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Document 32019R0833

Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio

PE/34/2019/REV/1

GU L 141 del 28.5.2019, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj

28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/833 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi della politica comune della pesca, quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che garantisca condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.

(2)

Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

(3)

L'Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale («convenzione»), approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (5). Una modifica della convenzione è stata adottata il 28 settembre 2007 e approvata con decisione 2010/717/UE del Consiglio (6).

(4)

L'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha l'autorità di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali decisioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio i comandanti delle navi). Una volta entrate in vigore, le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO (conservation and enforcement measures — CEM) sono vincolanti per tutte le parti contraenti della NAFO e, nel caso dell'Unione, devono essere integrate nel diritto dell'Unione, a meno che non siano già contemplate dallo stesso.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (7) ha recepito le CEM nel diritto dell'Unione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio (8) ha istituito un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO.

(7)

Le CEM sono state modificate in ogni riunione annuale delle parti contraenti della NAFO dal 2008 in poi. È necessario incorporare nel diritto dell'Unione le nuove disposizioni, anche in relazione alle misure di conservazione per talune specie, alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, alle procedure di ispezione in mare e in porto, ai requisiti per le navi, al monitoraggio delle attività di pesca e alle misure supplementari relative allo Stato di approdo.

(8)

Considerando che determinate disposizioni delle CEM sono modificate con maggiore frequenza dalle parti contraenti della NAFO e, probabilmente, lo saranno ulteriormente in futuro, al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le modifiche future delleCEM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo agli aspetti seguenti: elenco delle attività delle navi da ricerca; misure relative alla pesca del gamberetto boreale; modifiche alle profondità di pesca e riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca; procedure relative alle navi autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale, effettuate al di fuori della zona di regolamentazione, che entrano nella zona di pesca dell'ippoglosso nero e prerequisiti per iniziare la pesca dell'ippoglosso nero e il contenuto della trasmissione per via elettronica, elenco dei documenti validi da mantenere a bordo delle navi, contenuto dei piani di capacità; documenti da mantenere a bordo delle navi oggetto di contratto di nolo; dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS); disposizioni relative alla trasmissione elettronica e al contenuto delle notifiche; e obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l'ispezione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(9)

La Commissione, che rappresenta l'Unione nelle riunioni della NAFO, approva ogni anno una serie di disposizioni, di natura squisitamente tecnica, delle CEM, in particolare per quanto riguarda il formato e il contenuto dello scambio di informazioni, la terminologia scientifica o la chiusura di zone vulnerabili. La Commissione dovrebbe inoltre adottare un atto delegato per integrare il presente regolamento con le suddette disposizioni delle CEM e con i relativi allegati, e dovrebbe esserle conferito il diritto di modificarlo.

(10)

È opportuno pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007.

(11)

Nel novembre 2018 la commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 18-02 volta a istituire un piano di gestione del tonno rosso che entrerà in vigore il 21 giugno 2019. La raccomandazione 18-02 abrogherà la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta a istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione con il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La raccomandazione18-02 contiene disposizioni più flessibili rispetto a quelle attuate nel regolamento (UE) 2016/1627.

(12)

La Commissione prevede di adottare una proposta di regolamento volta ad attuare la raccomandazione 18-02 nel primo trimestre del 2019. È improbabile che i colegislatori adottino tale regolamento prima dell'entrata in vigore della raccomandazione 18-02.

(13)

Nel corso di una riunione tecnica su questioni relative all'ICCAT tenutasi l'11 dicembre 2018, gli Stati membri hanno espresso il desiderio di attuare almeno talune disposizioni della raccomandazione 18-02 riguardanti le catture accessorie, la capacità di pesca e di allevamento e i periodi di autorizzazione della pesca a partire dal 21 giugno 2019 al fine di assicurare parità di condizioni fra tutti gli operatori che praticano la cattura del tonno rosso. Vi sono inoltre nuove disposizioni di controllo rafforzate, incluso per i controlli a campione intra-allevamento, il commercio di animali vivi e le pratiche di allevamento, che gli Stati membri attueranno, sempre a partire dal 21 giugno 2019, sulla base di competenze condivise relative a tale politica.

(14)

Al fine di assicurare parità di condizioni tra i pescherecci dell'Unione e altre flotte che pescano il tonno rosso, le misure ICCAT stabilite nella raccomandazione 18-02 riguardanti le catture accessorie, la capacità di pesca e di allevamento e i periodi di autorizzazione della pesca dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2016/1627.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1627,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento, salvo se altrimenti disposto, si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati o destinati ad essere utilizzati per le attività di pesca praticate a fini commerciali sulle risorse alieutiche della zona di regolamentazione della NAFO, quale definita nell'allegato I della convenzione, come pure per le attività praticate da navi di paesi terzi ai sensi della convenzione nelle acque o nel territorio dell'Unione.

2.   Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti in vigore nel settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (12) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (13).

3.   Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, le attività delle navi da ricerca dell'Unione non sono limitate da misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali.

Articolo 2

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'applicazione, da parte dell'Unione, delle CEM al fine di una loro attuazione uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.

2.   Il presente regolamento modifica inoltre talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/1627.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«convenzione», la convenzione del 1979 sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, e relative modifiche periodiche;

2)

«zona della convenzione», la zona alla quale si applica la convenzione, quale definita all'articolo IV, paragrafo 1, della stessa. La zona della convenzione è divisa in sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche, di cui all'allegato I della convenzione;

3)

«zona di regolamentazione», la parte della zona della convenzione che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale;

4)

«risorse della pesca», tutti i pesci, i molluschi e i crostacei presenti nella zona della convenzione, ad esclusione:

a)

delle specie sedentarie, sulle quali gli Stati costieri possono esercitare diritti sovrani conformemente all'articolo 77 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; e

b)

degli stock delle specie anadrome e catadrome e delle specie altamente migratorie di cui all'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella misura in cui sono gestiti nell'ambito di altri trattati internazionali;

5)

«attività di pesca», la raccolta o la trasformazione di risorse della pesca, lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca o di prodotti derivati dalle risorse della pesca o qualsiasi altra attività preparatoria, di supporto o correlata alla raccolta di risorse della pesca nella zona di regolamentazione, ivi incluse:

a)

l'azione o il tentativo di ricerca o di cattura di risorse della pesca;

b)

qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità; e

c)

ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;

6)

«peschereccio», qualsiasi nave dell'Unione che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, o ad attività di pesca sperimentale o esplorativa;

