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Document 32019R1943

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1943 del Consiglio del 25 novembre 2019 che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

    ST/13672/2019/INIT

    GU L 303I del 25.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1943/oj

    25.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 303/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1943 DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2019 che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

    (2)

    In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

    Per il Consiglio

    La presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce seguente è aggiunta all’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686:

    «5.

    Guillaume PIROTTE; data di nascita: 7 giugno 1994; luogo di nascita: Grasse (Francia); cittadinanza: francese.».


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