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Document 32021D2173
Commission Implementing Decision (EU) 2021/2173 of 8 December 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/919 as regards harmonised standards for sewage treatment systems, electrically operated bilge pumps, builder’s plate and maximum load capacity of small crafts (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173 della Commissione dell'8 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173 della Commissione dell'8 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/8896
GU L 440 del 9.12.2021, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2022; abrog. impl. da 32022D1954
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019D0919 | aggiunta | allegato I punto 40 | 09/12/2021 | |
Modifies | 32019D0919 | aggiunta | allegato I punto 41 | 09/12/2021 | |
Modifies | 32019D0919 | aggiunta | allegato I punto 42 | 09/12/2021 | |
Modifies | 32019D0919 | aggiunta | allegato I punto 43 | 09/12/2021 | |
Modifies | 32019D0919 | aggiunta | allegato II punto 36 | 09/12/2021 | |
Modifies | 32019D0919 | Eliminazione | allegato I punto 8 | 09/06/2022 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32022D1954 | 17/10/2022 |
9.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 440/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2173 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I della medesima direttiva. |
(2) |
Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), abrogata dalla direttiva 2013/53/UE. |
(3) |
Con la suddetta decisione di esecuzione si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5). |
(4) |
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto le norme armonizzate seguenti: EN ISO 8849:2018 sulle pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua, il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione (6); EN ISO 14946:2001/AC:2005 sulla capacità di massimo carico, il cui riferimento è stato pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione (7). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 8849:2021 e EN ISO 14946:2021. |
(5) |
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha anche elaborato le nuove norme armonizzate EN ISO 8099-2:2021 sui sistemi di trattamento delle acque reflue e EN ISO 14945:2021 sulla targhetta del costruttore. |
(6) |
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme elaborate o riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736. |
(7) |
La norma EN ISO 8099-2:2021 specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione e l’installazione di sistemi di trattamento delle acque reflue su unità di piccole dimensioni. |
(8) |
La norma EN ISO 8849:2021 specifica i requisiti per le pompe di sentina azionate elettricamente destinate a essere utilizzate nella rimozione dell’acqua di sentina. |
(9) |
La norma EN ISO 14945:2021 specifica i requisiti per la visualizzazione uniforme delle informazioni esposte sulla targhetta del costruttore di unità di piccole dimensioni. |
(10) |
La norma EN ISO 14946:2021 specifica gli elementi da includere nel carico massimo delle unità di piccole dimensioni, senza superare i limiti stabiliti da altre norme quanto a stabilità, bordo libero, galleggiamento e prevenzione contro le cadute in mare. Stabilisce inoltre i requisiti relativi ai posti a sedere e alle aree disponibili per i componenti dell’equipaggio. |
(11) |
Le norme EN ISO 8099-2:2021, EN ISO 8849:2021, EN ISO 14945:2021 e EN ISO 14946:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(12) |
La norma EN ISO 8849:2021 sostituirà la norma EN ISO 8849:2018. La norma EN ISO 14946:2021 sostituirà la norma EN ISO 14946:2001/AC:2005. |
(13) |
È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme EN ISO 8849:2018 e EN ISO 14946:2001/AC:2005 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(14) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 8849:2018 e EN ISO 14946:2001/AC:2005, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme. |
(15) |
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8099-2:2021, EN ISO 8849:2021, EN ISO 14945:2021 e EN ISO 14946:2021 siano inclusi in tale allegato. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8849:2018 sia soppresso da tale allegato. |
(16) |
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 14946:2001/AC:2005 sia incluso in tale allegato. |
(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919. |
(18) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 9 giugno 2022.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
(3) Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
(4) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).
(5) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).
(7) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 137).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:
1) |
la voce 8 è soppressa; |
2) |
sono aggiunte le voci seguenti:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«36. |
EN ISO 14946:2001 Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico EN ISO 14946:2001/AC:2005 |
9 giugno 2022». |