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Document 32020R0123

    Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

    ST/15319/2019/INIT

    GU L 25 del 30.1.2020, p. 1–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/123/oj

    30.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 25/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSIGLIO

    del 27 gennaio 2020

    che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

    (4)

    È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

    (5)

    A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco è pienamente attuato a decorrere dal 1o gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l’obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.

    (6)

    È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all’obbligo di sbarco tengano conto del fatto che in linea di principio i rigetti non sono più autorizzati. Pertanto, è opportuno che le possibilità di pesca siano basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell’obbligo di sbarco siano dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.

    (7)

    Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato l’assenza di catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante (choke species)». Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. È opportuno che il livello di tali TAC sia fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l’utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.

    (8)

    Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

    (9)

    Secondo il parere scientifico, la biomassa dello stock riproduttore della spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d’Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell’MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Grazie alle misure adottate dall’Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente inferiore all’FMSY. Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. I limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock sia in linea con l’MSY.

    (10)

    Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2 di tale regolamento devono essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivo e incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e sono successivamente mantenuti all’interno degli intervalli FMSY, conformemente all’articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l’MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (2 533 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

    (11)

    È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e continuare ad applicare i limiti di cattura. Considerate l’insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Quando è consentita unicamente la pratica di cattura e rilascio, solo gli attrezzi che garantiscono elevati tassi di sopravvivenza dovrebbero essere autorizzati. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare la dipendenza dei pescatori commerciali da tale stock nelle comunità costiere, tali misure relative alla spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quella ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell’impatto esercitato su detti stock.

    (12)

    Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell’anguilla europea nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l’Unione e quindi mantenere anche per le acque dell’Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell’anguilla europea in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (3) e ai modelli temporali di migrazione dell’anguilla europea, per le acque dell’Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1o agosto 2020 e il 28 febbraio 2021.

    (13)

    Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l’obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d’essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull’ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1o gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell’Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.

    (14)

    A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

    (15)

    Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell’articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in base alle condizioni ivi previste. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all’approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all’altro, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno utilizzare l’intervallo superiore di FMSY per gli stock di nasello settentrionale e di nasello meridionale.

    (16)

    Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.

    (17)

    Nel suo parere il CIEM ha indicato che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Pertanto, è opportuno che per tali stock siano adottate ulteriori misure correttive. È opportuno che tali misure contribuiscano alla ricostituzione degli stock considerati e sostituiscano l’ulteriore riduzione delle possibilità di pesca per le attività in cui tali stock sono catturati. Per quanto riguarda il merlano nel Mar Celtico, è opportuno che tali misure consistano in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano, che siano funzionalmente connesse alle possibilità di pesca per le attività in cui tali specie sono catturate.

    (18)

    Nell’ambito delle possibilità di pesca per il 2019 sono state adottate misure correttive per il merluzzo bianco del Mar Celtico. In tale occasione, il TAC per questo stock è stato riservato esclusivamente alle catture accessorie. Tuttavia, poiché lo stock è inferiore al Blim, è opportuno adottare ulteriori misure correttive per portare lo stock al di sopra del livello in grado di produrre l’MSY, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del piano pluriennale per le acque occidentali. Tali misure migliorerebbero la selettività rendendo obbligatorio l’uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Il livello del TAC dovrebbe essere fissato in modo da evitare una chiusura prematura della pesca all’inizio del 2020. Inoltre, il TAC dovrebbe essere tale da evitare potenziali rigetti, il che potrebbe compromettere la raccolta dei dati e la valutazione scientifica dello stock. La fissazione del TAC a 805 tonnellate garantirebbe un aumento considerevole della biomassa riproduttiva dello stock nel 2020 di almeno il 100 %, al fine di garantire un rapido ritorno dello stock a livelli in grado di produrre l’MSY (Btrigger).

    (19)

    È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (20)

    A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell’Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l’altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. È opportuno pertanto stabilire un TAC per consentire un volume limitato di catture nell’ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

    (21)

    Secondo il parere scientifico del CIEM, gli stock di aringa del Mar Celtico (Clupea harengus) (nelle divisioni CIEM 7a a sud di 52°30’N, 7g–h, e 7j–k) sono al di sotto del Blim. Il CIEM ha pertanto raccomandato che, nel 2020, le catture siano pari a zero tonnellate. Il CIEM ha suggerito di svolgere attività di pesca a fini di controllo onde massimizzare il contributo alla raccolta di dati scientifici, anche fornendo assistenza in relazione all’indagine acustica, nonché di fissare a 869 tonnellate il livello minimo di catture. Tale cifra potrebbe fornire il numero minimo di almeno 17 campioni necessari per un TAC di controllo. È pertanto opportuno fissare un TAC per una pesca ricognitiva dell’aringa del Mar Celtico, allo scopo di raccogliere ininterrottamente dati sulle catture dipendenti dalla pesca, senza interferire con la ricostituzione degli stock.

    (22)

    Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra tali due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2020 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.

    (23)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all’approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (24)

    Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l’articolo 3 o l’articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Nel 2014 l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (25)

    È opportuno che la flessibilità interannuale a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.

    (26)

    Inoltre, dato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è inferiore a Blim e nel 2020 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare, per questi stock nel 2020 l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in modo che tali catture nel 2020 non superino i TAC fissati.

    (27)

    Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

    (28)

    È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2020 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

    (29)

    Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l’attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

    (30)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (31)

    Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell’Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

    (32)

    L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (33)

    Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2020, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

    (34)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (8) e le Isole Fær Øer (9), l’Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura prevista nell’accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia (10), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nelle acque groenlandesi per il 2020. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

    (35)

    Il TAC dell’Unione per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell’Unione sull’appropriata quota dell’Unione in questa attività di pesca.

    (36)

    Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) non è stata in grado di adottare misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno fissare i pertinenti TAC per tali stock, in linea con le posizioni espresse dall’Unione in sede di NEAFC.

    (37)

    Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l’ICCAT possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell’ICCAT e delle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in via di sviluppo nelle loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell’ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate all’Unione, delle informazioni ricevute da tre Stati membri: Grecia, Spagna e Portogallo. L’Unione ha quindi ottenuto ulteriori possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all’utilizzo da parte di flotte artigianali dell’Unione in talune regioni dell’Unione. Tale assegnazione di possibilità di pesca all’Unione è stata approvata dall’ICCAT nelle sue riunioni annuali del 2018 e del 2019. I parametri fissati dal Consiglio per stabilire un criterio di ripartizione per il 2019 tra Grecia, Spagna e Portogallo restano validi per il 2020.

    (38)

    È opportuno attuare nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 16-05 che ha ridotto il TAC per il pesce spada del Mediterraneo per il 2020. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell’ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell’ICCAT siano soggette ai limiti di cattura adottati dall’ICCAT.

    (39)

    Nella riunione annuale del 2019 l’ICCAT ha concordato per la prima volta un TAC per la verdesca dell’Atlantico settentrionale catturata nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT e sulla base del criterio di ripartizione. Le possibilità di pesca per tale stock dovrebbero quindi essere assegnate agli Stati membri. Inoltre, l’ICCAT ha concordato un TAC non assegnato per la verdesca dell’Atlantico meridionale catturata nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT. Sono stati infine ripartiti, tra le parti contraenti, limiti annuali di sbarco per gli stock di marlin azzurro e marlin bianco/pesce lancia nell’Oceano Atlantico. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (40)

    Nella riunione annuale del 2019 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2020 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2019.

    (41)

    Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell’Unione nell’ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d’appoggio. Sono state adottate misure relative alla conservazione delle Mobulidae. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (42)

    La riunione annuale dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 14 al 18 febbraio 2020. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

    (43)

    Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2019 ed è quindi opportuno che continui a essere attuata nel diritto dell’Unione.

    (44)

    Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (45)

    Nella riunione annuale del 2019 l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (46)

    Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (47)

    Nella 41a riunione annuale del 2019 l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2020 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (48)

    In occasione della 6a riunione delle parti dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2019 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall’accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (49)

    Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell’Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2020. Si ricorda che nell’Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

    (50)

    Conformemente alla dichiarazione dell’Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela (11), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell’Unione.

    (51)

    Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2020 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all’inizio del 2021, fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.

    (52)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    (53)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

    (54)

    Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2020, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (55)

    Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l’Unione sono adottate alla fine dell’anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell’Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2019, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

    (56)

    È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non appartenenti all’Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    i limiti di cattura per il 2020 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2021;

    b)

    i limiti dello sforzo di pesca per il 2020, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II che si applicano dal 1o febbraio 2020 al 31 gennaio 2021;

    c)

    le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 30 novembre 2020 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

    d)

    le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all’articolo 30 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)

    pescherecci dell’Unione;

    b)

    navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

    2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

    a)

    «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

    b)

    «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

    c)

    «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    d)

    «totale ammissibile di catture» (TAC):

    i)

    nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

    ii)

    in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

    e)

    «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    f)

    «valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

    g)

    «apertura di maglia»: l’apertura di maglia delle reti da pesca quale definita all’articolo 6, punto 34), del regolamento (CE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

    h)

    «registro della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    i)

    «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

    a)

    «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

    b)

    «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)

    «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)

    «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    53° 30’ N 15° 00’ O,

    53° 30’ N 11° 00’ O,

    51° 30’ N 11° 00’ O,

    51° 30’ N 13° 00’ O,

    51° 00’ N 13° 00’ O,

    51 ° 00’ N 15 ° 00’ O;

    e)

    «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 00’ N 9° 00’ O,

    43° 00’ N 10° 00’ O,

    43° 30’ N 10° 00’ O,

    43° 30’ N 9° 00’ O,

    44° 00’ N 9° 00’ O,

    44° 00’ N 8° 00’ O,

    43° 30’ N 8° 00’ O;

    f)

    «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 00’ N 8° 00’ O,

    43° 00’ N 10° 00’ O,

    42° 00’ N 10° 00’ O,

    42 ° 00’ N 8 ° 00’ O;

    g)

    «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    42° 00’ N 8° 00’ O,

    42° 00’ N 10° 00’ O,

    38° 30’ N 10° 00’ O,

    38° 30’ N 9° 00’ O,

    40° 00’ N 9° 00’ O,

    40 ° 00’ N 8 ° 00’ O;

    h)

    «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

    i)

    «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 30’ N 6° 00’ O,

    44° 00’ N 6° 00’ O,

    44° 00’ N 2° 00’ O,

    43° 30’ N 2° 00’ O;

    j)

    «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

    k)

    «zona della convenzione CCAMLR»: la zona geografica definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (15);

    l)

    «COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

    m)

    «zona della convenzione IATTC»: la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (17);

    n)

    «zona della convenzione ICCAT»: la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (18);

    o)

    «zona di competenza della IOTC»: la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (19);

    p)

    «zone NAFO»: le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

    q)

    «zona della convenzione SEAFO»: la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (21);

    r)

    «zona dell’accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (22);

    s)

    «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (23);

    t)

    «zona della convenzione WCPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (24);

    u)

    «acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

    v)

    «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150° O,

    longitudine 130° O,

    latitudine 4° S,

    latitudine 50° S.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    1.   I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione o in determinate acque non appartenenti all’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.

    2.   I pescherecci dell’Unione sono autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC fissati nell’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18 e all’allegato V, parte A, del presente regolamento, nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e nelle relative disposizioni di applicazione.

    Articolo 6

    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell’allegato I.

    2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)

    sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

    b)

    consentono:

    i)

    se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY dal 2020 in poi; o

    ii)

    se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

    3.   Entro il 15 marzo 2020 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    i TAC adottati;

    b)

    i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)

    informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

    Articolo 7

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.   Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

    a)

    sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

    b)

    sono parte di un contingente a disposizione dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’Unione non è ancora esaurito.

    2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall’obbligo di imputare le catture ai relativi contingenti di cui allo stesso articolo.

    Articolo 8

    Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all’obbligo di sbarco

    1.   Per tenere conto dell’introduzione dell’obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi 2-5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all’allegato IA.

    2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d’Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1o gennaio 2020. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2020.

    3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo 2020, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.

    4.   I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell’appendice dell’allegato IA.

    5.   Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell’Unione nell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

    6.   Nei casi in cui il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

    Articolo 9

    Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

    1.   Per i periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all’allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7 e sono definiti nell’allegato II.

    2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

    3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1o febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all’allegato II, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Misure relative alla pesca della spigola

    1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2020 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2020, ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

    a)

    con reti a strascico (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

    b)

    con reti da circuizione (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

    c)

    con ami e palangari (28), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave all’anno;

    d)

    con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all’anno.

    Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione soggetti alla deroga.

    3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all’altro. Per i pescherecci dell’Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

    4.   La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, il che equivale a 2 533 tonnellate di catture totali, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

    5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:

    a)

    dal 1o gennaio al 29 febbraio e dal 1o al 31 dicembre 2020 sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tali periodi è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

    b)

    dal 1o marzo al 30 novembre 2020 non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.

    Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non posso essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera le spigole.

    6.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

    7.   I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

    Articolo 11

    Misure relative alla pesca dell’anguilla europea nelle acque dell’Unione della zona CIEM

    È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell’anguilla europea nelle acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1o agosto 2020 e il 28 febbraio 2021. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1o giugno 2020.

    Articolo 12

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

    d)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    f)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    g)

    i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell’articolo 19 del presente regolamento.

    2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

    3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

    4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 13

    Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

    1.   Le misure seguenti si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f, 7g, nella parte 7h a nord di 49° 30’ di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30’ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

    a)

    alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:

    sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

    sacco T90 con maglie di 100 mm;

    sacco con maglie di 120 mm;

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm fino al 31 maggio 2020;

    b)

    a decorrere dal 1o giugno 2020, oltre alle misure di cui alla lettera a), le navi dell’Unione utilizzano: i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo o ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP;

    c)

    ai pescherecci dell’Unione operanti con sciabiche le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:

    sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

    sacco T90 con maglie di 100 mm;

    sacco con maglie di 120 mm.

    2.   Ad eccezione delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione (30), alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e, o alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico nella zona di cui al paragrafo 1, le cui catture sono costituite per meno del 20 % da eglefino, è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente apertura di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, valutato dallo CSTEP.

    3.   A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

    4.   Le navi dell’Unione possono utilizzare un attrezzo altamente selettivo alternativo a quelli elencati al paragrafo 1, lettere a) e b), che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1 %.

    Articolo 14

    Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

    Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV.

    Articolo 15

    Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

    1.   A decorrere dal 31 maggio 2020, le navi dell’Unione operanti con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

    a)

    una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

    b)

    una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

    c)

    pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

    d)

    un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1,5 %, se è l’unico attrezzo che la nave ha a bordo.

    2.   Entro il 31 marzo 2020 gli Stati membri possono identificare i pescherecci dell’Unione che disporranno, nell’ambito di un progetto degli Stati membri interessati, entro il 31 dicembre 2020, di attrezzature installate per attività di pesca pienamente documentate. Tali pescherecci dell’Unione possono utilizzare gli strumenti conformemente al regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco di tali pescherecci.

    Articolo 16

    Specie vietate

    1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

    b)

    sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    c)

    squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    d)

    zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    e)

    squalo becco d’uccello (Deania calcea) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    f)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    g)

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    h)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    i)

    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

    j)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

    k)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

    l)

    squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

    m)

    pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

    n)

    spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all’allegato IA.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 17

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 18

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo figura nell’allegato V, parte A.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento sulla base dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell’allegato V, parte A, del presente regolamento.

    CAPO III

    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 19

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Qualora, nell’ambito di un’organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell’ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell’ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest’ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell’ORGP. Quindi, la Commissione esprime senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell’ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell’ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell’ORGP o a essa trasferite nell’ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all’accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell’ORGP o conformemente alle norme dell’ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all’Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

    Sezione 2

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 20

    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

    1.   Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell’Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 2.

    3.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 3.

    4.   Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato IV, punto 4.

    5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 5.

    6.   La capacità totale di allevamento del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 6.

    7.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (31) è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

    8.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 8.

    Articolo 21

    Pesca ricreativa

    Ove appropriato, nell’ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell’allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

    Articolo 22

    Squali

    1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

    Sezione 3

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 23

    Notifiche di pesca esplorativa

    Qualora, nel 2020, uno Stato membro intenda partecipare alla pesca esplorativa con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, esso ne informa il segretariato della CCAMLR a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1o giugno 2020.

    Articolo 24

    Limiti alla pesca esplorativa di austromerluzzo

    1.   La pesca di austromerluzzo durante la campagna di pesca 2019/2020 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell’allegato VII, tabella A, per quanto riguarda le specie, e nella tabella B di tale allegato, per quanto riguarda i limiti applicabili alle catture accessorie.

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzo sono rilasciate vive.

    3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    4.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, laddove è consentito a norma del paragrafo 1, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 25

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020/2021

    1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020/2021 ne danno notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2020 mediante il modulo che figura nell’allegato VII, parte B, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2020.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell’attività di pesca.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 4

    Zona di competenza della IOTC

    Articolo 26

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

    1.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 1.

    2.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono figurano nell’allegato VIII, punto 2.

    3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all’altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell’elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

    5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

    Articolo 27

    Dispositivi FAD derivanti e navi d’appoggio

    1.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 300 FAD derivanti in attività.

    2.   Il numero di navi d’appoggio corrisponde a un massimo di due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

    3.   In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera dello stesso Stato membro.

    4.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

    Articolo 28

    Squali

    1.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

    3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Sezione 5

    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 29

    Pesca pelagica

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH.

    2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona.

    3.   Le possibilità di pesca che figurano nell’allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l’elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

    Articolo 30

    Mobulidae

    1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori). In deroga a quanto disposto nella prima frase, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.

    2.   Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

    Articolo 31

    Pesca di fondo

    1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2020 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un’attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

    2.   Gli Stati membri che non hanno un’attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un’attività comprovata.

    Articolo 32

    Pesca esplorativa

    1.   Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l’impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

    2.   La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

    3.   Il TAC è stabilito nell’allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

    Sezione 6

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 33

    Pesca con reti da circuizione

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci con reti da circuizione è vietata:

    a)

    dalle ore 00.00 del 29 luglio 2020 alle ore 24.00 dell’8 ottobre 2020 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

    b)

    dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24.00 dell’8 novembre 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    longitudine 96° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2020, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto tutti i pescherecci con reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.   I pescherecci con reti da circuizione adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.   Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

    a)

    se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

    b)

    nel corso dell’ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Articolo 34

    FAD derivanti

    1.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall’armatore o dall’operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci con reti da circuizione.

    2.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

    3.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

    Articolo 35

    Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

    Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell’allegato IL.

    Articolo 36

    Divieto di pesca di squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

    3.   Gli operatori delle navi:

    a)

    registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

    b)

    comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell’anno precedente entro il 31 gennaio.

    Articolo 37

    Divieto di pesca delle Mobulidae

    Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono state catturate Mobulidae, i pescherecci dell’Unione le rilasciano immediatamente, per quanto possibile vive e indenni.

    Sezione 7

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 38

    Divieto di pesca degli squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

    a)

    gattuccio fantasma (Apristurus manis),

    b)

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

    c)

    sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

    d)

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

    e)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus),

    f)

    razze (Rajidae),

    g)

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

    h)

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

    i)

    spinarolo (Squalus acanthias).

    Sezione 8

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 39

    Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

    2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2020.

    Articolo 40

    Gestione della pesca con FAD

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2020 e le ore 24.00 del 30 settembre 2020.

    2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1o aprile 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

    a)

    nell’ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

    b)

    se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

    c)

    in caso di gravi disfunzioni dell’attrezzatura per la refrigerazione.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuno dei loro pescherecci con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

    5.   Tutti i pescherecci con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    Articolo 41

    Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.

    Articolo 42

    Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

    Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2020 il limite di cui all’allegato IG. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

    Articolo 43

    Squali seta e squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

    a)

    squali seta (Carcharhinus falciformis),

    b)

    squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 44

    Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

    1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all’articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui alla presente sezione.

    2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all’articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 34, 35 e 36.

    Sezione 9

    Mare di Bering

    Articolo 45

    Divieto di pesca nelle acque d’altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo dell’Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d’altura del Mare di Bering.

    Sezione 10

    Zona dell’accordo SIOFA

    Articolo 46

    Misure provvisorie per la pesca di fondo

    1.   Gli Stati membri le cui navi hanno esercitato attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca annuale e/o le catture annuali nella pesca di fondo al proprio livello medio annuo e che le attività di pesca si svolgano all’interno della zona che ha formato oggetto della valutazione d’impatto presentata al SIOFA.

    2.   Gli Stati membri le cui navi non hanno esercitato attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca e/o le catture nella pesca di fondo, nonché la distribuzione spaziale, conformemente ai dati storici della loro attività di pesca.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

    Articolo 47

    Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a pescare nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 48

    Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

    I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 49

    Autorizzazioni di pesca

    Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione figura nell’allegato V, parte B.

    Articolo 50

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Le condizioni di cui all’articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’articolo 49.

    Articolo 51

    Periodi di divieto della pesca

    Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare il cicerello in tale zona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm dal 1o gennaio al 31 marzo 2020 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2020.

    Articolo 52

    Specie vietate

    1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell’Unione:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

    b)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    c)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    d)

    zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

    e)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell’Unione;

    f)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

    g)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

    h)

    pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo;

    i)

    squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

    j)

    spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 53

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 54

    Disposizione transitoria

    L’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 e 52 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2021 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.

    Articolo 55

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020. Tuttavia, l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2020. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e nell’allegato VII per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. VUČKOVIĆ


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (8)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (9)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall’altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

    (10)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

    (11)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

    (12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (13)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

    (14)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (15)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

    (16)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (17)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (18)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (19)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (20)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (21)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (22)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

    (23)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

    (24)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (25)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

    (26)  Tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

    (27)  Tutti i tipi di reti da circuizione (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

    (28)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

    (29)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

    (30)  Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).

    (31)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I:

    TAC applicabili ai pescherecci dell’Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA:

    Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell’Unione della zona COPACE, acque della Guyana Francese

    ALLEGATO IB:

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC:

    Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO IE:

    Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IF:

    Tonno rosso del sud – Zone di distribuzione

    ALLEGATO IG:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IH:

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IJ:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO IK:

    Zona dell’accordo SIOFA

    ALLEGATO IL:

    Zona della convenzione IATTC

    ALLEGATO II:

    Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

    ALLEGATO III:

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

    ALLEGATO IV:

    Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva

    ALLEGATO V:

    Autorizzazioni di pesca

    ALLEGATO VI:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO VII:

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VIII:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO IX:

    Zona della convenzione WCPFC


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate nel presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

    Tutte le possibilità di pesca di cui al presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

    Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni seguente:

    Nome scientifico

    Codice alfa3

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere di roccia

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d’uccello

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Spigola

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complesso di specie della razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Dissostichus spp.

    TOT

    Austromerluzzi

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Razza dagli occhi piccoli

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza cuculo

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Calamaro

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Notothenia squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Pesce del ghiaccio

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pentaceri australi

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardina

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini seguente è fornita esclusivamente a fini esplicativi:

    Nome comune

    Codice alfa3

    Nome scientifico

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzi

    TOT

    Dissostichus spp.

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Calamaro

    SQS

    Martialia hyadesi

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Complesso di specie della razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere di roccia

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Notothenia squamifrons

    Nototenia

    NOG

    Notothenia gibberifrons

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Passera canadese

    PLA

    Argentina silus

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pentaceri australi

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza cuculo

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza dagli occhi piccoli

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sardina

    PIL

    Sardina pilchardus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Spigola

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Spinarolo

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d’uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL’UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

    Specie:

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

    Danimarca

     

    0

     (2)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0

     (2)

    Germania

     

    0

     (2)

    Svezia

     

    0

     (2)

    Unione

     

    0

     

    TAC

     

    0

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all’allegato III:

    Zona: Acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1r

    2r ()

    3r

    4 ()

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ()  Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l’attività di pesca.


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (ARU/1/2.)

    Germania

     

    24

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    8

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    19

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    39

     

     

     

     

     

    Unione

     

    90

     

     

     

     

     

    TAC

     

    90

     

     

     

     

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 3a e 4

    (ARU/3A4-C)

    Danimarca

     

    1 093

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    11

     

     

     

     

     

    Francia

     

    8

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    8

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    51

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    43

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    20

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 234

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 234

     

     

     

     

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

    (ARU/567.)

    Germania

     

    284

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    6

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    263

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    2 968

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    208

     

     

     

     

     

    Unione

     

    3 729

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 729

     

     

     

     

     


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

    (USK/1214EI)

    Germania

     

    6

     (4)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    6

     (4)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Regno Unito

    6

     (4)

     

     

     

     

    Altri

     

    3

     (4)

     

     

     

     

    Unione

     

    21

     (4)

     

     

     

     

    TAC

     

    21

     

     

     

     

     


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    3a

    (USK/03A.)

    Danimarca

     

    15

     

    TAC precauzionale

     

     

    Svezia

     

    8

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    8

     

     

     

     

     

    Unione

     

    31

     

     

     

     

     

    TAC

     

    31

     

     

     

     

     


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    acque dell’Unione della zona 4

    (USK/04-C.)

    Danimarca

     

    68

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    20

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    47

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    7

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    102

     

     

     

     

     

    Altri

     

    7

     (5)

     

     

     

     

    Unione

     

    251

     

     

     

     

     

    TAC

     

    251

     

     

     

     

     


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

    (USK/567EI.)

