dall’AESA, è opportuno introdurre nuovi requisiti per affrontare i rischi associati al rifornimento di combustibile, più specificamente in caso di rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo o durante il loro sbarco o imbarco e in caso di rifornimento di un elicottero con i rotori in movimento.

    (8)

    La valutazione di regimi complessi in materia di combustibili/energia richiede un potenziamento delle capacità delle autorità competenti ed è pertanto necessario introdurre criteri volti a orientare queste ultime nell’esecuzione di valutazioni dei rischi per la sicurezza operativa a sostegno dell’applicazione di regimi in materia di combustibili/energia basati interamente sulle prestazioni.

    (9)

    Sulla base dei principi di proporzionalità e per «legiferare meglio», i requisiti in materia di combustibile ed energia per le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi (NCC) e per le operazioni specializzate (SPO) dovrebbero essere meglio allineati a quelli per le operazioni CAT. D’altro canto, i requisiti in materia di combustibile ed energia per gli operatori non commerciali di aeromobili a motore non complessi dovrebbero basarsi su obiettivi di sicurezza e consentire un approccio basato sulle prestazioni. I nuovi requisiti in materia di pianificazione e gestione del combustibile e dell’energia dovrebbero ridurre gli oneri normativi, aumentare l’efficacia in termini di costi e, con alcune eccezioni, portare all’armonizzazione con i requisiti stabiliti dall’ICAO.

    (10)

    Il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (3) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 965/2012 i requisiti per i programmi di sostegno, per la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta e per i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina. Tali requisiti sono diventati applicabili nel febbraio 2021. L’Agenzia è stata incaricata di valutare costantemente l’efficacia delle nuove disposizioni e di elaborare una prima relazione di valutazione entro agosto 2022. Tenendo conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 sul settore dell’aviazione, è opportuno concedere all’Agenzia più tempo per rilevare i dati pertinenti per la valutazione. È pertanto necessario posticipare al 14 agosto 2023 il termine per il completamento della relazione di valutazione.

    (11)

    Il regolamento (UE) 2018/1042 ha introdotto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 il punto 98 bis che definisce il termine «sostanze psicoattive». Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione (4), che ha successivamente modificato l’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012, ha involontariamente sostituito il punto 98 bis con un nuovo testo che definisce il termine «competente» e ha soppresso la definizione del termine «sostanze psicoattive». Tale definizione è essenziale per l’interpretazione coerente delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2018/1042 e, in particolare, per definire chiaramente quali sostanze sono soggette a tali disposizioni e quali non vi sono soggette. Pertanto, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento delle persone soggette a tali disposizioni, tale definizione dovrebbe essere reintrodotta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 con effetto a decorrere dalla data di applicazione delle relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2018/1042, vale a dire dal 14 febbraio 2021.

    (12)

    L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norma di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 02/2020 (5) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

    (13)

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

    (14)

    Al fine di garantire un’attuazione corretta del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e ai portatori di interessi coinvolti un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro procedure ai nuovi requisiti stabiliti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere rinviata.

    (15)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

    1)

    all’articolo 9 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «L’Agenzia effettua un esame continuo dell’efficacia delle disposizioni concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta e i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina di cui agli allegati II e IV. Entro il 14 agosto 2023 l’Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame.

    L’esame presuppone competenze scientifiche pertinenti e si basa sui dati raccolti, con l’assistenza degli Stati membri e dell’Agenzia, nel lungo termine.»;

    2)

    gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Rettifica del regolamento (UE) n. 965/2012

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022.

    Tuttavia, l’allegato II si applica a decorrere dal 14 febbraio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l’introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l’equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19 (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 24).

    (5)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


    ALLEGATO I

    Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    è inserito il seguente punto 8 quater:

    «8 quater)

    “aeroporto alternato”, un aeroporto adeguato verso il quale un aeromobile può procedere quando diventa impossibile o sconsigliabile proseguire il volo verso o atterrare sull’aeroporto di atterraggio previsto, che dispone dei servizi e delle infrastrutture necessari, che può soddisfare i requisiti di prestazione dell’aeromobile e che è operativo all’orario previsto di utilizzo; il termine “aeroporto alternato” comprende:

    a)

    “aeroporto alternato al decollo”, un aeroporto alternato in cui un aeromobile potrebbe atterrare in caso ciò si rendesse necessario poco dopo il decollo e non fosse possibile usare l’aeroporto di partenza;

    b)

    “aeroporto alternato in rotta (ERA)”, un aeroporto alternato in cui un aeromobile potrebbe atterrare qualora lungo la rotta si rendesse necessaria una deviazione;

    c)

    “aeroporto alternato in rotta per motivi di combustibile/energia (ERA combustibile/energia)”, un aeroporto ERA richiesto durante la fase di pianificazione ai fini del calcolo del combustibile/dell’energia;

    d)

    “aeroporto alternato di destinazione”, un aeroporto alternato in cui un aeromobile potrebbe atterrare qualora diventasse impossibile o sconsigliabile atterrare nell’aeroporto di atterraggio previsto;»;

    b)

    il punto 26 è sostituito dal seguente:

    «26)

    “combustibile/energia per le necessità contingenti” (contingency fuel/energy), la quantità di combustibile/energia necessaria per far fronte a circostanze impreviste che potrebbero influenzare il consumo di combustibile/energia fino all’aeroporto di destinazione;»;

    c)

    è inserito il seguente punto 31 bis:

    «31 bis)

    “regime vigente in materia di combustibile/energia”, il regime approvato in materia di combustibile/energia attualmente utilizzato dall’operatore;»;

    d)

    il punto 46 è soppresso;

    e)

    sono inseriti i seguenti punti 49 quinquies e 49 sexies:

    «49 quinquies)

    “tracciamento del volo”, la registrazione in tempo reale dei messaggi di partenza e di arrivo da parte del personale operativo per garantire che un volo sia operativo e sia arrivato all’aeroporto di destinazione o a un aeroporto alternato;

    49 sexies)

    “monitoraggio del volo”, indica, oltre ai requisiti definiti per il tracciamento del volo,

    a)

    il monitoraggio operativo dei voli da parte di personale addetto al controllo operativo adeguatamente qualificato dalla partenza e durante tutte le fasi del volo,

    b)

    la comunicazione di tutte le informazioni disponibili e pertinenti in materia di sicurezza tra il personale addetto al controllo operativo a terra e l’equipaggio di condotta e

    c)

    l’assistenza critica all’equipaggio di condotta in caso di emergenza o problema di sicurezza in volo, o su richiesta dell’equipaggio di condotta;»;

    f)

    sono inseriti i seguenti punti 50 bis e 50 ter:

    «50 bis)

    “tempo di volo”,

    a)

    per i velivoli, il tempo totale dal momento in cui un velivolo inizia il rullaggio allo scopo di decollare al momento in cui il velivolo si arresta alla fine del volo;

    b)

    per gli elicotteri, il tempo totale tra il momento in cui le pale del rotore dell’elicottero iniziano a ruotare ai fini del decollo e il momento in cui l’elicottero si arresta alla fine del volo, e le pale del rotore sono ferme;

    50 ter)

    “guardia di volo”, in aggiunta a tutti gli elementi definiti per il “monitoraggio del volo”, il monitoraggio attivo di un volo da parte di personale addetto al controllo operativo adeguatamente qualificato durante tutte le fasi del volo, volto a garantire che il volo segua la rotta prescritta senza deviazioni, diversioni o ritardi non pianificati;»;

    g)

    il punto 51 è soppresso;

    h)

    il punto 73 è sostituito dal seguente:

    «73)

    “operazioni locali con elicottero (LHO)”, operazioni di trasporto aereo commerciale diurne, condotte a contatto visivo con il terreno in un’area geografica locale e definita, specificata nel manuale delle operazioni, con elicotteri aventi una massa massima certificata (MCTOM) superiore a 3 175 Kg e una configurazione massima di passeggeri certificata (MOPSC) pari o inferiore a nove;»;

    i)

    è inserito il seguente punto 104 bis:

    «104 bis)

    “atterraggio in sicurezza”, nel contesto delle linee guida o dei regimi in materia di combustibile/energia, un atterraggio in un aeroporto o sito operativo adeguato con almeno la riserva finale di combustibile/energia e in conformità alle procedure operative e ai minimi operativi di aeroporto applicabili;»;

    2)

    l’allegato II è così modificato:

    a)

    la norma ARO.OPS.225 è sostituita dalla seguente:

    «ARO.OPS.225 Approvazione dei regimi in materia di combustibile/energia

    a)

    L’autorità competente approva il regime in materia di combustibile/energia proposto da un operatore CAT se l’operatore dimostra la conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento in materia di combustibile/energia per velivoli o elicotteri impiegati in operazioni CAT.

    b)

