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Document 32020D0727

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/727 della Commissione del 29 maggio 2020 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein e dell’Egitto

    C/2020/3336

    GU L 170 del 2.6.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/727/oj

    2.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 170/17


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/727 DELLA COMMISSIONE

    del 29 maggio 2020

    che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein e dell’Egitto

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 3 maggio 2019 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («GFR») originari del Bahrein e dell’Egitto («i paesi interessati») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 21 marzo 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association («il denunciante» o «APFE») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La denuncia è stata sostenuta da produttori che rappresentano il 71 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell’Unione.

    1.2.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

    (3)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («periodo di inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

    1.3.   Parti interessate

    (4)

    Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, gli importatori, fornitori e utilizzatori noti, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

    (5)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.4.   Campionamento

    (6)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

    1.4.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

    (7)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

    (8)

    Non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione del campione.

    1.4.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

    (9)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

    (10)

    Dato che solo due importatori indipendenti hanno compilato i moduli di campionamento, il campionamento non è stato applicato.

    1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori del Bahrein e dell’Egitto

    (11)

    Poiché vi è un solo produttore esportatore in ciascun paese, la Commissione non ha fatto ricorso a un campionamento dei produttori esportatori del Bahrein e dell’Egitto.

    1.4.4.   Risposte al questionario e visite di verifica

    (12)

    La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori, ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai due importatori indipendenti. Agli utilizzatori è stato fornito un questionario da compilare, qualora lo desiderassero, invece di presentare una comunicazione.

    (13)

    La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario da entrambi i produttori esportatori, da tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione e da entrambi gli importatori indipendenti. Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario anche da due utilizzatori.

    (14)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell’interesse dell’Unione.

    (15)

    La metodologia e la correttezza dei dati raccolti dai denuncianti ai fini degli indicatori macroeconomici sono state controllate mediante visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base, condotte presso le sedi dei consulenti legali dei denuncianti.

    (16)

    Visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso le sedi delle seguenti società:

     

    produttori dell’Unione e società collegate:

    3B Fibreglass, Battice, Belgio,

    Johns Manville Slovakia a.s., Trnava, Slovacchia,

    European Owens Corning Fibreglass SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgio;

     

    importatori indipendenti dell’Unione:

    Euroresins UK Limited, Ellesmere Port, Regno Unito,

    Helm AG, Amburgo, Germania;

     

    utilizzatori indipendenti nell’Unione:

    Polykemi, Ystad, Svezia,

    società A (3);

     

    produttore esportatore con sede in Egitto e società collegate:

    Jushi Group:

    Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Egitto,

    Jushi France SAS, Francia,

    Jushi Italia srl, Italia,

    Jushi Spain SA, Spagna;

     

    produttore esportatore con sede in Bahrein e società collegate:

    CPIC Group

    CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L., Bahrein,

    CPIC Europe B.V., Paesi Bassi.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

    (17)

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e da feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). Il prodotto oggetto dell’inchiesta è noto come «rinforzi in fibra di vetro» o «GFR».

    (18)

    Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del Bahrein e dell’Egitto.

    (19)

    Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039).

    2.2.   Prodotto simile

    (20)

    Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

    a)

    il prodotto in esame;

    b)

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Bahrein e dell’Egitto;

    c)

    il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

    (21)

    La Commissione ha deciso, ai fini della presente inchiesta, che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

    3.   PROCEDURA

    (22)

    Nella sua lettera alla Commissione del 19 marzo 2020 il denunciante ha ritirato la denuncia.

    (23)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia da parte del denunciante, il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione.

    (24)

    La Commissione ha ritenuto che il procedimento antidumping dovesse essere chiuso poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni tali da dimostrare che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

    (25)

    Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

    (26)

    La Commissione è quindi giunta alla conclusione che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di GFR originari del Bahrein e dell’Egitto.

    (27)

    La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, originari del Bahrein e dell’Egitto e attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039), è chiuso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU C 151 del 3.5.2019, pag. 4.

    (3)  La società A ha chiesto l’anonimato in quanto si esporrebbe a un notevole rischio di ritorsione commerciale qualora alcuni produttori percepissero tale condotta come contraria ai loro interessi.


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