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Document 32021D0678

Decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio del 23 aprile 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

ST/7496/2021/INIT

GU L 144 del 27.4.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/678/oj

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/678 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lituania il 7 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 602 310 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lituana connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’8,4 % e al 47,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Lituania si attesteranno rispettivamente al 6,0 % e al 50,7 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL della Lituania aumenterà del 2,2 % nel 2021.

(5)

L’11 marzo 2021 la Lituania ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 354 950 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 8.

(6)

Nella «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata nel 2020 (3), di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, la Lituania ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro, come forma di sostegno durante la quarantena e lo stato di emergenza. Prima del 1o gennaio 2021 il datore di lavoro poteva scegliere sovvenzioni atte a coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, oppure il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. A decorrere dal 1o gennaio 2021 un datore di lavoro può ricevere sovvenzioni per coprire il 100 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione.

(7)

A norma della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata nel 2020, di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, sono inoltre state erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo di inattività (4), per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto del salario minimo o del doppio del salario minimo a seconda dell’attività economica svolta dal datore di lavoro, l’importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro può raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in quanto miravano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a contribuire al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere.

(8)

Le autorità hanno altresì introdotto prestazioni per i lavoratori autonomi, compresi quelli che svolgono un’attività agricola con un’azienda agricola con almeno quattro unità di dimensione economica, come previsto all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350. Tale misura è stata modificata nel 2020 (5). Nel 2020 tale indennità ammontava a 257 EUR, versati durante il periodo della quarantena e dello stato di emergenza e nei due mesi successivi. Nel 2021 l’indennità ammonta a 260 EUR ed è versata durante il periodo della quarantena e dello stato di emergenza e nel mese successivo. Le prestazioni per i lavoratori autonomi possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in quanto mirano a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

(9)

La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 101 607 198 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso all’estensione di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania ha finanziato 144 347 198 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(10)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Lituania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta dell’11 marzo 2021.

(11)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La Lituania e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(13)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(14)

È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(15)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 957 260 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Lituania può finanziare le misure seguenti:

a)

sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

b)

sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

c)

prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 5-1 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

d)

prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della “legge sull’occupazione n. XII-2470” del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Lituania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, la Lituania informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.»

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 35).

(3)  Articolo 41, parte 2-1, della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificato dalla legge n. XIII-2822 del 17 marzo 2020, dalla legge n. XIII-2846 del 7 aprile 2020, dalla legge n. XIII-3005 del 4 giugno 2020 e dalla legge n. XIV-131 del 23 dicembre 2020.

(4)  Articolo 41, parte 2-4, della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificato dalla legge n. XIII-2882 del 7 maggio 2020 e dalla legge n. XIII-3005 del 4 giugno 2020.

(5)  Articolo 5-1 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificato dalla legge XIII-2822 del 17 marzo 2020, dalla legge n. XIII-2846 del 7 aprile 2020, dalla legge n. XIII-2877 del 30 aprile 2020 e dalla legge n. XIV-35 del 3 dicembre 2020.


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