    L’autorità competente valuta e supervisiona le linee guida in materia di pianificazione e ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia, selezione dell’aeroporto e politiche di gestione del combustibile/dell’energia in volo associate ai regimi in materia di combustibile/energia, unitamente ai processi a sostegno dell’attuazione di tali regimi.

    c)

    Oltre a quanto previsto alle lettere a) e b), ai fini dell’approvazione dei singoli regimi in materia di combustibile/energia l’autorità competente:

    1)

    verifica che l’operatore abbia dimostrato il raggiungimento di prestazioni di sicurezza di base del regime vigente in materia di combustibile/energia;

    2)

    valuta la capacità dell’operatore di sostenere l’attuazione del singolo regime in materia di combustibile/energia proposto; occorre considerare almeno i seguenti elementi:

    i)

    il sistema di gestione dell’operatore,

    ii)

    le capacità operative dell’operatore;

    3)

    verifica che la valutazione dei rischi per la sicurezza effettuata dall’operatore a sostegno del singolo regime in materia di combustibile/energia proposto garantisca un livello di sicurezza equivalente a quello del regime vigente in materia di combustibile/energia; e

    4)

    istituisce un piano di sorveglianza per effettuare valutazioni periodiche del singolo regime in materia di combustibile/energia approvato al fine di verificarne la conformità o decidere se detto regime debba essere modificato o revocato.

    d)

    L’approvazione di cui alla norma CAT.OP.MPA.182, lettera d), punto 2, include un elenco degli aerodromi isolati specificati dall’operatore per ciascun tipo di aeromobile al quale si applica l’approvazione.

    e)

    Fatte salve le disposizioni di cui alla norma ARO.GEN.120, lettere d) ed e), l’autorità competente notifica all’Agenzia l’inizio della valutazione di metodi alternativi di rispondenza relativi ai regimi in materia di combustibili/energia.»;

    3)

    nell’allegato III, l’appendice I è sostituita dalla seguente:

    ««Appendice I

    DICHIARAZIONE

    in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione relativo alle operazioni di volo

    Operatore

    Nome:

    Luogo nel quale l’operatore ha la sua sede principale di attività o, se l’operatore non ha una sede principale di attività, luogo nel quale l’operatore è stabilito o risiede e luogo dal quale le operazioni sono dirette:

    Nome e recapiti del dirigente responsabile:

    Esercizio dell’aeromobile

    Data di inizio dell’esercizio e data di applicabilità della modifica:

    Informazioni sull’aeromobile, sull’esercizio e sull’organizzazione di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità(1):

    Tipo(i) di aeromobili, immatricolazione(i) e base principale:

    MSN dell’aeromobile(2)

    Tipo di aeromobile

    Immatricolazione dell’aeromobile(3)

    Base principale

    Tipo/tipi di operazioni(4)

    Organizzazione responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità(5)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L’operatore deve ottenere un’approvazione preventiva(6) o specifica(7) per determinate operazioni prima di effettuarle.

    Ove applicabile, i dettagli delle approvazioni detenute (allegare alla dichiarazione l’elenco delle approvazioni specifiche, comprese le approvazioni specifiche rilasciate da un paese terzo, se applicabile).

    Ove applicabile, i dettagli dell’autorizzazione di operazioni specializzate detenuta (allegare l’autorizzazione/le autorizzazioni).

    Ove applicabile, l’elenco dei metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) con riferimento agli AMC da essi sostituiti (allegare AltMoC).

    Dichiarazioni

    L’operatore è conforme, e continuerà a essere conforme, ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e i requisiti del regolamento (UE) n. 965/2012.

    La documentazione del sistema di gestione, compreso il manuale delle operazioni, è conforme ai requisiti dell’allegato III (parte ORO), dell’allegato V (parte SpA), dell’allegato VI (parte NCC) o dell’allegato VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 e tutti i voli saranno effettuati in conformità alle disposizioni del manuale delle operazioni come previsto nell’allegato III (parte ORO), norma ORO.GEN.110, lettera b).

    Tutti gli aeromobili utilizzati sono dotati di un certificato di aeronavigabilità valido in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione o soddisfano i requisiti specifici di aeronavigabilità applicabili agli aeromobili immatricolati in un paese terzo e oggetto di un contratto di noleggio.

    Tutti i membri dell’equipaggio di condotta sono titolari di una licenza in conformità all’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, come previsto nell’allegato III, norma ORO.FC.100, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012, e i membri dell’equipaggio di cabina, ove applicabile, sono addestrati in conformità all’allegato III (parte ORO), capo CC.

    Ove applicabile, l’operatore attua e dimostra la conformità a uno standard ufficialmente riconosciuto del settore.

    Riferimento allo standard:

    Organismo di certificazione:

    Data dell’ultima verifica della conformità:

    L’operatore comunicherà all’autorità competente qualsiasi cambiamento di circostanze che influenzi la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del regolamento (UE) n. 965/2012, come dichiarata all’autorità competente mediante la presente dichiarazione, e qualsiasi modifica delle informazioni e degli elenchi di AltMoC inclusi nella presente dichiarazione o ad essa allegati, come prescritto all’allegato III (parte ORO), norma ORO.GEN.120, lettera a).

    L’operatore conferma che le informazioni comunicate nella presente dichiarazione sono corrette.

    Data, nome e firma del dirigente responsabile.»

    1)

    Se lo spazio disponibile nella dichiarazione non è sufficiente per elencare le informazioni richieste, queste devono essere elencate in un allegato a parte. L’allegato deve essere datato e firmato.

    2)

    Numero di serie del costruttore.

    3)

    Se l’aeromobile è registrato anche presso un titolare di un certificato di operatore aereo (COA), specificare il numero di COA di tale titolare.

    4)

    “Tipo/tipi di operazioni” si riferisce al tipo di operazioni effettuate con tale aeromobile, ad esempio operazioni non commerciali o operazioni specializzate quali voli per la fotografia aerea o per la pubblicità aerea, voli per attività giornalistiche, televisive o cinematografiche, operazioni con paracadute, skydiving, voli di collaudo.

    5)

    Le informazioni relative all’organizzazione responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità devono includere il nome e l’indirizzo dell’organizzazione nonché il riferimento alla relativa approvazione.

    (6)

    a)

    Operazioni con qualsiasi strumento o equipaggiamento o elemento o funzione difettosi, in base a una lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) (norma ORO.MLR.105, lettere b), f) e j), e norme NCC.IDE.A.105, NCC.IDE.H.105, SPO.IDE.A.105 e SPO.IDE.H.105).

    b)

    Operazioni soggette ad autorizzazione o approvazione preventiva, comprese tutte le operazioni seguenti:

    per le operazioni specializzate, il noleggio con equipaggio e il noleggio senza equipaggio (a scafo nudo) di aeromobili immatricolati in un paese terzo (norma ORO.SPO.100, lettera c)];

    le operazioni commerciali specializzate ad alto rischio (norma ORO.SPO.110);

    le operazioni non commerciali con aeromobili con una MOPSC superiore a 19, effettuate senza alcun membro dell’equipaggio di cabina (norma ORO.CC.100, lettera d)];

    l’utilizzo di minimi operativi IFR inferiori a quelli pubblicati dallo Stato (norme NCC.OP.110 e SPO.OP.110);

    il rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento (norma NCC.OP.157);

    le operazioni specializzate (SPO) senza ossigeno sopra 10 000 piedi (norma SPO.OP.195).

    7)

    Operazioni in conformità all’allegato V (parte SpA) del regolamento (UE) n. 965/2012, compresi il capo B “NAVIGAZIONE BASATA SULLE PRESTAZIONI (PBN)”, il capo C “OPERAZIONI IN CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI MINIME DI NAVIGAZIONE (MNPS)”, il capo D “OPERAZIONI IN UNO SPAZIO AEREO CON SEPARAZIONI VERTICALI MINIME RIDOTTE (RVSM)”, il capo E “OPERAZIONI IN BASSA VISIBILITÀ (LVO)”, il capo G “TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE”, il capo K “OPERAZIONI FUORI COSTA EFFETTUATE DA ELICOTTERI” e il capo M “ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB)”;

    »

    4)

    l’allegato IV è così modificato:

    a)

    alla norma CAT.OP.MPA.100, lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «CAT.OP.MPA.100 Uso dei servizi del traffico aereo

    3)

    operazioni locali con elicotteri (LHO),»;

    b)

    la norma CAT.OP.MPA.106 è soppressa;

    c)

    la norma CAT.OP.MPA.150 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.150

    LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO»;

    d)

    la norma CAT.OP.MPA.151 è soppressa;

    e)

    alla norma CAT.OP.MPA.175, lettera b), il punto 7 è sostituito dal seguente:

    «7)

    per il volo previsto possono essere rispettate le norme indicate nel manuale delle operazioni per quanto riguarda le quantità di combustibile/energia, lubrificante e ossigeno, le altitudini minime di sicurezza, i minimi operativi di aeroporto e la disponibilità di aeroporti alternati, se necessario;»;

    f)