    Germania

     

    17

     

    TAC precauzionale

     

     

    Spagna

     

    60

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    705

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    68

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    340

     

     

     

     

     

    Altri

     

    17

     (6)

     

     

     

     

    Unione

     

    1 207

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    2 923

     (7)  (8)  (9)  (10)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 130

     

     

     

     

     


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    acque norvegesi della zona 4

    (USK/04-N.)

    Belgio

     

    0

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    165

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

     

    1

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

     

    0

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    4

     

     

     

     

     

    Unione

     

    170

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Pesce tamburo

    Caproidae

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

    (BOR/678-)

    Danimarca

     

    4 700

     

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

     

    13 235

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 217

     

     

     

     

     

    Unione

     

    19 152

     

     

     

     

     

    TAC

     

    19 152

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa (11)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A.)

    Danimarca

     

    10 309

     (12)

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    165

     (12)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Svezia

     

    10 783

     (12)

     

     

     

     

    Unione

     

    21 257

     (12)

     

     

     

     

    Norvegia

     

    3 271

     

     

     

     

     

    TAC

     

    24 528

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa (13)

    Clupea harengus

    Zona:

    acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

     

    59 468

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    39 404

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    20 670

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    51 717

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    3 913

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    55 583

     

     

     

     

     

    Unione

     

    230 755

     

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    250

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    111 652

     (14)

     

     

     

     

    TAC

     

    385 008

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) ()

    Unione

    50 000

    ()  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

     

    948

     (16)

    TAC analitico

     

     

    Unione

     

    948

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

     

    385 008

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa (17)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

     

    5 692

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    51

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Svezia

     

    916

     

     

     

     

     

    Unione

     

    6 659

     

     

     

     

     

    TAC

     

    6 659

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa (18)

    Clupea harengus

    Zona:

    4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgio

     

    44

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    8 573

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    44

     

     

     

     

     

    Francia

     

    44

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    44

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    42

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    163

     

     

     

     

     

    Unione

     

    8 954

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 954

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa (19)

    Clupea harengus

    Zona:

    4c, 7d (20)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

     

    8 632

     (21)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    800

     (21)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    530

     (21)

     

     

     

     

    Francia

     

    10 277

     (21)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    18 162

     (21)

     

     

     

     

    Regno Unito

    3 950

     (21)

     

     

     

     

    Unione

     

    42 351

     (21)

     

     

     

     

    TAC

     

    385 008

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (22)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

     

    389

     (23)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    74

     (23)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

     

    526

     (23)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    389

     (23)

     

     

     

     

    Regno Unito

    2 102

     (23)

     

     

     

     

    Unione

     

    3 480

     (23)

     

     

     

     

    TAC

     

    3 480

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    6aS (24), 7b, 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

     

    1 236

     

    TAC precauzionale

     

     

    Paesi Bassi

    124

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

     

    1 360

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

     

    1 360

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    6 Clyde (25)

    (HER/06ACL.)

    Regno Unito

    da fissare

     

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

    da fissare

     (26)

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

     

    TAC

    da fissare

     (26)

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7a (27)

    (HER/07A/MM)

    Irlanda

     

    2 099

     

    TAC analitico

     

     

    Regno Unito

    5 965

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Unione

     

    8 064

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 064

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7e e 7f

    (HER/7EF.)

    Francia

     

    465

     

    TAC precauzionale

     

     

    Regno Unito

    465

     

     

     

     

     

    Unione

     

    930

     

     

     

     

     

    TAC

     

    930

     

     

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7g (28), 7h (28), 7j (28) e 7k (28)

    (HER/7G-K.)

    Germania

     

    10

     (29)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    54

     (29)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    750

     (29)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    54

     (29)

     

     

     

     

    Regno Unito

    1

     (29)

     

     

     

     

    Unione

     

    869

     (29)

     

     

     

     

    TAC

     

    869

     (29)

     

     

     

     


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    8

    (ANE/08.)

    Spagna

     

    28 703

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    3 189

     

     

     

     

     

    Unione

     

    31 892

     

     

     

     

     

    TAC

     

    31 892

     

     

     

     

     


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

     

    0

     (30)

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

     

    0

     (30)

     

     

     

     

    Unione

     

    0

     (30)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

     (30)

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

     

    5

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    1 683

     

     

     

     

     

    Germania

     

    42

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    11

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    294

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 035

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 103

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

     

    80

     (31)

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    2

     (31)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

     

    48

     (31)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

     

    130

     (31)

     

     

     

     

    TAC

     

    130

     (31)

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

     

    435

     (32)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    2 499

     

     

     

     

     

    Germania

     

    1 584

     

     

     

     

     

    Francia

     

    537

     (32)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    1 412

     (32)

     

     

     

     

    Svezia

     

    17

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    5 732

     (32)

     

     

     

     

    Unione

     

    12 216

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    2 502

     (33)

     

     

     

     

    TAC

     

    14 718

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

    Unione

    10 618


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

     

    382

     (34)

    TAC analitico

     

     

    Unione

     

    382

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6b; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14

    (COD/5W6-14)

    Belgio

     

    0

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    1

     

     

     

     

     

    Francia

     

    12

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    16

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    45

     

     

     

     

     

    Unione

     

    74

     

     

     

     

     

    TAC

     

    74

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6a; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgio

     

    2

     (35)

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    19

     (35)

    Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

     

    Francia

     

    203

     (35)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

     

    284

     (35)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    771

     (35)

     

     

     

     

    Unione

     

    1 279

     (35)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 279

     (35)

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7a

    (COD/07A.)

    Belgio

     

    3

     (36)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    9

     (36)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    170

     (36)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    1

     (36)

     

     

     

     

    Regno Unito

    74

     (36)

     

     

     

     

    Unione

     

    257

     (36)

     

     

     

     

    TAC

     

    257

     (36)

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

     

    18

     (37)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    294

     (37)

    Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    461

     (37)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    0

     (37)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    32

     (37)

     

     

     

     

    Unione

     

    805

     (37)

     

     

     

     

    TAC

     

    805

     (37)

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7d

    (COD/07D.)

    Belgio

     

    37

     (38)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    721

     (38)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    21

     (38)

     

     

     

     

    Regno Unito

    79

     (38)

     

     

     

     

    Unione

     

    858

     (38)

     

     

     

     

    TAC

     

    858

     

     

     

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

     

    9

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    8

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    8

     

     

     

     

     

    Francia

     

    48

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    38

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    2 811

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 922

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 922

     

     

     

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (LEZ/56-14)

    Spagna

     

    671

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    2 615

     (39)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    764

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 851

     (39)

     

     

     

     

    Unione

     

    5 901

     

     

     

     

     

    TAC

     

    5 901

     

     

     

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    7

    (LEZ/07.)

    Belgio

     

    506

     (40)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

     

    5 620

     (41)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    6 820

     (41)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    3 101

     (41)

     

     

     

     

    Regno Unito

    2 685

     (41)

     

     

     

     

    Unione

     

    18 732

     

     

     

     

     

    TAC

     

    18 732

     

     

     

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

     

    993

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    801

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Unione

     

    1 794

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 794

     

     

     

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

     

    2 144

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    107

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Portogallo

     

    71

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 322

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 322

     

     

     

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

     

    498

     (42)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    1 098

     (42)

     

     

     

     

    Germania

     

    536

     (42)

     

     

     

     

    Francia

     

    102

     (42)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    377

     (42)

     

     

     

     

    Svezia

     

    13

     (42)

     

     

     

     

    Regno Unito

    11 461

     (42)

     

     

     

     

    Unione

     

    14 085

     (42)

     

     

     

     

    TAC

     

    14 085

     

     

     

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    acque norvegesi della zona 4

    (ANF/04-N.)

    Belgio

     

    51

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    1 305

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

     

    21

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    18

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    305

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 700

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (ANF/56-14)

    Belgio

     

    286

     (43)

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    327

     (43)

     

     

     

     

    Spagna

     

    307

     

     

     

     

     

    Francia

     

    3 525

     (43)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    797

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    276

     (43)

     

     

     

     

    Regno Unito

    2 453

     (43)

     

     

     

     

    Unione

     

    7 971

     

     

     

     

     

    TAC

     

    7 971

     

     

     

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    7

    (ANF/07.)

    Belgio

     

    3 262

     (44)

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    364

     (44)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Spagna

     

    1 296

     (44)

     

     

     

     

    Francia

     

    20 932

     (44)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    2 675

     (44)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    422

     (44)

     

     

     

     

    Regno Unito

    6 348

     (44)

     

     

     

     

    Unione

     

    35 299

     (44)

     

     

     

     

    TAC

     

    35 299

     

     

     

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

     

    1 372

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    7 636

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Unione

     

    9 008

     

     

     

     

     

    TAC

     

    9 008

     

     

     

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

     

    3 353

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    3

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Portogallo

     

    667

     

     

     

     

     

    Unione

     

    4 023

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 023

     

     

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    3a

    (HAD/03A.)

    Belgio

     

    10

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    1 768

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    112

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    209

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 101

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 193

     

     

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    4; acque dell’Unione della zona 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

     

    206

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    1 416

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    901

     

     

     

     

     

    Francia

     

    1 571

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    155

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    143

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    23 361

     

     

     

     

     

    Unione

     

    27 753

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    7 900

     

     

     

     

     

    TAC

     

    35 653

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

    Unione

    20 644


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

     

    707

     (45)

    TAC analitico

    Unione

     

    707

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

    (HAD/6B1214)

    Belgio

     

    23

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    28

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    1 155

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    824

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    8 442

     

     

     

     

     

    Unione

     

    10 472

     

     

     

     

     

    TAC

     

    10 472

     

     

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

     

    4

     (46)

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    5

     (46)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    219

     (46)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    651

     (46)

     

     

     

     

    Regno Unito

    3 094

     (46)

     

     

     

     

    Unione

     

    3 973

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 973

     

     

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

     

    121

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    7 239

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    2 413

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 086

     

     

     

     

     

    Unione

     

    10 859

     

     

     

     

     

    TAC

     

    10 859

     

     

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7a

    (HAD/07 A.)

    Belgio

     

    50

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    228

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    1 366

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 512

     

     

     

     

     

    Unione

     

    3 156

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 156

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    3a

    (WHG/03A.)

    Danimarca

     

    1 166

     

    TAC precauzionale

     

     

    Paesi Bassi

    4

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    125

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 295

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 660

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    4; acque dell’Unione della zona 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

     

    329

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    1 424

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    370

     

     

     

     

     

    Francia

     

    2 140

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    823

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    3

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    10 293

     

     

     

     

     

    Unione

     

    15 382

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    1 216

     (47)

     

     

     

     

    TAC

     

    17 158

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

    Unione

    10 801


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (WHG/56-14)

    Germania

     

    3

     (48)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    57

     (48)

    Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    273

     (48)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    604

     (48)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

     

    937

     (48)

     

     

     

     

    TAC

     

    937

     (48)

     

     

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7a

    (WHG/07A.)

    Belgio

     

    2

     (49)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    25

     (49)

    Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    415

     (49)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    0

     (48)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    279

     (49)

     

     

     

     

    Unione

     

    721

     (49)

     

     

     

     

    TAC

     

    721

     (49)

     

     

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

     

    92

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    5 644

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    4 072

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    46

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 009

     

     

     

     

     

    Unione

     

    10 863

     

     

     

     

     

    TAC

     

    10 863

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    8

    (WHG/08.)

    Spagna

     

    1 016

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    1 524

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 540

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 540

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e

    Pollachius pollachius

    Zona:

    acque norvegesi a sud di 62° N

    (W/P/04-N.)

    Svezia

     

    190

     (50)

    TAC precauzionale

     

     

     

    Unione

     

    190

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    3a

    (HKE/03A.)

