EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1031

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1031 della Commissione del 15 luglio 2020 relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/4723

GU L 227 del 16.7.2020, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1031/oj

16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1031 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido benzoico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 15 maggio 2019 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido benzoico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è irritante per la pelle e gravemente irritante per gli occhi. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’acido benzoico può essere efficace per migliorare il rendimento zootecnico nei suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione dell’acido benzoico risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(6):5727.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici).

4d210

DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Acido benzoico

Composizione dell’additivo

Acido benzoico (≥ 99,9 %)

-------------

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico,

C7H6O2

Numero CAS: 65-85-0

Livello massimo di impurità:

Acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

Bifenile: ≤ 100 mg/kg

-------------

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione

dell’acido benzoico nell’additivo per mangimi:

titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea,

monografia 0066).

Per la quantificazione dell’acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi: — cromatografia liquida in fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) – metodo basato sulla norma ISO 9231:2008

Suini da ingrasso

-

3 000

10 000

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L’additivo non deve essere usato insieme ad altre fonti di acido benzoico o benzoati.

3.

Indicare le istruzioni d’uso seguenti: «Non somministrare a suini da ingrasso mangimi complementari contenenti acido benzoico se non dopo averli accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.»

4.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

5 agosto 2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top