    è inserita la seguente norma CAT.OP.MPA.177:

    «CAT.OP.MPA.177 Presentazione del piano di volo ATS

    a)

    Se un piano di volo dei servizi del traffico aereo (ATS) non viene presentato in quanto non richiesto dalle regole dell’aria, devono essere depositate informazioni adeguate al fine di permettere di attivare, se necessario, i servizi di allarme.

    b)

    Se si opera da un sito dove risulta impossibile presentare un piano di volo ATS, il piano di volo ATS deve essere trasmesso appena possibile dopo il decollo dal comandante o dall’operatore.»;

    g)

    la norma CAT.OP.MPA.180 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.180 Regime in materia di combustibile/energia — velivoli

    a)

    L’operatore istituisce, attua e mantiene un regime in materia di combustibile/energia che:

    1)

    è adeguato ai tipi di operazioni effettuate;

    2)

    corrisponde alla capacità dell’operatore di sostenerne l’attuazione; ed

    3)

    è:

    i)

    un regime di base in materia di combustibile/energia, che costituisce il fondamento per un regime di base in materia di combustibile/energia con variazioni e un singolo regime in materia di combustibile/energia; il regime di base in materia di combustibile/energia deriva da un’analisi su vasta scala dei dati di sicurezza e operativi provenienti dalle prestazioni e dall’esperienza precedenti dell’industria, in applicazione di principi scientifici; il regime di base in materia di combustibile/energia deve garantire un esercizio dell’aeromobile sicuro, efficace ed efficiente, in quest’ordine; o

    ii)

    un regime di base in materia di combustibile/energia con variazioni, che è un regime di base in materia di combustibile/energia in cui l’analisi di cui al punto i) è utilizzata per stabilire una variazione del regime di base in materia di combustibile/energia tale da garantire un esercizio dell’aeromobile sicuro, efficace ed efficiente, in quest’ordine; o

    iii)

    un singolo regime in materia di combustibile/energia, che deriva da un’analisi comparativa dei dati operativi e di sicurezza dell’operatore, in applicazione di principi scientifici; l’analisi è utilizzata per istituire un regime in materia di combustibile/energia con un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello del regime di base in materia di combustibile/energia, che garantisca un esercizio dell’aeromobile sicuro, efficace ed efficiente, in quest’ordine.

    b)

    Ogni regime in materia di combustibile/energia include:

    1)

    le linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia;

    2)

    le linee guida per la selezione di un aerodromo; e

    3)

    le linee guida per la gestione in volo del combustibile/dell’energia.

    c)

    Il regime in materia di combustibile/energia e qualsiasi modifica introdottavi richiedono la previa approvazione da parte dell’autorità competente.

    d)

    Quando intende presentare domanda per un singolo regime in materia di combustibile/energia, un operatore:

    1)

    stabilisce le prestazioni di sicurezza di base del proprio regime vigente in materia di combustibile/energia;

    2)

    dimostra la propria capacità di sostenere l’attuazione del singolo regime in materia di combustibile/energia proposto, compresa la capacità di esercitare un adeguato controllo operativo e di garantire lo scambio delle pertinenti informazioni in materia di sicurezza tra il personale addetto al controllo operativo e l’equipaggio di condotta; e

    3)

    esegue una valutazione dei rischi per la sicurezza che dimostri in che modo è conseguito un livello di sicurezza equivalente a quello del regime vigente in materia di combustibile/energia.»;

    h)

    la norma CAT.OP.MPA.181 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.181 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia — velivoli

    a)

    L’operatore esegue i seguenti compiti:

    1)

    stabilisce le linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia

    2)

    garantisce che il velivolo trasporti una quantità sufficiente di combustibile/energia utilizzabile per completare in sicurezza il volo previsto e consentire deviazioni dall’operazione pianificata;

    3)

    elabora procedure per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia, che sono contenute nel manuale delle operazioni;

    4)

    garantisce che la pianificazione del combustibile/dell’energia per il volo sia basata:

    i)

    sui dati specifici aggiornati dell’aeromobile derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile/energia o, se tali dati non sono disponibili,

    ii)

    sui dati forniti dal costruttore del velivolo.

    b)

    L’operatore garantisce che la pianificazione dei voli comprenda le condizioni operative previste per il volo; le condizioni operative comprendono quanto meno:

    1)

    i dati sul consumo di combustibile/energia dell’aeromobile;

    2)

    le masse previste;

    3)

    le condizioni meteorologiche previste;

    4)

    gli effetti del differimento della manutenzione di alcuni elementi e/o delle deviazioni di configurazione;

    5)

    le rotte e le piste di partenza e di arrivo previste; e

    6)

    i ritardi previsti.

    c)

    L’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile richiesta per il volo includano:

    1)

    il combustibile/l’energia per il rullaggio, la cui quantità non deve essere inferiore al consumo previsto prima del decollo;

    2)

    il combustibile/l’energia per il volo, la cui quantità deve essere quella richiesta per consentire al velivolo di volare dal decollo o dal punto di ripianificazione in volo fino all’atterraggio all’aeroporto di destinazione;

    3)

    il combustibile/l’energia per le necessità contingenti, la cui quantità deve essere quella necessaria per far fronte a circostanze impreviste;

    4)

    il combustibile/l’energia per la destinazione alternata:

    i)

    se un volo è effettuato con almeno un aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per volare dall’aeroporto di destinazione fino all’aeroporto alternato di destinazione; o

    ii)

    se un volo è effettuato senza aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per mantenere la quota di attesa all’aeroporto di destinazione, permettendo al tempo stesso al velivolo di effettuare un atterraggio in sicurezza, e per consentire deviazioni dall’operazione pianificata; tale quantità deve essere quanto meno pari a 15 minuti di combustibile/energia alla velocità di attesa a 1 500 ft (450 m) al di sopra dell’elevazione aeroportuale in condizioni standard, calcolata in base alla massa stimata del velivolo all’arrivo all’aeroporto di destinazione;

    5)

    il combustibile/l’energia di riserva finale, la cui quantità deve essere quella calcolata alla velocità di attesa a 1 500 ft (450 m) al di sopra dell’elevazione aeroportuale in condizioni standard in base alla massa stimata del velivolo all’arrivo all’aeroporto alternato di destinazione, o all’aeroporto di destinazione quando non è richiesto un aeroporto alternato di destinazione, e non è inferiore:

    i)

    per i velivoli con motori a pistoni, alla quantità di combustibile/energia necessaria per volare 45 minuti; o

    ii)

    per i velivoli a turbina, alla quantità di combustibile/energia necessaria per volare 30 minuti;

    6)

    il combustibile/l’energia addizionale, se il tipo di operazioni lo richiede, la cui quantità deve essere quella necessaria per consentire al velivolo di atterrare in un aeroporto alternato in rotta per motivi di combustibile/energia (scenario critico aeroporto ERA combustibile/energia) in caso di un’avaria dell’aeromobile che aumenti in modo significativo il consumo di combustibile/energia nel punto più critico della rotta; tale quantità di combustibile/energia addizionale è richiesta solo se la quantità minima di combustibile/energia calcolata conformemente alla lettera c), punti da 2 a 5, non è sufficiente per far fronte a tale situazione;

    7)

    il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    8)

    il combustibile/l’energia discrezionale, se il comandante lo richiede.

    d)

    L’operatore garantisce che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo della quantità di combustibile/energia utilizzabile, necessaria quando un volo prosegue lungo una rotta o verso un aeroporto di destinazione diversi da quelli originariamente pianificati, includano quanto previsto alla lettera c), punti da 2 a 7.»;

    i)

    la norma CAT.OP.MPA.182 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.182 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la selezione dell’aeroporto — velivoli

    a)

    In fase di pianificazione l’operatore garantisce che, una volta iniziato il volo, vi sia la ragionevole certezza che un aeroporto in cui può essere effettuato un atterraggio in sicurezza sarà disponibile all’orario stimato di utilizzo di tale aeroporto.

    b)

    In fase di pianificazione, per consentire un atterraggio in sicurezza in caso di situazione anormale o di emergenza dopo il decollo, l’operatore seleziona e specifica nel piano di volo operativo un aeroporto alternato al decollo qualora:

    1)

    le condizioni meteorologiche all’aeroporto di partenza siano inferiori ai minimi di atterraggio dell’aeroporto stabiliti dall’operatore per tale operazione; o

    2)

    un ritorno all’aeroporto di partenza sia impossibile per altre ragioni.

    c)

    L’aeroporto alternato al decollo è situato entro una distanza dall’aeroporto di partenza che riduca al minimo il rischio di esposizione a potenziali situazioni anormali o di emergenza. Quando seleziona l’aeroporto alternato al decollo, l’operatore tiene conto quanto meno degli aspetti seguenti:

    1)

    condizioni meteorologiche in essere e previste;

    2)

    disponibilità e qualità dell’infrastruttura aeroportuale;

    3)

    capacità di navigazione e atterraggio dell’aeromobile in condizioni anormali o di emergenza, tenendo in considerazione la ridondanza dei sistemi critici; e

    4)

    approvazioni detenute (ad esempio operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS), operazioni in bassa visibilità (LVO) ecc.).

    d)

    In fase di pianificazione, per ogni volo basato sulle regole del volo strumentale (IFR), l’operatore seleziona e specifica nei piani di volo operativi e dei servizi del traffico aereo (ATS) uno o più aeroporti in modo che siano disponibili due opzioni di atterraggio in sicurezza durante le normali operazioni nel momento in cui:

    1)

    si raggiunge l’aeroporto di destinazione; o

    2)

    si raggiunge il punto di non ritorno, verso qualsiasi aeroporto ERA combustibile/energia disponibile nel corso di operazioni presso aeroporti isolati; un volo diretto verso un aeroporto isolato non deve proseguire oltre il punto di non ritorno a meno che una valutazione aggiornata delle condizioni meteorologiche, del traffico e di altre condizioni operative indichi che sia possibile effettuare un atterraggio in sicurezza all’aeroporto di destinazione all’orario stimato di destinazione.

