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Document 32021O1829

    Indirizzo (UE) 2021/1829 della Banca centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2021/47)

    ECB/2021/47

    GU L 370 del 19.10.2021, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/1829/oj

    19.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 370/5


    INDIRIZZO (UE) 2021/1829 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 7 ottobre 2021

    che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2021/47)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    per garantire la disponibilità di statistiche di elevata qualità sul credito e sul rischio di credito, è necessario fornire ulteriori dettagli sui requisiti minimi per la revisione di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, i «dati sul credito») e dei dati di riferimento della controparte. In particolare, è necessario garantire che tutte le banche centrali nazionali (BCN) trasmettano alla Banca centrale europea (BCE) le revisioni inviate dai soggetti dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (1).

    (2)

    L’indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (2) stabilisce che gli errori nelle informazioni statistiche segnalate siano riesaminati e corretti e che i dati rivisti siano trasmessi alla BCE. Per migliorare la qualità complessiva dei dati, è opportuno fornire ulteriori dettagli in merito alle tipologie e alle frequenze delle revisioni da inviare alla BCE.

    (3)

    È opportuno chiarire le date di riferimento a cui si riferiranno i primi dati del flusso di ritorno della BCE dopo la decisione di una BCN di partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit, nonché l’ambito di copertura della serie di dati del flusso di ritorno della BCE e le restrizioni applicabili alla condivisione dei dati da parte delle BCN riceventi. Ciò dovrebbe anche contribuire a garantire la parità di trattamento delle BCN partecipanti e delle BCN che potrebbero partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit in futuro.

    (4)

    È opportuno chiarire il metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Le BCN dovrebbero pertanto trasmettere i dati alla BCE utilizzando un formato di trasmissione elettronica armonizzato, predisposto e definito dal Sistema europeo di banche centrali.

    (5)

    Al fine di concedere alle BCE un lasso di tempo sufficiente per attuare efficacemente le modifiche alle disposizioni sulle revisioni per i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte segnalati alla BCE dai soggetti dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e per garantire una qualità dei dati sufficiente, tali modifiche dovrebbero applicarsi il 1o aprile 2022.

    (6)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Modifiche

    L’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione facenti capo alle BCN per quanto riguarda la trasmissione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). In particolare, il presente indirizzo stabilisce:

    a)

    specifici obblighi relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati sul credito e di dati di riferimento della controparte;

    b)

    le procedure e i requisiti per la trasmissione di tali dati alla BCE;

    c)

    deroghe e frequenza di segnalazione ridotta per la raccolta di dati sul credito e di dati di riferimento della controparte da parte delle BCN;

    d)

    un quadro per la partecipazione delle BCN, su base volontaria, ad accordi per la trasmissione e la condivisione di alcuni sottoinsiemi di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte, al fine di istituire o incrementare i flussi di ritorno con i soggetti dichiaranti (di seguito denominato anche «quadro del flusso di ritorno di AnaCredit»);

    e)

    requisiti di gestione della qualità dei dati (“data quality management, DQM”).»;

    2)

    all'articolo 2 è inserito il seguente punto 24):

    «24)

    per “periodo di produzione” si intende il periodo intercorrente tra la trasmissione dei dati alla BCE da parte delle BCN ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e la chiusura del ciclo di produzione come indicato nel calendario delle segnalazioni di cui all’articolo 19 bis;»;

    3)

    all’articolo 5, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    la data di riferimento alla quale i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte relativi agli operatori monitorati sono segnalati ad AnaCredit;»;

    4)

    l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 13

    Acquisizione e convalide di errore

    1.   Al momento della ricezione degli aggiornamenti di cui all'articolo 12, la BCE effettua senza indugio i controlli di valutazione della qualità delle informazioni fornite e invia alle BCN le convalide di acquisizione e di errore di cui all'articolo 9 dell’indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (*1).

