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Document 32021R0419
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/419 of 9 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2019 as regards certain plants for planting of Jasminum polyanthum Franchet originating in Israel and adapting Combined Nomenclature codes for Ullucus tuberosus and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1213 as regards the phytosanitary measures for the introduction of those plants for planting into the Union territory
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
C/2021/1484
GU L 83 del 10.3.2021, p. 6–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32018R2019 | sostituzione | allegato punto 1 colonna della tabella 2 testo | 13/03/2021 | |
Modifies | 32018R2019 | sostituzione | allegato punto 2 tabella | 13/03/2021 | |
Modifies | 32020R1213 | sostituzione | allegato | 13/03/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R0419R(01) | (MT) |
10.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 83/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/419 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 3, e l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
(3) |
A seguito di una valutazione preliminare, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figura il genere Jasminum L., sono state inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. |
(4) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presenta un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall’elenco istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(5) |
Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) stabilisce le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
(6) |
Il 25 settembre 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet («le piante specificate»). Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico. |
(7) |
Il 12 agosto 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Jasminum polyanthum originarie di Israele (5). L’Autorità ha individuato Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense («gli organismi nocivi specificati») quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la loro probabilità di essere indenni dagli organismi nocivi. |
(8) |
Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto. |
(9) |
Dette misure, adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione, garantiscono la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante specificate. Pertanto le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum originarie di Israele non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
(10) |
Le misure descritte da Israele nel fascicolo sono ritenute sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate. È pertanto opportuno che le misure adottate dal presente regolamento si basino su quelle descritte da Israele nel fascicolo. |
(11) |
Scirtothrips dorsalis figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6). Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa. Per tale motivo si rendono necessarie misure fitosanitarie in relazione a tali organismi nocivi fino a quando non sarà effettuata una valutazione dei rischi completa. |
(12) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo allegato, al fine di includere tali misure fitosanitarie. |
(13) |
Esso dovrebbe comprendere anche il reinserimento in ordine alfabetico delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione nell’elenco per facilitarne la leggibilità. |
(14) |
L’esperienza acquisita con i controlli sulle importazioni dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/2019 ha dimostrato che alcuni codici addizionali della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7) devono essere inseriti nell’allegato, punto 2, di tale regolamento al fine di contemplare tutte le merci commercializzate come piante di Ullucus tuberosus. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
(15) |
Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).
(5) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Jasminum polyanthum plants from Israel», EFSA Journal 2020;18(8):6225, 78 pagg.: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6225
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(7) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:
a) |
al punto 1, seconda colonna «Descrizione», il termine «Jasminum L.» è sostituito da «Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele;»; |
b) |
al punto 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2
Piante, prodotti vegetali o altri oggetti |
Codice NC |
Paesi terzi di origine |
Misure |
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Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi |
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 |
Nuova Zelanda |
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Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi |
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 |
Nuova Zelanda |
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Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini |
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
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||||||||||||||||||||||||||
Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini |
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
|
||||||||||||||||||||||||||
Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet |
ex 0602 10 90 |
Israele |
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||||||||||||||||||||||||||
Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. |
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
|