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Document 32021R1030

Regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio del 24 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

ST/9984/2021/INIT

GU L 224I del 24.6.2021, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1030/oj

24.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 224/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1030 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. Vieta inoltre la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Impone a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia un divieto di esportazione delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e vieta la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ad esse relativi. Prevede deroghe al divieto di esportazione per le attrezzature da biathlon e per certi tipi di fucili sportivi di piccolo calibro, pistole sportive di piccolo calibro e munizioni di piccolo calibro e al divieto di assistenza o servizi correlati, pur riconoscendo che l'esportazione di tali attrezzature dovrebbe essere limitata. Vieta inoltre agli aeromobili bielorussi di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3)

La decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio (3) introduce ulteriori sanzioni economiche mirate volte ad attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 a seguito dell'atterraggio forzato illegale di un volo Ryanair intra-UE a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021. La decisione (PESC) 2021/1031 introduce ulteriori restrizioni connesse al commercio di armi. Vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione da parte o per conto delle autorità bielorusse di Internet e delle comunicazioni telefoniche su reti mobili o fisse. Vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento di prodotti a duplice uso per uso militare e a determinate persone, entità o organismi in Bielorussia. Inoltre, introduce ulteriori restrizioni commerciali riguardanti prodotti petroliferi, cloruro di potassio («potassa») e le merci utilizzate per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco. Impone anche al governo bielorusso e alle istituzioni ed entità finanziarie statali bielorusse restrizioni all'accesso ai mercati dei capitali dell'Unione. Introduce il divieto di fornire assicurazioni e riassicurazioni al governo bielorusso e agli enti pubblici e alle agenzie bielorussi. Impone taluni divieti alla Banca europea per gli investimenti in relazione a progetti nel settore pubblico.Tali modifiche devono trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1).

All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«7.   “beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*);

8.   “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:

i)

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

ii)

esecuzione di ordini per conto di clienti;

iii)

negoziazione per conto proprio;

iv)

gestione del portafoglio;

v)

consulenza in materia di investimenti;

vi)

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

vii)

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

viii)

qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

9.   “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

i)

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,

ii)

obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,

iii)

qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;

10.   “strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;

11.   “ente creditizio”: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

(*)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);»"

2.

All'articolo 1 bis, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

3.

All'articolo 1 ter, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

4.

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 quater

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato II.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato II, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie bielorussi, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3.   L'allegato IV elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 1 quinquies

1.   A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, è vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato IV, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato IV o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato IV;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato IV a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per uso in Bielorussia;

c)

fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 1 sexies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

Qualora gli utenti finali siano le forze militari bielorusse, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

2.   Nel decidere se accordare o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere militare o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 25 giugno 2021, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

Articolo 1 septies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V del presente regolamento.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti, per uso non militare o per utilizzatori finali non militari.

Articolo 1 octies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, i beni elencati nell'allegato VI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2.   L'allegato VI comprende i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 nonies

1.   È vietato:

a)

importare nell'Unione i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VII se:

i)

sono originari della Bielorussia; o

ii)

sono stati esportati dalla Bielorussia;

b)

acquistare prodotti petrolchimici situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

c)

trasportare prodotti petrolchimici originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c);

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti petroliferi necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 decies

1.   È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente i prodotti di cloruro di potassio («potassa») di cui all'allegato VIII dalla Bielorussia, anche se non originari della Bielorussia.

2.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 undecies

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 29 giugno 2021 da:

a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese e agenzie;

b)

un ente creditizio o un altro ente principale stabilito in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o giugno 2021, elencato nell'allegato IX;

c)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato IX; o

d)

una persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente articolo o elencata nell'allegato IX.

Articolo 1 duodecies

1.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per la concessione di nuovi prestiti o crediti con una scadenza superiore a 90 giorni, dopo il 29 giugno 2021, a favore di:

a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese e agenzie o

b)

un ente creditizio o un altro ente principale stabilito in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o giugno 2021, elencato nell'allegato IX; o

c)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato IX; o

d)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera c).

2.   Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.

3.   L'autorità competente di uno Stato membro può inoltre accordare, alle condizioni che ritiene appropriate, un'autorizzazione a concedere o a essere parte di prestiti o crediti di cui al paragrafo 1 se ha accertato che:

i)

le attività in questione mirano a fornire sostegno alla popolazione civile bielorussa, quali l'assistenza umanitaria, i progetti ambientali e la sicurezza nucleare o il prestito o il credito è necessario per conformarsi all'obbligo di riserva legale o regolamentare o a obblighi analoghi per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per gli enti finanziari in Bielorussia che sono controllati a maggioranza da istituzioni finanziarie dell'Unione; e

ii)

le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2.

Quando applicano le condizioni a norma dei punti i) e iii) del paragrafo 3, l'autorità competente richiede adeguate informazioni riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al 25 giugno 2021 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

tutti i termini e le condizioni di tali utilizzi o esborsi:

i)

sono stati concordati prima del 25 giugno 2021; e

ii)

non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b)

anteriormente al 25 giugno 2021 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

Articolo 1 terdecies

È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione a:

i)

al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

ii)

a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i).

Articolo 1 quaterdecies

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui agli articoli 1 quater, 1 quiquies, 1 sexies, 1 septies, 1 octies, 1 nonies, 1 decies, 1 undecies, 1 duodecies e 1 terdecies.