    2.   Le BCN garantiscono che le revisioni siano trasmesse alla BCE ai sensi dell'articolo 19.

    (*1)  Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018,sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).»;"

    5)

    nell'articolo 16 quinquies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Prima della relativa data di inizio della partecipazione di cui all’allegato IV, la BCE trasmette una serie di dati di flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN elencata nell’allegato IV al fine di effettuare delle prove. Tali dati sono utilizzati esclusivamente al fine di effettuare delle prove sui meccanismi di cui all'articolo 16 ter, lettera b), prima della loro attuazione alla data di inizio della partecipazione della BCN competente e in conformità all'articolo 16 sexies, paragrafo 9.

    Le BCN non utilizzano i dati ricevuti dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno di cui all'articolo 16 sexies fino a quando la BCN competente non sia divenuta una BCN partecipante e abbia ricevuto la prima serie di dati del flusso di ritorno della BCE contenente i dati relativi alla data di riferimento che cade all’ultimo giorno del mese durante il quale ha inizio la partecipazione.

    2.   A partire dalla relativa data di inizio della partecipazione di cui all’allegato IV; la BCE trasmette una serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN ricevente attraverso trasmissioni periodiche, subito dopo la produzione della golden copy. La prima serie di dati del flusso di ritorno della BCE è limitata ai dati relativi alla data di riferimento corrispondente all’ultimo giorno del mese durante il quale ha inizio la partecipazione. Ogni successiva serie di dati del flusso di ritorno della BCE si limita ai seguenti dati:

    a)

    dati relativi all’ultima data di riferimento disponibile;

    b)

    dati registrati su un massimo di 12 date di riferimento che precedono la trasmissione della serie di dati del flusso di ritorno della BCE.

    Ai fini della lettera b), sono esclusi i dati relativi alle date di riferimento che precedono la data di riferimento corrispondente all’ultimo giorno del mese durante il quale ha inizio la partecipazione.»;

    6)

    nell’articolo 16 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   La BCE trasmette alle BCN riceventi le revisioni ricevute ai sensi dell’articolo 19 riguardanti informazioni incluse nelle trasmissioni periodiche.»;

    7)

    nell’articolo 16 sexies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Ai fini del presente Capitolo, le BCN riceventi non condividono con i soggetti dichiaranti i seguenti elementi:

    a)

    dati sul credito o dati di riferimento della controparte che non rientrano nell’ambito della serie di dati del flusso di ritorno della BCE più recente ricevuta dalla BCN;

    b)

    gli attribuiti operativi della serie di dati del flusso di ritorno della BCE;

    c)

    informazioni sugli strumenti in cui il debitore e il creditore sono parti dello stesso soggetto giuridico.»;

    8)

    l’articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 17

    Trasmissione

    1.   Le BCN trasmettono le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato concordato dal SEBC.

    2.   Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.»;

    9)

    l’articolo 18 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    tutti gli strumenti siano collegati a controparti registrate nel sistema RIAD e individuate dal corrispondente identificativo della controparte (codice RIAD) sulla base delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti.»;

    b)

    il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

    «13.   Le BCN istituiscono e monitorano i meccanismi necessari affinché i soggetti dichiaranti riesaminino e correggano ogni dato sul credito o dato di riferimento della controparte segnalato che non è conforme ai requisiti DQM di AnaCredit, affinché le BCN siano in grado di inoltrare prontamente le revisioni disponibili in conformità all’articolo 19.»;

    10)

    l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Revisioni

    1.   Le BCN trasmettono alla BCE tutte le revisioni dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte trasmesse dai soggetti dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), non appena sono state elaborate come segue:

    a)

    per la segnalazione mensile, le BCN trasmettono le revisioni per le dodici date di riferimento per la segnalazione immediatamente precedenti la data di riferimento per la segnalazione per la quale sono stati segnalati i dati durante il pertinente periodo di produzione;

    b)

    per la segnalazione trimestrale, le BCN trasmettono le revisione per le quattro date di riferimento per la segnalazione immediatamente precedenti la data di riferimento per la segnalazione per la quale sono stati segnalati i dati durante il pertinente periodo di produzione.

