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Document 32021O1829
Guideline (EU) 2021/1829 of the European Central Bank of 7 October 2021 amending Guideline (EU) 2017/2335 on the procedures for the collection of granular credit and credit risk data (ECB/2021/47)
Indirizzo (UE) 2021/1829 della Banca centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2021/47)
Indirizzo (UE) 2021/1829 della Banca centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2021/47)
ECB/2021/47
GU L 370 del 19.10.2021, p. 5–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | allegato III | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | allegato IV | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 1 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 13 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 16d paragrafo 1 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 16d paragrafo 2 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 16d paragrafo 4 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 16e paragrafo 4 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 17 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 18 paragrafo 13 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 18 paragrafo 4 lettera (g) | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | aggiunta | articolo 19a | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 2 punto 24 | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 5 paragrafo 4 lettera (b) | 13/10/2021 | |
Modifies | 32017O0038 | sostituzione | articolo 19 | 01/04/2022 |
19.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 370/5 |
INDIRIZZO (UE) 2021/1829 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 ottobre 2021
che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2021/47)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
per garantire la disponibilità di statistiche di elevata qualità sul credito e sul rischio di credito, è necessario fornire ulteriori dettagli sui requisiti minimi per la revisione di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, i «dati sul credito») e dei dati di riferimento della controparte. In particolare, è necessario garantire che tutte le banche centrali nazionali (BCN) trasmettano alla Banca centrale europea (BCE) le revisioni inviate dai soggetti dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (1). |
(2) |
L’indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (2) stabilisce che gli errori nelle informazioni statistiche segnalate siano riesaminati e corretti e che i dati rivisti siano trasmessi alla BCE. Per migliorare la qualità complessiva dei dati, è opportuno fornire ulteriori dettagli in merito alle tipologie e alle frequenze delle revisioni da inviare alla BCE. |
(3) |
È opportuno chiarire le date di riferimento a cui si riferiranno i primi dati del flusso di ritorno della BCE dopo la decisione di una BCN di partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit, nonché l’ambito di copertura della serie di dati del flusso di ritorno della BCE e le restrizioni applicabili alla condivisione dei dati da parte delle BCN riceventi. Ciò dovrebbe anche contribuire a garantire la parità di trattamento delle BCN partecipanti e delle BCN che potrebbero partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit in futuro. |
(4) |
È opportuno chiarire il metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Le BCN dovrebbero pertanto trasmettere i dati alla BCE utilizzando un formato di trasmissione elettronica armonizzato, predisposto e definito dal Sistema europeo di banche centrali. |
(5) |
Al fine di concedere alle BCE un lasso di tempo sufficiente per attuare efficacemente le modifiche alle disposizioni sulle revisioni per i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte segnalati alla BCE dai soggetti dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e per garantire una qualità dei dati sufficiente, tali modifiche dovrebbero applicarsi il 1o aprile 2022. |
(6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione facenti capo alle BCN per quanto riguarda la trasmissione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). In particolare, il presente indirizzo stabilisce:
|
2) |
all'articolo 2 è inserito il seguente punto 24):
|
3) |
all’articolo 5, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 Acquisizione e convalide di errore 1. Al momento della ricezione degli aggiornamenti di cui all'articolo 12, la BCE effettua senza indugio i controlli di valutazione della qualità delle informazioni fornite e invia alle BCN le convalide di acquisizione e di errore di cui all'articolo 9 dell’indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (*1). 2. Le BCN garantiscono che le revisioni siano trasmesse alla BCE ai sensi dell'articolo 19. (*1) Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018,sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).»;" |
5) |
