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Document 32020D1532

    Decisione (UE) 2020/1532 del Consiglio del 12 ottobre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato

    GU L 352 del 22.10.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352 del 22.10.2020, p. 7–9 (GA)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1532/oj

    22.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 352/7


    DECISIONE (UE) 2020/1532 DEL CONSIGLIO

    del 12 ottobre 2020

    sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1) l’Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (2) e il relativo protocollo di emendamento (3) (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (CSA).

    (2)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il CSA, fra l’altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l’interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato.

    (3)

    Il CSA è chiamato ad adottare pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché a decidere su raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA nella sua sessione di settembre 2020.

    (4)

    È importante ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.

    (5)

    In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative o di altri pareri sull’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme della convenzione SA, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in quanto, una volta accettati, tali pareri di classificazione e talune di tali decisioni di classificazione e le modifiche saranno pubblicati in una comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e saranno applicabili agli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al CSA.

    (6)

    La presente decisione integra la decisione (UE) 2020/1410 (5),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In allegato è riportata la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA.

    Articolo 2

    Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

    (2)  GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

    (3)  Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11).

    (4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (5)  Decisione (UE) 2020/1410 del Consiglio, del 25 settembre 2020, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato e di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato (GU L 327 dell'8.10.2020, pag. 1).


    ALLEGATO

    Il presente allegato integra l'allegato della decisione (UE) 2020/1410.

    II.2.   

    Elaborazione di tavole di concordanza tra le versioni 2017 e 2022 del sistema armonizzato (docc. NC2704, NC2749 e NC2753)

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza delle sottovoci 4 407,13 e 4 407,14 (miscele di S-P-F (abete rosso, pino e abete) e Hem-fir (Western hemlock e abete), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal segretariato dell'OMD al punto 20 del documento NC2753.

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 4 418,83 (travi a I), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 14 del documento NC2753.

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 7 019,71 (veli/fogli sottili di fibre di vetro), l'Unione osserva che l'unico trasferimento dal SA 2017 sarebbe quello della sottovoce 7 019,32.

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza per le sottovoci 8 462,62 e 8 462,63 (fucinatrici), l'Unione sostiene il mantenimento di tutte le sottovoci proposte per il trasferimento di cui alla voce SA 2017, comprese quelle tra parentesi quadre.

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8 519,81 (segreterie telefoniche), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 26 del documento NC2704.

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8 539,51 (LED), l'Unione sostiene la conclusione del segretariato dell'OMD al punto 24 del documento NC2704.

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la nuova sottovoce 8 541,51 (trasduttori a semiconduttore), l'Unione osserva che non vi è prova di parti classificate separatamente nella versione SA 2017. Non sono pertanto necessari ulteriori trasferimenti.

    Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la voce 88.06 (aeromobili senza equipaggio), l'Unione sostiene l'opzione i) di cui al punto 25 del documento NC2704.

    Infine, l'Unione sostiene la correzione di alcuni errori redazionali nel progetto di tabelle di concordanza I e II, che figurano nell'allegato del documento NC2753.

    III.4.   

    Classificazione nel SA 2022 di talune collezioni e pezzi da collezione di interesse numismatico (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2711, NC2754)

    L'Unione classificherebbe i tre prodotti nella nuova sottovoce 9 705,31 nel SA 2022. L'Unione prende atto che sia il Canada che il segretariato dell'OMD sostengono la proposta dell'Unione di sopprimere la menzione delle «monete generalmente note nel settore come “antiche” o “monete antiche”» dal secondo capoverso del punto 4 della nuova parte (A) delle NESA per la voce 97.05.

    III.5.   

    Classificazione nel SA 2022 di cartucce per stampanti 3D (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2712, NC2755)

    L'Unione sostiene la proposta di modifica delle NESA che specifica che le cartucce per stampanti 3D con componenti elettronici o meccanismi meccanici dovrebbero essere classificate come parti di stampanti 3D.

    L'Unione classificherebbe i prodotti presentati in entrambi i documenti NC2712 e NC2755 alla voce 84.85 del SA 2022 come parti di stampanti 3D, in considerazione della presenza di componenti elettronici per il collegamento a una stampante 3D.

    III.7.   

    Relazione della 57a sessione del sottocomitato di esame del SA (Doc. NR1434)

    III.8.   

    Questioni da sottoporre a decisione (Doc. NC2709)

    (a)

    Allegati C/4 e D/8 — Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VI)

    (b)

    Allegati C/5, D/9 e D/22 — Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VII)

    (c)

    Allegati C/8 e D/12 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XIII)

    (d)

    Allegati C/13 e D/17 — Modifiche alle note esplicative conseguenti alla raccomandazione a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XX)

    (e)

    Allegati C/14 e D/18 — Eventuali modifiche delle note esplicative relative a determinati materiali per parchi di divertimento (proposta degli Stati Uniti)

    L'Unione accetta tutte le modifiche proposte in detti documenti.