    Danimarca

     

    3 136

     (51)

    TAC analitico

     

     

    Svezia

     

    267

     (51)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Unione

     

    3 403

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 403

     

     

     

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

     

    56

     (52)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    2 278

     (52)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    261

     (52)

     

     

     

     

    Francia

     

    504

     (52)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    131

     (52)

     

     

     

     

    Regno Unito

    710

     (52)

     

     

     

     

    Unione

     

    3 940

     (52)

     

     

     

     

    TAC

     

    3 940

     

     

     

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (HKE/571214)

    Belgio

     

    582

     (53)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

     

    18 667

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    28 827

     (53)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    3 493

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    376

     (53)

     

     

     

     

    Regno Unito

    11 380

     (53)

     

     

     

     

    Unione

     

    63 325

     

     

     

     

     

    TAC

     

    63 325

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    75

    Spagna

    3 012

    Francia

    3 012

    Irlanda

    376

    Paesi Bassi

    38

    Regno Unito

    1 694

    Unione

    8 206


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

     

    19

     (54)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

     

    12 995

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    29 183

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    38

     (54)

     

     

     

     

    Unione

     

    42 235

     

     

     

     

     

    TAC

     

    42 235

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

    Belgio

    4

    Spagna

    3 764

    Francia

    6 776

    Paesi Bassi

    11

    Unione

    10 555


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

     

    5 600

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    538

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Portogallo

     

    2 614

     

     

     

     

     

    Unione

     

    8 752

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 752

     

     

     

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 2 e 4

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

     

    0

     

    TAC analitico

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

     

     

     

    Unione

     

    0

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

    (WHB/1X14)

    Danimarca

     

    49 845

     (55)

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    19 380

     (55)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Spagna

     

    42 258

     (55)  (56)

     

     

     

     

    Francia

     

    34 688

     (55)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    38 599

     (55)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    60 780

     (55)

     

     

     

     

    Portogallo

     

    3 926

     (55)  (56)

     

     

     

     

    Svezia

     

    12 330

     (55)

     

     

     

     

    Regno Unito

    64 678

     (55)

     

     

     

     

    Unione

     

    326 484

     (55)  (57)

     

     

     

     

    Norvegia

     

    99 900

     

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    10 000

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

     

    35 806

     

    TAC analitico

     

     

    Portogallo

     

    8 951

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Unione

     

    44 757

     (58)

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

     

    190 809

     (59)  (60)

    TAC analitico

     

     

    Isole Fær Øer

    37 500

     (61)  (62)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (L/W/2AC4-C)

    Belgio

     

    368

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    1 012

     

     

     

     

     

    Germania

     

    130

     

     

     

     

     

    Francia

     

    277

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    842

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    11

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    4 145

     

     

     

     

     

    Unione

     

    6 785

     

     

     

     

     

    TAC

     

    6 785

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

    (BLI/5B67-)

    Germania

     

    113

     

    TAC analitico

     

     

    Estonia

     

    17

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Spagna

     

    356

     

     

     

     

     

    Francia

     

    8 126

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    31

     

     

     

     

     

    Lituania

     

    7

     

     

     

     

     

    Polonia

     

    3

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    2 066

     

     

     

     

     

    Altri

     

    31

     (63)

     

     

     

     

    Unione

     

    10 750

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    250

     (64)

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    150

     (65)

     

     

     

     

    TAC

     

    11 150

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    acque internazionali della zona 12

    (BLI/12INT-)

    Estonia

     

    0

     (66)

    TAC precauzionale

     

     

    Spagna

     

    132

     (66)

     

     

     

     

    Francia

     

    3

     (66)

     

     

     

     

    Lituania

     

    1

     (66)

     

     

     

     

    Regno Unito

    1

     (66)

     

     

     

     

    Altri

     

    0

     (66)

     

     

     

     

    Unione

     

    137

     (66)

     

     

     

     

    TAC

     

    137

     (66)

     

     

     

     


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

    (BLI/24-)

    Danimarca

     

    2

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    2

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    2

     

     

     

     

     

    Francia

     

    15

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    9

     

     

     

     

     

    Altri

     

    2

     (67)

     

     

     

     

    Unione

     

    32

     

     

     

     

     

    TAC

     

    32

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali della zona 3a

    (BLI/03A-)

    Danimarca

     

    2

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    1

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    2

     

     

     

     

     

    Unione

     

    5

     

     

     

     

     

    TAC

     

    5

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

     

    26

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

     

    26

     

     

     

     

     

    Francia

     

    26

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    26

     

     

     

     

     

    Altri

     

    13

     (68)

     

     

     

     

    Unione

     

    117

     

     

     

     

     

    TAC

     

    117

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    acque dell’Unione della zona 3 a

    (LIN/03A-C.)

    Belgio

     

    13

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    101

     

     

     

     

     

    Germania

     

    13

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    39

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    13

     

     

     

     

     

    Unione

     

    179

     

     

     

     

     

    TAC

     

    179

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    acque dell’Unione della zona 4

    (LIN/04-C.)

    Belgio

     

    27

     (69)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    424

     (69)

     

     

     

     

    Germania

     

    262

     (69)

     

     

     

     

    Francia

     

    236

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    9

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    18

     (69)

     

     

     

     

    Regno Unito

    3 261

     (69)

     

     

     

     

    Unione

     

    4 237

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 237

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5

    (LIN/05EI.)

    Belgio

     

    9

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    6

     

     

     

     

     

    Germania

     

    6

     

     

     

     

     

    Francia

     

    6

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    6

     

     

     

     

     

    Unione

     

    33

     

     

     

     

     

    TAC

     

    33

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

    (LIN/6X14.)

    Belgio

     

    46

     (70)

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    8

     (70)

     

     

     

     

    Germania

     

    166

     (70)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    898

     

     

     

     

     

    Spagna

     

    3 361

     

     

     

     

     

    Francia

     

    3 583

     (70)

     

     

     

     

    Portogallo

     

    8

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    4 126

     (70)

     

     

     

     

    Unione

     

    12 196

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    8 000

     (71)  (72)  (73)

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    200

     (74)  (75)

     

     

     

     

    TAC

     

    20 396

     

     

     

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    acque norvegesi della zona 4

    (LIN/04-N.)

    Belgio

     

    9

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    1 187

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

     

    33

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

     

    13

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    106

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 350

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    3a

    (NEP/03A.)

    Danimarca

     

    10 093

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    29

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    3 611

     

     

     

     

     

    Unione

     

    13 733

     

     

     

     

     

    TAC

     

    13 733

     

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

     

    1 203

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    1 203

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    18

     

     

     

     

     

    Francia

     

    35

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    619

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    19 924

     

     

     

     

     

    Unione

     

    23 002

     

     

     

     

     

    TAC

     

    23 002

     

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    acque norvegesi della zona 4

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

     

    568

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    0

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    32

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

     

    600

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

     

    32

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    129

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    215

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    15 523

     

     

     

     

     

    Unione

     

    15 899

     

     

     

     

     

    TAC

     

    15 899

     

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    7

    (NEP/07.)

    Spagna

     

    1 009

     (76)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    4 089

     (76)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    6 201

     (76)

     

     

     

     

    Regno Unito

    5 516

     (76)

     

     

     

     

    Unione

     

    16 815

     (76)

     

     

     

     

    TAC

     

    16 815

     (76)

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

     

    233

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    3 653

     

     

     

     

     

    Unione

     

    3 886

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 886

     

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    8c

    (NEP/08C.)

    Spagna

     

    2,7

     (77)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    0,0

     (77)

     

     

     

     

    Unione

     

    2,7

     (77)

     

     

     

     

    TAC

     

    2,7

     (77)

     

     

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

     

    97

     (78)

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

     

    289

     (78)

     

     

     

     

    Unione

     

    386

     (78)  (79)

     

     

     

     

    TAC

     

    386

     (78)  (79)

     

     

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    3a

    (PRA/03A.)

    Danimarca

     

    1 537

     

    TAC analitico

     

     

    Svezia

     

    828

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 365

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 430

     

     

     

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

     

    892

     

    TAC precauzionale

     

     

    Paesi Bassi

    8

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    36

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    264

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 200

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 200

     

     

     

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

     

    200

     

    TAC analitico

     

     

    Svezia

     

    123

     (80)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

     

    323

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona:

    acque della Guyana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    da fissare

     (81)

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

    da fissare

     (81)  (82)

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

     

    TAC

    da fissare

     (81)  (82)

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

     

    102

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    13 231

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    68

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    2 545

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    709

     

     

     

     

     

    Unione

     

    16 655

     

     

     

     

     

    TAC

     

    19 647

     

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

     

    1 016

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    11

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Svezia

     

    114

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 141

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 141

     

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

     

    5 522

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    17 946

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    5 177

     

     

     

     

     

    Francia

     

    1 035

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    34 510

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    25 538

     

     

     

     

     

    Unione

     

    89 728

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    10 280

     (83)

     

     

     

     

    TAC

     

    146 852

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

    Unione

    56 041


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (PLE/56-14)

    Francia

     

    9

     

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

     

    261

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    388

     

     

     

     

     

    Unione

     

    658

     

     

     

     

     

    TAC

     

    658

     

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7a

    (PLE/07A.)

    Belgio

     

    115

     

    TAC analitico

    Francia

     

    50

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    1 442

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    35

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 148

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 790

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 790

     

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7b e 7c

    (PLE/7BC.)

    Francia

     

    11

     

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

     

    63

     

     

     

     

     

    Unione

     

    74

     

     

     

     

     

    TAC

     

    74

     

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7d e 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgio

     

    1 498

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    4 993

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Regno Unito

    2 663

     

     

     

     

     

    Unione

     

    9 154

     

     

     

     

     

    TAC

     

    9 154

     

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7f e 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgio

     

    466

     

    TAC precauzionale

     

    Francia

     

    842

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    255

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    440

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 003

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 003

     

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

     

    4

     (84)

    TAC precauzionale

    Francia

     

    8

     (84)

    Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

    Irlanda

     

    30

     (84)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    17

     (84)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    8

     (84)

     

     

     

     

    Unione

     

    67

     (84)

     

     

     

     

    TAC

     

    67

     (84)

     

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

     

    59

     

    TAC precauzionale

     

    Francia

     

    237

     

     

     

     

     

    Portogallo

     

    59

     

     

     

     

     

    Unione

     

    355

     

     

     

     

     

    TAC

     

    355

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (POL/56-14)

    Spagna

     

    3

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    114

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    34

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    87

     

     

     

     

     

    Unione

     

    238

     

     

     

     

     

    TAC

     

    238

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    7

    (POL/07.)

    Belgio

     

    378

     (85)

    TAC precauzionale

     

     

    Spagna

     

    23

     (85)

     

     

     

     

    Francia

     

    8 712

     (85)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    929

     (85)

     

     

     

     

    Regno Unito

    2 121

     (85)

     

     

     

     

    Unione

     

    12 163

     (85)

     

     

     

     

    TAC

     

    12 163

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

     

    252

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    1 230

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 482

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 482

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    8c

    (POL/08C.)

    Spagna

     

    187

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    21

     

     

     

     

     

    Unione

     

    208

     

     

     

     

     

    TAC

     

    208

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

     

    246

     (86)

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

     

    8

     (86)  (87)

     

     

     

     

    Unione

     

    254

     (86)

     

     

     

     

    TAC

     

    254

     (86)

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgio

     

    28

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    3 292

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    8 314

     

     

     

     

     

    Francia

     

    19 567

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    83

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    452

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    6 374

     

     

     

     

     

    Unione

     

    38 110

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    41 703

     (88)

     

     

     

     

    TAC

     

    79 813

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

    (POK/56-14)

    Germania

     

    350

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    3 479

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    401

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    3 110

     

     

     

     

     

    Unione

     

    7 340

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    940

     (89)

     

     

     

     

    TAC

     

    8 280

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

     

    880

     (90)

    TAC analitico

     

     

    Unione

     

    880

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    7, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

     

    6

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    1 245

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    1 491

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    434

     

     

     

     

     

    Unione

     

    3 176

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 176

     

     

     

     

     


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e

    Scophthalmus rhombus

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (T/B/2AC4-C)

    Belgio

     

    477

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    1 018

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    260

     

     

     

     

     

    Francia

     

    123

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    3 609

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    7

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 004

     

     

     

     

     

    Unione

     

    6 498

     

     

     

     

     

    TAC

     

    6 498

     

     

     

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

     

    292

     (91)  (92)  (93)  (94)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    11

     (91)  (92)  (93)

     

     

     

     

    Germania

     

    14

     (91)  (92)  (93)

     

     

     

     

    Francia

     

    46

     (91)  (92)  (93)  (94)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    249

     (91)  (92)  (93)  (94)

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 125

     (91)  (92)  (93)  (94)

     

     

     

     

    Unione

     

    1 737

     (91)  (93)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 737

     (93)

     

     

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    acque dell’Unione della zona 3 a

    (SRX/03A-C.)

    Danimarca

     

    37

     (95)

    TAC precauzionale

     

     

    Svezia

     

    10

     (95)

     

     

     

     

    Unione

     

    47

     (95)

     

     

     

     

    TAC

     

    47

     

     

     

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

     

    920

     (96)  (97)  (98)  (99)

    TAC precauzionale

     

     

    Estonia

     

    5

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Francia

     

    4 127

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Germania

     

    12

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    1 329

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Lituania

     

    21

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    4

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Portogallo

     

    23

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Spagna

     

    1 111

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Regno Unito

    2 632

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Unione

     

    10 184

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    TAC

     

    10 184

     (98)  (99)

     

     

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    acque dell’Unione della zona 7d

    (SRX/07D.)

    Belgio

     

    133

     (100)  (101)  (102)  (103)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    1 112

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    7

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    Regno Unito

    222

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    Unione

     

    1 474

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 474

     (103)

     

     

     

     


    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 7d e 7e

    (RJU/7DE.)