7)

«nave da ricerca», una nave permanentemente adibita ad attività di ricerca o una nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca utilizzata temporaneamente per attività di ricerca sulla pesca;

8)

«CEM», le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione della NAFO;

9)

«possibilità di pesca», i contingenti di pesca assegnati a uno Stato membro in forza di un atto dell'Unione in vigore per la zona di regolamentazione;

10)

«EFCA», l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

11)

«giorno di pesca», ogni giorno di calendario o frazione di giorno di calendario in cui un peschereccio è presente in una qualsiasi divisione della zona di regolamentazione;

12)

«porto», comprende, tra l'altro, i terminali off-shore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l'approvvigionamento;

13)

«nave di una parte non contraente», una nave battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della NAFO o uno Stato membro, o una nave sospettata di essere priva di nazionalità;

14)

«trasbordo», il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell'imbarcazione, di risorse o prodotti della pesca;

15)

«reti da traino pelagiche», reti da traino progettate per la pesca di specie pelagiche, nessuna porzione delle quali è utilizzata, o è progettata per essere utilizzata, in alcuna fase, sul fondo del mare o a contatto con esso. Tali reti sono prive di dischi, diavoloni o pattini lungo la cima o di qualsiasi altro elemento accessorio progettato per entrare in contatto con il fondale, ma possono essere munite di foderone;

16)

«ecosistemi marini vulnerabili o EMV», gli EMV di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione delle attività di pesca d'altura;

17)

«footprint» (impronta), altrimenti nota come «zone esistenti di pesca di fondo», la porzione della zona di regolamentazione in cui, storicamente, è stata praticata la pesca di fondo, definita dalle coordinate di cui alla tabella 4 e illustrata nella figura 2 delle CEM di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente regolamento;

18)

«attività di pesca di fondo», qualsiasi attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca sono a contatto o possono essere a contatto con il fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca;

19)

«pesce trasformato», qualsiasi organismo marino che è stato materialmente modificato dopo la cattura, compreso il pesce sfilettato, eviscerato, confezionato, inscatolato, congelato, affumicato, salato, cotto, in salamoia, essiccato o preparato per il mercato in qualsiasi altro modo;

20)

«attività di pesca di fondo esplorative», attività di pesca di fondo condotte al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo o al loro interno ma con cambiamenti significativi nell'esecuzione o nella tecnologia utilizzata per la pesca;

21)

«specie indicatrici di EMV», le specie che segnalano la presenza di EMV, di cui all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento;

22)

«numero IMO», il numero di 7 cifre assegnato ad un peschereccio sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale;

23)

«ispettore», salvo se altrimenti specificato, un ispettore dei servizi di controllo della pesca di una parte contraente della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza di cui al capo VII;

24)

«pesca INN», le attività descritte nel Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO;

25)

«bordata di pesca», per un peschereccio comprende il tempo trascorso dall'ingresso fino alla partenza dalla zona di regolamentazione che ha termine quando tutte le catture a bordo provenienti dalla zona di regolamentazione sono state sbarcate o trasbordate;

26)

«CCP», un centro di controllo della pesca ubicato sulla terraferma nello Stato membro di bandiera;

27)

«elenco delle navi INN», l'elenco redatto in conformità degli articoli 52 e 53 delle CEM;

28)

«impatti negativi significativi», gli impatti negativi significativi di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura;

29)

«elemento indicatore di EMV», l'elemento indicatore di EMV menzionato nelle caratteristiche topografiche, idrofisiche o geologiche che potenzialmente sostengono gli EMV, come specificato all'allegato I.E, parte VII, delle CEM di cui al punto 4) dell'allegato del presente regolamento;

30)

«osservatore», una persona autorizzata e abilitata da uno Stato membro o da una parte contraente a osservare, monitorare e raccogliere informazioni a bordo dei pescherecci.

CAPO II

MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 4

Navi da ricerca

1.   Una nave da ricerca non deve:

a)

effettuare attività di pesca in contrasto con il proprio piano di ricerca; o

b)

catturare gamberetto boreale nella divisione 3L in quantità superiori al contingente assegnato allo Stato membro di bandiera della nave.

2.   Almeno dieci giorni prima dell'inizio di un periodo di ricerca ittica lo Stato membro di bandiera:

a)

comunica alla Commissione, per via elettronica nel formato previsto all'allegato II.C delle CEM di cui al punto 5) dell'allegato del presente regolamento, tutte le navi da ricerca battenti la propria bandiera e da esso autorizzate a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione; e

b)

fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi battenti la propria bandiera e da esso autorizzate a effettuare attività di ricerca, indicandone l'obiettivo, l'ubicazione e, per le navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca, le date in cui la nave sarà utilizzata come nave da ricerca.

3.   Lo Stato membro di bandiera informa immediatamente la Commissione della cessazione delle attività di ricerca da parte di navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca.

4.   Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione le eventuali modifiche del piano di ricerca almeno dieci giorni prima che tali modifiche diventino effettive. La nave da ricerca mantiene a bordo un registro di tali modifiche.

5.   Le navi che effettuano attività di ricerca devono sempre tenere a bordo una copia del piano di ricerca in lingua inglese.

6.   La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri di bandiera conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, al segretario esecutivo della NAFO al più tardi sette giorni prima dell'inizio del periodo di pesca o, in caso di modifiche del piano di ricerca, sette giorni prima che le modifiche del piano di ricerca diventino effettive.

Articolo 5

Limiti di cattura e di sforzo

1.   Ogni Stato membro provvede a che tutti i limiti di cattura e/o di sforzo si applichino agli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore e, salvo se altrimenti specificato, che tutti i contingenti siano espressi in peso vivo e in tonnellate metriche.

2.   Gli Stati membri possono consentire ai pescherecci che battono la loro bandiera di praticare la pesca di stock di cui non è stato assegnato loro un contingente in conformità delle possibilità (contingente «altri»), se tale contingente esiste e il segretario esecutivo della NAFO non ha inviato una notifica di chiusura.