    (f)

    Allegati C/1 e D/5 — Eventuali modifiche delle note esplicative della voce 15.09 per quanto riguarda gli altri oli di oliva vergini e della voce 15.15 per quanto riguarda esempi di grassi e oli di origine microbica

    Per quanto riguarda le NESA per la rubrica 15.09, l'Unione sostiene la proposta dell'Unione (opzione 2) e la nuova proposta del Canada (opzione 3). Al punto D) 2), l'Unione sostiene l'uso di «o» (opzione 2) anziché «e/o».

    Per quanto riguarda le NESA per la voce 15.15, l'Unione sostiene l'uso dell'espressione «single cell organism» («organismo unicellulare») (opzione 1) e l'uso di «o» (opzione 2) anziché «e/o». Negli esempi a) e b), l'Unione sostiene l'uso dell'espressione «obtained from» («ottenuti da») (opzione 2).

    (g)

    Allegati C/3 e D/7 — Eventuali modifiche delle note esplicative relative ai «placebos» («placebo») e ai «double-blinded clinical trial kits» («kit di sperimentazione clinica in doppio cieco») della voce 30.06 (Richiesta dell'Australia)

    Per quanto riguarda la frase «The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials» («I placebo di questa voce comprendono anche [vaccini di controllo] [vaccini controllati] [vaccini utilizzati come sostanze di controllo e] che sono stati autorizzati per l'uso in sperimentazioni cliniche riconosciute»), l'Unione non sostiene l'aggiunta di questa frase al testo della voce (12) delle NESA alla voce 30.06, in quanto non è chiaro quale tipo di sostanze siano da essa descritte. Se le altre parti contraenti decidono di aggiungere la frase, l'Unione è a favore di «vaccines which are used as control substances» («vaccini utilizzati come sostanze di controllo») (opzione 3) o, se occorre flessibilità, «control vaccines» («vaccini di controllo») (opzione 1).

    Per quanto riguarda la frase «[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]» («[I principi attivi da testare possono includere medicinali di origine vegetale [per usi terapeutici o profilattici].]», l'Unione rimane flessibile per inserirla nel testo, ma non sostiene un elenco aperto di esempi come suggerito dagli Stati Uniti.

    (h)

    Allegati C/6 e D/10 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione IX)

    L'Unione sostiene la proposta di aggiungere le note esplicative delle sottovoci 4 412,41, 4 412,42 e 4 412,49. L'Unione chiede che il testo proposto sia ulteriormente analizzato e migliorato al fine di allinearlo alle attuali pratiche di classificazione nell'Unione (ad esempio, l'orientamento delle impiallacciature).

    (i)

    Allegati C/7 e D/11 — Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezioni XI e XII)

    L'Unione sostiene l'aggiunta di «paraseismic wall covering» («rivestimenti murali parasismici») e «geotextiles» («geotessili») all'elenco di esempi di tessili elettronici. Nel testo sui geotessili, l'Unione è a favore della dicitura «sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres» («sensore costituito da fibre o almeno parte integrante delle fibre») (opzione 2), come ha precedentemente proposto.

    L'Unione sostiene l'adozione provvisoria dei testi approvati dal sottocomitato di esame dell'SA.

    (j)

    Allegati C/12 e D/16 — Modifiche delle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XVII)

    L'Unione sostiene l'aggiunta del riferimento alle videocamere integrate in modo permanente al paragrafo 3 delle NESA per la voce 88.06, a condizione che il parere di classificazione che classifica un drone con una videocamera integrata nella voce 85.25 sia riesaminato e allineato con il SA 2022 e le NESA.

    In relazione al paragrafo 4 delle NESA relative alla rubrica 88.06, l'Unione sostiene la proposta della Cina con ulteriori criteri tecnici introdotti dall'Unione (seconda opzione).

    (k)

    Allegati C/15 e D/19 — Eventuali modifiche delle note esplicative del capitolo 97 relative a taluni beni culturali (proposta degli Stati Uniti)

    L'Unione non sostiene l'elenco degli articoli citati a titolo di esempio, in quanto sono molto specifici e si limitano a spiegare la portata degli articoli da classificare nella sottovoce 9 705,10.

    L'Unione osserva inoltre che le definizioni e gli esempi forniti non fornirebbero chiarezza su come classificare, ad esempio, i «traditional national costumes» («costumi nazionali tradizionali») o le «old cars» («automobili d'epoca»).

    (l)

    Allegati C/16 e D/20 — Modifica delle note esplicative delle RGI (SA 2022)

    L'Unione sostiene la proposta originale del segretariato dell'OMD (opzione 1, utilizzando il termine «merely» («semplicemente»), rimanendo flessibile riguardo all'espressione «not further worked than» («non altrimenti lavorato») e chiede di allineare i testi in inglese e francese.

    III.9.   

    Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 71.04 in relazione ai diamanti sintetici (proposta del processo di Kimberley) (doc. NC2757)

    L'Unione approva le modifiche proposte al nuovo terzo paragrafo della voce 71.04 e alla creazione di un nuovo punto 3 delle note esplicative della sottovoce 7 104,91.

    III.10.   

    Classificazione di un elemento microelettromeccanico (MEMS) nel SA 2022 (proposta del segretariato)

    L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 85.41.


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