    Belgio

     

    21

     (104)

    TAC precauzionale

    Estonia

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Francia

     

    105

     (104)

     

     

     

     

    Germania

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    27

     (104)

     

     

     

     

    Lituania

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Portogallo

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Spagna

     

    23

     (104)

     

     

     

     

    Regno Unito

     

    58

     (104)

     

     

     

     

    Unione

     

    234

     (104)

     

     

     

     

    TAC

     

    234

     (104)

     

     

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 8 e 9

    (SRX/89-C.)

    Belgio

     

    10

     (105)  (106)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    1 805

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Portogallo

     

    1 463

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Spagna

     

    1 471

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Regno Unito

    10

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Unione

     

    4 759

     (105)  (106)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 759

     (106)

     

     

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

     

    14

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    25

     

     

     

     

     

    Estonia

     

    14

     

     

     

     

     

    Spagna

     

    14

     

     

     

     

     

    Francia

     

    231

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    14

     

     

     

     

     

    Lituania

     

    14

     

     

     

     

     

    Polonia

     

    14

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    910

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 250

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    1 250

     (107)

     

     

     

     

    TAC

     

    2 500

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

     

    581

     (108)  (109)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    19 998

     (108)  (109)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    606

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Francia

     

    1 830

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    1 842

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Svezia

     

    5 459

     (108)  (109)  (110)

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 706

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Unione

     

    32 022

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Norvegia

     

    191 059

     (111)

     

     

     

     

    TAC

     

    922 064

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

     

    3a

    3a e 4bc

    4b

    4c

    6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    11 999

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    3 113

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

    (MAC/2CX14-)

    Germania

     

    23 416

     (112)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

     

    25

     (112)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

    Estonia

     

    195

     (112)

     

     

     

     

    Francia

     

    15 612

     (112)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    78 052

     (112)

     

     

     

     

    Lettonia

     

    144

     (112)

     

     

     

     

    Lituania

     

    144

     (112)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    34 147

     (112)

     

     

     

     

    Polonia

     

    1 649

     (112)

     

     

     

     

    Regno Unito

    214 647

     (112)

     

     

     

     

    Unione

     

    368 031

     (112)

     

     

     

     

    Norvegia

     

    16 492

     (113)  (114)

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    34 856

     (115)

     

     

     

     

    TAC

     

    922 064

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone e nei periodi seguenti:

     

    acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

    acque norvegesi della zona 2a

    acque delle Isole Fær Øer

     

    (MAC/*4A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

    Germania

    14 132

    1 904

    1 948

    Francia

    9 422

    1 268

    1 299

    Irlanda

    47 107

    6 349

    6 494

    Paesi Bassi

    20 609

    2 776

    2 841

    Regno Unito

    129 549

    17 463

    17 860

    Unione

    220 819

    29 760

    30 442


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

     

    34 708

     (116)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    230

     (116)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

    Portogallo

     

    7 174

     (116)

     

     

     

     

    Unione

     

    42 112

     

     

     

     

     

    TAC

     

    922 064

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    8b (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 915

    Francia

    19

    Portogallo

    602


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 2a e 4a

    (MAC/2A4A-N)

    Danimarca

     

    14 453

     

    TAC analitico

     

     

    Unione

     

    14 453

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

    (SOL/3ABC24)

    Danimarca

     

    447

     

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    26

     (117)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Paesi Bassi

    43

     (117)

     

     

     

     

    Svezia

     

    17

     

     

     

     

     

    Unione

     

    533

     

     

     

     

     

    TAC

     

    533

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (SOL/24-C.)

    Belgio

     

    1 461

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    668

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Germania

     

    1 169

     

     

     

     

     

    Francia

     

    292

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    13 194

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    751

     

     

     

     

     

    Unione

     

    17 535

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    10

     (118)

     

     

     

     

    TAC

     

    17 545

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (SOL/56-14)

    Irlanda

     

    46

     

    TAC precauzionale

     

     

    Regno Unito

    11

     

     

     

     

     

    Unione

     

    57

     

     

     

     

     

    TAC

     

    57

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7a

    (SOL/07A.)

    Belgio

     

    213

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    3

     

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

     

    77

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    68

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    96

     

     

     

     

     

    Unione

     

    457

     

     

     

     

     

    TAC

     

    457

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7b e 7c

    (SOL/7BC.)

    Francia

     

    6

     

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

     

    36

     

     

     

     

     

    Unione

     

    42

     

     

     

     

     

    TAC

     

    42

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7d

    (SOL/07D.)

    Belgio

     

    753

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    1 506

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Regno Unito

    538

     

     

     

     

     

    Unione

     

    2 797

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 797

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7e

    (SOL/07E.)

    Belgio

     

    52

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    556

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Regno Unito

    870

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 478

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 478

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7f e 7g

    (SOL/7FG.)

    Belgio

     

    1 032

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    103

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    52

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    465

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 652

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 652

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

     

    27

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    55

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Irlanda

     

    148

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    44

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    55

     

     

     

     

     

    Unione

     

    329

     

     

     

     

     

    TAC

     

    329

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    8a e 8b

    (SOL/8AB.)

    Belgio

     

    45

     

    TAC analitico

     

     

    Spagna

     

    8

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Francia

     

    3 361

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    252

     

     

     

     

     

    Unione

     

    3 666

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 666

     

     

     

     

     


    Specie:

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona:

    8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Spagna

     

    323

     

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

     

    535

     

     

     

     

     

    Unione

     

    858

     

     

     

     

     

    TAC

     

    858

     

     

     

     

     


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    3a

    (SPR/03A.)

    Danimarca

     

    8 920

     (119)  (120)

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    19

     (119)  (120)

     

     

     

     

    Svezia

     

    3 375

     (119)  (120)

     

     

     

     

    Unione

     

    12 314

     (119)  (120)

     

     

     

     

    TAC

     

    13 312

     (120)

     

     

     

     


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

     

    0

     (121)  (122)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Germania

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Francia

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Svezia

     

    0

     (121)  (122)  (123)

     

     

     

     

    Regno Unito

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Unione

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Norvegia

     

    0

     (121)

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    0

     (121)  (124)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

     (121)

     

     

     

     


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    7d e 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgio

     

    8

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    489

     

     

     

     

     

    Germania

     

    8

     

     

     

     

     

    Francia

     

    105

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    105

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    791

     

     

     

     

     

    Unione

     

    1 506

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 506

     

     

     

     

     


    Specie:

    Spinarolo

    Squalus acanthias

    Zona:

    acque dell’Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

    (DGS/15X14)

    Belgio

     

    20

     (125)

    TAC precauzionale

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

     

    4

     (125)

    Spagna

     

    10

     (125)

    Francia

     

    83

     (125)

    Irlanda

     

    53

     (125)

    Paesi Bassi

     

    0

     (125)

    Portogallo

     

    0

     (125)

    Regno Unito

     

    100

     (125)

    Unione

     

    270

     (125)

    TAC

     

    270

     (125)


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

     

    12

     (126)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    5 311

     (126)

     

     

     

     

    Germania

     

    469

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Spagna

     

    99

     (126)

     

     

     

     

    Francia

     

    441

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    334

     (126)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    3 197

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Portogallo

     

    11

     (126)

     

     

     

     

    Svezia

     

    75

     (126)

     

     

     

     

    Regno Unito

    1 264

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Unione

     

    11 213

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

    2 550

     (128)

     

     

     

     

    TAC

     

    13 763

     

     

     

     

     


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

     

    6 821

     (129)  (131)

    TAC analitico

     

     

    Germania

     

    5 322

     (129)  (130)  (131)

     

     

     

     

    Spagna

     

    7 260

     (131)  (133)

     

     

     

     

    Francia

     

    2 739

     (129)  (130)  (131)  (133)

     

     

     

     

    Irlanda

     

    17 726

     (129)  (131)

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    21 356

     (129)  (130)  (131)

     

     

     

     

    Portogallo

     

    699

     (131)  (133)

     

     

     

     

    Svezia

     

    675

     (129)  (131)

     

     

     

     

    Regno Unito

    6 419

     (129)  (130)  (131)

     

     

     

     

    Unione

     

    69 017

     (131)

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    1 600

     (132)

     

     

     

     

    TAC

     

    70 617

     

     

     

     

     


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    8c

    (JAX/08C.)

    Spagna

     

    10 015

     (134)

    TAC analitico

     

     

    Francia

     

    174

     

     

     

     

     

    Portogallo

     

    990

     (134)

     

     

     

     

    Unione

     

    11 179

     

     

     

     

     

    TAC

     

    11 179

     

     

     

     

     


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    9

    (JAX/09.)

    Spagna

     

    30 237

     (135)

    TAC analitico

     

     

    Portogallo

     

    86 634

     (135)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

     

    Unione

     

    116 871

     

     

     

     

     

    TAC

     

    116 871

     

     

     

     

     


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    10; acque dell’Unione della zona Copace (136)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    da fissare

     

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

    da fissare

     (137)

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

     

    TAC

    da fissare

     (137)

     

     

     

     


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell’Unione della zona Copace (138)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    da fissare

     

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

    da fissare

     (139)

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

     

    TAC

    da fissare

     (139)

     

     

     

     


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    acque dell’Unione della zona Copace (140)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    da fissare

     

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

    da fissare

     (141)

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

     

    TAC

    da fissare

     (141)

     

     

     

     


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    3a; acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (NOP/2A3A4.)

    Anno

    2019

     

    2020

     

     

     

     

    Danimarca

    54 949

     (142)  (144)

    64 940

     (142)  (147)

    TAC analitico

     

    Germania

    11

     (142)  (143)  (144)

    12

     (142)  (143)  (147)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    40

     (142)  (143)  (144)

    48

     (142)  (143)  (147)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    55 000

     (142)  (144)

    65 000

     (142)  (147)

     

     

     

    Norvegia

    14 500

     (145)

    14 500

     (145)

     

     

     

    Isole Fær Øer

    5 000

     (146)

    5 000

     (146)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    acque norvegesi della zona 4

    (I/F/04-N.)

    Svezia

     

    800

     (148)  (149)

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

     

    800

     

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 5b, 6 e 7

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

     

     

    Norvegia

     

    280

     (150)

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    acque norvegesi della zona 4

    (OTH/04-N.)

    Belgio

     

    60

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

     

    5 500

     

     

     

     

     

    Germania

     

    620

     

     

     

     

     

    Francia

     

    255

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    440

     

     

     

     

     

    Svezia

    Non pertinente

     (151)

     

     

     

     

    Regno Unito

    4 125

     

     

     

     

     

    Unione

     

    11 000

     (152)

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

     

     

    Norvegia

     

    6 750

     (153)  (154)

     

     

     

     

    Isole Fær Øer

    150

     (155)

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     


    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (3)  Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l’attività di pesca.

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (7)  Da pescare nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

    (8)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

    3 000

    (9)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

    Molva (LIN/*5B67-)

    8 000

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (10)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

    2 000

    (11)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (12)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

    (13)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (14)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell’Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito.

    50 000

    (15)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (17)  Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (18)  Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (19)  Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (21)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

    (22)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (23)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

    (24)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

    (25)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

    Mull of Kintyre (55° 17.9′ N, 05° 47.8′ O);

    un punto con le coordinate 55° 04′ N, 05° 23′ O; e

    Corsewall Point (55° 00.5′ N, 05° 09.4′ O).

    (26)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

    (27)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

    a ovest dalla costa dell’Irlanda;

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (28)  La zona è aumentata dell’area delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

    a ovest dalla costa dell’Irlanda;

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (29)  Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

    (30)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Il TAC e i contingenti degli Stati membri saranno modificati dopo la formulazione del parere scientifico per questo stock. Il TAC e il contingente per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono stati fissati nel regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 1).

    (31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (32)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

    (33)  Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (34)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (35)  Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

    (36)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (37)  Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

    (38)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4; nelle acque dell’Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

    (39)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

    (40)  Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

    (41)  Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

    (42)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6; nelle acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

    (43)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

    (44)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

    (45)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (46)  Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell’Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

    (47)  Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (48)  Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

    (49)  Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

    (50)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

    (51)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (52)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

    (53)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (54)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2 a 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (55)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 37 500 tonnellate per l’Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 7 %.

    (56)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (57)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

    190 809

    (58)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

    190 809

    (59)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

    (60)  Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

    40 000

    Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

    18 %

    (61)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (62)  Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

    9 375

    (63)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (64)  Da pescare nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

    (65)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell’Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco.

    (66)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (67)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (68)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (69)  Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

    (70)  Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

    (71)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

    3 000

    (72)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

    Molva (LIN/*5B67-)

    8 000

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (73)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

    2 000

    (74)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

    (75)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

    75

    (76)  Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Spagna

    795

    Francia

    498

    Irlanda

    957

    Regno Unito

    387

    Unione

    2 637

    (77)  Esclusivamente per le catture prelevate nell’ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

    2 tonnellate nell’unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese);

    0,7 tonnellate nell’unità funzionale 31 nell’arco di 7 giorni in luglio.