Articolo 1 quindecies

In aggiunta ai divieti di cui all'articolo 1 undecies, la Banca europea per gli investimenti (BEI):

a)

non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi esistenti conclusi tra la Repubblica di Bielorussia o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e

b)

sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di cui alla lettera a), e che devono essere eseguiti in Bielorussia a beneficio diretto e indiretto della Repubblica di Bielorussia o di qualsiasi sua autorità pubblica.»

5.

L'allegato III è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

6.

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 è soppresso e sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

7.

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 è soppresso e sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

8.

Gli allegati IV, V, VI, VII del presente regolamento sono aggiunti come allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

All'allegato III, è aggiunto il punto seguente:

«9 bis.

agenti antisommossa, come definiti all'articolo 1A004.a.4 del regolamento delegato (UE) 2020/1749 della Commissione, del 7 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso».


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI AGLI ARTICOLI 1 QUATER E 1 QUINQUIES

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

a)

apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (1) o nell'elenco comune delle attrezzature militari; o

b)

software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

i)

al banco;

ii)

per corrispondenza;

iii)

per transazione elettronica; o

iv)

su ordinazione telefonica; o

c)

software che sono di pubblico dominio.

Le sezioni A, B, C, D ed E fanno riferimento alle sezioni di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Le apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 1 quater e 1 quinquies sono:

A.

Elenco delle apparecchiature

Apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

Apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

Apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

Apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

Apparecchiature di infezione a distanza

Apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

Apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) e TMSI (5)

Software di intrusione (6),

Apparecchiature progettate o modificate per effettuare crittoanalisi

Apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS (7)/GSM (8) /GPS (9) /GPRS (10) /UMTS (11) /CDMA (12) /PSTN (13)

Apparecchiature di intercettazione e controllo delle informazioni DHCP (14) /SMTP (15), GTP (16)

Apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica

Apparecchiature forensi a distanza

Apparecchiature di motori di trattamento semantico

Apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

Apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B.

Non utilizzato

C.

Non utilizzato

D.

"Software" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate sopra in A e "software" avente le caratteristiche, o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate sopra in A.

E.

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste sezioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di "sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari".

Ai fini del presente allegato, per "controllo" si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete..

»

(1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(2)  "IMSI" è la sigla di "International Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

(3)  "MSISDN" è la sigla di "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In sintesi, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite quest'ultimo.

(4)  "IMEI" è la sigla di "International Mobile Equipment Identity" (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché mediante l'IMSI e l'MSISDN

(5)  "TMSI" è la sigla di "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

(6)  Software appositamente progettato o modificato per evitare l'individuazione da parte di strumenti di monitoraggio, o per sconfiggere le contromisure di protezione, di un computer o un dispositivo collegabile in rete, ai fini dell'estrazione di dati o informazioni da un computer o un dispositivo collegabile in rete, o la modifica dei dati del sistema o dell'utente.

(7)  "SMS"è la sigla di "Short Message System" (servizio di messaggi brevi).

(8)  "GSM" è la sigla di "Global System for Mobile Communications" (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

(9)  "GPS" è la sigla di "Global Positioning System" (sistema di localizzazione globale via satellite).

(10)  "GPRS" è la sigla di "General Package Radio Service" (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

(11)  "UMTS" è la sigla di "Universal Mobile Telecommunication System" (sistema universale di comunicazioni mobili).

(12)  "CDMA" è la sigla di "Code Division Multiple Access" (accesso multiplo a divisione di codice).

(13)  "PSTN" è la sigla di "Public Switch Telephone Networks" (rete telefonica pubblica commutata).

(14)  "DHCP" è la sigla di "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

(15)  "SMTP" è la sigla di "Simple Mail Transfer Protocol" (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

(16)  "GTP" è la sigla di "GPRS Tunneling Protocol" (protocollo di tunneling per GPRS)


ALLEGATO III

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SEPTIES

[…]

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ALLEGATO IV

«ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE O LA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 OCTIES

Nome del prodotto

Codice delle merci  (1)

Filtri

ex 4823 90 85

Carta da sigarette

4813

Aromi per tabacco

ex 3302 90

Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco

8478

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(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=IT


ALLEGATO V

«ALLEGATO VII

ELENCO DEI PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 NONIES

Nome del prodotto

Codice delle merci  (1)

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi

2710

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

2711

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2712

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi non nominati né compresi altrove

2713

Mastici bituminosi, "cut-back" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale

2715

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(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=IT


ALLEGATO VI

«ALLEGATO VIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CLORURO DI POTASSIO ("POTASSA") DI CUI ALL'ARTICOLO 1 UNDECIES

Nome del prodotto

Codice della nomenclatura combinata (NC)  (1)

Cloruro di potassio con tenore in potassio calcolato come K2O, in peso, inferiore o uguale a 40 % del prodotto anidro allo stato secco

3104 20 10

Cloruro di potassio con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

3104 20 90

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

3105 20 10

3105 20 90

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio

3105 60 00

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

ex 3105 90 20

ex 3105 90 80

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(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=IT


ALLEGATO VII

«ALLEGATO IX

ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO O DI ALTRI ISTITUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 UNDECIES E 1 DUODECIES

Belarusbank

Belinvestbank

Belagroprombank

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