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Document 32020R0600

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione del 30 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19

    C/2020/2881

    GU L 140 del 4.5.2020, p. 40–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/600/oj

    4.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 140/40


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/600 DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2020

    recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare gli articoli 25, 31, 38, 54 e 57,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle ampie restrizioni ai movimenti messe in atto dagli Stati membri, gli agricoltori, i viticoltori, i produttori di olio di oliva e gli apicoltori si trovano a far fronte a difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. I problemi logistici e la carenza di manodopera li hanno esposti alla perturbazione economica provocata dalla pandemia. In particolare, stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Alla luce dell’insieme di queste circostanze senza precedenti, per attenuare tali difficoltà è necessario derogare a talune disposizioni di diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune.

    (2)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2), le organizzazioni di produttori presentano all’autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l’aiuto, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto. A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a determinate condizioni. Deve essere dimostrato, tra l’altro, che le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione di produttori e che dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto. In considerazione della pandemia di Covid-19, è necessario derogare all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto da presentare entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2021. Per lo stesso motivo, è necessario derogare anche all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2020.

    (3)

    Le misure adottate dai governi negli ultimi mesi per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura di alberghi, bar e ristoranti, la limitazione della circolazione delle persone e delle merci allo stretto indispensabile e la chiusura di alcune frontiere all’interno dell’Unione, stanno avendo ripercussioni negative sul settore vitivinicolo dell’Unione. Si calcola che la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30% del volume, pari al 50% del valore, del vino consumato nell’Unione. Inoltre, la carenza di manodopera e le difficoltà logistiche indotte dalla pandemia stanno mettendo sotto pressione i viticoltori e l’intero settore vitivinicolo. Per il prossimo raccolto i viticoltori si trovano ad affrontare difficoltà crescenti: prezzi bassi, consumi ridotti, difficoltà di trasporto e di vendita.

    (4)

    Inoltre, la situazione del mercato del vino dell’Unione aveva già registrato un peggioramento nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia eccezionale del 2018 e il calo generale del consumo di vino nell’Unione. Inoltre l’applicazione di dazi supplementari all’importazione sui vini dell’Unione da parte degli Stati Uniti d’America, il più grande mercato di esportazione dell’Unione per il vino, ha danneggiato le esportazioni. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo a un settore fragile, che non è più in grado di commercializzare o distribuire i suoi prodotti in maniera efficace, soprattutto a causa della chiusura dei principali mercati di esportazione e delle misure adottate per garantire in maniera adeguata il confinamento, in particolare l’interruzione di tutte le attività di ristorazione e l’impossibilità di rifornire i clienti abituali. L’insieme di queste circostanze sta causando perdite di reddito per tutti i soggetti del settore vitivinicolo. L’incertezza che circonda la durata delle misure intraprese per far fronte alla pandemia e il loro effetto sui prezzi, sui modelli di consumo e sulle entrate mette ancora più a dura prova il settore vitivinicolo dell’Unione.

    (5)

    È pertanto necessario adottare misure temporanee urgenti per far fronte all’attuale situazione, permettendo una maggiore flessibilità nell’attuazione di alcune misure di sostegno a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, introducendo una deroga a diverse disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3).

    (6)

    L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione stabilisce che le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, siano presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Per consentire agli Stati membri di adattare rapidamente i rispettivi programmi nazionali di sostegno per motivi legati alla pandemia di Covid-19, è opportuno consentire che tali modifiche possano essere presentate più di due volte per esercizio finanziario, purché siano presentate prima del 15 ottobre 2020. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di reagire rapidamente alle circostanze straordinarie connesse alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e presentare modifiche dei loro programmi nei tempi e con la frequenza ritenuti necessari. Tale flessibilità consentirebbe agli Stati membri di ottimizzare le misure già in atto, di aumentare il numero di interventi e di effettuare aggiustamenti più frequenti sulla base della situazione del mercato. Inoltre, in questo modo anche gli Stati membri che intendono inserire nuove misure nel rispettivo programma nazionale di sostegno avranno la possibilità di farlo immediatamente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento senza dover attendere la prossima scadenza per la presentazione di modifiche. Grazie a questa maggiore flessibilità, gli operatori, compresi quelli che fanno il loro primo ingresso sul mercato, avranno maggiori possibilità di presentare domanda di sostegno. Questo al fine di sostenere il settore vitivinicolo e garantire la flessibilità necessaria alla luce delle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