    (78)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

    (79)  Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito nell’unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30):

    77

    (80)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (81)  La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (82)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

    (83)  di cui non più di 300 tonnellate possono essere prelevate nel Skagerrak (PLE/*03AN.).

    (84)  Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

    (85)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

    (86)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

    (87)  In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

    (88)  Può essere prelevato unicamente nelle acque dell’Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (89)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

    (90)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (91)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell’Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (92)  Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (93)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell’Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (94)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (95)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

    (96)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (97)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (98)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell’Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito nelle acque dell’Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja microocellata

    Zona:

    acque dell’Unione delle zone 7f e 7g

    (RJE/7FG.)

    Belgio

     

    17

     

    TAC precauzionale

     

     

    Estonia

     

    0

     

     

     

     

     

    Francia

     

    79

     

     

     

     

     

    Germania

     

    0

     

     

     

     

     

    Irlanda

     

    25

     

     

     

     

     

    Lituania

     

    0

     

     

     

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

     

     

     

    Portogallo

     

    0

     

     

     

     

     

    Spagna

     

    21

     

     

     

     

     

    Regno Unito

    50

     

     

     

     

     

    Unione

     

    192

     

     

     

     

     

    TAC

     

    192

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate.

    (99)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

    (100)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

    (101)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (102)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

    (103)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

    (104)  Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52per le zone ivi specificate.

    (105)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (106)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all’obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    acque dell’Unione della zona 8

    (RJU/8-C.)

    Belgio

     

    0

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    13

     

     

     

     

    Portogallo

     

    10

     

     

     

     

    Spagna

     

    10

     

     

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

     

     

    Unione

     

    33

     

     

     

     

    TAC

     

    33

     

     

     

     


    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    acque dell’Unione della zona 9

    (RJU/9-C.)

    Belgio

     

    0

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

     

    20

     

     

     

     

    Portogallo

     

    15

     

     

     

     

    Spagna

     

    15

     

     

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

     

     

    Unione

     

    50

     

     

     

     

    TAC

     

    50

     

     

     

     

    (107)  Da prelevare nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

    (108)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle due zone seguenti:

     

    acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

    acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

    Belgio

    78

    80

    Danimarca

    2 695

    2 756

    Germania

    82

    84

    Francia

    247

    252

    Paesi Bassi

    248

    254

    Svezia

    736

    753

    Regno Unito

    230

    235

    Unione

    4 316

    4 414

    (109)  Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

    (110)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

    271

    Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (111)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

    55 397

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

    3 000

    (112)  Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (113)  Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

    (114)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

    38 212

    (115)  Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell’Unione) (MAC/*24N59).

    (116)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    (117)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell’Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

    (118)  Può essere pescato solo nelle acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

    (119)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (120)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (121)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

    (122)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (123)  Inclusi i cicerelli.

    (124)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

    (125)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell’ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all’obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 16 e 52. In deroga all’articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l’attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l’elenco delle navi partecipanti.

    (126)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (127)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

    (128)  Può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

    (129)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).

    (130)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (131)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (132)  Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.

    (133)  Condizione speciale: fino all’80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

    (134)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

    (135)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

    (136)  Acque circostanti le Azzorre.

    (137)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

    (138)  Acque circostanti Madera.

    (139)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

    (140)  Acque circostanti le Isole Canarie.

    (141)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

    (142)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (143)  Contingente da pescare solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

    (144)  Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

    (145)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

    (146)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

    (147)  Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

    (148)  Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

    (149)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

    400

    (150)  Da pescare esclusivamente con palangari.

    (151)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (152)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (153)  Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

    (154)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (155)  Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).

    Appendice

    I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

    Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k. Razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

    Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

    Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

    Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.

    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (HER/1/2-)

    Belgio

    12

     (1)

    TAC analitico

    Danimarca

    11 724

     (1)

     

     

    Germania

    2 053

     (1)

     

     

    Spagna

    39

     (1)

     

     

    Francia

    506

     (1)

     

     

    Irlanda

    3 035

     (1)

     

     

    Paesi Bassi

    4 195

     (1)

     

     

    Polonia

    593

     (1)

     

     

    Portogallo

    39

     (1)

     

     

    Finlandia

    181

     (1)

     

     

    Svezia

    4 344

     (1)

     

     

    Regno Unito

    7 495

     (1)

     

     

    Unione

    34 216

     (1)

     

     

    Isole Fær Øer

    7 000

     (2)  (3)

     

     

    Norvegia

    30 794

     (2)  (4)

     

     

    TAC

    525 594

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    30 794

     

    2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

    Belgio

    2

    Danimarca

    2 400

    Germania

    420

    Spagna

    8

    Francia

    103

    Irlanda

    621

    Paesi Bassi

    858

    Polonia

    121

    Portogallo

    8

    Finlandia

    37

    Svezia

    889

    Regno Unito

    1 533


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 600

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    322

     

    Spagna

    2 900

     

    Irlanda

    322

     

    Francia

    2 387

     

    Portogallo

    2 900

     

    Regno Unito

    10 087

     

    Unione

    21 518

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 595

     (5)

    TAC analitico

    Regno Unito

    355

     (5)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    1 950

     (5)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    1 e 2b

    (COD/1/2B.)

    Germania

    5 038

     (8)

    TAC analitico

    Spagna

    11 688

     (8)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    2 255

     (8)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Polonia

    2 244

     (8)

     

     

    Portogallo

    2 418

     (8)

     

     

    Regno Unito

    3 286

     (8)

     

     

    Altri Stati membri

    366

     (6)  (8)

     

     

    Unione

    27 295

     (7)  (8)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    18

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    106

     

    Regno Unito

    761

     

    Unione

    885

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (GRV/514GRN)

    Unione

    75

     (9)

    TAC analitico

     

     

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     (10)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    60

     (11)

    TAC analitico

     

     

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     (12)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    2b

    (CAP/02B.)

    Unione

    0

     

    TAC analitico

    TAC

    0

     

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    0

     

    TAC analitico

    Germania

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0

     

     

     

    Tutti gli Stati membri

    0

     (13)

     

     

    Unione

    0

     (14)

     

     

    Norvegia

    0

     (14)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    236

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    142

     

    Regno Unito

    722

     

    Unione

    1 100

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    acque delle Isole Fær Øer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    1 100

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    75

     

    Francia

    120

     

    Paesi Bassi

    105

     

    Regno Unito

    1 100

     

    Unione

    2 500

     (15)

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e molva dypterygia

    Zona:

    acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    552

     

    TAC analitico

    Francia

    1 225

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    108

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    1 885

     (16)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    1 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    1 000

     

    Unione

    2 000

     

    Norvegia

    1 200

     

    Isole Fær Øer

    1 200

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    1 400

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    1 400

     

    Unione

    2 800

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    2 040

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    328

     

    Regno Unito

    182

     

    Unione

    2 550

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    acque internazionali delle zone 1 e 2

    (POK/1/2INT)

    Unione

    0

     

    TAC analitico

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    52

     

    TAC analitico

    Germania

    322

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    1 571

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    52

     

     

     

    Regno Unito

    603

     

     

     

    Unione

    2 600

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    25

     (17)

    TAC analitico

    Regno Unito

    25

     (17)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    50

     (17)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    acque internazionali delle zone 1 e 2

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    1 800

     (18)

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    1 925

     (19)

    TAC analitico

    Unione

    1 925

     (19)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Norvegia

    575

     (19)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (GHL/5-14GL)

    Germania

    4 289

     

    TAC analitico

    Regno Unito

    226

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    4 515

     (20)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Norvegia

    575

     

     

     

    Isole Fær Øer

    110

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214S)

    Estonia

    0

     

    TAC analitico

    Germania

    0

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    0

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

     

     

     

    Irlanda

    0

     

     

     

    Lettonia

    0

     

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

     

    Polonia

    0

     

     

     

    Portogallo

    0

     

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

     

    Unione

    0

     

     

     

    TAC

    0

     

     

     


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque profonde)

    Sebastes spp.

    Zona:

    acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214D)

    Estonia

    26

     (21)  (22)

    TAC analitico

    Germania

    519

     (21)  (22)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    91

     (21)  (22)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    48

     (21)  (22)

     

     

    Irlanda

    0

     (21)  (22)

     

     

    Lettonia

    9

     (21)  (22)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (21)  (22)

     

     

    Polonia

    47

     (21)  (22)

     

     

    Portogallo

    109

     (21)  (22)

     

     

    Regno Unito

    1

     (21)  (22)

     

     

    Unione

    850

     (21)  (22)

     

     

    TAC

    5 500

     (21)  (22)

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes mentella

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (REB/1N2AB.)

    Germania

    766

     

    TAC analitico

    Spagna

    95

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    84

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    405

     

     

     

    Regno Unito

    150

     

     

     

    Unione

    1 500

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    acque internazionali delle zone 1 e 2

    (RED/1/2INT)

    Unione

    da fissare

     (23)  (24)

    TAC analitico

     

     

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    13 686

     (25)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (RED/N1G14P)

    Germania

    655

     (26)  (27)  (28)

    TAC analitico

    Francia

    3

     (26)  (27)  (28)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    5

     (26)  (27)  (28)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    663

     (26)  (27)  (28)

     

     

    Norvegia

    561

     (26)  (27)

     

     

    Isole Fær Øer

    0

     (26)  (27)  (29)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (RED/N1G14D)

    Germania

    1 976

     (30)

    TAC analitico

    Francia

    10

     (30)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    14

     (30)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    2 000

     (30)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    1

     

    TAC analitico

    Germania

    92

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    6

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    1

     

     

     

    Unione

    100

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    117

     (31)

    TAC analitico

    Francia

    47

     (31)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    186

     (31)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    350

     (31)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Altre specie (32)

    Zona:

    acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    281

     

    TAC analitico

    Francia

    253

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    166

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    700

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Pesce piatto

    Zona:

    acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    9

     

    TAC analitico

    Francia

    7

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    34

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    50

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Catture accessorie (33)

    Zona:

    acque groenlandesi

    (B-C/GRL)

    Unione

    800

     

    TAC precauzionale

     

     

     

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

    (2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

    (3)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (4)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

    (5)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:

    1.

    non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio;

    2.

    i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

    Codici di dichiarazione

    Limiti geografici

    COD/GRL1

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00′ O e a sud di 60° 45′ N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00′ O e a sud di 62° 30′ N.

    COD/GRL2

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30′ N.

    (6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    (9)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (10)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    25

    (11)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (12)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    40

    (13)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

    (14)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2019 e il 30 aprile 2020.

    (15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

    (16)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

    665

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (19)  Da pescare a sud di 68° N.

    (20)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

    (21)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

    (22)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

    (23)  La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

    (24)  Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (25)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

    (26)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

    (27)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

    (28)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (29)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

    (30)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    59° 15' N

    54° 26' O

    2

    59° 15' N

    44° 00' O

    3

    59° 30' N

    42° 45' O

    4

    60° 00' N

    42° 00' O

    5

    62° 00' N

    40° 30' O

    6

    62° 00' N

    40° 00' O

    7

    62° 40' N

    40° 15' O

    8

    63° 09' N

    39° 40' O

    9

    63° 30' N

    37° 15' O

    10

    64° 20' N

    35° 00' O

    11

    65° 15' N

    32° 30' O

    12

    65° 15' N

    29° 50' O

    (31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (32)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    (33)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0

     (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

     (1)


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0

     (2)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

     (2)


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    95

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    397

     

    Lettonia

    95

     

    Lituania

    95

     

    Polonia

    324

     

    Spagna

    1 221

     

    Francia

    170

     

    Portogallo

    1 673

     

    Regno Unito

    795

     

    Unione

    4 865

     

    TAC

    8 531

     


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3L

    (WIT/N3L.)

    Unione

    0

     (3)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

     (3)


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Estonia

    52

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    52

     

    Lituania

    52

     

    Unione

    156

     

    TAC

    1 175

     


    Specie:

    Passera canadese

    Argentina silus

    Zona:

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0

     (4)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

     (4)


    Specie:

    Passera canadese

    Argentina silus

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0

     (5)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

     (5)


    Specie:

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona:

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128

     (6)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    128

     (6)

    Lituania

    128

     (6)

    Polonia

    227

     (6)

    Unione

    Non pertinente

     (6)  (7)

    TAC

    34 000

     


    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0

     (8)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    17 000

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0

     (9)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

     (9)


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3LNO (10)  (11)

    (PRA/N3LNO.)