    Per utilizzare un aeroporto isolato come aeroporto di destinazione l’operatore deve ottenere l’approvazione preventiva dell’autorità competente.

    e)

    L’operatore prevede adeguati margini di sicurezza in fase di pianificazione del volo per tener conto di un possibile deterioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alle previsioni di cui dispone in relazione all’orario stimato di atterraggio.

    f)

    Per ogni volo IFR l’operatore assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare fino all’aeroporto di destinazione o fino a qualsiasi aeroporto alternato di destinazione e atterrarvi in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

    j)

    la norma CAT.OP.MPA.185 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.185 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la gestione del combustibile/dell’energia in volo — velivoli

    a)

    L’operatore istituisce procedure per la gestione del combustibile/dell’energia in volo che garantiscano:

    1)

    convalida continua delle ipotesi formulate in fase di pianificazione (pianificazione pre-volo o ripianificazione in volo, o entrambe);

    2)

    rianalisi e adeguamento, ove necessario;

    3)

    protezione della quantità di combustibile/energia restante a bordo e mantenimento della quantità di combustibile/energia necessaria per procedere fino a un aeroporto nel quale è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza; e

    4)

    registrazione dei dati in materia di combustibile/energia pertinenti ai fini dei punti 1, 2 e 3.

    b)

    L’operatore dispone di procedure per richiedere al comandante di ottenere informazioni sui ritardi da una fonte affidabile nel caso in cui circostanze impreviste possano comportare un atterraggio all’aeroporto di destinazione con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale più:

    1)

    il combustibile/l’energia per procedere verso un aeroporto alternato, se necessario; o

    2)

    il combustibile/l’energia per procedere verso un aeroporto isolato.

    c)

    Il comandante informa il controllo del traffico aereo (ATC) di uno stato di “combustibile/energia al minimo” dichiarando “MINIMUM FUEL” nei casi in cui:

    1)

    si sia impegnato ad atterrare in un aeroporto specifico; e

    2)

    abbia calcolato che qualsiasi modifica della distanza esistente da tale aeroporto potrebbe comportare un atterraggio con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale prevista.

    d)

    Il comandante dichiara una situazione di “emergenza combustibile/energia” trasmettendo “MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL” nei casi in cui la quantità di combustibile/energia utilizzabile che, secondo il calcolo, sarà disponibile al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto più vicino in cui è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza è inferiore alla riserva finale di combustibile/energia prevista.»;

    k)

    la norma CAT.OP.MPA.186 è soppressa;

    l)

    la norma CAT.OP.MPA.190 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.190 Regime in materia di combustibile/energia — elicotteri

    a)

    L’operatore istituisce, attua e mantiene un regime in materia di combustibile/energia che comprenda:

    1)

    le linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia; e

    2)

    le linee guida per la gestione in volo del combustibile/dell’energia.

    b)

    Il regime in materia di combustibile/energia ha le seguenti caratteristiche:

    1)

    è adeguato ai tipi di operazioni effettuate; e

    2)

    corrisponde alla capacità dell’operatore di sostenerne l’attuazione.

    c)

    Il regime in materia di combustibile/energia e qualsiasi modifica introdottavi richiedono la previa approvazione da parte dell’autorità competente.»;

    m)

    sono inserite le seguenti norme CAT.OP.MPA.191 e CAT.OP.MPA.192:

    «CAT.OP.MPA.191 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia — elicotteri

    a)

    Nell’ambito del regime in materia di combustibile/energia, l’operatore stabilisce linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia al fine di garantire che l’aeromobile sia provvisto di una quantità sufficiente di combustibile/energia utilizzabile per completare il volo previsto in sicurezza e per consentire deviazioni dall’operazione pianificata.

    b)

    L’operatore garantisce che la pianificazione dei voli per quanto concerne il combustibile/l’energia sia basata quanto meno sugli elementi seguenti:

    1)

    le procedure contenute nel manuale delle operazioni, nonché

    i)

    i dati specifici aggiornati dell’aeromobile derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile/energia; o

    ii)

    i dati forniti dal costruttore dell’aeromobile; e

    2)

    le condizioni operative previste per il volo, che devono includere:

    i)

    i dati sul consumo di combustibile/energia dell’aeromobile;

    ii)

    le masse previste;

    iii)

    le condizioni meteorologiche previste;

    iv)

    gli effetti del differimento della manutenzione di alcuni elementi o delle deviazioni di configurazione, o di entrambi; e

    v)

    le procedure e le restrizioni introdotte dai fornitori di servizi di navigazione aerea.

    c)

    L’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile richiesta per il volo includano:

    1)

    il combustibile/l’energia per il rullaggio, la cui quantità non deve essere inferiore al consumo previsto prima del decollo;

    2)

    il combustibile/l’energia per il volo;

    3)

    il combustibile/l’energia per le necessità contingenti;

    4)

    il combustibile/l’energia per la destinazione alternata, se è richiesto un aeroporto alternato di destinazione;

    5)

    il combustibile/l’energia di riserva finale, la cui quantità non deve essere inferiore a

    i)

    20 minuti di combustibile/energia alla velocità di massima autonomia, in condizioni di volo a vista (VFR) e con navigazione diurna tramite riferimenti visivi al suolo; o

    ii)

    30 minuti di combustibile/energia alla velocità di massima autonomia, in condizioni di volo VFR e con navigazione tramite mezzi diversi da riferimenti visivi al suolo o notturna; o

    iii)

    30 minuti di combustibile/energia a velocità di attesa a 1 500 ft (450 m) sopra l’elevazione aeroportuale in condizioni standard, calcolata in base alla massa stimata dell’elicottero all’arrivo all’aeroporto alternato di destinazione oppure all’aeroporto di destinazione, quando non è richiesto un aeroporto alternato di destinazione, in condizioni di volo strumentale (IFR);

    6)

    il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    7)

    il combustibile/l’energia discrezionale, se il comandante lo richiede.

    d)

    Se un volo deve proseguire lungo una rotta o verso un aeroporto di destinazione diversi da quelli originariamente previsti, l’operatore garantisce che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo della quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria includano:

    1)

    la quantità di combustibile/energia necessaria per la continuazione del volo;

    2)

    il combustibile/l’energia di riserva, comprendente:

    i)

    il combustibile/l’energia per le necessità contingenti;

    ii)

    il combustibile/l’energia per l’aeroporto alternato, se è richiesto un aeroporto alternato di destinazione;

    iii)

    il combustibile/l’energia di riserva finale; e

    iv)

    il combustibile/l’energia addizionale, se il tipo di operazioni lo richiede,

    3)

    il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    4)

    il combustibile/l’energia discrezionale, se il comandante lo richiede.

    e)

    Quale alternativa alle lettere da b) a d), per gli elicotteri aventi una massa massima certificata (MCTOM) inferiore o pari a 3 175 kg, in condizioni di volo diurno e su rotte navigate tramite riferimenti visivi al suolo, o per le operazioni locali con elicotteri (LHO), le linee guida in materia di combustibile/energia devono garantire che, al completamento del volo o della serie di voli, la quantità di combustibile/energia di riserva finale sia sufficiente per:

    1)

    30 minuti di volo alla velocità di massima autonomia; o

    2)

    20 minuti di volo alla velocità di massima autonomia, se si opera in un’area dotata di siti operativi continui e adeguati.