3.   Per gli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore catturati all'interno della zona di regolamentazione da navi battenti la sua bandiera, ogni Stato membro di bandiera:

a)

provvede affinché tutte le catture di specie provenienti da stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore effettuate da navi battenti la propria bandiera siano imputate al contingente ad esso assegnato, comprese le catture accessorie di scorfano effettuate nella zona 3M tra la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 50 % del totale ammissibile di catture (TAC) per lo scorfano della zona 3M e il 1o luglio;

b)

provvede affinché a bordo delle navi battenti la propria bandiera non sia presente altro scorfano catturato nella zona 3M dopo la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 100 % del TAC per lo scorfano della divisione 3M, ad eccezione dello scorfano catturato nella zona 3M prima della chiusura;

c)

comunica alla Commissione e all'EFCA i nomi delle navi dell'Unione che intendono pescare il contingente «altri» almeno 48 ore prima di ogni ingresso e dopo un minimo di 48 ore di assenza dalla zona di regolamentazione. Se possibile, tale notifica è corredata di una stima delle catture previste. Tale notifica è pubblicata sul sito Monitor, Control and Surveillance (MCS) (monitoraggio, controllo e sorveglianza) della NAFO.

4.   Per ogni cala, la specie che rappresenta la percentuale più elevata, in peso, delle catture totali di tale cala è considerata come catturata in un'attività di pesca diretta dello stock in questione.

Articolo 6

Chiusura delle attività di pesca

1.   Ciascuno Stato membro:

a)

chiude le attività di pesca degli stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore nella zona di regolamentazione alla data in cui le informazioni disponibili indicano che il contingente totale ad esso assegnato per gli stock in questione sarà stato catturato, compresi il quantitativo che si prevede sarà catturato prima della chiusura dell'attività di pesca, i rigetti e la stima delle catture non dichiarate da tutte le navi battenti la bandiera di tale Stato membro;

b)

provvede affinché le navi battenti la propria bandiera cessino immediatamente le attività di pesca che possono comportare catture quando la Commissione gli notifica, a norma del paragrafo 3, che il contingente ad esso assegnato è stato integralmente catturato. Se lo Stato membro può dimostrare che dispone ancora di contingenti per lo stock in questione conformemente al paragrafo 2, le sue navi possono riprendere la pesca di tale stock;

c)

chiude la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M quando è raggiunto il numero di giorni di pesca ad esso assegnati. Il numero di giorni di pesca per ogni nave è determinato utilizzando i dati di posizione VMS nella divisione 3M; a tal fine una qualsiasi parte di un giorno è considerata un giorno intero;

d)

chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M tra la data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 50 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3, e il 1o luglio;

e)

chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M alla data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;

f)

comunica immediatamente alla Commissione la data di chiusura di cui alle lettere da a) a e);

g)

vieta alle navi battenti la propria bandiera di continuare, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente «altri» per più di cinque giorni dalla notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO, quale trasmessa dalla Commissione, del previsto esaurimento di tale contingente «altri», conformemente al paragrafo 3;

h)

provvede affinché nessuna nave battente la propria bandiera inizi, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente «altri» a seguito della notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO del previsto esaurimento di tale contingente «altri», conformemente al paragrafo 3;

i)

dopo la chiusura della pesca ai sensi del presente paragrafo, si assicura che a bordo delle navi battenti la propria bandiera non siano più presenti pesci del contingente in questione, salvo diversa autorizzazione a norma del presente regolamento.

2.   Un'attività di pesca chiusa a norma del paragrafo 1 può essere riaperta entro 15 giorni dalla notifica da parte della Commissione, previa comunicazione con il segretario esecutivo della NAFO:

a)

se il segretario esecutivo della NAFO conferma che la Commissione ha dimostrato che un contingente dell'assegnazione originale è ancora disponibile; o

b)

se un trasferimento di contingente da un'altra parte contraente della NAFO, in conformità delle possibilità di pesca, si traduce in un contingente supplementare dello stock in questione oggetto di chiusura.

3.   La Commissione notifica senza ritardo agli Stati membri la data di chiusura di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Catture accessorie detenute a bordo

1.   Il comandante del peschereccio, compreso di una nave noleggiata in conformità dell'articolo 23, si assicura che la nave, quando opera nella zona di regolamentazione, riduca al minimo le catture accessorie di specie provenienti da stock che figurano nelle rispettive possibilità di pesca in vigore.

2.   Le specie elencate nelle possibilità di pesca in vigore sono classificate come catture accessorie quando sono prelevate in una divisione in cui esiste una delle situazioni seguenti:

a)

allo Stato membro in questione non è stato assegnato un contingente per tale stock in tale divisione conformemente alle possibilità di pesca in vigore;

b)

è in vigore un divieto di pesca per tale stock (moratoria); o

c)

il contingente «altri» per un determinato stock è stato integralmente utilizzato a seguito della notifica da parte della Commissione a norma dell'articolo 6.

3.   Il comandante del peschereccio, compreso di una nave noleggiata in conformità dell'articolo 23, si assicura che la nave limiti i quantitativi di specie classificate come catture accessorie detenute a bordo ai massimali indicati di seguito:

a)

per il merluzzo bianco nella divisione 3M, lo scorfano nelle divisioni 3LN e la passera pianuzza nelle divisioni 3NO: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;

b)

per il merluzzo bianco nelle divisioni 3NO: 1 000 kg o il 4 %, a seconda di quale valore sia superiore;

c)

per tutti gli altri stock elencati nelle possibilità di pesca, per i quali non sono stati assegnati contingenti specifici allo Stato membro: 2 500 kg o il 10 %, a seconda di quale valore sia superiore;

d)

quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria), o quando il contingente «altri» aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore; e

e)

quando la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M viene chiusa in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d): 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;

f)

mentre è praticata la pesca diretta della limanda nelle divisioni 3LNO: il 15 % della passera canadese; in caso contrario si applicano le disposizioni per le catture accessorie di cui alla lettera d).

4.   I limiti e le percentuali di cui al paragrafo 3 sono calcolati per divisione come percentuale, in peso, di ciascuno stock sul totale delle catture degli stock elencati nelle possibilità di pesca e detenuti a bordo per la divisione in questione al momento dell'ispezione, sulla base dei dati riportati nel giornale di pesca.

5.   Il calcolo dei livelli di catture accessorie di pesci demersali di cui al paragrafo 3 non include le catture di gamberetto boreale nel totale delle catture a bordo.

