EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0660

Decisione (UE) 2021/660 della Commissione del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2021) 2693]

C/2021/2693

GU L 140 del 23.4.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/660/oj

23.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/10


DECISIONE (UE) 2021/660 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2021

recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020

[notificata con il numero C(2021) 2693]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2020/491 (3), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2020/1573 della Commissione (4), concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 30 aprile 2021.

(2)

Il 3 marzo 2021 la Commissione ha consultato gli Stati membri a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una nuova proroga dell'esenzione, che gli Stati membri hanno richiesto.

(3)

Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che le relative importazioni, seppure in calo, rimangono significative. Nonostante l'inizio della vaccinazione in tutti gli Stati membri e l'adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA di cui alla decisione (UE) 2020/491.

(4)

Di conseguenza è opportuno prorogare anche il termine per la presentazione della comunicazione, da parte degli Stati membri, relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2020/491.

(5)

Il 25 marzo 2021 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/491 è così modificata:

1)

all'articolo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro e non oltre il 30 aprile 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»;

2)

all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

(2)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/1573 della Commissione, del 28 ottobre 2020, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 8).


Top