    CAT.OP.MPA.192 Selezione di aeroporti e siti operativi — elicotteri

    a)

    Per i voli in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), l’operatore seleziona un aeroporto alternato al decollo entro un’ora di volo alla velocità normale di crociera qualora non sia possibile ritornare al sito di partenza a causa di condizioni meteorologiche avverse.

    b)

    In fase di pianificazione, per ogni volo basato sulle regole del volo strumentale (IFR), l’operatore seleziona e specifica nei piani di volo operativi e dei servizi del traffico aereo (ATS) uno o più aeroporti o siti operativi in modo che siano disponibili due opzioni di atterraggio in sicurezza durante le normali operazioni, fatta eccezione per quanto prescritto alla norma SpA.HOFO.120, lettera b).

    c)

    L’operatore applica margini di sicurezza adeguati in fase di pianificazione del volo per tener conto di un possibile deterioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alle previsioni di cui dispone in relazione all’orario stimato di atterraggio.

    d)

    Per ogni volo IFR l’operatore assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare fino all’aeroporto di destinazione o fino a qualsiasi aeroporto alternato di destinazione e atterrarvi in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

    n)

    la norma CAT.OP.MPA.195 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.195 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la gestione del combustibile/dell’energia in volo — elicotteri

    a)

    L’operatore stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli e la gestione del combustibile/dell’energia.

    b)

    Il comandante monitora la quantità di combustibile/energia utilizzabile restante a bordo per garantire che sia protetta e non sia inferiore alla quantità necessaria per procedere fino a un aeroporto o sito operativo nel quale sia possibile effettuare un atterraggio in sicurezza.

    c)

    Il comandante informa il controllo del traffico aereo (ATC) di uno stato di “combustibile/energia al minimo” dichiarando “MINIMUM FUEL” nei casi in cui:

    1)

    si è impegnato ad atterrare in un aeroporto o sito operativo; e

    2)

    ha calcolato che qualsiasi modifica della distanza esistente da tale aeroporto o sito operativo o altri ritardi del traffico aereo potrebbero comportare un atterraggio con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale prevista.

    d)

    Il comandante dichiara una situazione di “emergenza combustibile/energia” trasmettendo “MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL” nei casi in cui la quantità di combustibile/energia utilizzabile che, secondo le stime, sarà disponibile al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto o sito operativo più vicino in cui è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza è inferiore alla riserva finale di combustibile/energia prevista.»;

    o)

    la seguente norma CAT.OP.MPA.200 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.200 Operazioni speciali di rifornimento e prelevamento di combustibile — aeromobili

    a)

    Le operazioni speciali di rifornimento o prelevamento di combustibile sono effettuate solo se l’operatore:

    1)

    ha effettuato una valutazione dei rischi;

    2)

    ha elaborato delle procedure; e

    3)

    ha istituito un programma di addestramento per il proprio personale coinvolto in tali operazioni.

    b)

    Le operazioni speciali di rifornimento o prelevamento di combustibile riguardano:

    1)

    il rifornimento con motore acceso o rotori in movimento;

    2)

    il rifornimento/prelevamento di combustibile durante l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo; e

    3)

    il rifornimento/prelevamento di combustibile in caso di combustibile wide-cut.

    c)

    Per i velivoli, qualsiasi procedura speciale di rifornimento o di prelevamento di combustibile e ogni relativa modifica devono essere preventivamente approvate dall’autorità competente.

    d)

    Per gli elicotteri, le procedure di rifornimento con rotori in movimento e ogni relativa modifica devono essere preventivamente approvate dall’autorità competente.»;

    p)

    alla norma CAT.OP.MPA.245, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    iniziare il volo; o»;

    q)

    alla norma CAT.OP.MPA.246, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    il punto di decisione quando viene utilizzata la procedura per la quantità ridotta di combustibile/energia per le necessità contingenti; o»;

    r)

    la norma CAT.OP.MPA.260 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.260 Rifornimento di combustibile/energia e lubrificante

    Il comandante non inizia il volo o non prosegue il volo in caso di ripianificazione in volo senza avere verificato che l’aeromobile sia provvisto almeno della quantità utilizzabile di combustibile/energia e lubrificante prevista per portare a termine il volo in sicurezza, tenendo conto delle condizioni operative previste.»;

    s)

    la norma CAT.OP.MPA.280 «Gestione del combustibile in volo — velivoli» è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.MPA.280

    [LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO].»;

    t)

    la norma CAT.OP.MPA.281 è soppressa;

    u)

    alla norma CAT.POL.A.220, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    La massa prevista del velivolo al punto in cui si presume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente la quantità di combustibile/energia necessaria per procedere fino all’aeroporto dove si presume di effettuare l’atterraggio, raggiungerlo a una quota non inferiore a 1 500 ft (450 m) al di sopra della zona di atterraggio e per volare successivamente a potenza di crociera o a spinta, a seconda dei casi, per ulteriori 15 minuti.»;

    v)

    alla norma CAT.POL.A.420, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    La massa prevista del velivolo al punto in cui si presume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente la quantità di combustibile/energia necessaria per procedere fino all’aeroporto dove si presume di effettuare l’atterraggio, raggiungerlo a una quota non inferiore a 1 500 ft (450 m) al di sopra della zona di atterraggio e per volare successivamente a potenza di crociera o a spinta, a seconda dei casi, per ulteriori 15 minuti.»;

    w)

    alla norma CAT.IDE.A.195, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    I requisiti applicabili alla logica di inizio e fine dei registratori delle comunicazioni di dati sono gli stessi dei requisiti applicabili alla logica di inizio e fine dei fonoregistratori in cabina di pilotaggio (CVR) di cui alla norma CAT.IDE.A.185.»;

    5)

    l’allegato V è così modificato:

    a)

    la norma SpA.HEMS.150 è sostituita dalla seguente:

    «SpA.HEMS.150 Rifornimento di combustibile/energia — attenuazione

    In alternativa a quanto previsto alla norma CAT.OP.MPA.191, lettere b), c) e d), quando la missione del servizio medico di emergenza con elicotteri (HEMS) è condotta secondo le regole del volo a vista (VFR) in un’area geografica locale e definita, le linee guida in materia di combustibile/energia garantiscono che, al termine della missione, la riserva finale di combustibile/energia sia sufficiente per:

    a)

    30 minuti di volo alla velocità di massima autonomia; o

    b)

    20 minuti di volo diurno alla velocità di massima autonomia, quando si opera in un’area dotata di siti operativi continui e adeguati.»;

    b)

    la norma SpA.HEMS.155 è sostituita dalla seguente:

    «SpA.HEMS.155 Rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo

    È prevista una procedura di rifornimento con rotori fermi o in movimento in conformità alla norma CAT.OP.MPA.200 “Operazioni speciali di rifornimento e prelevamento di combustibile — aeromobili”.»;

    c)

    alla norma SpA.HOFO.120, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Aeroporto di destinazione alternato di terra. In deroga alle norme CAT.OP.MPA.192, NCC.OP.152 e SPO.OP.151, il pilota in comando/comandante non deve necessariamente specificare un aeroporto di destinazione alternato nel piano di volo operativo quando conduce voli provenienti da una località fuori costa verso aeroporto di terra, se:

    1)

    l’aeroporto di destinazione è definito quale aeroporto costiero, o

    2)

    i seguenti criteri sono soddisfatti:

    i)

    l’aeroporto di destinazione dispone di procedure di avvicinamento strumentale pubblicate;

    ii)

    il tempo di volo è inferiore a 3 ore; e

    iii)

    le previsioni meteorologiche pubblicate, valide da un’ora prima a un’ora dopo il previsto orario di atterraggio, specificano che:

    A)

    la base delle nubi è almeno 700 piedi al di sopra dei minimi associati all’avvicinamento strumentale, o 1 000 piedi sopra l’aeroporto di destinazione, a seconda di quale valore sia superiore; e

    B)

    la visibilità è di almeno 2 500 metri.»;

    d)

    alla norma SpA.SET-IMC.110, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

    «l)

    un dispositivo di controllo di emergenza della potenza del motore che consente il funzionamento continuo del motore a un livello di potenza sufficiente a completare il volo in sicurezza nel caso di un’avaria ragionevolmente prevedibile dell’unità di controllo del combustibile/dell’energia.»;

    6)

    l’allegato VI è così modificato:

    a)

    la norma NCC.OP.105 è sostituita dalla seguente:

    «NCC.OP.105 Specifiche degli aeroporti isolati — velivoli

    Ai fini della selezione degli aerodromi alternati e delle linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia, l’operatore non considera un aerodromo come aerodromo isolato a meno che il tempo di volo per raggiungere il più vicino aeroporto alternato di destinazione agibile dal punto di vista meteorologico risulti superiore a:

    a)

    60 minuti, nel caso di velivoli con motori a pistoni; o

    b)

    90 minuti, nel caso di velivoli a turbina.»;

    b)

    le norme NCC.OP.130 e NCC.OP.131 sono sostituite dalle seguenti:

    «NCC.OP.130 Regime in materia di combustibile/energia — velivoli ed elicotteri

    a)

    L’operatore istituisce, attua e mantiene un regime in materia di combustibile/energia che comprenda:

    1)

    le linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia; e

    2)

    le linee guida per la gestione in volo del combustibile/dell’energia.

    b)

    Il regime in materia di combustibile/energia ha le seguenti caratteristiche:

    1)

    è adeguato ai tipi di operazioni effettuate; e

    2)

    corrisponde alla capacità dell’operatore di sostenerne l’attuazione.

