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Document 32020R1407

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1407 della Commissione del 6 ottobre 2020 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

    C/2020/6736

    GU L 325 del 7.10.2020, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1407/oj

    7.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 325/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1407 DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2020

    relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (2), in particolare l’articolo 2,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (3) («il regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

    (2)

    Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

    (3)

    Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4).

    (4)

    Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento dei produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    (5)

    Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote del dazio antidumping individuale comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.

    (6)

    A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

    a)

    non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»),

    b)

    non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e

    c)

    ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

    B.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

    (7)

    La società Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd. («Yuanmei» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

    (8)

    Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.

    (9)

    Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.

    (10)

    La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online fra cui Orbis (5) e Qichacha (6), ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni presentate in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell’industria dell’Unione.

    C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

    (11)

    Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»), la Commissione ha constatato che il richiedente non esisteva come società nel periodo in questione. Lo statuto societario e la licenza commerciale di Yuanmei risalgono al maggio 2017. Il richiedente non può quindi aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e soddisfa pertanto detta condizione.

    (12)

    Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha constatato che Yuanmei non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping iniziali. Secondo Qichacha, una banca dati commerciale cinese, l’azionista unico di Yuanmei, Xinglene Liu, non possiede né detiene azioni in nessuna società che si occupi della produzione, della lavorazione, della vendita o dell’acquisto del prodotto in esame, all’infuori di Yuanmei. Inoltre l’industria dell’Unione non ha presentato osservazioni in merito a potenziali collegamenti societari con altre società. È emerso anche che, in base ai documenti societari principali nei quali è illustrata la struttura di Yuanmei e al suo statuto, il richiedente non possiede società collegate di alcun tipo. Infine l’analisi del registro delle vendite di Yuanmei non ha destato alcun sospetto in merito a eventuali clienti ad essa collegati. In sintesi la Commissione non ha riscontrato alcun legame, quale definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7). Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione.

    (13)

    Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha constatato che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato fatture, una bolla di accompagnamento merci, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine effettuato nel 2019 da una società in Spagna.

    (14)

    La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

    (15)

    Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

    D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (16)

    Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd. («Yuanmei») l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

    (17)

    Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

    (18)

    Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La seguente società è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

    Società

    Codice aggiuntivo

    TARIC

    Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd.

    C556

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139).

    (5)  Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.

    (6)  Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.

    (7)  L’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.


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