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Document 32021R0374

    Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149

    C/2021/371

    GU L 72 del 3.3.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/374/oj

    3.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 72/3


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/374 DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 2021

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, e l’articolo 64, paragrafo 6,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 53, lettere b) e h), in combinato disposto con l’articolo 227,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione (3) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso.

    (2)

    Inoltre le misure adottate per affrontare la pandemia di COVID-19 sono proseguite nella maggior parte degli Stati membri e in tutto il mondo. Tali misure comprendono l’imposizione di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e celebrazioni e alle possibilità di mangiare e bere fuori casa. In alcune zone continuano a essere imposti confinamenti, accompagnati dall’annullamento di eventi pubblici e feste private. L’effetto a catena di tali restrizioni ha determinato un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione e ha consolidato il calo delle esportazioni di vino verso paesi terzi. Inoltre l’incertezza circa la durata della crisi, che si prevede si protrarrà probabilmente oltre la fine del 2020, sta causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell’Unione, in quanto è improbabile che il consumo di vino torni a riprendersi e i mercati di esportazione andranno persi. Tale combinazione di fattori ha un impatto negativo notevole sulla determinazione dei prezzi nel mercato vinicolo dell’Unione. Le scorte, che avevano già raggiunto un livello record all’inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020, sono aumentate. Infine l’elevata resa che si otterrà dalla vendemmia del 2020, che dovrebbe superare di circa 10 milioni di ettolitri la vendemmia del 2019, non farà che aggravare ulteriormente la situazione.

    (3)

    Di conseguenza, la lunga durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 e la necessità di mantenere le restrizioni acuiscono ulteriormente le gravi perturbazioni economiche che interessano i principali sbocchi per il vino e il conseguente effetto negativo sulla domanda di vino.

    (4)

    Alla luce dell’eccezionale gravità della turbativa del mercato e dell’accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019 e che proseguono ora con le ricadute negative delle misure restrittive in corso legate alla pandemia mondiale di COVID-19, gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione continuano a incontrare difficoltà eccezionali. È pertanto giustificata un’ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.

    (5)

    Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi nel settore vitivinicolo dell’Unione che sono state introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 è ritenuto essenziale per fornire agli operatori la flessibilità necessaria per attuare i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell’Unione. In particolare, l’ulteriore flessibilità che consente la pratica della vendemmia verde sulla stessa parcella per due o più anni consecutivi, la flessibilità di introdurre modifiche alle operazioni in corso, nonché la possibilità di pagare per l’attuazione parziale delle operazioni sovvenzionate a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ogniqualvolta la piena attuazione non sia stata possibile per motivi legati alla pandemia di COVID-19 hanno garantito che gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione dispongano di strumenti adeguati per reagire ai cambiamenti causati dalla pandemia di COVID-19 e alle restrizioni imposte per controllarla.

    (6)

    Poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 continuerà oltre la fine del 2020 e quindi per una parte significativa dell’esercizio finanziario 2021, si ritiene necessario prorogare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/884 per la durata dell’esercizio finanziario 2021.

    (7)

    L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (4) stabilisce che il sostegno ai beneficiari è versato solo se i controlli dimostrano che un’intera operazione o tutte le singole azioni che fanno parte dell’operazione sono state completamente realizzate. Tuttavia l’esperienza finora acquisita ha dimostrato che, applicando rigorosamente tale disposizione, quando singole azioni facenti parte dell’operazione non sono state realizzate completamente ma l’obiettivo dell’intera operazione è stato comunque raggiunto, il rifiuto dell’intero importo del sostegno all’operazione in questione si è rivelato, in determinate situazioni, ingiusto e iniquo.

    (8)

    Il riscontro fornito dagli Stati membri alla Commissione indica che l’applicazione della norma di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 comporta tagli finanziari sproporzionati per i beneficiari che hanno attuato con successo un’ampia percentuale dell’operazione approvata ma che non hanno completato singole azioni che non sono indispensabili per il buon esito dell’operazione. Il mancato completamento di tali singole azioni non compromette gli obiettivi dell’intera operazione, che in determinate circostanze possono essere raggiunti nonostante l’attuazione parziale. In tali casi non pare giustificabile rifiutare il pagamento integrale del sostegno o esigere che il sostegno versato per le azioni debitamente attuate sia recuperato.

    (9)

    Il rifiuto dell’intero sostegno in tali casi comporta una sanzione finanziaria per i beneficiari che hanno attuato gran parte dell’operazione complessiva e che hanno quindi investito tempo, mezzi e sforzi nelle azioni completate. Questo impatto potenzialmente iniquo è aggravato dalla pandemia di COVID-19 e dai problemi di flusso di cassa ad essa collegati.

    (10)

    Al fine di garantire la proporzionalità per quanto riguarda il pagamento delle operazioni nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo dell’Unione ed evitare di penalizzare eccessivamente il settore vitivinicolo dell’Unione, che è già indebolito dalla difficile situazione del mercato e dalla pandemia di COVID-19, è opportuno versare un sostegno parziale per le operazioni che non sono completamente realizzate, a condizione che l’obiettivo generale dell’operazione sia raggiunto. È pertanto opportuno prevedere che le azioni completamente realizzate, che fanno parte di un’operazione del genere, siano ammissibili al sostegno dell’Unione.

    (11)

    In tali casi il sostegno all’operazione dovrebbe essere calcolato come la somma del sostegno per le azioni che sono state completamente realizzate, ridotta del 100 % dell’importo del sostegno assegnato alle azioni che non sono state realizzate, al fine di garantire che il beneficiario riceva un importo proporzionato allo sforzo intrapreso in relazione alle azioni completamente realizzate.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2020/884 e (UE) 2016/1149.

    (13)

    Al fine di evitare turbative nell’attuazione delle misure volte ad affrontare la crisi del settore vitivinicolo dell’Unione e di garantire una transizione agevole tra i due esercizi finanziari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che le modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884 si applichino retroattivamente a decorrere dal 16 ottobre 2020,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884

    L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/884 è così modificato:

    1)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, nel 2020 e nel 2021 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.»;

    2)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire di attuare senza approvazione preventiva le modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2021, a condizione che non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l’importo totale del sostegno approvato per l’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro.»;

    3)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di presentare modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2021 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro delle misure previste agli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente.»;

    4)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   In deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2021 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione, quando motivi collegati alla pandemia di Covid-19 impediscono di realizzare l’operazione sostenuta a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.».

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149

    L’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 è così modificato:

    1)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l’esecuzione dell’intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.»;

    2)

    è inserito il seguente paragrafo:

    «2 bis.   Se i controlli dimostrano che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata ma che l’obiettivo generale dell’operazione è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate conformemente al paragrafo 2 e applicano una sanzione pari al 100 % dell’importo inizialmente assegnato alle azioni della domanda di sostegno che non sono state completamente realizzate.

    Nel caso in cui l’importo del sostegno che è stato versato dopo la realizzazione delle singole azioni sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno indebitamente versato.

    In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.»;

    3)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «3.   Se dai controlli risulta che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata per motivi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 2 e se il sostegno è stato versato dopo la realizzazione di singole azioni che fanno parte dell’intera operazione oggetto della domanda di sostegno, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno versato.».

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).


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