Articolo 8

Superamento dei limiti di catture accessorie in una cala

1.   Il comandante di un peschereccio si assicura che la nave:

a)

non pratichi la pesca diretta di specie di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

b)

rispetti i requisiti elencati di seguito nei casi in cui, fatta eccezione per la pesca diretta del gamberetto boreale, il peso di qualsiasi specie soggetta ai limiti per le catture accessorie sia superiore al limite più elevato tra quelli specificati all'articolo 7, paragrafo 3, in una qualsiasi cala:

i)

si sposti immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente retata/cala e rimanga a tale distanza per tutto il corso della retata/cala successiva;

ii)

esca dalla divisione e non vi faccia ritorno per almeno 60 ore se i limiti delle catture accessorie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono stati di nuovo superati a seguito della prima retata/cala dopo che la nave si era spostata in conformità del punto i);

iii)

effettui una cala di prova per una durata massima di 3 ore prima di iniziare una nuova attività di pesca dopo un'assenza di almeno 60 ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non va considerata pesca diretta di tali stock e la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente ai punti i) e ii); e

iv)

individui ogni cala di prova eseguita conformemente alla lettera b) e annoti nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.

2.   Nella pesca diretta del gamberetto boreale gli spostamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applicano quando, in una qualsiasi cala, il quantitativo totale di stock di pesci demersali elencati nelle possibilità di pesca in vigore è superiore al 5 % nella divisione 3M o al 2,5 % nella divisione 3L.

3.   Quando una nave pratica la pesca diretta della razza con reti aventi dimensioni di maglia autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore, in peso, delle catture totali di una cala è costituita da stock soggetti a limiti per le catture accessorie, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, tali catture sono considerate catture accidentali; tuttavia la nave si sposta immediatamente come specificato al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   La percentuale di catture accessorie in una qualsiasi cala è calcolata come percentuale, in peso, di ciascuno stock elencato nelle possibilità di pesca in vigore sul totale delle catture di tale cala.

Articolo 9

Gamberetto boreale

1.   Ai fini del presente articolo la divisione 3M comprende la parte della divisione 3L delimitata dalle linee che congiungono i punti indicati nella tabella 1 e illustrata nella figura 1(1) delle CEM di cui al punto 6) dell'allegato del presente regolamento.

2.   Una nave che pratica la pesca del gamberetto boreale e di altre specie nella stessa bordata trasmette alla Commissione un rapporto indicante il cambiamento di attività di pesca. Il numero di giorni di pesca è calcolato di conseguenza.

3.   I giorni di pesca di cui al presente articolo non sono trasferibili tra le parti contraenti della NAFO. I giorni di pesca di una parte contraente della NAFO possono essere utilizzati da una nave battente bandiera di un'altra parte contraente della NAFO soltanto in conformità dell'articolo 23.

4.   Nessuna nave è autorizzata a praticare la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M tra le ore 00:01 UTC (tempo universale coordinato) del 1o giugno e le ore 24:00 UTC del 31 dicembre nella zona descritta nella tabella 2 e illustrata nella figura 1(2) delle CEM di cui al punto 7) dell'allegato del presente regolamento.

5.   Tutte le attività di pesca del gamberetto boreale nella divisione 3L hanno luogo a profondità superiori a 200 metri. La pesca nella zona di regolamentazione è limitata a una zona a est di una linea delimitata dalle coordinate descritte nella tabella 3 e illustrata nella figura 1(3) delle CEM di cui al punto 8) dell'allegato del presente regolamento.

6.   Ogni nave che abbia praticato la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3L, o i rappresentanti della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali con almeno 24 ore di anticipo l'orario previsto di arrivo e una stima dei quantitativi, per divisione, di gamberetto boreale detenuti a bordo.

Articolo 10

Ippoglosso nero

1.   Le misure indicate di seguito si applicano alle navi di 24 metri o più di lunghezza fuori tutto che praticano la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO:

a)

ciascuno Stato membro ripartisce il rispettivo contingente di ippoglosso nero tra le loro navi autorizzate;

b)

una nave autorizzata sbarca le sue catture di ippoglosso nero esclusivamente in un porto designato di una parte contraente della NAFO. A tal fine gli Stati membri designano nel loro territorio uno o più porti in cui le navi autorizzate possono sbarcare le catture di ippoglosso nero;

c)

ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome di ogni porto a tal fine designato. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in vigore. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO;

d)

almeno 48 ore prima dell'orario previsto di arrivo in porto, una nave autorizzata, o il rappresentante della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali di controllo della pesca l'orario previsto di arrivo, una stima del quantitativo totale di ippoglosso nero detenuto a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate le catture;

e)

gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo inviano alla Commissione, con l'EFCA in copia, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l'ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO.

2.   Le procedure seguenti si applicano alle navi autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale effettuate al di fuori della zona di regolamentazione che entrano nella zona regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero:

a)

il comandante del peschereccio comunica al segretario esecutivo della NAFO per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione (latitudine e longitudine) in cui il comandante del peschereccio intende iniziare la pesca, l'orario previsto di arrivo in tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail);

b)

una nave di ispezione, che intenda ispezionare un peschereccio prima che inizi le attività di pesca dell'ippoglosso nero, comunica al peschereccio e al segretario esecutivo della NAFO le coordinate del punto di ispezione designato, che non dista più di 60 miglia nautiche dalla posizione in cui il comandante del peschereccio prevede che la nave comincerà le attività di pesca, e ne informa opportunamente le altre navi di ispezione che operano nella zona di regolamentazione;

c)

un peschereccio cui è pervenuta una notifica ai sensi della lettera b):

i)

si porta nel punto designato per l'ispezione; e

ii)

si assicura che il piano di stivaggio delle catture a bordo all'ingresso della zona di regolamentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 5, e sia messo a disposizione degli ispettori su richiesta;

d)

un peschereccio non può avviare le attività di pesca prima di essere ispezionato a norma del presente articolo, a meno che:

i)

non riceva alcuna comunicazione entro 72 ore dalla notifica che ha inviato a norma della lettera a); o

ii)

entro 3 ore dall'arrivo nel punto di ispezione designato, la nave di ispezione non abbia ancora iniziato l'ispezione prevista.

3.   Sono vietati gli sbarchi di ippoglosso nero da navi di parti non contraenti che hanno praticato attività di pesca nella zona di regolamentazione.

Articolo 11

Calamari

È vietata la pesca del calamaro tra le ore 00:01 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno nelle sottozone 3 e 4.

Articolo 12

Misure di conservazione e di gestione degli squali

1.   Gli Stati membri comunicano tutte le catture di squali, incluse le serie temporali disponibili, in conformità delle procedure di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'articolo 25.

