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Document 32020R0218

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/218 della Commissione del 17 febbraio 2020 recante trecentonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

    C/2020/980

    GU L 44 del 18.2.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/218/oj

    18.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 44/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/218 DELLA COMMISSIONE

    del 17 febbraio 2020

    recante trecentonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 20 giugno 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare due voci dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    I dati identificativi delle voci seguenti dell’elenco «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

    1)

    «Abdul Haq [alias a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) ‘Abd Al- Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding]. Data di nascita: 10.10.1971. Luogo di nascita: contea di Chele, area di Khuttan, regione autonoma di Xinjiang Uighur, Cina. Nazionalità: cinese. Numero di identificazione nazionale: 653225197110100533 (carta d’identità cinese). Altre informazioni: a) localizzato in Pakistan nell’aprile 2009; b) sarebbe deceduto in Pakistan nel febbraio 2010. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.4.2009.»

    è sostituito da quanto segue:

    «Abdul Haq [alias a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abudu Hake, d) Abdul Heq Jundullah, e) ‘Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding]. Data di nascita: 10.10.1971. Luogo di nascita: area di Hetian, regione autonoma di Xinjiang Uighur, Cina. Nazionalità: cinese. Numero di identificazione nazionale: 653225197110100533 (numero della carta d’identità nazionale cinese). Altre informazioni: a) leader principale e comandante del Movimento islamico del Turkestan orientale, coinvolto nella raccolta fondi e nel reclutamento a favore di questa organizzazione, b) localizzato in Afghanistan nel luglio 2016, c) in precedenza localizzato in Pakistan nell’aprile 2009. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.4.2009.»;

    2)

    «Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Nazionalità: a) algerina, b) palestinese. Altre informazioni: a) responsabile delle finanze dell’Afghan Support Committee (ASC), b) intermediario ed esperto in comunicazione di Al-Qaida, c) si ritiene che nell’aprile 2010 si trovasse in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.»

    è sostituito da quanto segue:

    «Boubekeur Boulghiti [alias a) Boubakeur Boulghit, b) Abu Bakr al-Jaziri, c) Abou Bakr Al Djazairi, d) Abou Yasser El Djazairi, e) Yasir Al-Jazari, f) Abou Yasser Al-Jaziri]. Data di nascita: 13.2.1970. Luogo di nascita: Rouiba, Algeri, Algeria. Nazionalità: a) algerina, b) palestinese. Altre informazioni: a) responsabile delle finanze dell’Afghan Support Committee (ASC), b) intermediario ed esperto in comunicazione di Al-Qaeda, c) si ritiene che nell’aprile 2010 si trovasse in Algeria, d) figlio di Mohamed e Fatma Aribi. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 11.1.2002.».


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