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Document 32020R0593

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 della Commissione del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate

C/2020/2890

GU L 140 del 4.5.2020, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/593/oj

4.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/593 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore delle patate può essere suddiviso in patate fresche, acquistate principalmente per il consumo domestico, e patate destinate alla trasformazione, utilizzate nei mangimi e nei prodotti alimentari trasformati, ad esempio patate congelate (incluse le patate fritte congelate), patate secche e patate preparate o conservate.

(2)

La produzione di patate nell'Unione è di circa 52 milioni di tonnellate, di cui 19,5 milioni di tonnellate di patate destinate alla trasformazione. Nell'Unione i maggiori produttori di patate destinate alla trasformazione sono il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi. Secondo le stime la produzione di patate fritte congelate rappresenta circa il 41 % della produzione di patate destinate alla trasformazione.

(3)

L'Unione è esportatrice netta di patate trasformate. In media, si stima che negli ultimi cinque anni Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi abbiano esportato verso paesi terzi, sotto forma di prodotti trasformati a base di patate, l'equivalente di almeno 4 milioni di tonnellate di patate destinate alla trasformazione. Le esportazioni di patate congelate, in particolare di patate fritte congelate, sono alquanto consistenti in condizioni di mercato normali: il 64 % delle patate congelate esportate in tutto il mondo proviene dall'Unione e per il 2019 il valore delle esportazioni di patate fritte congelate dall'Unione verso i paesi terzi è stato stimato a 1,85 miliardi di EUR.

(4)

A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, i produttori di patate destinate alla trasformazione si trovano a dover fronteggiare una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(5)

La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, trasformazione e trasporto delle patate destinate alla trasformazione.

(6)

La chiusura obbligatoria dei ristoranti e di altri esercizi come le mense scolastiche e aziendali, nonché la cancellazione di eventi sportivi e di intrattenimento, ad esempio i festival culturali e all'aperto e le competizioni sportive, nell'Unione e nei paesi terzi, hanno inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione portando a cambiamenti significativi nei modelli della domanda di prodotti a base di patate. Poiché in gran parte i consumatori hanno smesso di mangiare fuori casa e di acquistare alimenti fast food, la domanda si è spostata verso le patate fresche destinate alla cottura domestica. Oltretutto, il maggior ricorso dei consumatori ad alcuni prodotti trasformati a base di patate, come le patatine fritte e il purè disidratato, non riesce a compensare il calo della domanda nel settore alberghiero e della ristorazione.

(7)

Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando i contratti e ritardando la stipula di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni risentono infine di problemi logistici, in quanto l'inizio della pandemia di Covid-19 in Cina ha comportato una notevole congestione nei porti di questo paese e altrove. Si prevede che il numero delle cancellazioni di spedizioni marittime continuerà ad aumentare almeno fino a giugno 2020, con conseguenti difficoltà a reperire container, in particolare quelli utilizzati per il trasporto di derrate fresche e congelate, un aumento considerevole delle tariffe e il rinvio delle spedizioni per gli esportatori. A partire dalla quarta settimana di marzo 2020, i produttori dell'Unione di patate destinate alla trasformazione hanno segnalato una diminuzione compresa tra il 25 e il 47 % del numero di transazioni tra gli Stati membri e tra il 30 e il 65 % delle esportazioni verso paesi terzi.

(8)

Di conseguenza, se da un lato è aumentata in questa fase la domanda di patate fresche, dall'altro è invece bruscamente diminuita quella di patate destinate alla trasformazione, con ripercussioni gravi ed immediate sul mercato. Il brusco calo della domanda riguarda in particolare, ma non solo, le patate destinate ad essere trasformate in patate fritte congelate, altre patate tagliate e prodotti sottovuoto, abitualmente consumati nei fast food e nei ristoranti. A causa delle diverse caratteristiche delle patate fresche e delle patate destinate alla trasformazione, queste ultime non possono essere vendute sul mercato delle patate fresche. Di conseguenza, non essendoci scambi, i prezzi sui mercati a termine sono diminuiti drasticamente e, secondo le cifre riportate, nell'aprile 2020 sono stati inferiori del 90 % rispetto alle quotazioni del gennaio 2020. Conseguentemente all'interruzione degli scambi, in alcuni Stati membri produttori, quali il Belgio e la Francia, non si registrano più quotazioni per alcuni tipi di patate destinate alla trasformazione, il che è sintomo di un drastico calo del volume e del valore delle transazioni. In altri Stati membri, come la Germania e i Paesi Bassi, sono state segnalate diminuzioni del 90 % dei prezzi delle patate destinate alla trasformazione.

