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Document 32020R1406

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione del 2 ottobre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/3102

    GU L 325 del 7.10.2020, p. 7–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1406/oj

    7.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 325/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1406 DELLA COMMISSIONE

    del 2 ottobre 2020

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 25, paragrafo 9, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di cooperare e scambiare informazioni reciprocamente e con l'ESMA, con la Commissione (in relazione alle merci che sono prodotti agricoli di cui all'elenco dell'allegato I del trattato), con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e le autorità di regolamentazione nazionali (in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso) e con le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali e dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti, ivi compresi, in relazione alle quote di emissioni, il sorvegliante d'asta e le autorità competenti, gli amministratori di registro, tra cui l'amministratore centrale, e gli altri organismi pubblici preposti al controllo del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione (3) ha già istituito procedure e formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014. Si prevede la definizione di norme specifiche riguardanti la cooperazione con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento e la cooperazione con altre entità a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento.

    (3)

    Le informazioni dovrebbero di norma essere scambiate per iscritto. Tuttavia, le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell'invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su tale imminente richiesta di cooperazione o per discutere eventuali problemi che potrebbero rendere difficile l'espletamento della stessa. In caso di urgenza non meramente dovuta a ritardi della parte richiedente dovrebbe inoltre essere possibile comunicare la richiesta di cooperazione oralmente.

    (4)

    La richiesta dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della cooperazione, in particolare i motivi della richiesta e il relativo contesto, per consentire all'autorità interpellata di trattare la richiesta in modo agevole ed efficiente. Quando le informazioni richieste sono necessarie all'autorità richiedente per l'esercizio delle sue funzioni, l'indicazione dei fatti alla base dei sospetti non dovrebbe essere considerata una condizione preliminare per ricevere l'assistenza.

    (5)

    Laddove l'ESMA e l'ACER specificano congiuntamente un'interfaccia di comunicazione sicura che le autorità competenti e l'ESMA devono utilizzare per lo scambio di informazioni con l'ACER e le autorità di regolamentazione nazionali, dovrebbe essere obbligatorio l'uso di tale interfaccia specifica per le pertinenti finalità specificate.

    (6)

    Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione dovrebbero garantire la riservatezza di ogni informazione scambiata o trasmessa e il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

    (7)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

    (8)

    L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione delle procedure e dei formulari che devono essere utilizzati dalle autorità ed entità alle quali si applica il presente regolamento, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi, tenuto conto che il presente regolamento inciderà soltanto su tali autorità ed entità e non sui partecipanti al mercato.

    (9)

    L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alla cooperazione e agli scambi di informazioni tra i seguenti organismi (in appresso «organismi specificati») a norma delle seguenti disposizioni:

    (a)

    tra le autorità competenti e l'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 25, paragrafo 1, paragrafo 5 o paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014;

    (b)

    tra le autorità competenti e la Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento, in relazione alle merci che sono prodotti agricoli;

    (c)

    tra le autorità competenti e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 o paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso;

    (d)

    tra l'ESMA e l'ACER o le autorità di regolamentazione nazionali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 e paragrafo 5, del suddetto regolamento, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso;

    (e)

    tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali competenti per i relativi mercati a pronti a norma dell'articolo 25, paragrafo 8, primo comma, del suddetto regolamento;

    (f)

    tra le autorità competenti e le entità di cui all'articolo 25, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b), del suddetto regolamento, in relazione alle quote di emissioni.

    Articolo 2

    Definizione

    Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

    Articolo 3

    Punti di contatto

    1.   Entro il 26 novembre 2020 l'ESMA chiede a ciascuno degli altri organismi specificati di trasmetterle i recapiti di uno o più punti di contatto designati dall'organismo in questione ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 e di informarla di eventuali successive variazioni di tali recapiti.

    2.   L'ESMA chiede a ciascuno degli altri organismi specificati di confermare ovvero aggiornare i recapiti che hanno trasmesso ai sensi del paragrafo 1 almeno una volta l'anno.

    3.   L'ESMA tiene l'elenco aggiornato dei recapiti trasmessi o aggiornati ai sensi dei paragrafi 1 e 2, unitamente al recapito del proprio punto di contatto designato ai fini del presente regolamento, e comunica tale elenco aggiornato a ciascuno degli altri organismi specificati.

    4.   Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli organismi specificati si avvalgono dell'elenco più recente comunicato ai sensi del paragrafo 3.

    Articolo 4

    Mezzi di comunicazione

    1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, le comunicazioni ai fini della cooperazione o dello scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono effettuate tramite posta, fax o mezzo elettronico.

    2.   Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni.

    3.   Senza limitare la portata generale del paragrafo 2, laddove è utilizzato un mezzo elettronico, è prescelto quello che assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della loro trasmissione.

    4.   Se l'ESMA e l'ACER stabiliscono congiuntamente l'utilizzo di un particolare sistema elettronico per le comunicazioni con l'ACER e le autorità di regolamentazione nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per le finalità così specificate è utilizzato tale sistema.

    Articolo 5

    Richieste di informazioni o cooperazione

    1.   Per la richiesta di cooperazione o scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'organismo richiedente utilizza il formulario di cui all'allegato I e:

    (a)

    specifica le informazioni o la cooperazione che vuole ottenere;

    (b)

    specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute.

    2.   L'organismo richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o documento giustificativo ritenuto necessario per motivarla.