    NCC.OP.131 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia — velivoli ed elicotteri

    a)

    Nell’ambito del regime in materia di combustibile/energia, l’operatore stabilisce linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia al fine di garantire che l’aeromobile sia provvisto di una quantità sufficiente di combustibile/energia utilizzabile per completare il volo previsto in sicurezza e per consentire deviazioni dall’operazione pianificata.

    b)

    L’operatore garantisce che la pianificazione dei voli per quanto concerne il combustibile/l’energia sia basata quanto meno sugli elementi seguenti:

    1)

    le procedure contenute nel manuale delle operazioni, nonché

    i)

    i dati specifici aggiornati dell’aeromobile derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile/energia o, se tali dati non sono disponibili,

    ii)

    i dati forniti dal costruttore dell’aeromobile; e

    2)

    le condizioni operative previste per il volo, che devono includere:

    i)

    i dati sul consumo di combustibile/energia dell’aeromobile;

    ii)

    le masse previste;

    iii)

    le condizioni meteorologiche previste;

    iv)

    gli effetti del differimento della manutenzione di alcuni elementi o delle deviazioni di configurazione, o di entrambi; e

    v)

    i ritardi previsti.

    c)

    Per i velivoli, l’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria per il volo includano:

    1)

    il combustibile/l’energia per il rullaggio, la cui quantità non deve essere inferiore al consumo previsto prima del decollo;

    2)

    il combustibile/l’energia per il volo, la cui quantità deve essere quella richiesta per consentire al velivolo di volare dal decollo o dal punto di ripianificazione in volo fino all’atterraggio all’aeroporto di destinazione;

    3)

    il combustibile/l’energia per le necessità contingenti, la cui quantità deve essere quella necessaria per far fronte a circostanze impreviste;

    4)

    il combustibile/l’energia per la destinazione alternata:

    i)

    se un volo è effettuato con almeno un aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per volare dall’aeroporto di destinazione fino all’aeroporto alternato di destinazione; o

    ii)

    se un volo è effettuato senza un aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per mantenere la quota di attesa all’aeroporto di destinazione per compensare l’assenza di un aeroporto alternato di destinazione;

    5)

    il combustibile/l’energia di riserva finale, la cui quantità deve essere quella calcolata alla velocità di attesa a 1 500 ft (450 m) al di sopra dell’elevazione aeroportuale in condizioni standard in base alla massa stimata dell’aeromobile all’arrivo all’aeroporto alternato di destinazione, o all’aeroporto di destinazione quando non è richiesto un aeroporto alternato di destinazione, e non è inferiore:

    i)

    per i velivoli con motori a pistoni in condizioni di volo a vista (VFR) notturno e in condizioni di volo strumentale (IFR), alla quantità di combustibile/energia necessaria per volare per 45 minuti; o

    ii)

    per i velivoli con motori a pistoni in condizioni di volo VFR diurno, alla quantità di combustibile/energia necessaria per volare 30 minuti;

    iii)

    per i velivoli a turbina, alla quantità di combustibile/energia necessaria per volare 30 minuti;

    6)

    il combustibile/l’energia addizionale, se il tipo di operazioni lo richiede, la cui quantità deve essere quella necessaria per consentire al velivolo di effettuare un atterraggio in sicurezza presso un aeroporto alternato in rotta per il motivi di combustibile/energia (scenario critico aeroporto ERA combustibile/energia) in caso di avaria del motore o perdita di pressione, a seconda dello scenario che richieda la quantità maggiore di combustibile/energia, sulla base dell’ipotesi che tale avaria si verifichi nel punto più critico della rotta; tale quantità di combustibile/energia addizionale è richiesta solo se la quantità minima di combustibile/energia calcolata conformemente alla lettera c), punti da 2 a 5, non è sufficiente per far fronte a tale situazione;

    7)

    il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    8)

    il combustibile/l’energia discrezionale, se il comandante lo richiede.

    d)

    Per gli elicotteri, l’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria per il volo includano tutti gli elementi seguenti:

    1)

    il combustibile/l’energia per volare fino all’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto;

    2)

    se è richiesta una destinazione alternata, combustibile/energia per la destinazione alternata, la cui quantità deve essere quella necessaria per effettuare un mancato avvicinamento all’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto e, successivamente, per raggiungere la destinazione alternata specificata ed effettuarvi l’avvicinamento e l’atterraggio; e

    3)

    il combustibile/l’energia di riserva finale, la cui quantità non deve essere inferiore a

    i)

    per i voli VFR, combustibile/energia per volare per almeno 20 minuti alla velocità di massima autonomia; o

    ii)

    per i voli IFR, combustibile/energia per volare per almeno 30 minuti alla velocità di attesa a 450 m (1 500 ft) al di sopra dell’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto o della destinazione alternata in condizioni di temperatura standard.

    e)

    Se un volo deve procedere verso un aeroporto di destinazione diverso da quello originariamente previsto, l’operatore garantisce la disponibilità di procedure di ripianificazione in volo per calcolare la quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria e la loro conformità alla lettera c), punti da 2 a 7, per i velivoli e alla lettera d) per gli elicotteri.

    f)

    Il pilota in comando non inizia il volo o non prosegue il volo in caso di ripianificazione in volo senza avere verificato che l’aeromobile sia provvisto almeno della quantità di combustibile/energia e lubrificante utilizzabile prevista per portare a termine il volo in sicurezza.»;

    c)

    alla norma NCC.OP.151, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    il luogo previsto di atterraggio sia designato come aeroporto isolato e

    1)

    sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l’aeroporto di atterraggio previsto; e

    2)

    le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che da 2 ore prima a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo si mantengano le seguenti condizioni meteorologiche:

    i)

    una base delle nubi di almeno 300 m (1 000 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; e

    ii)

    una visibilità di almeno 5,5 km o 4 km al di sopra dei minimi associati alla procedura.»;

    d)

    alla norma NCC.OP.155, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Nei casi riguardanti tutti gli altri tipi di combustibile/energia, devono essere prese le necessarie precauzioni e l’aeromobile deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad avviare e dirigere un’evacuazione dell’aeromobile nel modo più pratico e veloce possibile.»;

    e)

    è inserita la seguente norma NCC.OP.157:

    «NCC.OP.157 Rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento — elicotteri

    a)

    Il rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento è effettuato solo nei seguenti casi:

    1)

    non è in corso l’imbarco e lo sbarco di passeggeri;

    2)

    se il gestore dell’aeroporto/sito operativo consente tali operazioni;

    3)

    in conformità a qualsiasi procedura e limitazione specifica di cui nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM);

    4)

    il tipo di combustibile è JET A o JET A-1; e

    5)

    in presenza di strutture o equipaggiamenti di soccorso e antincendio (RFF) adeguati.

    b)

    L’operatore valuta i rischi associati al rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento.

    c)

    L’operatore stabilisce procedure appropriate che devono essere seguite da tutto il personale coinvolto, come i membri dell’equipaggio e il personale addetto alle operazioni a terra.

    d)

    L’operatore addestra i membri del suo equipaggio e garantisce che il personale addetto alle operazioni a terra sia adeguatamente formato.

    e)

    L’operatore garantisce che la procedura di rifornimento per elicotteri con il motore o i motori accesi e i rotori in movimento sia specificata nel manuale delle operazioni. Tale procedura e qualsiasi modifica introdottavi richiedono la previa approvazione da parte dell’autorità competente.»;

    f)

    la norma NCC.OP.205 è sostituita dalla seguente:

    «NCC.OP.205 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la gestione del combustibile/dell’energia in volo

    a)

    L’operatore stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli e la gestione del combustibile/dell’energia.

    b)

    Il pilota in comando monitora la quantità di combustibile/energia utilizzabile restante a bordo per garantire che sia protetta e non sia inferiore alla quantità necessaria per procedere fino a un aeroporto o sito operativo nel quale sia possibile effettuare un atterraggio in sicurezza.

    c)

    Il pilota in comando informa il controllo del traffico aereo (ATC) di uno stato di “combustibile/energia al minimo” dichiarando “MINIMUM FUEL” nei casi in cui:

    1)

    si è impegnato ad atterrare in uno specifico aeroporto o sito operativo; e

    2)

    ha calcolato che qualsiasi modifica della distanza esistente da tale aeroporto o sito operativo o altri ritardi del traffico aereo potrebbero comportare un atterraggio con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale prevista.

    d)

