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Document 32020R1213

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione del 21 agosto 2020 relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

    C/2020/5675

    GU L 275 del 24.8.2020, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj

    24.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 275/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 2020

    relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

    (2)

    A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetti dall’elenco di cui al regolamento (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

    (3)

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano i generi Albizia Durazz. e Robinia L. quali piante ad alto rischio.

    (4)

    Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Albizia julibrissin Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Robinia pseudoacacia L. (le «piante specificate»). Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici.

    (5)

    Il 13 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele (3). L’Autorità ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Aonidiella orientalis, un complesso di specie comprendente Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus, Euwallacea kuroshioEuwallacea fornicatus sensu lato») e Fusarium euwallaceae («gli organismi nocivi specificati»), ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

    (6)

    Il 2 marzo 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele (4). Essa ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

    (7)

    A seguito di tali pareri, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 (5) della Commissione le piante specificate sono state rimosse dall’elenco di piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (8)

    Inoltre, sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate si considera ridotto a un livello accettabile applicando misure volte ad affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati. È pertanto opportuno adottare tali misure per garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate.

    (9)

    Euwallacea fornicatus appartiene alla famiglia delle Scolytidae (non europei), che figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6) quale gruppo di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Per Euwallacea fornicatus sensu lato sono disponibili una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (7) e una relazione (8) pubblicata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»), in cui sono suggerite misure di attenuazione dei rischi. Le misure descritte da Israele nel fascicolo dovrebbero essere integrate dalle misure suggerite in tale valutazione del rischio fitosanitario e nella corrispondente relazione. Le misure adottate sono soggette a revisione alla luce di informazioni scientifiche e tecniche supplementari.

    (10)

    Aonidiella orientalis e Fusarium euwallaceae non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, ma essi potrebbero soddisfare le condizioni per essere inseriti in tale elenco a seguito di una valutazione dei rischi completa. Le misure relative a tali due organismi nocivi si basano pertanto su quelle descritte da Israele nel fascicolo in questione. Qualora si accerti che detti organismi nocivi soddisfano queste condizioni, essi saranno inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante pertinenti saranno elencate nell’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure, quando una valutazione dei rischi completa su tali organismi nocivi sarà disponibile e giustificherà detto inserimento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere riveduto di conseguenza.

    (11)

    Al fine di adempiere agli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

    Articolo 2

    Misure per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi

    Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, originari dei rispettivi paesi terzi di origine, come elencati nell’allegato, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se risultano conformi alle corrispondenti misure ivi stabilite.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

    (3)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(1):5941. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941

    (4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(3):6039. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione, del 21 agosto 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di Ulmus L. e alcune piante da impianto di Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele (cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (7)  Pest Risk Analysis for the Ambrosia Beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus (Analisi del rischio fitosanitario per lo xileboro Euwallacea sp. comprendente tutte le specie del genere Euwallacea morfologicamente simili a E.fornicatus). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Spagna, novembre 2015. https://pra.eppo.int/getfile/1517056f-e553-4617-aaee-13d180cb5bc3

    (8)  Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae (Relazione su un’analisi di rischio fitosanitario per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae) (EPPO, 2017), https://pra.eppo.int/getfile/ef7ea29b-e0ea-456f-a4a5-04c2a119a807


    ALLEGATO

    Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2

    Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

    Codice NC

    Paesi terzi di origine

    Misure

    1.

    Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    Israele

    a)

    Dichiarazione ufficiale che:

    i)

    le piante sono indenni da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae;

    ii)

    le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;

    iii)

    le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

    1)

    hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;

    o

    2)

    sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;

    o

    3)

    sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per Euwallacea fornicatus sensu lato, almeno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;

    iv)

    immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)

    Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)

    la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)

    l’indicazione relativa a:

    quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e

    il/i sito/i di produzione registrato/i.

    2.

    Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    Israele

    a)

    Dichiarazione ufficiale che:

    i)

    le piante sono indenni da Aonidiella orientalis;

    ii)

    le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispettava inoltre una delle prescrizioni che seguono.

    1)

    Le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall’organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento;

    o

    2)

    nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da Aonidiella orientalis dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l’assenza; per Aonidiella orientalis è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell’organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;

    iii)

    immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)

    Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)

    la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)

    l’indicazione relativa a:

    quale prescrizione di cui alla lettera a), punto ii), della presente voce è stata soddisfatta, e

    il/i sito/i di produzione registrato/i.

    3.

    Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L.

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    Israele

    a)

    Dichiarazione ufficiale che:

    i)

    le piante sono indenni da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae;

    ii)

    le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;

    iii)

    le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

    1)

    hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;

    o

    2)

    sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;

    o

    3)

    sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per Euwallacea fornicatus sensu lato, almeno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;

    iv)

    immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)

    Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)

    la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)

    l’indicazione relativa a:

    quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e

    il/i sito/i di produzione registrato/i.


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