    Ai fini del primo comma, il pertinente periodo di produzione è il periodo di produzione durante il quale la BCE è venuta a conoscenza per la prima volta di errori o informazioni mancanti.

    2.   Le BCN trasmettono le revisioni alla BCE in conformità ai requisiti minimi in materia di revisioni stabiliti al punto 4 dell’allegato V al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

    3.   Le BCN trasmettono alla BCE le revisioni segnalate dai soggetti dichiaranti per le date di riferimento che precedono le date di riferimento di cui al paragrafo 1, se si verificano entrambe le seguenti circostanze:

    a)

    la BCE abbia prestato previo consenso;

    b)

    tali revisioni miglioreranno la qualità dei dati e assicureranno coerenza con i dati archiviati nelle banche dati nazionali.

    4.   Le BCN concludono accordi con i soggetti dichiaranti che permettono alle BCN di trasmettere dati alla BCE senza ritardo.

    5.   Le BCE elabora le revisioni e le archivia in una banca dati condivisa senza indebito ritardo dopo la loro ricezione dalle BCN. La BCE informa le BCN interessate dell'esito di ogni valutazione della qualità dei dati.»;

    11)

    è inserito il seguente articolo 19 bis:

    «Articolo 19 bis

    Calendario delle segnalazioni

    Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione per l’anno successivo alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni. Le BCN segnalano le informazioni statistiche ai sensi del presente indirizzo in conformità a tale calendario delle segnalazioni.»;

    12)

    Gli allegati III e IV all’indirizzo (UE) n. 2017/2335 (BCE/2017/38) sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Efficacia ed attuazione

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal giorno della notifica. Tuttavia, si conformano all'articolo 1, paragrafo 10, del presente indirizzo a decorrere dal 1o aprile 2022.

    Articolo 3

    Destinatari

    Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021.

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

    (2)  Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38) (GU L 333 dell'15.12.2017, pag. 66).


    ALLEGATO

    Gli allegati III e IV dell’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) sono modificati come segue:

    1)

    L'allegato III è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    Attributi dei dati ai fini dei flussi di ritorno

    Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all’articolo 16 quinquies e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti

    Attributi dei dati

    Serie di dati [minima o flusso di ritorno della BCE (1)

    BCN partecipanti  (2)che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell’articolo 16 quater, paragrafo 1

    Dati di riferimento  ((*1))

    Paese della BCN

    Serie minima di dati

    N.D.

    Paese del creditore

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    ES non consente la condivisione

    Debitore: Nome

    Serie minima di dati

    N.D.

    Debitore: Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

    Serie minima di dati

    N.D.

    Debitore: paese

    Serie minima di dati

    N.D.

    Identificativo della sede centrale d'impresa

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo della capogruppo apicale

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    IT non consente la condivisione

    Forma giuridica

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Settore istituzionale

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Stato dei procedimenti legali e data di inizio dei procedimenti legali

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    SK e ES non consentono la condivisione di entrambi gli attributi

    AT non consente la condivisione di entrambi gli attributi quando si riferiscono ad «altri provvedimenti giuridici»

    Dati sullo strumento

    Identificativo dell'operatore monitorato

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo del contratto

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo dello strumento

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Tipo di strumento

    Serie minima di dati

    N.D.

    Valuta

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT non consente la condivisione

    Data di inizio

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT e ES non consentono la condivisione

    Strumento fiduciario

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti per i quali il valore di questo attributo è «strumento fiduciario», ossia in caso di strumenti depositati a titolo fiduciario segnalati da un soggetto dichiarante (monitorato) che non è il creditore dello strumento.

    Data di scadenza legale finale

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT e ES non consentono la condivisione

    Importo degli impegni all'inizio

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Scopo

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT non consente la condivisione

    Diritto di azione (recourse)

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti della tipologia «crediti commerciali» quando il valore di questo attributo è «senza diritto di azione».