    Il pilota in comando dichiara una situazione di “emergenza combustibile/energia” trasmettendo “MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL” nei casi in cui la quantità di combustibile/energia utilizzabile che, secondo le stime, sarà disponibile al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto o sito operativo più vicino in cui è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza è inferiore alla riserva finale di combustibile/energia prevista.»;

    g)

    alla norma NCC.POL.110, lettera a), i punti 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

    «6)

    massa del combustibile/dell’energia al decollo e massa del combustibile/dell’energia per il volo;

    7)

    massa dei fluidi consumabili diversi da combustibile/energia, se pertinente;

    8)

    componenti del carico compresi passeggeri, bagagli, merci e zavorra;

    9)

    massa al decollo, massa all’atterraggio e massa zero combustibile/energia;»;

    7)

    l’allegato VII è così modificato:

    a)

    la norma NCO.OP.105 è sostituita dalla seguente:

    «NCO.OP.105 Specifiche degli aeroporti isolati — velivoli

    Ai fini della selezione degli aeroporti alternati e del rifornimento di combustibile/energia, il pilota in comando non considera un aeroporto come aeroporto isolato a meno che il tempo di volo per raggiungere il più vicino aeroporto alternato di destinazione agibile dal punto di vista meteorologico risulti superiore a:

    a)

    60 minuti, nel caso di velivoli con motori a pistoni; o

    b)

    90 minuti, nel caso di velivoli a turbina.»;

    b)

    la norma NCO.OP.125 è sostituita dalla seguente:

    «NCO.OP.125 Rifornimento di combustibile/energia e lubrificante — velivoli ed elicotteri

    a)

    Il pilota in comando garantisce che la quantità di combustibile/energia e di lubrificante trasportato a bordo sia sufficiente, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, di qualsiasi elemento che incida sulle prestazioni dell’aeromobile, di eventuali ritardi previsti durante il volo e di qualsiasi emergenza che possa ragionevolmente incidere sul volo.

    b)

    Il pilota in comando pianifica una quantità di combustibile/energia da proteggere come riserva finale di combustibile/energia per garantire un atterraggio in sicurezza. Per determinare l’entità della riserva finale di combustibile/energia il pilota in comando tiene conto di tutti gli elementi indicati di seguito, nel seguente ordine di priorità:

    1)

    la gravità del pericolo per le persone o le cose che può derivare da un atterraggio di emergenza in caso di esaurimento del combustibile/dell’energia; e

    2)

    la probabilità del verificarsi di circostanze impreviste tali da poter rendere impossibile la protezione della riserva finale di combustibile/energia.

    c)

    Il pilota in comando inizia il volo solo se l’aeromobile trasporta una quantità di combustibile/energia e lubrificante sufficiente per:

    1)

    raggiungere l’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto, più la riserva finale di combustibile/energia, quando non è richiesta una destinazione alternata; o

    2)

    raggiungere l’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto e, successivamente, un aeroporto alternato, più la riserva finale di combustibile/energia, quando è richiesta una destinazione alternata.»;

    c)

    la norma NCO.OP.126 è soppressa;

    d)

    alla norma NCO.OP.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Nei casi riguardanti tutti gli altri tipi di combustibile/energia, l’aeromobile non può essere rifornito durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, a meno che l’aeromobile sia servito dal pilota in comando o da altro personale qualificato pronto ad avviare e dirigere un’evacuazione dell’aeromobile nel modo più pratico e veloce possibile.»;

    e)

    è inserita la seguente norma NCO.OP.147:

    «NCO.OP.147 Rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento — elicotteri

    Il rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento è effettuato solo se tutte le condizioni indicate di seguito sono simultaneamente soddisfatte:

    a)

    lo spegnimento o il riavvio del motore risulta impraticabile;

    b)

    è garantita la conformità a qualsiasi procedura e limitazione specifica di cui nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM);

    c)

    il tipo di combustibile è JET A o JET A-1;

    d)

    nessun passeggero o specialista di mansione si trova a bordo, né è in corso il loro imbarco o sbarco;

    e)

    il gestore dell’aeroporto/sito operativo consente tali operazioni;

    f)

    sono disponibili strutture o equipaggiamenti di soccorso e antincendio (RFF) adeguati; e

    g)

    è rispettata una lista di controllo contenente:

    1)

    le procedure normali e di emergenza;

    2)

    le attrezzature richieste;

    3)

    le eventuali limitazioni; e

    4)

    le responsabilità e i doveri del pilota in comando e, ove applicabile, dei membri dell’equipaggio e degli specialisti.»;

    f)

    la norma NCO.OP.185 è sostituita dalla seguente:

    «NCO.OP.185 Gestione del combustibile/dell’energia in volo

    a)

    Il pilota in comando monitora la quantità di combustibile/energia utilizzabile restante a bordo per garantire che sia protetta e non sia inferiore alla quantità necessaria per procedere fino a un aeroporto o sito operativo nel quale sia possibile effettuare un atterraggio in sicurezza.

    b)

    Il pilota in comando di un volo controllato informa il controllo del traffico aereo (ATC) di uno stato di “combustibile/energia al minimo” dichiarando “MINIMUM FUEL” nei casi in cui:

    1)

    si è impegnato ad atterrare in uno specifico aeroporto o sito operativo; e

    2)

    ha calcolato che qualsiasi modifica della distanza esistente da tale aeroporto o sito operativo o altri ritardi del traffico aereo potrebbero comportare un atterraggio con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale prevista.

    c)

    Il pilota in comando di un volo controllato dichiara una situazione di “emergenza combustibile/energia” trasmettendo “MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL” nei casi in cui la quantità di combustibile/energia utilizzabile che, secondo le stime, sarà disponibile al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto o sito operativo più vicino in cui è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza è inferiore alla riserva finale di combustibile/energia prevista.»;

    g)

    le norme NCO.SPEC.135 e NCO.SPEC.140 sono soppresse;

    8)

    l’allegato VIII è così modificato:

    a)

    la norma SPO.OP.105 è sostituita dalla seguente:

    «SPO.OP.105 Specifiche degli aeroporti isolati — velivoli

    Ai fini della selezione degli aerodromi alternati e delle linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia, l’operatore non considera un aerodromo come aerodromo isolato a meno che il tempo di volo per raggiungere il più vicino aeroporto alternato di destinazione agibile dal punto di vista meteorologico risulti superiore a:

    a)

    60 minuti, nel caso di velivoli con motori a pistoni; o

    b)

    90 minuti, nel caso di velivoli a turbina.»;

    b)

    le norme SPO.OP.130 e SPO.OP.131 sono sostituite dalle seguenti:

    «SPO.OP.130 Regime in materia di combustibile/energia — velivoli ed elicotteri

    a)

    L’operatore istituisce, attua e mantiene un regime in materia di combustibile/energia che comprenda:

    1)

    le linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia; e

    2)

    le linee guida per la gestione in volo del combustibile/dell’energia.

    b)

    Il regime in materia di combustibile/energia ha le seguenti caratteristiche:

    1)

    è adeguato ai tipi di operazioni effettuate; e

    2)

    corrisponde alla capacità dell’operatore di sostenerne l’attuazione.

    SPO.OP.131 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia — velivoli ed elicotteri

    a)

    Nell’ambito del regime in materia di combustibile/energia, l’operatore stabilisce linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia al fine di garantire che l’aeromobile sia provvisto di una quantità sufficiente di combustibile/energia utilizzabile per completare il volo previsto in sicurezza e per consentire deviazioni dall’operazione pianificata.

    b)

    L’operatore garantisce che la pianificazione dei voli per quanto concerne il combustibile/l’energia sia basata quanto meno sugli elementi seguenti:

    1)

    le procedure contenute nel manuale delle operazioni, nonché

    i)

    sui dati specifici aggiornati dell’aeromobile derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile/energia o, se tali dati non sono disponibili,

    ii)

    i dati forniti dal costruttore dell’aeromobile; e

    2)

    le condizioni operative previste per il volo, che devono includere:

    i)

    i dati sul consumo di combustibile/energia dell’aeromobile;

    ii)

    le masse previste;

    iii)

    le condizioni meteorologiche previste;

    iv)

    gli effetti del differimento della manutenzione di alcuni elementi e/o delle deviazioni di configurazione; e

    v)

    i ritardi previsti.

    c)

    Per i velivoli, l’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria per il volo includano:

    1)

    il combustibile/l’energia per il rullaggio, la cui quantità non deve essere inferiore al consumo previsto prima del decollo;

    2)

    il combustibile/l’energia per il volo, la cui quantità deve essere quella richiesta per consentire al velivolo di volare dal decollo o dal punto di ripianificazione in volo fino all’atterraggio all’aeroporto di destinazione;

    3)

    il combustibile/l’energia per le necessità contingenti, la cui quantità deve essere quella necessaria per far fronte a circostanze impreviste;