    (7)

    È quindi necessario derogare temporaneamente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per consentire modifiche dei programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario, anche relativamente alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per quanto riguarda la misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione (4) consente agli Stati membri di introdurre modifiche dei rispettivi programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario.

    (8)

    In considerazione della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e della conseguente carenza di risorse umane, per i produttori è materialmente impossibile svolgere le operazioni programmate in relazione alla vendemmia verde. Pertanto è opportuno posticipare, per l’anno 2020, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde, nonché la scadenza per l’esecuzione delle operazioni specificate rispettivamente all’articolo 8, lettere b), e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Ciò dovrebbe dare ai produttori più tempo per pianificare e per reperire la manodopera necessaria allo svolgimento di tali operazioni.

    (9)

    Inoltre, per quanto riguarda la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e il conseguente aumento delle eccedenze di vino sul mercato, risulta ormai superfluo chiedere agli Stati membri di fornire una giustificazione specifica per l’applicazione della vendemmia verde. È pertanto opportuno derogare alla lettera c) dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e sospendere temporaneamente, per l’anno 2020, l’obbligo per gli Stati membri di stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi.

    (10)

    L’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative ai programmi triennali elaborati dalle organizzazioni di produttori a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola. L’attuale crisi connessa alla pandemia di Covid-19 rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità dei beneficiari di effettuare le attività programmate durante il secondo e il terzo anno di attuazione dei programmi triennali a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola. Di conseguenza, ai beneficiari viene accordata, in via eccezione, una flessibilità che consenta loro di modificare tali attività, a determinate condizioni. È quindi necessario derogare ad alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione (5) per consentire questa flessibilità, che tuttavia non inciderà in alcun modo sulla scadenza per il pagamento del finanziamento dell’UE.

    (11)

    Le norme relative ai programmi apicoli sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (6) per quanto riguarda gli aiuti nel detto settore. A norma dell’articolo 2 di tale regolamento, per «anno apicolo» si intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1o agosto e il 31 luglio. Di conseguenza l’anno apicolo 2020 decorre dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2020. A norma dell’articolo 3 di tale regolamento, ciascuno Stato membro deve notificare alla Commissione la proposta di programma apicolo unico per l’intero territorio nazionale. A norma dell’articolo 6 di tale regolamento, gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l’anno apicolo. Tuttavia, il massimale totale delle previsioni di spesa annuali non deve essere superato. È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per consentire agli Stati membri di attuare le misure previste per l’anno apicolo 2020 anche dopo il 31 luglio 2020. Tale modifica non dovrebbe avere alcun impatto sul periodo di pagamento. Conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i programmi apicoli devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo. Prima di presentare domanda di modifiche ai programmi apicoli, gli Stati membri dovrebbero consultare le organizzazioni interessate.

    (12)

    L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (7) stabilisce la definizione di «anno scolastico» ai fini del regime di aiuti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «programma destinato alle scuole»). Le misure messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, hanno perturbato l’attuazione del programma destinato alle scuole nell’anno scolastico 2019/2020. Tali misure hanno temporaneamente impedito la distribuzione di frutta, verdura e latte negli istituti scolastici e l’esecuzione delle misure educative di accompagnamento e delle attività di pubblicità, sorveglianza e valutazione. È pertanto opportuno prevedere una deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, prorogando la durata dell’anno scolastico 2019/2020 in modo che gli Stati membri possano continuare a svolgere le attività previste per tale anno scolastico fino al 30 settembre 2020.

