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Document 32021R1008
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1008 of 21 June 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the disease-free status of Croatia and a region of Portugal from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in bovine animal populations, amending Annex VIII thereto as regards the disease-free status of Lithuania and certain regions of Germany, Italy and Portugal from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and amending Annex XIII thereto as regards the disease-free status of Denmark and Finland from infectious haematopoietic necrosis (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione del 21 giugno 2021 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell’Italia e del Portogallo per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1008 della Commissione del 21 giugno 2021 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell’Italia e del Portogallo per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/4336
GU L 222 del 22.6.2021, p. 12–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R0620 | aggiunta | allegato I parte I capo 1 testo | 25/06/2021 | |
Modifies | 32021R0620 | aggiunta | allegato VIII parte I testo | 25/06/2021 | |
Modifies | 32021R0620 | sostituzione | allegato I parte I capo 1 testo | 25/06/2021 | |
Modifies | 32021R0620 | sostituzione | allegato VIII parte I testo | 25/06/2021 | |
Modifies | 32021R0620 | sostituzione | allegato XIII parte I testo | 25/06/2021 |
22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 222/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1008 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2021
che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Croazia e di una regione del Portogallo per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Lituania e di alcune regioni della Germania, dell’Italia e del Portogallo per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca e della Finlandia per la necrosi ematopoietica infettiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all’articolo 9 definisce le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. L’articolo 36 di tale regolamento prevede inoltre il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o loro zone per quanto riguarda talune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c). |
(2) |
Inoltre, l’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 prevede il mantenimento dello status attuale di indenne da malattia di Stati membri o loro zone o compartimenti per alcune malattie elencate che sono state approvate dalla Commissione in conformità, tra l’altro, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (2). L’articolo 84 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 (3) integra le norme in merito di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo misure transitorie per quanto riguarda alcuni status di indenne da malattia già riconosciuti. In particolare, tale disposizione prevede che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia riconosciuto prima della data di applicazione di tale regolamento delegato siano considerati come aventi lo status di indenne da malattia riconosciuto per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini se il loro status di indenne da brucellosi è stato concesso a norma della direttiva 64/432/CEE. |
(3) |
La decisione 2003/467/CE (4) della Commissione, adottata a norma della direttiva 64/432/CEE, elencava tra l’altro gli Stati membri e le loro regioni ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (5) ha abrogato e sostituito la decisione 2003/467/CE. Tale regolamento di esecuzione dispone, tra l’altro, che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini siano elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del medesimo regolamento. La Croazia è stata inserita nell’elenco della decisione 2003/467/CE come Stato membro avente lo status di indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Croazia dovrebbe pertanto essere ora elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come Stato membro avente lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
(4) |
Il Portogallo ha inoltre presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che alcune zone di tale Stato membro soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 per ottenere il riconoscimento dello status di indenni da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini. È pertanto opportuno modificare l’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di includervi tali zone del Portogallo. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dispone inoltre che gli Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») siano elencati nell’allegato VIII, parte I. |
(6) |
La Lituania, per tutto il suo territorio, e la Germania, l’Italia e il Portogallo, per diverse zone di tali Stati membri, hanno presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689. L’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da includere l’intero territorio della Lituania, nonché le suddette zone di Germania, Italia e Portogallo. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dispone inoltre che gli Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI) siano elencati nell’allegato XIII, parte I. L’intero territorio della Danimarca e della Finlandia sono attualmente elencati come indenni da malattia per la NEI nella parte I di tale allegato. Tuttavia, tali Stati membri hanno recentemente notificato alla Commissione focolai di NEI. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, VIII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(4) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).
ALLEGATO
Gli allegati I, VIII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:
1) |
nell’allegato I, parte I, il capitolo 1 è così modificato:
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2) |
nell’allegato VIII, la parte I è così modificata:
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3) |
nell’allegato XIII, la parte I è così modificata:
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