2.   Per tutte le retate osservate contenenti lo squalo di Groenlandia, gli osservatori annotano il numero, il peso stimato e la lunghezza misurata (o la lunghezza stimata, qualora non sia possibile fornire la lunghezza misurata) per retata o cala, nonché il sesso e la destinazione delle catture (vive, morte o sconosciute) per ciascuno squalo di Groenlandia.

3.   È vietato:

a)

asportare le pinne di squalo a bordo delle navi;

b)

detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo completamente staccate dalla carcassa.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.

5.   Nessun peschereccio deve detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le pinne ottenute in violazione del presente articolo.

6.   Nelle attività di pesca non dirette agli squali, gli Stati membri incoraggiano tutte le navi battenti la propria bandiera a rilasciare gli squali vivi, in particolare gli esemplari giovani, quando non siano destinati a fini alimentari o di sussistenza.

7.   Laddove possibile, gli Stati membri:

a)

avviano ricerche finalizzate a rendere gli attrezzi da pesca più selettivi per la protezione degli squali;

b)

conducono ricerche sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, sui modelli di migrazione, come pure sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita delle principali specie di squali.

8.   Gli Stati membri forniscono i risultati di tali ricerche alla Commissione, che li trasmette al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 13

Dimensione delle maglie

1.   Ai fini del presente articolo, la dimensione delle maglie è misurata, per mezzo dei misuratori di cui al regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (15), in conformità dell'allegato III.A delle CEM di cui al punto 10) dell'allegato del presente regolamento.

2.   Nessuna nave può praticare attività di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle previste per ciascuna delle specie seguenti:

a)

40 mm per il gamberetto boreale e i gamberetti (PRA);

b)

60 mm per il totano (SQI);

c)

280 mm nel sacco e 220 mm in tutte le altre parti della rete da traino per la razza (SKA);

d)

130 mm per tutti gli altri pesci demersali, elencati nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento;

e)

100 mm per lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella - REB) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K; e

f)

90 mm per lo scorfano (RED) nella pesca che utilizza reti da traino pelagiche nelle divisioni 3O, 3M e 3LN.

3.   Una nave che pratica la pesca delle specie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che ha a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate in tale paragrafo, provvede affinché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato durante le attività di pesca.

4.   Alle navi che praticano la pesca diretta di specie diverse da quelle indicate al paragrafo 2 del presente articolo è consentito tuttavia catturare specie regolamentate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate a tale paragrafo, fermo restando il rispetto degli obblighi inerenti alle catture accessorie di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 14

Uso di dispositivi e marcatura degli attrezzi

1.   Sulle reti da traino possono essere utilizzate corde di rinforzo, corde divisorie e galleggianti per il sacco, nella misura in cui tali dispositivi non riducano in alcun modo la dimensione autorizzata delle maglie o ostacolino l'apertura delle maglie.

2.   Nessuna nave può utilizzare mezzi o dispositivi che ostruiscono o riducono la dimensione delle maglie. Le navi possono tuttavia fissare i dispositivi di cui all'allegato III.B delle CEM di cui al punto 12) dell'allegato del presente regolamento (foderoni autorizzati/catenelle distanziatrici per gamberi) alla parte superiore del sacco in modo tale da non ostruire le maglie del sacco, compresi eventuali avansacchi. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco soltanto nella misura necessaria per ridurne o impedirne l'usura.

3.   Le navi che pescano il gamberetto boreale nella divisione 3L o 3M utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano il gamberetto boreale nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, misurata come indicato nell'allegato III.B delle CEM di cui al punto 12) dell'allegato del presente regolamento.

4.   Per la pesca nelle zone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono ammesse soltanto le reti da traino pelagiche.

5.   Nessun peschereccio è autorizzato a:

a)

utilizzare attrezzi non marcati conformemente alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione 1967 sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord; o

b)

posizionare boe segnaletiche o oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare l'ubicazione di attrezzi da pesca fissi senza che sia visibile il numero di registrazione della nave.

Articolo 15

Attrezzi da pesca perduti o abbandonati, recupero di attrezzi da pesca

1.   Il comandante del peschereccio operante nella zona di regolamentazione:

a)

dispone a bordo di apparecchiature per il recupero degli attrezzi perduti;

b)

compie ogni ragionevole sforzo per recuperare il prima possibile attrezzi o parti di essi eventualmente perduti; e

c)

non abbandona deliberatamente attrezzi da pesca, salvo che per ragioni di sicurezza.

2.   Qualora sia impossibile recuperare gli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:

a)

il nome e l'indicativo di chiamata della nave;

b)

il tipo di attrezzi perduti;

c)

la quantità di attrezzi perduti;

d)

l'ora della perdita;

e)

il luogo della perdita; e

f)

le misure messe in atto dalla nave per recuperare gli attrezzi perduti.

3.   Dopo il recupero degli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:

a)

il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha recuperato gli attrezzi;

b)

il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha perso gli attrezzi (se noti);

c)

il tipo di attrezzi recuperati;

d)

la quantità di attrezzi recuperati;

e)

l'ora del recupero; e

f)

il luogo in cui è avvenuto il recupero.

4.   Lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ai fini di una loro trasmissione al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 16

Requisiti sulla taglia minima dei pesci

1.   Nessuna nave può tenere a bordo pesci di taglia inferiore alla taglia minima stabilita nell'allegato I.D delle CEM di cui al punto 13) dell'allegato del presente regolamento; tali pesci devono essere immediatamente rigettati in mare.

2.   I pesci trasformati di lunghezza inferiore a quella prescritta per la loro specie nell'allegato I.D delle CEM di cui al punto 13) dell'allegato del presente regolamento sono considerati provenire da un pesce di taglia inferiore alla taglia minima prescritta per quella specie.

3.   Quando il numero di pesci di taglia inferiore a quella minima in una singola cala è superiore al 10 % del numero totale di pesci di tale cala, nella cala successiva la nave mantiene una distanza minima di cinque miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente.