    (13)

    L’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 e l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabiliscono il periodo coperto dalle domande di aiuto per la fornitura e la distribuzione di prodotti e di misure educative di accompagnamento nonché il termine per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell’aiuto nell’ambito del programma destinato alle scuole. In considerazione della proroga della durata dell’anno scolastico 2019/2020, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto per le attività del programma destinato alle scuole che si svolgono dopo il 31 luglio 2020, in modo da coprire periodi di durata inferiore a due settimane e stabilire i termini per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell’aiuto.

    (14)

    L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione stabilisce norme riguardanti la riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole che abbiano comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa loro spettante. L’importo della ripartizione indicativa che può essere riassegnato a un altro Stato membro è basato sul livello di utilizzo, da parte di quest’ultimo, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico. Le norme di confinamento messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, potrebbero comportare un’utilizzazione ridotta degli aiuti dell’Unione durante l’anno scolastico 2019/2020. È pertanto opportuno prevedere una deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al fine di non tenere conto del livello di utilizzazione degli aiuti dell’Unione durante l’anno scolastico 2019/2020 per la riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti tra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole nell’anno scolastico 2021/2022.

    (15)

    Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (16)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

    Articolo 1

    Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

    1.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2020.

    2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2021.

    TITOLO II

    VINO

    Articolo 2

    Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

    1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio 2020 ma non oltre il 15 ottobre 2020, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.   In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso dell’esercizio 2020 gli Stati membri possono:

    (a)

    fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera b) di tale articolo, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno;

    (b)

    scegliere di non stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde di cui alla lettera c) di detto articolo;

    (c)

    fissare entro il 30 giugno un termine, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera a) del presente articolo per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità alle disposizioni dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale termine deve essere fissato prima del periodo normale di raccolta (Baggiolini stage N, BBCH stage 89) in qualsiasi zona.

    TITOLO III

    OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA

    Articolo 3

    Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

    1.   In deroga all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, l’autorità competente può accettare modifiche di un programma di lavoro, alle seguenti condizioni:

    a)

    le modifiche proposte sono intese a modificare e a riprogrammare dopo il 31 marzo 2020 le attività del secondo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018;

    b)

    le attività in questione non sono state svolte a tempo debito a causa delle difficoltà create dalla pandemia di Covid-19;

    c)

    entro il [30 giugno 2020] l’organizzazione beneficiaria presenta domanda di pagamento parziale, di cui all’articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, dell’aiuto corrispondente alle attività del secondo anno di attuazione che hanno avuto luogo prima del 1o aprile 2020;

    d)

    il finanziamento concesso dall’Unione alle attività in questione avviene nell’ambito del secondo anno di attuazione, conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.

    L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 non si applica ai programmi di lavoro modificati a norma della lettera d), primo comma, di tale articolo.

    2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni:

    a)

    le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018;

    b)

    l’attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19;

    c)

    l’attività modificata si svolge dopo l’accettazione da parte dell’autorità competente.

    TITOLO IV

    PROGRAMMI APICOLI NAZIONALI

    Articolo 4

    Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

    In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi apicoli in modo che le misure previste per l’anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. Tali misure si considerano effettuate per l’anno apicolo 2020.

    Tali modifiche sono notificate alla Commissione dallo Stato membro e approvate dalla Commissione prima della loro attuazione. Le domande e l’approvazione di tali modifiche sono effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

    TITOLO V

    PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE

    Articolo 5

    Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39

    1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell’anno scolastico 2019/2020 è prorogata fino al 30 settembre 2020.

    2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2019/2020 che hanno luogo dopo il 31 luglio 2020 possono riguardare periodi di durata inferiore a due settimane.

    3.   In deroga all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono presentate entro il 30 settembre 2020. In caso di superamento di questo termine l’aiuto non è versato.

    4.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli aiuti per le attività dell’anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2020.

    5.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il calcolo descritto in tale comma non si applica ai fini del calcolo della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione per l’anno scolastico 2021/2022.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione, del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 24).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 9).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).


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