    Estonia

    0

     (12)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    0

     (12)

    Lituania

    0

     (12)

    Polonia

    0

     (12)

    Spagna

    0

     (12)

    Portogallo

    0

     (12)

    Unione

    0

     (12)

    TAC

    0

     (12)


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M (13)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente

     (14)

    TAC analitico


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    340

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    347

     

    Lettonia

    48

     

    Lituania

    24

     

    Spagna

    4 650

     

    Portogallo

    1 944

     

    Unione

    7 353

     

    TAC

    12 542

     


    Specie:

    Razza

    Rajidae

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonia

    283

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    62

     

    Spagna

    3 403

     

    Portogallo

    660

     

    Unione

    4 408

     

    TAC

    7 000

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    895

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    615

     

    Lettonia

    895

     

    Lituania

    895

     

    Unione

    3 300

     

    TAC

    18 100

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571

     (15)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    513

     (15)

    Lettonia

    1 571

     (15)

    Lituania

    1 571

     (15)

    Spagna

    233

     (15)

    Portogallo

    2 354

     (15)

    Unione

    7 813

     (15)

    TAC

    8 590

     (15)


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    5 229

     

    Unione

    7 000

     

    TAC

    20 000

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0

     (16)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    0

     (16)

    Unione

    0

     (16)

    TAC

    0

     (16)


    Specie:

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona:

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    333

     

    Unione

    588

     (17)

    TAC

    1 000

     


    (1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2020.

    (7)  Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

    29 467

    (8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (10)  Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    (11)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    46° 00' 0

    47° 49' 0

    2

    46° 25' 0

    47° 27' 0

    3

    46 °42' 0

    47° 25' 0

    4

    46° 48' 0

    47° 25' 50

    5

    47° 16' 50

    47° 43' 50

    (12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    2

    47° 30' 0

    44° 15' 0

    3

    46° 55' 0

    44° 15' 0

    4

    46° 35' 0

    44° 30' 0

    5

    46° 35' 0

    45° 40' 0

    6

    47° 30' 0

    45° 40' 0

    7

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    (14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di giorni di pesca

     

    Danimarca

    33

     

    Estonia

    391

     (*1)

    Spagna

    64

     

    Lettonia

    123

     

    Lituania

    145

     

    Polonia

    25

     

    Portogallo

    17

     

    (*1)  La commissione della NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2019 che l'Unione europea (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda St Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2020. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell'Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.

    (15)  Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1o luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4 295

    (16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (17)  Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

    Spagna

    509

    Portogallo

    667

    Unione

    1 176

    ALLEGATO ID

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    169,35

     (4)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    314,77

     (7)

    Spagna

    6 107,60

     (2)  (4)  (7)

    Francia

    6 026,60

     (2)  (3)  (4)

    Croazia

    952,53

     (6)

    Italia

    4 756,49

     (4)  (5)

    Malta

    390,24

     (4)

    Portogallo

    574,31

     (7)

    Altri Stati membri

    68,11

     (1)

    Unione

    19 360

     (2)  (3)  (4)  (5)

    Assegnazione supplementare speciale

    100

     (7)

    TAC

    36 000

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 509,07

     (9)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    1 047,82

     (9)  (10)

    Altri Stati membri

    128,81

     (8)  (9)

    Unione

    7 685,70

     (11)

    TAC

    13 200

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    4 712,18

     (12)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    299,03

     (12)

    Unione

    5 011,21

     

    TAC

    14 000

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Mar Mediterraneo

    (SWO/MED)

    Croazia

    14,64

     (13)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Cipro

    53,99

     (13)

    Spagna

    1 667,58

     (13)

    Francia

    123,77

     (13)

    Grecia

    1 103,91

     (13)

    Italia

    3 418,68

     (13)

    Malta

    405,58

     (13)

    Unione

    6 780,60

     (13)

    TAC

    9 583,07

     


    Specie:

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    2 891,01

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    16 312,85

     

    Francia

    5 203,15

     

    Regno Unito

    188,45

     

    Portogallo

    2 273,97

     

    Unione

    26 869,43

     (14)

    TAC

    33 600

     


    Specie:

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    905,86

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    297,70

     

    Portogallo

    633,94

     

    Unione

    1 837,50

     

    TAC

    24 000

     


    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    8 055,73

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    4 428,60

     

    Portogallo

    3 058,33

     

    Unione

    15 542,66

     

    TAC

    62 500

     


    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    22,88

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    380,48

     

    Portogallo

    46,44

     

    Unione

    449,80

     (15)

    TAC

    1 670

     


    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    0

     

    Unione

    0

     

    TAC

    355

     


    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    110 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a est di 45° O

    (SAI/AE45W)

    TAC

    1 271

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

    (SAI/AW45W)

    TAC

    1 030

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Verdesca

    Prionace glauca

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (BSH/AN05N)

    Irlanda

    1

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    27 062

     

    Francia

    152

     

    Portogallo

    5 363

     (16)

    Unione

    32 578

     

    TAC

    39 102

     


    Specie:

    Verdesca

    Prionace glauca

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (BSH/AS05N)

    TAC

    28 923

     (17)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    925,33

    Francia

    429,87

    Unione

    1 355,20

    (3)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    100

    Unione

    100

    (4)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    122,15

    Francia

    120,53

    Italia

    95,13

    Cipro

    3,39

    Malta

    7,80

    Unione

    349,01

    (5)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    95,13

    Unione

    95,13

    (6)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

    Croazia

    857,28

    Unione

    857,28

    (7)  Come concordato durante la riunione annuale dell’ICCAT, nel 2020 l’Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un’assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente ai pescherecci per la pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

    Grecia

    4,5

    Spagna

    87,3

    Portogallo

    8,2

    Unione

    100

    (8)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

    (10)   36,34 tonnellate sono state assegnate al Portogallo per compensare una doppia deduzione del 2018.

    (11)  Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).

    (12)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

    (13)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

    (14)  Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell’Unione che pescano l’alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

    1 253.

    (15)  Dopo il trasferimento di due tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05)

    (16)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.

    (17)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.

    ALLEGATO IE

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    I TAC sottostanti non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC

    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    pm

     (1)

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (2)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    pm

     (2)

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    pm

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    Sottozona SEAFO D

    (TOP/F47D)

    TAC

    pm

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottozona D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    pm

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (3)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    pm

     (3)

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    pm

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pentaceri australi

    Pseudopentaceros spp.

    Zona:

    SEAFO

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    pm

     

    TAC precauzionale


    (1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

    (2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S;

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

    ALLEGATO IF

    TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

    Specie:

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona:

    Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)

    Unione

    11

     (1)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    17 647

     


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta..

    ALLEGATO IG

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (BET/F7120S)

    Unione

    2 000

     (1)

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

     (1)

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    3 170,36

     

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

     


    (1)  Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    da fissare

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    da fissare

     

    Lituania

    da fissare

     

    Polonia

    da fissare

     

    Unione

    da fissare

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (TOT/SPR-AE)

    TAC

    da fissare

     (1)

    TAC precauzionale


    (1)  TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) seguenti:

    Blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146° 30' E e 147° 30' E,

    Blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E,

    Blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,

    Blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E,

    Blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.

    ALLEGATO IJ

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    Le catture di tonno albacora da parte di pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Zona di competenza della IOTC

    (YFT/IOTC)

    Francia

    29 501

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Italia

    2 515

     

    Spagna

    45 682

     

     

     

     

    Unione

    77 698

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    ALLEGATO IK

    ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Zona Del Cano (1)

    (TOT/F517DC)

    Unione

    18,33

     (2)

    TAC precauzionale

    TAC

    55

     (2)


    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Williams Ridge (3)

    (TOT/F574WR)

    Unione

    da fissare

     (4)

    TAC precauzionale

    TAC

    140

     (4)


    (1)  Acque internazionali della sottozona 51.7 della FAO compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti ad est e a ovest.

    (2)  Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. I palangari non devono avere più di 3 000 ami per trave e devono essere calati a una distanza minima di 3 miglia nautiche gli uni dagli altri.

    Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

    (3)  Zona della sottozona 57.4 della FAO delimitata dalla coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 30' 00" S

    80° 00' 00" E

    2

    55° 00' 00" S

    80° 00' 00" E

    3

    55° 00' 00" S

    85° 00' 00" E

    4

    52° 30' 00" S

    85° 00' 00" E

    (4)  Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.

    Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

    ALLEGATO IL

    ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Zona della convenzione IATTC

    (BET/IATTC)

    Unione

    500

     (1)

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

     


    (1)  Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.


    ALLEGATO II

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

    1.1.

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)

    nel periodo di gestione 2018 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2020.

    Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall’applicazione del presente allegato con effetto immediato.

    2.   DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e

    ii)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)

    «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    «zona»: la divisione CIEM 7e;

    d)

    «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

    3.   LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ

    Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell’Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   NAVI AUTORIZZATE

    4.1

    Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2

    Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.3

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell’Unione

    5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    «Tabella I

    Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    Belgio

    176

    Francia

    188

    Regno Unito

    222

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    Belgio

    176

    Francia

    191

    Regno Unito

    176»

    6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

    6.1.

    Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

    6.2.

    Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

    a)

    l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

    7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.

    I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.

    7.5.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.6.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

    8.1.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    8.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    9.   OBBLIGO GENERALE

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.   PERIODI DI GESTIONE

    10.1.

    Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

    11.1.

    Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui esso dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e la potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

    11.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.

    Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

    12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.   RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per l’attrezzo trainato e fisso, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    15.   TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2018 e 2019, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (2) S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzo notificato

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)

    Condizione speciale che si applica all’attrezzo o agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato II in funzione della scelta dell’attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)

    Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO III

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a, 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate di seguito e nell’appendice del presente allegato:

    Zona di gestione del cicerello

    Riquadri statistici CIEM

    1r

    31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

    2r

    35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

    3r

    41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

    4

    38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

    5r

    47–52 F1–F5

    6

    41–43 G0–G3; 44 G1

    7r

    47–52 E6–F0

    Appendice

    Zone di gestione del cicerello

    Image 1

    ALLEGATO IV

    CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

    Le zone seguenti nella tabella sottostante sono chiuse alla pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), nei periodi indicati:

    Chiusure limitate nel tempo

    N.

    Denominazione della zona

    Coordinate

    Periodo

    Altre osservazioni

    1

    Stanhope ground

    60° 10' N - 01° 45' E

    60° 10' N - 02° 00' E

    60° 25' N - 01° 45' E

    60° 25' N - 02° 00' E

    dal 1° gennaio al 30 aprile

     

    2

    Long Hole

    59° 07,35' N - 0° 31,04' O

    59° 03,60' N - 0° 22,25' O

    58° 59,35' N - 0° 17,85' O

    58° 56,00' N - 0° 11,01' O

    59° 56,60' N - 0° 08,85' O

    58° 59,86' N - 0° 15,65' O

    59° 03,50' N - 0° 20,00' O

    59° 08,15' N - 0° 29,07' O

    dal 1° gennaio al 31 marzo

     

    3

    Coral edge

    58° 51,70' N - 03° 26,70' E

    58° 40,66' N - 03° 34,60' E

    58° 24, 00' N - 03° 12,40' E

    58° 24, 00' N - 02° 55,00' E

    58° 35, 65' N - 02° 56,30' E

    dal 1° gennaio al 29 febbraio

     

    4

    Papa Bank

    59° 56' N - 03° 08' O

    59° 56' N - 02° 45' O

    59° 35' N - 03° 15' O

    59° 35' N - 03° 35' O

    dal 1° gennaio al 15 marzo

     

    5

    Foula Deeps

    60° 17,50' N - 01° 45' O

    60° 11,00' N - 01° 45' O

    60° 11,00' N - 02° 10' O

    60° 20,00' N - 02° 00' O

    60° 20,00' N - 01° 50' O

    dal 1° novembre al 31 dicembre

     

    6

    Egersund Bank

    58° 07,40' N - 04° 33,00' E

    57° 53,00' N - 05° 12,00' E

    57° 40,00' N - 05° 10,90' E

    57° 57,90' N - 04° 31,90' E

    dal 1° gennaio al 31 marzo

    (10 x 25 miglia marine)

    7

    A est dell’Isola di Fair

    59° 40' N - 01° 23' O

    59° 40' N - 01° 13' O

    59° 30' N - 01° 20' O

    59° 10' N - 01° 20' O

    59° 30' N - 01° 28' O

    59° 10' N - 01° 28' O

    dal 1° gennaio al 15 marzo

     

    8

    West Bank

    57° 15' N - 05° 01' E

    56° 56' N - 05° 00' E

    56° 56' N - 06° 20' E

    57° 15' N - 06° 20' E

    dal 1° febbraio al 15 marzo

    (18 x 4 miglia marine)

    9

    Revet

    57° 28,43' N - 08° 05,66' E

    57° 27,44' N - 08° 07,20' E

    57° 51,77' N - 09° 26,33' E

    57° 52,88' N - 09° 25,00' E

    dal 1° febbraio al 15 marzo

    (1,5 x 49 miglia marine)

