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Document 32020D0470

    Decisione (UE) 2020/470 del Consiglio del 25 marzo 2020 concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

    ST/6872/2020/INIT

    GU L 101 del 1.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/470/oj

    1.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 101/1


    DECISIONE (UE) 2020/470 DEL CONSIGLIO

    del 25 marzo 2020

    concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1),

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

    (2)

    Il protocollo sulla cooperazione culturale (2) allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (3), («protocollo») definisce all’articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

    (3)

    Il protocollo include eccezionalmente disposizioni riguardanti il diritto concesso alle coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi che, in linea di principio, è riservato ai paesi in via di sviluppo che dispongono di industrie audiovisive in via di sviluppo.

    (4)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, ed è poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. Le effettive conseguenze del protocollo in relazione alle coproduzioni audiovisive dovrebbero essere valutate a tempo debito dal comitato per la cooperazione culturale e dovrebbero fungere da base, nel 2023, per la decisione dell’Unione di prolungare o meno la concessione del diritto di un ulteriore periodo di tre anni.

    (5)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all’articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio convenga, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la procedura in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all’unanimità.

    (6)

    Il 17 ottobre 2019 il gruppo consultivo interno dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del protocollo è stato consultato in merito alla proroga del periodo di concessione del diritto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, del protocollo.

    (7)

    Considerata la relazione stretta, storica e unica tra l’Unione e la Repubblica di Corea, il Consiglio conviene sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali di cui all’articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo.

    (8)

    La presente decisione non dovrebbe incidere sulle rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri. In particolare, non dovrebbe incidere sulle competenze degli Stati membri di concludere accordi di coproduzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali di cui all’articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2

    (2)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.

    (3)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.


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