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Document 32020D0919

Decisione di esecuzione (UE) 2020/919 della Commissione del 30 giugno 2020 che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Serbia [notificata con il numero C(2020) 4236] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/4236

GU L 209 del 2.7.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/919/oj

2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/919 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2020

che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Serbia

[notificata con il numero C(2020) 4236]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie relative alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione relativa alla BSE a livello di Unione. Nel regolamento (CE) n. 999/2001 si fa riferimento all’OIE poiché tale organizzazione svolge un ruolo fondamentale nella classificazione dei paesi membri dell’OIE e delle loro zone in funzione del rispettivo rischio di BSE, conformemente alle norme stabilite nel suo codice sanitario per gli animali terrestri (2).

(3)

L’allegato, punti A, B e C, della decisione 2007/453/CE della Commissione (3) reca un elenco con la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione al rischio di BSE. I paesi e le regioni che figurano nel punto A dell’allegato sono considerati come aventi un rischio trascurabile di BSE, quelli che figurano nel punto B sono considerati come aventi un rischio controllato di BSE mentre il punto C dell’allegato dispone che i paesi o le regioni che non figurano nei punti A o B debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.

(4)

Attualmente la Serbia rientra nel punto C dell’allegato della decisione 2007/453/CE come paese con un rischio indeterminato di BSE.

(5)

Il 28 maggio 2019 l’assemblea mondiale dei delegati dell’OIE ha adottato la risoluzione n. 19 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei membri riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members(4), in vista della sua entrata in vigore il 31 maggio 2019. In base alla risoluzione la Serbia, ad esclusione del Kosovo amministrato dalle Nazioni Unite, è riconosciuta come avente un rischio trascurabile di BSE, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE. Dopo un riesame della situazione a livello di Unione a seguito di tale risoluzione dell’OIE, la Commissione ha concluso che la nuova qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di tale paese terzo dovrebbe riflettersi nell’allegato della decisione 2007/453/CE.

(6)

L’elenco di paesi o regioni di cui all’allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato affinché la Serbia, come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (5), figuri nel punto A di tale allegato, nell’elenco di paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2007/453/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato, punto A, della decisione 2007/453/CE, l’elenco «Paesi terzi» è così modificato:

1)

dopo la voce relativa al Perù e prima di quella relativa a Singapore, è inserita la voce seguente:

«—

Serbia (*)»;

2)

alla fine dell’elenco è aggiunta la seguente nota:

«(*)

Come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(3)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf

(5)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.


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