nell'articolo 16 quinquies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Prima della relativa data di inizio della partecipazione di cui all’allegato IV, la BCE trasmette una serie di dati di flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN elencata nell’allegato IV al fine di effettuare delle prove. Tali dati sono utilizzati esclusivamente al fine di effettuare delle prove sui meccanismi di cui all'articolo 16 ter, lettera b), prima della loro attuazione alla data di inizio della partecipazione della BCN competente e in conformità all'articolo 16 sexies, paragrafo 9. Le BCN non utilizzano i dati ricevuti dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno di cui all'articolo 16 sexies fino a quando la BCN competente non sia divenuta una BCN partecipante e abbia ricevuto la prima serie di dati del flusso di ritorno della BCE contenente i dati relativi alla data di riferimento che cade all’ultimo giorno del mese durante il quale ha inizio la partecipazione. 2. A partire dalla relativa data di inizio della partecipazione di cui all’allegato IV; la BCE trasmette una serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN ricevente attraverso trasmissioni periodiche, subito dopo la produzione della golden copy. La prima serie di dati del flusso di ritorno della BCE è limitata ai dati relativi alla data di riferimento corrispondente all’ultimo giorno del mese durante il quale ha inizio la partecipazione. Ogni successiva serie di dati del flusso di ritorno della BCE si limita ai seguenti dati:
Ai fini della lettera b), sono esclusi i dati relativi alle date di riferimento che precedono la data di riferimento corrispondente all’ultimo giorno del mese durante il quale ha inizio la partecipazione.»; |
6) |
nell’articolo 16 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La BCE trasmette alle BCN riceventi le revisioni ricevute ai sensi dell’articolo 19 riguardanti informazioni incluse nelle trasmissioni periodiche.»; |
7) |
nell’articolo 16 sexies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini del presente Capitolo, le BCN riceventi non condividono con i soggetti dichiaranti i seguenti elementi:
|
8) |
l’articolo 17 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 17 Trasmissione 1. Le BCN trasmettono le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato concordato dal SEBC. 2. Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.»; |
9) |
l’articolo 18 è modificato come segue:
|
10) |
l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Revisioni 1. Le BCN trasmettono alla BCE tutte le revisioni dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte trasmesse dai soggetti dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), non appena sono state elaborate come segue:
Ai fini del primo comma, il pertinente periodo di produzione è il periodo di produzione durante il quale la BCE è venuta a conoscenza per la prima volta di errori o informazioni mancanti. 2. Le BCN trasmettono le revisioni alla BCE in conformità ai requisiti minimi in materia di revisioni stabiliti al punto 4 dell’allegato V al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). 3. Le BCN trasmettono alla BCE le revisioni segnalate dai soggetti dichiaranti per le date di riferimento che precedono le date di riferimento di cui al paragrafo 1, se si verificano entrambe le seguenti circostanze:
4. Le BCN concludono accordi con i soggetti dichiaranti che permettono alle BCN di trasmettere dati alla BCE senza ritardo. 5. Le BCE elabora le revisioni e le archivia in una banca dati condivisa senza indebito ritardo dopo la loro ricezione dalle BCN. La BCE informa le BCN interessate dell'esito di ogni valutazione della qualità dei dati.»; |
11) |
è inserito il seguente articolo 19 bis: «Articolo 19 bis Calendario delle segnalazioni Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione per l’anno successivo alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni. Le BCN segnalano le informazioni statistiche ai sensi del presente indirizzo in conformità a tale calendario delle segnalazioni.»; |
12) |
Gli allegati III e IV all’indirizzo (UE) n. 2017/2335 (BCE/2017/38) sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal giorno della notifica. Tuttavia, si conformano all'articolo 1, paragrafo 10, del presente indirizzo a decorrere dal 1o aprile 2022.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).
(2) Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38) (GU L 333 dell'15.12.2017, pag. 66).
ALLEGATO
Gli allegati III e IV dell’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) sono modificati come segue:
1) |
L'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Attributi dei dati ai fini dei flussi di ritorno
|
2) |
L'allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit Le seguenti BCN si considerano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo a decorrere dalla data di partecipazione indicata. Dopo il 1o aprile 2020 e prima della relativa data di inizio della partecipazione, le BCN riceveranno la serie di dati del flusso di ritorno al fine di effettuare delle prove ai sensi dell’articolo 16 quinquies, paragrafo 1.
|
((*1)) Le BCN estraggono tali attributi dal RIAD soltanto se sono contrassegnati come “F”, che sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico, ovvero come “R”, che significa che, in aggiunta agli utilizzi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), un valore relativo agli attributi può essere condiviso con il soggetto dichiarante che ha fornito l’informazione e, salvo il rispetto di ogni restrizione di riservatezza applicabile,con altri soggetti dichiaranti, ossia solo diffusione limitata, in conformità all’Indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
(1) Cfr. le definizioni all’articolo 2.
(2) Le BCN partecipanti sono indicate con il codice paese ISO del loro Stato membro.
(3) A livello nazionale, nella trasmissione periodica, la BCN ricevente condivide con i soggetti dichiaranti residenti solo i condebitori (identificativo e importo della responsabilità solidale) aventi prestiti con i soggetti dichiaranti residenti.
(4) Le BCN possono utilizzare questi attributi al fine di contrassegnare nei flussi di ritorno gli strumenti connessi agli elementi di protezione.