CAPO III

PROTEZIONE DEGLI EMV NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEL CASO DI ATTIVITÀ DI PESCA DI FONDO

Articolo 17

Mappa del footprint (impronta) (zone esistenti di pesca di fondo)

La mappa delle zone di pesca di fondo esistenti nella zona di regolamentazione, illustrate nella figura 2 delle CEM di cui al punto 2) dell'allegato del presente regolamento, è delimitata a ovest dal confine della zona economica esclusiva del Canada e a est dalle coordinate di cui alla tabella 4 delle CEM di cui al punto 1) dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 18

Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo

1.   Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

2.   Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

3.   Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

4.   Fino al 31 dicembre 2018 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona 14 indicata nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

Articolo 19

Attività di pesca di fondo esplorative

1.   Le attività di pesca di fondo esplorative sono soggette a una precedente attività esplorativa condotta in conformità del protocollo di pesca esplorativa descritto nell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 20) dell'allegato del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri le cui navi intendano praticare attività di pesca di fondo esplorative sono tenuti, ai fini della valutazione:

a)

a comunicare alla Commissione la «Notifica dell'intenzione di praticare la pesca di fondo esplorativa» in conformità dell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 21) dell'allegato del presente regolamento, unitamente alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1;

b)

a trasmettere alla Commissione un «Rapporto sulla bordata di pesca di fondo esplorativa» in conformità dell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 22) dell'allegato del presente regolamento entro due mesi dal completamento delle attività di pesca di fondo esplorative.

3.   Il comandante di un peschereccio:

a)

avvia le attività di pesca di fondo esplorative soltanto dopo essere stato autorizzato a norma delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione NAFO finalizzate a prevenire significativi effetti negativi delle attività di pesca esplorative sugli EMV;

b)

invia a bordo un osservatore scientifico per tutta la durata delle attività di pesca di fondo esplorative.

Articolo 20

Valutazione preliminare delle proposte attività di pesca di fondo esplorative

1.   Lo Stato membro che intenda partecipare ad attività di pesca di fondo esplorative presentano, a sostegno della sua proposta, una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti sugli EMV a seguito delle attività di pesca di fondo che saranno praticate dalle navi battenti la loro bandiera.

2.   La valutazione preliminare di cui al paragrafo 1:

a)

è trasmessa alla Commissione almeno una settimana prima dell'inizio della riunione di giugno del Consiglio scientifico della NAFO;

b)

analizza i diversi elementi ai fini della valutazione delle attività di pesca di fondo esplorative proposte conformemente all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 23) dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 21

Rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)

1.   Il rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) è definito come la cattura, per ogni cala (per esempio cala di una rete da traino o posa di palangari o di reti da imbrocco) di più di 7 kg di pennatulacea e/o 60 kg di altro corallo vivo e/o 300 kg di spugne.

2.   Ogni Stato membro chiede ai comandanti delle navi battenti la propria bandiera, che effettuano attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione, di quantificare le catture di specie indicatrici di EMV, qualora nel corso delle operazioni di pesca siano rinvenute prove di tali specie, in conformità dell'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento.

3.   Se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca di cui al paragrafo 2 (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1, il comandante della nave:

a)

comunica sollecitamente il rinvenimento all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, compresa la posizione segnalata dalla nave, che può essere la posizione finale della retata/cala o un'altra posizione il più vicino possibile al punto esatto del rinvenimento, le specie indicatrici di EMV rinvenute e la quantità (kg) di specie indicatrici di EMV rinvenute; e

b)

sospende l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui sono meno probabili ulteriori rinvenimenti. Il comandante della nave sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.

4.   Ciascuno Stato membro dispone che un osservatore con sufficienti competenze scientifiche sia inviato a bordo delle navi conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), per le zone al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo («footprint») e:

a)

identifichi coralli, spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile, utilizzando il «Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa», conformemente all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 24) dell'allegato del presente regolamento; e

b)

trasmetta i risultati così raccolti al comandante della nave per agevolare la quantificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Ciascuno Stato membro:

a)

trasmette sollecitamente le informazioni sui rinvenimenti comunicate dal comandante della nave alla Commissione se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1;

b)

invia immediatamente una segnalazione del rinvenimento a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera; e

c)

chiude in via temporanea, laddove possibile, una zona di due miglia di raggio attorno ad ogni punto in cui sono state rinvenute specie indicatrici di EMV al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo, previa notifica da parte della Commissione.

La Commissione può riaprire le zone temporaneamente chiuse previa notifica da parte della NAFO.

CAPO IV

REQUISITI RELATIVI ALLE NAVI E NOLEGGIO

Articolo 22

Requisiti relativi alle navi

1.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica le informazioni seguenti:

a)

un elenco delle navi battenti la propria bandiera che può autorizzare a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione («nave notificata»), nel formato previsto all'allegato II.C.1 delle CEM di cui al punto 25) dell'allegato del presente regolamento;

b)

sollecitamente, eventuali cancellazioni dall'elenco delle navi notificate nel formato previsto nell'allegato II.C.2 delle CEM di cui al punto 26) dell'allegato del presente regolamento.

2.   Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, a meno che:

a)

sia elencato quale nave notificata;

b)

gli sia stato rilasciato un numero IMO; e

c)

gli sia stata rilasciata un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera per condurre tali attività di pesca («nave autorizzata»).

3.   Nessuno Stato membro autorizza un peschereccio battente la propria bandiera di effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione se non è in grado di esercitare efficacemente i propri obblighi di Stato di bandiera nei confronti di tale nave.

4.   Ciascuno Stato membro gestisce il numero di navi autorizzate e il loro sforzo di pesca in modo da tenere in debito conto le possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione.

5.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione in formato elettronico:

a)

l'autorizzazione individuale per ogni nave che figura sull'elenco delle navi notificate e da esso autorizzata a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione, nel formato previsto all'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27) dell'allegato del presente regolamento, entro 40 giorni dall'inizio delle attività di pesca per l'anno civile;

Ogni autorizzazione indica in particolare le date di inizio e di fine della validità e le specie per le quali è autorizzata la pesca diretta, salvo esenzioni previste nell'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27) dell'allegato del presente regolamento. Se la nave intende pescare specie regolamentate indicate nelle possibilità di pesca in vigore, è identificato lo stock in cui la specie regolamentata è associata alla zona interessata;

b)

in tempi rapidi, la sospensione dell'autorizzazione, nel formato previsto nell'allegato II.C.4 delle CEM di cui al punto 28) dell'allegato del presente regolamento, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui trattasi o di qualsiasi modifica del suo contenuto, se la revoca o la modifica intervengono durante il periodo di validità;

c)

la riassegnazione di un'autorizzazione che era stata sospesa, trasmessa secondo la procedura di cui alla lettera a).

6.   Gli Stati membri si assicurano che il periodo di validità dell'autorizzazione coincida con il periodo di certificazione, per quanto concerne la certificazione del piano di capacità di cui ai paragrafi 10 e 11.

7.   Ogni peschereccio reca marcature facilmente identificabili in conformità delle norme accettate a livello internazionale, quali le specifiche standard della FAO per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci.