    10

    Rabarberen

    57° 47,00' N - 11° 04,00' E

    57° 43,00' N - 11° 04,00' E

    57° 43,00' N - 11° 09,00' E

    57° 47,00' N – 11° 09,00' E

    dal 1° febbraio al 15 marzo

    A est di Skagen

    (2,7 x 4 miglia marine)


    ALLEGATO V

    AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    PARTE A

    NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    77

    DK

    25

    57

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SV

    10

    UK

    18

     

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    80

    DE

    16

    50

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    UK

    14

    Non assegnate

    2

     

    Sgombro (1)

    Non pertinente

    Non pertinente

    70

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    480

    DK

    450

    150

    UK

    30

    Acque delle Isole Fær Øer

    Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

    26

    BE

    0

    13

    DE

    4

    FR

    4

    UK

    18

     

    Pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

    8 (2)

    Non pertinente

    4

     

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE

    0

    26

    DE

    10

    FR

    40

    UK

    20

     

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE (3)

    8

    20 (4)

    FR (3)

    12

    Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

    70

    Non pertinente

    22 (4)

     

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

    34

    DE

    2

    20

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    UK

    7

    SE

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

     

    Pesca con palangari

    10

    UK

    10

    6

     

    Sgombro

    20

    DK

    2

    12

    BE

    1

    DE

    2

    FR

    2

    IE

    3

    NL

    2

    SE

    2

    UK

    6

     

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    DK

    5

    20

    DE

    2

    IE

    2

    FR

    1

    NL

    2

    PL

    1

    SE

    3

    UK

    4

    1, 2b (5)

    Attività di pesca della grancevola artica con nasse

    20

    EE

    1

    Non applicabile

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3

    PARTE B

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    Da fissare

    Da fissare

    Isole Fær Øer

    Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

    Suri/Sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

    20

    14

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    Da fissare

    Aringa, 3a

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    14

    14

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela (6)

    Lutiani (acque della Guyana francese)

    45

    45


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    (2)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

    (3)  Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

    (4)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer».

    (5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (6)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


    ALLEGATO VI

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

    1.   

    Numero massimo di navi dell’Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    37

    Unione

    97

    2.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    364

    Francia

    130

    Italia

    30

    Cipro

    20 (2)

    Malta

    54 (2)

    Unione

    598

    3.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    16

    Italia

    12

    Unione

    28

    4.   

    Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A  (3)

     

    Numero di pescherecci (4)

     

    Cipro (5)

    Grecia (6)

    Croazia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta (7)

    Portogallo

    Pescherecci con reti da circuizione

    1

    1

    16

    19

    22

    6

    1

    0

    Pescherecci con palangari

    23 (8)

    0

    0

    35

    8

    49

    61

    0

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    0

    0

    0

    37

    69

    0

    76 (9)

    Lenze a mano

    0

    0

    12

    0

    33 (10)

    1

    0

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    0

    Pescherecci di stazza ridotta

    0

    13

    0

    0

    130

    599

    52

    0

    Altri pescherecci artigianali (11)

    0

    42

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5.   

    Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro (12)

    Stato membro

    Numero di tonnare (13)

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    3

    6.   

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Spagna

    10

    11 852

    Italia

    13

    12 600

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Croazia

    7

    7 880

    Malta

    6

    12 300


    Tabella B  (14)

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) (15)

    Spagna

    6 300

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Croazia

    2 947

    Malta

    8 786

    Portogallo

    350

    7.   

    Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    8.   

    Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

    Numero massimo di pescherecci con palangari

    Spagna

    23

    190

    Francia

    11

    Portogallo

    79

    Unione

    34

    269


    (1)  I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

    (2)  Questo numero può essere aumentato se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

    (3)  I numeri riportati nella tabella A dovrebbero essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2020.

    (4)  I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

    (5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

    (6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

    (7)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (8)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

    (9)  Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera

    (10)  Pescherecci per lenze che operano nell’Atlantico.

    (11)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

    (12)  I numeri riportati al punto 5 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2020 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell’ICCAT il 6 marzo 2020.

    (13)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

    (14)  La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a 350 tonnellate di capacità di allevamento) è coperta dalla capacità inutilizzata dell’Unione di cui alla tabella A.

    (15)  I numeri riportati nella tabella B del punto 6 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2020.


    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Nel 2019/2020 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

    Tabella A

    Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

    Stato membro

    Zona

    Numero massimo di navi

    Spagna

    48.6

    1

    Spagna

    88.1

    1

    Tabella B

    TAC e limiti applicabili alle catture accessorie

    ITAC sottostanti, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

    Sottozona

    Regione

    Campagna

    SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)

    Limite di cattura del Dissostichus mawsoni(t)/SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)

    Limite di cattura del Dissostichus mawsoni (t)/Tutta la sottozona

    Limite applicabile alle catture accessorie (t)/SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)

    Razze

    Macrourus spp. (1)

    Altre specie

    48.6

    Tutta la sottozona

    dal 1o dicembre 2019 al 30 novembre 2020

    48.6_2

    140

    670

    7

    22

    22

    48.6_3

    38

    2

    6

    6

    48.6_4

    163

    8

    26

    26

    48.6_5

    329

    16

    53

    23

    88.1.

    Tutta la sottozona

    dal 1o dicembre 2019 al 31 agosto 2020

    A, B, C, G (2)

    597

    3 140  (3)

    30

    96

    30

    G, H, I, J, K (4)

    2 072

    104

    317

    104

    Zona di ricerca speciale dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross

    426

    23

    72

    23


    (1)  Nella zona 88.1 solo quando le catture di Macrourus spp. effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall’undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all’ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano del 16 % le catture di Dissostichus spp. effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

    (2)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

    (3)  La specie bersaglio è il Dissostichus mawsoni. Ogni Dissostichus eleginoides catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo del Dissostichus mawsoni.

    (4)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

    Appendice

    PARTE A

    Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6

    Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_2

     

    54°00’S 01°00' E

     

    55°00’S 01°00' E

     

    55°00’S 02°00' E

     

    55°30’S 02°00' E

     

    55°30’S 04°00' E

     

    56°30’S 04°00' E

     

    56°30’S 07°00' E

     

    56°00’S 07°00’E

     

    56°00’S 08°00’E

     

    54°00’S 08°00' E

     

    54°00’S 09°00' E

     

    53°00’S 09°00' E

     

    53°00’S 03°00' E

     

    53°30’S 03°00' E

     

    53°30’S 02°00' E

     

    54°00’S 02°00' E

    Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_3

     

    64°30’S 01°00' E

     

    66°00’S 01°00' E

     

    66°00’S 04°00' E

     

    65°00’S 04°00' E

     

    65°00’S 07°00' E

     

    64°30’S 07°00' E

    Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_4

     

    68°20’S 10°00' E

     

    68°20’S 13°00' E

     

    69°30’S 13°00' E

     

    69°30’S 10°00' E

     

    69°45’S 10°00' E

     

    69°45’S 06°00' E

     

    69°00’S 06°00' E

     

    69°00’S 10°00' E

    Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_5

     

    71°00’S 15°00' O

     

    71°00’S 13°00' O

     

    70°30’S 13°00' O

     

    70°30’S 11°00' O

     

    70°30’S 10°00' O

     

    69°30’S 10°00' O

     

    69°30’S 09°00' O

     

    70°00’S 09°00' O

     

    70°00’S 08°00' O

     

    69°30’S 08°00' O

     

    69°30’S 07°00' O

     

    70°30’S 07°00' O

     

    70°30’S 10°00' O

     

    71°00’S 10°00' O

     

    71°00’S 11°00' O

     

    71°30’S 11°00' O

     

    71°30’S 15°00' O

    Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units — SSRU)

    Regione

    SSRU

    Confine

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

     

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

     

    F

    Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S.

     

    G

    Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40′ S.

     

    H

    Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    I

    Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

     

    J

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

     

    K

    Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

     

    L

    Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

     

    M

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    Parte B

    NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL’EUPHAUSIA SUPERBA

    Informazioni generali

    Membro: …

    Campagna di pesca: …

    Nome della nave: …

    Livello di catture previsto (in tonnellate): …

    Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

    Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

    Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell’intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L’intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

    Sottozona/Divisione

    Selezionare la casella corrispondente

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2

    Tecnica di pesca

    :

    Selezionare la casella corrispondente

    □ Rete da traino convenzionale

    □ Sistema di pesca continua

    □ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

    □ Altri metodi (precisare)

    Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

    Tipo di prodotto

    Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (1)

    Congelato intero

     

    Bollito

     

    Farina

     

    Olio

     

    Altro prodotto (precisare)

     

    Configurazione delle reti

    Misure delle reti

    Rete 1

    Rete 2

    Altra(e) rete(i)

    Apertura della rete (bocca)

     

     

     

    Apertura verticale massima (m)

     

     

     

    Apertura orizzontale massima (m)

     

     

     

    Circonferenza dell’apertura della rete (2) (m)

     

     

     

    Area dell’apertura (m2)

     

     

     

    Dimensione media delle maglie nella rete (4) (mm)

    Esterna (3)

    Interna (3)

    Esterna (3)

    Interna (3)

    Esterna (3)

    Interna (3)

    1a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    2a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    3a parte della rete

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

     

     

     

     

    Schema o schemi delle reti: …

    Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

    1.

    lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell’angolo di ogni parte rispetto al flusso d’acqua);

    2.

    l’apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

    3.

    la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

    4.

    i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

    Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

    Schema o schemi del dispositivo: …

    Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

    Raccolta di dati acustici

    Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

    Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

     

     

     

    Fabbricante

     

     

     

    Modello

     

     

     

    Frequenze del trasduttore (kHz)

     

     

     

    Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

    Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l’abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

    ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

    Metodo

    Equazione (kg)

    Parametro

    Descrizione

    Tipo

    Metodo di stima

    Unità di misura

    Volume del serbatoio

    W*L*H*ρ*1 000

    W = larghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    L = lunghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    H = profondità del krill antartico nel serbatoio

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Flussometro (5)

    V*Fkrill

    V = volume di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (5)

    Osservazione diretta

    litro

    Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

    Per cala (5)

    Correzione volume flussometro

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    Flussometro (6)

    (V*ρ)–M

    V = volume della pasta di krill antartico

    Per cala (5)

    Osservazione diretta

    litro

    M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

    Per cala (5)

    Osservazione diretta

    kg

    ρ = densità della pasta di krill antartico

    Variabile

    Osservazione diretta

    kg/litro

    Bilancia di flusso

    M*(1–F)

    M = peso di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (6)

    Osservazione diretta

    kg

    F = proporzione di acqua nel campione

    Variabile

    Correzione peso bilancia di flusso

    Vassoio

    (M–Mtray)*N

    Mtray = peso del vassoio vuoto

    Costante

    Osservazione diretta prima della pesca

    kg

    M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

    Variabile

    Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

    kg

    N = numero di vassoi

    Per cala

    Osservazione diretta

    Conversione in farina

    Mmeal*MCF

    Mmeal = peso di farina prodotta

    Per cala

    Osservazione diretta

    kg

    MCF = coefficiente di conversione in farina

    Variabile

    Conversione della farina in krill antartico intero

    Volume del sacco

    W*H*L*ρ*π/4*1 000

    W = larghezza del sacco

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    H = altezza del sacco

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    L = lunghezza del sacco

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Altro

    Precisare

     

     

     

     

    Tappe e frequenza delle osservazioni

    Volume del serbatoio

    All’inizio della pesca

    Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

    Ogni mese (7)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

    Ogni cala

    Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Flussometro (7)

    Prima della pesca

    Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Più di una volta al mese (7)

    Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

    Ogni cala (8)

    Ottenere un campione dal flussometro e:

    misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Flussometro (8)

    Prima della pesca

    Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l’acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

    Ogni settimana (7)

    Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

    Ogni cala (8)

    Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell’acqua aggiunta; si presume che la densità dell’acqua sia di 1 kg/litro

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Bilancia di flusso

    Prima della pesca

    Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Ogni cala (8)

    Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

    misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Vassoio

    Prima della pesca

    Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

    Ogni cala

    Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

    Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Conversione in farina

    Ogni mese (7)

    Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

    Ogni cala

    Misurare il peso di farina prodotta

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Volume del sacco

    All’inizio della pesca

    Misurare la larghezza e l’altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

    Ogni mese (7)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

    Ogni cala

    Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)


    (1)  Se il metodo non è elencato all’allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

    (2)  Prevista in condizioni operative.

    (3)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

    (4)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

    (5)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (6)  Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (7)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

    (8)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


    ALLEGATO VIII

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    1.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    27

    45 383

    Portogallo

    5

    1 627

    Italia

    1

    2 137

    Unione

    55

    110 511

    2.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41 (1)

    7 882

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    Unione

    87

    27 797

    3.   

    Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

    4.   

    Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.


    (1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


    ALLEGATO IX

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    Unione

    14

    Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione dell’Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    4

    Unione

    4


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