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Document 32019R1123

    Regolamento delegato (UE) 2019/1123 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/1839

    GU L 177 del 2.7.2019, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1123/oj

    2.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 177/63


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1123 DELLA COMMISSIONE

    del 12 marzo 2019

    che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispone che tutte le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 siano conservate in un registro dell'Unione. Il registro dell'Unione è stato inizialmente istituito dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione (3).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento n. 920/2010 e stabilito le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e per periodi successivi, del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (3)

    L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede la creazione di registri per l'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. Il regolamento (UE) n. 389/2013 disciplina anche il funzionamento di questi registri.

    (4)

    La Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ha adottato l'emendamento di Doha, che istituisce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con decorrenza dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 («l'emendamento di Doha»). L'Unione ha approvato l'emendamento di Doha con la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio (6). È necessario attuare l'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto nel registro dell'Unione e nei registri nazionali del protocollo di Kyoto. Tuttavia, le disposizioni pertinenti dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto.

    (5)

    La Norvegia e il Liechtenstein partecipano al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE istituito dalla direttiva 2003/87/CE, ma non sono parti dell'accordo sull'adempimento congiunto (7) durante il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. È pertanto opportuno stabilire una procedura di compensazione specifica al termine del secondo periodo di impegno, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 525/2013.

    (6)

    Tutte le operazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (2013-2020) dovrebbero essere concluse in conformità alle norme di cui al regolamento (UE) n. 389/2013. Poiché la direttiva 2003/87/CE consentiva l'utilizzo di crediti internazionali generati a norma del protocollo di Kyoto, tale atto continuerà ad applicarsi alle suddette operazioni fino al 1o luglio 2023, vale a dire fino alla fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al terzo periodo di scambio in conformità alla direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al quarto periodo di scambio in conformità alla direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013, che continuano a essere applicate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sarà limitato alle operazioni relative al terzo periodo di scambio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (UE) n. 389/2013 è inserito il seguente articolo 73 nonies:

    «Articolo 73 nonies

    Procedura di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto

    1.   Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dai gestori i cui conti sono amministrati dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle quote nel sistema ETS dell'UE risultante dall'inclusione di tale paese nell'ETS UE per il periodo di scambio 2013-2020.

    2.   L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 1.

    3.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore centrale trasferisce, dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione al conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione positivo, un quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.

    4.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione negativo trasferisce sul conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.

    5.   Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 3 e 4, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.

    6.   Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dagli operatori aerei i cui conti sono gestiti dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle emissioni verificate degli operatori aerei che risultano iscritte nell'inventario nazionale istituito a norma dell'UNFCCC del paese interessato.

    7.   L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 6.

    8.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione positivo trasferisce una quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 nel conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione.

    9.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione a un conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione negativo.

    10.   Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 8 e 9, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a partire dalla data di pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione relativa all'entrata in vigore dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

    (2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (3)  Regolamento (CE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

    (5)  Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

    (6)  Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).

    (7)  Decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di adempimento del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 15).

    (8)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

    (9)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).


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