8.   Nessun peschereccio può operare nella zona di regolamentazione senza avere a bordo documenti validi rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, nei quali figurino come minimo le seguenti informazioni relative alla nave:

a)

l'eventuale nome;

b)

l'eventuale lettera (o lettere) del porto o del distretto in cui è immatricolata;

c)

il numero (i numeri) di immatricolazione;

d)

il numero IMO;

e)

l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;

f)

il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);

g)

la lunghezza fuori tutto;

h)

la potenza del motore;

i)

il piano di capacità di cui al paragrafo 10; e

j)

una stima della capacità di congelamento o la certificazione del sistema di refrigerazione.

9.   Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione se non ha a bordo un piano di capacità accurato e aggiornato, certificato da un'autorità competente o riconosciuto dal suo Stato membro di bandiera.

10.   Il piano di capacità:

a)

è in forma di schema o descrizione della stiva del pesce, compresa la capacità di stoccaggio di ciascun deposito destinato allo stoccaggio del pesce in metri cubi; lo schema consiste in una sezione longitudinale della nave e comprende la piantina di ciascun ponte in cui è presente un deposito per lo stoccaggio del pesce, nonché l'ubicazione dei congelatori;

b)

indica in particolare l'ubicazione di ogni porta, portello e qualsiasi altro accesso ai depositi per lo stoccaggio del pesce, con riferimento alle paratie;

c)

indica le dimensioni principali delle cisterne di deposito del pesce (cisterne con acqua di mare refrigerata) e, per ciascuna di esse, indica la capacità in metri cubi a intervalli di 10 cm; e

d)

riporta chiaramente sullo schema la scala per il calcolo delle dimensioni.

11.   Ogni Stato membro si assicura che, con cadenza biennale, la conformità del piano di capacità delle sue navi autorizzate sia certificata dall'autorità competente.

Articolo 23

Contratti di nolo

1.   Ai fini del presente articolo, si intende per «parte contraente noleggiatrice» la parte contraente che detiene un'assegnazione quale indicata negli allegati I.A e I.B delle CEM o lo Stato membro che detiene un'assegnazione di possibilità di pesca e per «Stato membro di bandiera» lo Stato membro in cui è immatricolata la nave noleggiata.

2.   Il totale, o una parte, dell'assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice può essere utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata («nave noleggiata») battente la bandiera di uno Stato membro, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

lo Stato membro di bandiera abbia acconsentito per iscritto al contratto di nolo;

b)

il contratto di nolo sia limitato a un peschereccio per Stato membro di bandiera e anno civile;

c)

la durata delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo non sia superiore, cumulativamente, a sei mesi per anno civile; e

d)

la nave noleggiata non sia stata sorpresa in passato a esercitare attività di pesca INN.

3.   Tutte le catture e le catture accessorie effettuate dalla nave noleggiata in conformità del contratto di nolo sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice.

4.   Quando una nave noleggiata svolge operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo, lo Stato membro di bandiera non la autorizza a pescare nell'ambito di contingenti ad esso assegnati o di un altro contratto di nolo allo stesso tempo.

5.   Nessuna operazione di trasbordo in mare può essere eseguita senza previa autorizzazione della parte contraente noleggiatrice, la quale si assicura che il trasbordo avvenga sotto la supervisione di un osservatore presente a bordo.

6.   Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione il suo consenso al contratto di nolo per iscritto e prima che esso abbia inizio.

7.   Gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione:

a)

l'inizio delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo;

b)

la sospensione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo;

c)

la ripresa delle operazioni di pesca nell'ambito di un contratto di nolo che era stato sospeso;

d)

la fine delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo.

8.   Lo Stato membro di bandiera tiene un registro separato dei dati relativi alle catture e alle catture accessorie effettuate nell'ambito delle operazioni di pesca per ogni noleggio di una nave battente la propria bandiera e comunica tali dati alla parte contraente noleggiatrice e alla Commissione.

9.   La nave noleggiata tiene sempre a bordo la documentazione seguente:

a)

il nome, l'immatricolazione dello Stato di bandiera, il numero IMO e lo Stato di bandiera della nave;

b)

gli eventuali nomi e Stati di bandiera precedenti della nave;

c)

il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente dell'operatore (degli operatori) della nave;

d)

una copia del contratto di nolo e le eventuali autorizzazioni o licenze di pesca che la parte contraente noleggiatrice ha rilasciato alla nave noleggiata; e

e)

il contingente assegnato alla nave.

CAPO V

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Articolo 24

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti

1.   Una volta trasformate, tutte le specie catturate nella zona di regolamentazione sono etichettate in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. Tutte le specie devono essere etichettate utilizzando i dati seguenti:

a)

il nome della nave che ha effettuato le catture;

b)

il codice alfa-3 per ciascuna specie elencata nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento;

c)

nel caso dei gamberetti boreali, la data di cattura;

d)

la zona di regolamentazione e la divisione in cui si sono svolte le attività di pesca; e

e)

il codice della forma di presentazione dei prodotti quale riportato nell'allegato II.K delle CEM di cui al punto 29) dell'allegato del presente regolamento.

2.   Le etichette sono solidamente fissate, stampate o scritte sugli imballaggi al momento dello stivaggio e sono di dimensioni tali da poter essere lette dagli ispettori nello svolgimento normale delle loro mansioni.

3.   Le etichette sono contrassegnate a inchiostro su sfondo contrastante.

4.   Ogni imballaggio contiene soltanto:

a)

una categoria di forma di prodotto;

b)

una divisione di cattura;

c)

una data di cattura (nel caso dei gamberetti boreali); e

d)

una specie.

Articolo 25

Monitoraggio delle catture

1.   Ai fini del monitoraggio delle catture ogni peschereccio ha un giornale di pesca, un registro di produzione e un piano di stivaggio per annotare le attività di pesca nella zona di regolamentazione.

2.   Ogni peschereccio compila un giornale di pesca che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che, conformemente all'allegato II.A delle CEM di cui al punto 30) dell'allegato del presente regolamento, e che:

a)

annota accuratamente le catture di ogni retata/cala relative alla zona geografica più piccola per la quale è stato assegnato un contingente;

b)

indica la destinazione delle catture di ogni retata/cala, inclusa la quantità (in kg di peso vivo) di ogni stock detenuto a bordo, rigettato in mare, scaricato o trasbordato durante la bordata di pesca in corso.