    PT non consente la condivisione dei dati relativi a strumenti di factoring quando l’attributo è «senza diritto di azione» e l’attributo «arretrati» è 0 oppure esiste ma è scaduto da meno di 90 giorni.

    Dati finanziari

    Identificativo dell'operatore monitorato

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo del contratto

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo dello strumento

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Importo nominale in essere

    Serie minime di dati

    N.D.

    Importo fuori bilancio

    Serie minime di dati

    N.D.

    Arretrati per lo strumento

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    ES non consente la condivisione di questo attributo se relativo a strumenti scaduti da massimo 90 compresi.

    AT non consente la condivisione di questo attributo se filtrato per data di scadenza (past due)

    Data di scadenza (past due) per lo strumento

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT e ES non consentono la condivisione

    ES considera questo attributo come un attributo operativo al fine di escludere gli strumenti scaduti da massimo 90 compresi.

    Importo trasferito

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Interessi maturati

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Dati controparte-strumento

    Identificativo dell'operatore monitorato

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo del contratto

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo dello strumento

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo della controparte: creditore, gestore (servicer), cedente (originator)

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo della controparte: debitore

    Serie minima di dati

    N.D.

    Ruolo della controparte (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Dati sulle responsabilità solidali

    Identificativo dell'operatore monitorato

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo del contratto

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo dello strumento

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo della controparte  (3)

    Serie minima di dati

    N.D.

    Importo della responsabilità solidale

    Serie minima di dati

    N.D.

    Dati contabili

    Identificativo dell'operatore monitorato

    (Attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo del contratto

    (Attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo dello strumento

    (Attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Cancellazioni accumulate

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT non consente la condivisione

    Dati sulla protezione ricevuta

    Identificativo dell'operatore monitorato

    (Attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo della protezione

    (Attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo del fornitore della protezione

    (Attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Tipo di protezione

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

    AT non consente la condivisione

    Dati relativi a strumento-protezione ricevuta  (4)

    Identificativo dell'operatore monitorato

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo del contratto

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo dello strumento

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    Identificativo della protezione

    (attributo operativo)

    Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

     

    »

    2)

    L'allegato IV è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IV

    Partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

    Le seguenti BCN si considerano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo a decorrere dalla data di partecipazione indicata. Dopo il 1o aprile 2020 e prima della relativa data di inizio della partecipazione, le BCN riceveranno la serie di dati del flusso di ritorno al fine di effettuare delle prove ai sensi dell’articolo 16 quinquies, paragrafo 1.

    BCN

    Data di inizio della partecipazione

    Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

    1o luglio 2021

    Banco de España

    1o dicembre 2022

    Banca d'Italia

    1o luglio 2021

    Oesterreichische Nationalbank

    1o luglio 2021

    Banco de Portugal

    1o luglio 2021

    Národná banka Slovenska

    1o luglio 2021

    ».

    ((*1))  Le BCN estraggono tali attributi dal RIAD soltanto se sono contrassegnati come “F”, che sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico, ovvero come “R”, che significa che, in aggiunta agli utilizzi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), un valore relativo agli attributi può essere condiviso con il soggetto dichiarante che ha fornito l’informazione e, salvo il rispetto di ogni restrizione di riservatezza applicabile,con altri soggetti dichiaranti, ossia solo diffusione limitata, in conformità all’Indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

    (1)  Cfr. le definizioni all’articolo 2.

    (2)  Le BCN partecipanti sono indicate con il codice paese ISO del loro Stato membro.

    (3)  A livello nazionale, nella trasmissione periodica, la BCN ricevente condivide con i soggetti dichiaranti residenti solo i condebitori (identificativo e importo della responsabilità solidale) aventi prestiti con i soggetti dichiaranti residenti.

    (4)  Le BCN possono utilizzare questi attributi al fine di contrassegnare nei flussi di ritorno gli strumenti connessi agli elementi di protezione.


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