    4)

    il combustibile/l’energia per la destinazione alternata:

    i)

    se un volo è effettuato con almeno un aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per volare dall’aeroporto di destinazione fino all’aeroporto alternato di destinazione; o

    ii)

    se un volo è effettuato senza un aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per mantenere la quota di attesa all’aeroporto di destinazione per compensare l’assenza di un aeroporto alternato di destinazione;

    5)

    il combustibile/l’energia di riserva finale, da proteggere per garantire un atterraggio in sicurezza; per determinare l’entità della riserva finale di combustibile/energia l’operatore tiene conto di tutti gli elementi indicati di seguito, nel seguente ordine di priorità:

    i)

    la gravità del pericolo per le persone o le cose che può derivare da un atterraggio di emergenza in caso di esaurimento del combustibile/dell’energia;

    ii)

    la probabilità del verificarsi di circostanze impreviste tali da poter rendere impossibile la protezione della riserva finale di combustibile/energia;

    6)

    il combustibile/l’energia addizionale, se il tipo di operazioni lo richiede, la cui quantità deve essere quella necessaria per consentire al velivolo di effettuare un atterraggio in sicurezza presso un aeroporto alternato in rotta per il motivi di combustibile/energia (scenario critico aeroporto ERA combustibile/energia) in caso di avaria del motore o perdita di pressione, a seconda dello scenario che richieda la quantità maggiore di combustibile/energia, sulla base dell’ipotesi che tale avaria si verifichi nel punto più critico della rotta; tale quantità di combustibile/energia addizionale è richiesta solo se la quantità minima di combustibile/energia calcolata conformemente alla lettera c), punti da 2 a 5, non è sufficiente per far fronte a tale situazione;

    7)

    il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    8)

    il combustibile/l’energia discrezionale, se il pilota in comando lo richiede.

    d)

    Per gli elicotteri, l’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria per il volo includano tutti gli elementi seguenti:

    1)

    il combustibile/l’energia per volare fino all’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto;

    2)

    se è richiesta una destinazione alternata, combustibile/energia per la destinazione alternata, la cui quantità deve essere quella necessaria per effettuare un mancato avvicinamento all’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto e, successivamente, per raggiungere la destinazione alternata specificata ed effettuarvi l’avvicinamento e l’atterraggio; e

    3)

    il combustibile/l’energia di riserva finale, da proteggere per garantire un atterraggio in sicurezza; per determinare l’entità della riserva finale di combustibile/energia l’operatore tiene conto di tutti gli elementi indicati di seguito, nel seguente ordine di priorità:

    i)

    la gravità del pericolo per le persone o le cose che può derivare da un atterraggio di emergenza in caso di esaurimento del combustibile/dell’energia; e

    ii)

    la probabilità del verificarsi di circostanze impreviste tali da poter rendere impossibile la protezione della riserva finale di combustibile/energia;

    4)

    il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    5)

    il combustibile/l’energia discrezionale, se il pilota in comando lo richiede.

    e)

    Se un volo deve procedere verso un aeroporto di destinazione diverso da quello originariamente previsto, l’operatore garantisce la disponibilità di procedure di ripianificazione in volo per calcolare la quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria e la loro conformità alla lettera c), punti da 2) a 7), per i velivoli e alla lettera d) per gli elicotteri.

    f)

    Il pilota in comando non inizia il volo o non prosegue il volo in caso di ripianificazione in volo senza avere verificato che l’aeromobile sia provvisto almeno della quantità di combustibile/energia e lubrificante utilizzabile prevista per portare a termine il volo in sicurezza.»;

    c)

    alla norma SPO.OP.150, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    il luogo previsto di atterraggio sia designato come aeroporto isolato e

    1)

    sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l’aeroporto di atterraggio previsto; e

    2)

    le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 2 ore prima fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, o dal tempo effettivo di partenza fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due periodi è più corto, si manterranno entrambe le seguenti condizioni meteorologiche:

    i)

    una base delle nubi di almeno 300 m (1 000 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale;

    ii)

    una visibilità di almeno 5,5 km o 4 km al di sopra dei minimi associati alla procedura.»;

    d)

    alla norma SPO.OP.155, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Nei casi riguardanti tutti gli altri tipi di combustibile/energia, devono essere prese le necessarie precauzioni e l’aeromobile deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad avviare e dirigere un’evacuazione dell’aeromobile nel modo più pratico e veloce possibile.»;

    e)

    è inserita la seguente norma SPO.OP.157:

    «SPO.OP.157 Rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento — elicotteri

    a)

    Il rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento è effettuato solo nei seguenti casi:

    1)

    non è in corso l’imbarco o lo sbarco di specialisti;

    2)

    il gestore dell’aeroporto/sito operativo consente tali operazioni;

    3)

    in conformità a qualsiasi procedura e limitazione specifica di cui nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM);

    4)

    il tipo di combustibile è JET A o JET A-1; e

    5)

    in presenza di strutture o equipaggiamenti di soccorso e antincendio (RFF) adeguati.

    b)

    L’operatore valuta i rischi associati al rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento.

    c)

    L’operatore stabilisce procedure appropriate che devono essere seguite da tutto il personale coinvolto, come i membri dell’equipaggio, gli specialisti e il personale addetto alle operazioni a terra.

    d)

    L’operatore garantisce che i membri del suo equipaggio, il personale addetto alle operazioni a terra nonché gli eventuali specialisti coinvolti nelle procedure siano adeguatamente formati.

    e)

    L’operatore garantisce che le procedure di rifornimento per elicotteri con il motore o i motori accesi e i rotori in movimento siano specificate nel manuale delle operazioni.»;

    f)

    la norma SPO.OP.190 è sostituita dalla seguente:

    «SPO.OP.190 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la gestione del combustibile/dell’energia in volo

    a)

    L’operatore di un aeromobile a motore complesso stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli e la gestione del combustibile/dell’energia.

    b)

    Il pilota in comando monitora la quantità di combustibile/energia utilizzabile restante a bordo per garantire che sia protetta e non sia inferiore alla quantità necessaria per procedere fino a un aeroporto o sito operativo nel quale sia possibile effettuare un atterraggio in sicurezza.

    c)

    Il pilota in comando informa il controllo del traffico aereo (ATC) di uno stato di “combustibile/energia al minimo” dichiarando “MINIMUM FUEL” nei casi in cui:

    1)

    si è impegnato ad atterrare in uno specifico aeroporto o sito operativo; e

    2)

    ha calcolato che qualsiasi modifica della distanza esistente da tale aeroporto o sito operativo o altri ritardi del traffico aereo potrebbero comportare un atterraggio con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale prevista.

    d)

    Il pilota in comando dichiara una situazione di “emergenza combustibile/energia” trasmettendo “MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL” nei casi in cui la quantità di combustibile/energia utilizzabile che, secondo le stime, sarà disponibile al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto o sito operativo più vicino in cui è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza è inferiore alla riserva finale di combustibile/energia prevista.»;

    g)

    la norma SPO.POL.110 è sostituita dalla seguente:

    «SPO.POL.110 Sistema di massa e bilanciamento — operazioni commerciali con velivoli ed elicotteri e operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore

    a)

    L’operatore stabilisce un sistema di massa e bilanciamento al fine di determinare per ciascun volo o serie di voli i seguenti elementi:

    1)

    massa operativa a secco dell’aeromobile;

    2)

    massa del carico pagante;

    3)

    massa del carico di combustibile/energia;

    4)

    carico dell’aeromobile e distribuzione del carico;

    5)

    massa al decollo, massa all’atterraggio e massa zero combustibile/energia; e

    6)

    posizioni applicabili del baricentro dell’aeromobile (CG).

    b)

    L’equipaggio di condotta è provvisto di mezzi per ripetere e verificare ogni calcolo di massa e bilanciamento basato su calcoli elettronici.

    c)

    L’operatore stabilisce le procedure per permettere al pilota in comando di determinare la massa del carico di combustibile/energia in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata in conformità a un metodo specificato nel manuale delle operazioni.»;

    h)

    alla norma SPO.POL.115, lettera a), i punti 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

    «6)

    massa del combustibile/dell’energia al decollo e massa del combustibile/dell’energia per il volo;

    7)

    massa dei fluidi consumabili diversi da combustibile/energia, se pertinente;

    8)

    componenti del carico;

    9)

    massa al decollo, massa all’atterraggio e massa zero combustibile/energia;»;

    i)

    alla norma SPO.IDE.H.146, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    non rientrano nell’ambito di applicazione della norma SPO.IDE.H.145, lettera a);».


    ALLEGATO II

    Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 è aggiunto il seguente punto 98 ter:

    «98 ter)

    “sostanze psicoattive”, gli alcolici, gli oppiacei, i derivati della cannabis, i sedativi e gli ipnotici, la cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad eccezione della caffeina e del tabacco;».


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