(9)

Inoltre, grandi quantità di patate destinate alla trasformazione sono attualmente all'ammasso. Secondo le previsioni, almeno 2 650 000 tonnellate di patate destinate alla trasformazione (per un valore di 400 milioni di EUR) della campagna 2019 saranno ancora all'ammasso alla fine della campagna 2020, vale a dire nel luglio 2020. Le patate destinate alla trasformazione raccolte nell'ottobre/novembre 2019 e ancora all'ammasso diventeranno presto inadatte a qualunque impiego a causa del deterioramento della loro qualità. Per far spazio alle patate destinate alla trasformazione della campagna 2020, i produttori dovranno distruggere la parte delle scorte rimanenti che non può essere trasformata per tempo. Poiché essi dovranno farsi carico dei costi di trasporto e di distruzione della produzione, vi è il rischio che, come soluzione estrema, le patate destinate alla trasformazione vengano invece sparpagliate nei campi. La dispersione nei campi comporterà un rischio di impatto ambientale e fitosanitario di lunga durata, poiché le patate così sparpagliate germineranno sopra le successive colture e potrebbero sviluppare fitopatie in grado di causare una prolungata contaminazione del suolo e di compromettere durevolmente i nuovi impianti.

(10)

Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.

(11)

Al fine di aiutare i produttori di patate a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare temporaneamente, per un periodo di sei mesi, gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute per quanto riguarda le patate destinate alla trasformazione. Le misure previste comprendono: i) ritiri dal mercato e distribuzione gratuita; ii) trasformazione e trattamento; iii) ammasso; iv) promozione comune; e v) pianificazione della produzione temporanea.

(12)

Tali accordi e decisioni riguardanti le patate destinate alla trasformazione potrebbero comprendere: i) il ritiro delle patate dal mercato ai fini della distruzione ordinata del prodotto o della distribuzione gratuita a banchi alimentari o ad enti pubblici; ii) la trasformazione delle patate per altri scopi quali la produzione di mangimi o la metanizzazione; iii) la creazione e l'individuazione di capacità di magazzinaggio e la preparazione delle patate per periodi di ammasso più lunghi; iv) la promozione del consumo di prodotti trasformati a base di patate; e v) misure di pianificazione volte a ridurre i volumi dei futuri impianti e adeguamento dei contratti in essere per le patate della campagna 2020.

(13)

È opportuno che gli accordi o le decisioni riguardanti le patate destinate alla trasformazione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi. Trattandosi del periodo durante il quale occorre gestire le attuali scorte di patate della campagna 2019, mentre le patate della campagna 2020 saranno raccolte a partire dalla prossima estate, è questo il periodo in cui le misure avranno prevedibilmente l'impatto più significativo.

(14)

A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(15)

È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.

(16)

Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni riguardanti le patate destinate alla trasformazione non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore delle patate, è opportuno che alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione di patate disciplinata da tali accordi o decisioni vengano fornite informazioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione e al periodo di tempo interessati.

(17)

Tenuto conto del grave squilibrio di mercato, della necessità di gestire con urgenza il problema delle rimanenti scorte di patate e dell'approssimarsi delle normali fasi di raccolta, magazzinaggio e trasformazione delle patate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 1 bis, dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni per le patate destinate alla trasformazione riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la trasformazione e il trattamento, l'ammasso, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore delle patate.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1.   Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione di patate disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a)

il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;

b)

il periodo di attuazione previsto.

2.   Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione di patate effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b)

entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, un riepilogo degli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


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