    3.   In caso di urgenza, l'organismo richiedente può presentare la richiesta oralmente. Se non diversamente concordato con l'organismo specificato al quale è rivolta la richiesta orale («l'organismo interpellato»), la richiesta presentata oralmente è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo.

    Articolo 6

    Avviso di ricevimento

    Entro il termine specificato nella richiesta scritta o nella conferma scritta di una richiesta presentata oralmente a norma dell'articolo 5 oppure, qualora non sia specificato un termine, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta scritta o conferma scritta, l'organismo interpellato dà conferma dell'avvenuto ricevimento all'organismo richiedente. Per l'avviso di ricevimento è utilizzato il formulario di cui all'allegato II, indicando anche, se possibile, la data prevista per la risposta.

    Articolo 7

    Risposta alla richiesta

    1.   Se l'organismo interpellato necessita di chiarimenti in merito a una richiesta presentata a norma dell'articolo 5, si rivolge per tali chiarimenti all'organismo richiedente senza indebito ritardo, avvalendosi di ogni mezzo idoneo, oralmente o per iscritto. L'organismo richiedente fornisce i chiarimenti senza indebito ritardo.

    2.   Per dare esecuzione a una richiesta presentata a norma dell'articolo 5, l'organismo interpellato:

    (a)

    utilizza il formulario di cui all'allegato III;

    (b)

    prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;

    (c)

    agisce senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari possano essere attuati rapidamente tenendo conto della complessità della richiesta in questione e dell'eventuale necessità di far intervenire terze parti.

    3.   Se l'organismo interpellato è un'autorità competente che rifiuta di dar seguito alla richiesta, in tutto o in parte, in una delle circostanze eccezionali di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, tale autorità informa senza indugio l'organismo richiedente con ogni mezzo idoneo, oralmente o per iscritto. Essa conferma successivamente la sua decisione per iscritto, specificando su quale di tali circostanze eccezionali si basa il rifiuto.

    Articolo 8

    Procedure per il trattamento delle richieste in corso

    1.   Laddove viene a conoscenza di circostanze che possono comportare un differimento superiore a 10 giorni lavorativi della data di risposta prevista, l'organismo interpellato ne informa l'organismo richiedente senza indebito ritardo.

    2.   Se del caso, l'organismo interpellato aggiorna regolarmente l'organismo richiedente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta.

    3.   Nei casi in cui la richiesta è stata qualificata urgente, l'organismo interpellato si consulta con l'organismo richiedente sulla frequenza degli aggiornamenti richiesti.

    4.   Gli organismi specificati collaborano tra loro per risolvere eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.

    Articolo 9

    Cooperazione o scambio di informazioni spontanei

    1.   Per la cooperazione o lo scambio di informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e non oggetto di una richiesta specifica, nonché per le successive relative comunicazioni, è utilizzato il formulario di cui all'allegato IV.

    2.   Nel caso dello scambio di informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 3, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, l'autorità competente può comunicarle oralmente, purché successivamente tali informazioni vengano trasmesse per iscritto senza indebito ritardo utilizzando il formulario di cui all'allegato IV.

    Articolo 10

    Procedure di cooperazione

    1.   Al fine di garantire un'azione coordinata a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 per i casi transfrontalieri riguardanti strumenti finanziari facenti riferimento a prodotti energetici all'ingrosso, le autorità competenti partecipano, su richiesta dell'ACER, a un gruppo di indagine transfrontaliero istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    2.   Al fine di assicurare un approccio coerente all'applicazione delle norme pertinenti stabilite dai regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 1227/2011, indipendentemente dall'esistenza di un caso specifico, l'ESMA e l'ACER si consultano periodicamente.

    3.   Laddove è chiesto all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 di coordinare un'indagine o un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includere le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale indagine o ispezione.

    Articolo 11

    Comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7

    La comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014 di un rifiuto o di una mancata reazione entro un termine ragionevole è effettuata per iscritto e comprende:

    (a)

    copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l'eventuale risposta ricevuta;

    (b)

    i motivi della comunicazione all'ESMA del rifiuto o della mancata reazione.

    Articolo 12

    Vincoli e usi ammissibili delle informazioni

    1.   Quando utilizzano i formulari di cui agli allegati, gli organismi specificati includono un'adeguata dichiarazione sulla riservatezza conformemente al pertinente formulario.

    2.   L'organismo interpellato non divulga l'esistenza e il contenuto di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che l'organismo richiedente non acconsenta alla divulgazione. Qualora non venga dato tale assenso e non sia ragionevolmente possibile dare seguito alla richiesta senza divulgarne l'esistenza o il contenuto, l'organismo richiedente ritira o sospende la propria richiesta fino a quando non sarà in grado di dare l'assenso alla divulgazione.

    3.   Le informazioni ricevute nell'ambito di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono utilizzate dall'organismo specificato che le riceve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti o l'esercizio delle sue funzioni o al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza del regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero, se del caso, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in particolare, ma non solo, per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari risultanti da una violazione di detti regolamenti o per l'assistenza negli stessi procedimenti.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 34).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Formulario per la richiesta di assistenza

    RICHIESTA DI ASSISTENZA

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    ALLEGATO II

    Formulario per l'avviso di ricevimento della richiesta di assistenza

    AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

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    ALLEGATO III

    Formulario per la risposta alla richiesta di assistenza

    RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

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    ALLEGATO IV

    Formulario per lo scambio spontaneo di informazioni

    SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI

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