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Document 32020R1523

Regolamento (UE) 2020/1523 della Commissione del 15 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga

C/2020/7201

GU L 346 del 20.10.2020, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1523/oj

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 346/16


REGOLAMENTO (UE) 2020/1523 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sogliola nelle zone 8a e 8b da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 8a e 8b di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

20/TQ123

Stato membro

Belgio

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

8a e 8b

Data di chiusura

1.10.2020


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