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Documento 32021D1031
Council Decision (CFSP) 2021/1031 of 24 June 2021 amending Council Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio del 24 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio del 24 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
ST/9982/2021/INIT
GU L 224I del 24.6.2021, p. 15—20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Em vigor
Relação | Ato | Comentário | Subdivisão em causa | De | a |
---|---|---|---|---|---|
alteração | 32012D0642 | Eliminazione | articolo 2 paragrafo 3 | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | Eliminazione | articolo 2 paragrafo 4 | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | Eliminazione | articolo 2 paragrafo 5 | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | allegato II | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | allegato III | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2b | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2c | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2d | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2e | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2f | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2g | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2h | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2i | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2j | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2k | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2l | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | aggiunta | articolo 2m | 25/06/2021 | |
alteração | 32012D0642 | modifica | allegato I | 25/06/2021 |
Relação | Ato | Comentário | Subdivisão em causa | De | a |
---|---|---|---|---|---|
retificado por | 32021D1031R(01) | (ES) |
24.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 224/15 |
DECISIONE (PESC) 2021/1031 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2021
che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il 24 e il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato fermamente l'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega, e ha chiesto al Consiglio di adottare ulteriori sanzioni economiche mirate. |
(3) |
Alla luce della gravità di tale incidente, e in considerazione dell'escalation delle violazioni gravi dei diritti umani in Bielorussia, e della violenta repressione della società civile, dell'opposizione democratica e dei giornalisti nonché di persone appartenenti alle minoranze nazionali, dovrebbero essere adottate ulteriori designazioni di persone ed entità. |
(4) |
In tale contesto è opportuno introdurre ulteriori restrizioni per quanto riguarda il commercio di armi. |
(5) |
È altresì opportuno vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto delle autorità bielorusse, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile. |
(6) |
Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento di beni a duplice uso per uso militare e a determinate persone, entità o organismi in Bielorussia. |
(7) |
È anche opportuno introdurre ulteriori restrizioni commerciali riguardanti prodotti petroliferi, cloruro di potassio («potassa») e beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco. |
(8) |
Dovrebbero inoltre essere imposte restrizioni per quanto riguarda l'accesso ai mercati di capitali dell'Unione in relazione al governo bielorusso come pure a enti ed entità finanziari bielorussi di proprietà dello Stato. È opportuno introdurre anche un divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia. |
(9) |
Dovrebbero essere imposti taluni divieti per quanto riguarda la Banca europea per gli investimenti in relazione a progetti nel settore pubblico. Si dovrebbe inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure allo scopo di limitare il coinvolgimento in Bielorussia delle banche multilaterali di sviluppo di cui sono membri. |
(10) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 2, i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi; |
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 ter 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per l'utilizzo in Bielorussia, di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto delle autorità bielorusse, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature, tecnologie o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet di qualsiasi tipo, nonché la relativa prestazione di assistenza finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi di ritenere che tali apparecchiature, tecnologie o software non saranno usati a fini di repressione da parte del governo bielorusso, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici o di qualunque persona fisica o giuridica o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dal rilascio. 3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo. Articolo 2 quater 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2), siano tali beni e tecnologie originari o meno di detto territorio, per uso militare in Bielorussia o per qualunque utilizzatore finale militare in Bielorussia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 2 quinquies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di prodotti e tecnologie a duplice uso, inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia di cui all'allegato II della presente decisione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali beni e tecnologie originari o meno di tale territorio. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, né la fornitura dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alla vendita, alle forniture o ai trasferimenti di prodotti e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti, per uso non militare e per utilizzatori finali non militari. Articolo 2 sexies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per l'utilizzo in Bielorussia, di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali beni originari o meno di detto territorio. 2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 2 septies 1. Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dalla Bielorussia di prodotti petroliferi. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1. 3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo. 4. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti petroliferi necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia. 5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 2 octies 1. Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dalla Bielorussia di prodotti a base di cloruro di potassio (“potassa”). 2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 2 nonies Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 29 giugno 2021 da:
Articolo 2 decies 1. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 90 giorni successivamente al 29 giugno 2021 a:
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione. 3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì concedere, alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorizzazione ad assegnare prestiti o crediti di cui al paragrafo 1 o a parteciparvi se ha accertato che:
Quando applica le condizioni a norma delle lettere a) e c), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 25 giugno 2021 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
Articolo 2 undecies È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:
Articolo 2 duodecies È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui agli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies e 2 undecies. Articolo 2 terdecies In aggiunta ai divieti di cui all'articolo 2 decies, sono vietati:
Articolo 2 quaterterdecies Gli Stati membri adottano le misure necessarie per limitare il coinvolgimento in Bielorussia delle banche multilaterali di sviluppo di cui sono membri, in particolare la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo , anche votando contro nuovi prestiti o altre forme di finanziamento alle entità di cui all'articolo 2 decies salvo ad eccezione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo, e senza pregiudicare i progetti che finanziano il sostegno del settore privato a piccole e medie imprese.». |
3) |
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
ALLEGATO
1.
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è rinominato allegato I.
2.
Sono aggiunti gli allegati seguenti:«ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 QUINQUIES
ALLEGATO III
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 NONIES E 2 DECIES
Belarusbank
Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione)
Belagroprombank