This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1703
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1703 of 13 November 2020 on uniform conditions for the transmission of time series for the new regional breakdown pursuant to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1703 della Commissione del 13 novembre 2020 relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1703 della Commissione del 13 novembre 2020 relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2020/7857
GU L 382 del 16.11.2020, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 382/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1703 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2020
relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 definisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell’Unione. |
(2) |
Con il regolamento delegato (UE) 2019/1755 (2) della Commissione, la Commissione ha modificato la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) con effetto dal 1o gennaio 2021. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale conformemente all’allegato entro il 1o gennaio 2023.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell’8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Anno di inizio richiesto per dominio statistico
Dominio |
Livello NUTS 2 |
Livello NUTS 3 |
Agricoltura |
2016 |
|
Demografia — Popolazione, nati vivi, decessi |
1990 (1) |
1990 (2) |
Mercato del lavoro — Occupazione, disoccupazione |
2016 |
2016 (3) |
Istruzione |
2013 |
|
Ambiente — Impianti di trattamento dei rifiuti |
2018 |
|
Sanità — Cause di morte |
2011 |
|
Sanità — Infrastrutture |
1996 (4) |
|
Sanità — Pazienti |
2003 (5) |
|
Società dell’informazione |
2016 (6) |
|
Conti regionali — Conti delle famiglie per area geografica |
2000 |
|
Conti regionali — Conti per branca di attività economica e per area geografica |
2000 |
2000 |
Scienza e tecnologia — Spesa e personale per R&S |
2016 |
|
Turismo |
2018 |
|
(1) La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.
(2) La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.
(3) La trasmissione non è obbligatoria.
(4) La trasmissione non è obbligatoria.
(5) La trasmissione non è obbligatoria.
(6) La trasmissione non è obbligatoria.