EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0599

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

C/2020/2887

GU L 140 del 4.5.2020, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/599/oj

4.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/599 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 222,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità agli agricoltori.

(2)

La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Ciò contribuisce ad aggravare la situazione del settore in quanto l’industria di trasformazione deve trovare soluzioni alternative per la raccolta del latte crudo, la cui produzione continua, e al tempo stesso far fronte alle difficoltà nei propri stabilimenti.

(3)

La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. La domanda dei consumatori si è orientata verso prodotti alimentari essenziali a scapito delle specialità lattiero-casearie. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari dell’Unione. Di conseguenza si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari venduti nel settore alberghiero e della ristorazione. Ad esempio, più della metà della produzione di mozzarella nell’Unione è destinata al settore della ristorazione. L’aumento del consumo di alcuni prodotti lattiero-caseari nel settore del commercio al dettaglio non ha compensato il calo della domanda nel settore alberghiero e della ristorazione.

(4)

Inoltre gli acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari nell’Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari risentono infine di problemi logistici, in quanto l’inizio della pandemia di Covid-19 in Cina ha comportato una notevole congestione nei porti di questo paese e altrove. Si prevede che il numero delle cancellazioni di spedizioni marittime continuerà ad aumentare almeno fino a giugno 2020, con conseguenti difficoltà a reperire container, aumento considerevole delle tariffe e rinvio delle spedizioni per gli esportatori. Le esportazioni verso paesi terzi rappresentano circa il 15 % della produzione totale dell’Unione, in volume, di latte e di prodotti lattiero-caseari.

(5)

Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato. Tuttavia molti siti di produzione nell’Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre prodotti lattiero-caseari per i quali la domanda è fortemente calata.

(6)

Tale squilibrio tra l’offerta e la domanda sta generando una perturbazione economica nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. A seguito di tale squilibrio, i prezzi all’ingrosso del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno subito cali considerevoli, in particolare dall’inizio di marzo 2020: 19 % per il latte scremato in polvere e 14 % per il burro. I prezzi del latte scremato in polvere e del burro sono stati i primi a subire un calo significativo, essendo i prodotti in cui il latte crudo in eccedenza viene trasformato quando la produzione di latte supera la domanda. Sulla base dei prezzi del latte scremato in polvere e del burro si stima che il prezzo all’ingrosso equivalente del latte crudo abbia registrato una diminuzione del 24 % tra l’inizio di febbraio e la prima settimana di aprile. Il calo dei prezzi che si sta registrando in questa stagione è eccezionale a causa dei cambiamenti della domanda dovuti alle misure di restrizione della circolazione e del concomitante picco stagionale della produzione di latte. Si prevede un ulteriore calo dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari in quanto il volume della produzione lattiera è destinato ad aumentare in primavera e in estate, che costituiscono l’alta stagione di questa filiera di produzione.

(7)

Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.

(8)

Al fine di aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute. Tali accordi e decisioni potrebbero comprendere uno sforzo collettivo degli operatori per pianificare la produzione di latte crudo in funzione dell’evoluzione della domanda.

(9)

È opportuno che tali accordi o decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l’estate, che costituiscono l’alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l’impatto più significativo.

(10)

Considerato che le gravi turbative del mercato sono state osservate dall’inizio di aprile 2020, il periodo di sei mesi dovrebbe decorrere dal 1o aprile 2020.

(11)

A norma dell’articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(12)

È opportuno che l’autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l’Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l’intero territorio di quest’ultima.

(13)

Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione e al periodo di tempo interessati.

(14)

Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell’approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzati, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o aprile 2020, a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.

Articolo 4

1.   Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessate comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a)

il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;

b)

il periodo di applicazione previsto.

2.   Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume di produzione effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b)

entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


Top