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Document 32021D2146

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2146 della Commissione del 3 dicembre 2021 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/8692

GU L 433 del 6.12.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2146/oj

6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 433/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2146 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2021

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo N,N-dietil-m-toluammide è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 e, a norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)

L’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 scadrà il 31 luglio 2022. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide.

(3)

Il 4 giugno 2021 l’autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 31 gennaio 2025.

(7)

Eccetto che per la data di scadenza dell’approvazione, la N,N-dietil-m-toluammide rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 è posticipata al 31 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


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