Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0726

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/726 della Commissione del 27 maggio 2020 che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Commune de Champagne (IGP)] [notificata con il numero C(2020) 3323] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    C/2020/3323

    GU L 170 del 2.6.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/726/oj

    2.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 170/15


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/726 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2020

    che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Commune de Champagne (IGP)]

    [notificata con il numero C(2020) 3323]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il 3 novembre 2015 la Commissione ha esaminato la domanda di protezione del nome «Commune de Champagne» come indicazione geografica, trasmessa dalla Comunità della vigna e del vino del comune di Champagne, cantone di Vaud, Svizzera (CVVCCVDCH) e dai suoi membri («il richiedente»).

    (2)

    In risposta alle richieste di chiarimenti della Commissione, in particolare in merito alla protezione del nome «Commune de Champagne», il 1o dicembre 2016 e il 7 aprile 2017 la CVVCCVDCH ha inviato una nuova versione del disciplinare, accompagnata da una sintesi e da informazioni supplementari.

    (3)

    La Commissione ha constatato che il nome «Commune de Champagne» non figura nelle denominazioni registrate nel repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllate detenute presso l’Ufficio federale dell’agricoltura in applicazione dell’articolo 25 dell’Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino, 916.140 del 14 novembre 2007.

    (4)

    Inoltre, in seguito all’esame della documentazione presentata dalla CVVCCVDCH, la Commissione ritiene che il nome «Commune de Champagne» non possa essere validamente protetto in Svizzera. In primo luogo, in forza dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 8 dell’allegato 7, la Confederazione svizzera ha l’obbligo di proteggere la denominazione «Champagne» sul suo territorio e di riservarla ai vini originari dell’Unione europea. In secondo luogo, la Commissione rileva che l’articolo 32 del regolamento sui vini del cantone di Vaud del 27 maggio 2009 (cantone di Vaud, Confederazione svizzera) riguarda il diritto di indicare la menzione del comune sui vini a denominazione di origine controllata a determinate condizioni. L’articolo stabilisce le regole di etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata, nel caso di specie «Bonvillars», nella misura in cui consente di menzionare il comune di provenienza delle uve. Esso non conferisce di per sé alla denominazione «Commune de Champagne» la protezione in quanto indicazione geografica.

    (5)

    La Commissione constata quindi che il richiedente non ha fornito la prova che il nome in questione è legittimamente protetto nel paese di origine. La condizione di cui all’articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 pertanto non è soddisfatta.

    (6)

    Ne consegue che non sono soddisfatte le condizioni previste al titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2 «Denominazioni di origine e indicazioni geografiche» del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (7)

    La domanda di protezione del nome «Commune de Champagne» in quanto indicazione geografica dovrebbe pertanto essere rigettata a norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La domanda di registrazione del nome «Commune de Champagne» è rigettata.

    Articolo 2

    La Comunità della vigna e del vino del comune di Champagne, cantone di Vaud, Svizzera (CVVCCVDCH) è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2020

    Per la Commissione

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.


    Top