3.   Ogni peschereccio compila un registro di produzione che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che:

a)

tiene traccia della produzione complessiva giornaliera per ciascuna specie e tipo di prodotto, in kg, relativa al giorno precedente dalle ore 00:01 UTC alle ore 24:00 UTC;

b)

mette in relazione la produzione di ciascuna specie e tipo di prodotto con la zona geografica più piccola per la quale è stato assegnato un contingente;

c)

elenca i fattori di conversione utilizzati per convertire il peso di produzione di ciascun tipo di prodotto in peso vivo quando viene annotato nel giornale di pesca;

d)

riporta per ciascuna voce le informazioni di etichettatura in conformità dell'articolo 24.

4.   Tenendo debitamente conto della sicurezza e delle responsabilità del comandante della nave in materia di navigazione, ciascun peschereccio stiva tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione in un luogo separato rispetto alle catture effettuate al di fuori della zona di regolamentazione, assicurandosi che tale separazione sia chiaramente delimitata mediante plastica, compensato o reti.

5.   Ciascun peschereccio dispone di un piano di stivaggio che:

a)

indica chiaramente:

i)

l'ubicazione e la quantità, in peso del prodotto in kg, di ciascuna specie all'interno di ogni stiva;

ii)

l'ubicazione in ciascuna stiva dei gamberetti catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, compresa la quantità di gamberetti in kg per divisione;

iii)

la vista dall'alto del prodotto all'interno di ogni stiva;

b)

è aggiornato quotidianamente per il giorno precedente dalle ore 00:01 alle ore 24:00 UTC; e

c)

è tenuto a bordo fino al completamento dello sbarco di tutte le catture dal peschereccio.

6.   Ogni peschereccio trasmette per via elettronica in conformità del formato e del contenuto previsti per ciascun tipo di rapporto negli allegati II.D e II.F delle CEM di cui ai punti 31 e 32 dell'allegato del presente regolamento, al su CCP rapporti relativi a quanto segue:

a)

catture in entrata (COE): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'ingresso nella zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'ingresso della nave;

b)

catture in uscita (COX): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'uscita della nave;

c)

rapporto sulle catture (CAT): quantità di catture detenute a bordo e quantità rigettate in mare per ogni specie in relazione al giorno che precede il rapporto, per divisione, anche in caso di catture zero, da inviare giornalmente prima delle ore 12:00 UTC; per comunicare catture zero detenute e rigetti zero di tutte le specie si utilizza il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), indicando come quantità «0» sulla base degli esempi che seguono: (//CA/MZZ 0//e//RJ/MZZ 0//);

d)

catture a bordo (COB): per tutti i pescherecci che pescano gamberetti boreali nella divisione 3L, prima dell'entrata o uscita dalla divisione 3L, da inviare un'ora prima di attraversare il confine della divisione 3L;

e)

trasbordo (TRA):

i)

trasmesso dalla nave cedente almeno 24 ore prima del trasbordo; e

ii)

trasmesso dalla nave ricevente entro un'ora dal trasbordo;

f)

porto di sbarco (POR): da parte di una nave che ha ricevuto un trasbordo almeno 24 ore prima di ogni sbarco.

Le catture delle specie che figurano nell'allegato I.C delle CEM, per le quali il peso vivo totale a bordo è inferiore a 100 kg, possono essere comunicate utilizzando il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), salvo che si tratti di squali. Nella misura del possibile tutte le catture di squali devono essere indicate a livello di specie utilizzando il corrispondente codice alfa-3 che figura nell'allegato I.C delle CEM oppure, qualora non presente in tale allegato o nell'elenco ASFIS delle specie, elaborato dalla FAO, ai fini delle statistiche della pesca). Qualora non sia possibile inviare un rapporto specifico per specie, le specie di squali sono annotate, a seconda dei casi, come squaliformi (SHX) o spinaroli (DGX), conformemente ai codici alfa-3 che figurano nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento. È inoltre annotato il peso stimato di ciascuna cattura di squali per retata o cala.

7.   I rapporti di cui al paragrafo 6 possono essere annullati mediante il rapporto di cancellazione nel formato specificato nell'allegato II.F.8 delle CEM di cui al punto 32) dell'allegato del presente regolamento. Se uno dei rapporti menzionati deve essere corretto, un nuovo rapporto va inviato sollecitamente dopo l'annullamento nei tempi specificati nel presente articolo.

Il CCP dello Stato di bandiera comunica sollecitamente alla Commissione di aver accettato l'annullamento del rapporto inviato dalla nave battente la propria bandiera.

8.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP, immediatamente dopo il ricevimento, trasmetta per via elettronica i rapporti di cui al paragrafo 6 al segretario esecutivo della NAFO nel formato previsto all'allegato II.D delle CEM di cui al punto 31) dell'allegato del presente regolamento, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA.

9.   Ciascuno Stato membro:

a)

comunica le rispettive catture mensili provvisorie per specie e zona dello stock e i giorni di pesca mensili provvisori per la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M, a prescindere dal fatto che abbiano o no contingenti o assegnazioni di sforzo di pesca per gli stock interessati; trasmette tali rapporti alla Commissione entro 20 giorni dalla fine del mese civile in cui sono state effettuate le catture;

b)

provvede affinché le informazioni del giornale di pesca siano trasmesse alla Commissione in formato XML (Extensible Markup Language) o in un file in formato Microsoft Excel contenente come minimo le informazioni che figurano nell'allegato II.N delle CEM di cui al punto 33) dell'allegato del presente regolamento entro 60 giorni dal termine di ciascuna bordata.

Articolo 26

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

1.   Ogni peschereccio che opera nella zona di regolamentazione è dotato di un dispositivo di controllo via satellite in grado di trasmettere la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al proprio CCP ubicato sulla terraferma, inviando i dati VMS seguenti:

a)

l'identificazione della nave;

b)

l'ultima posizione della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore non superiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

data e ora (UTC) in cui è stata rilevata la posizione della nave; e

d)

la rotta/prora e la velocità della nave.

2.   Gli Stati membri si assicurano che i propri CCP:

a)

ricevano i dati sulla posizione di cui al paragrafo 1 e li registrino utilizzando i codici a 3 lettere seguenti:

i)

«ENT», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che entra nella zona di regolamentazione;

ii)

«POS», ogni successiva posizione VMS trasmessa da ciascuna nave dall'interno della zona di regolamentazione; e

iii)

«EXI», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che esce dalla zona di regolamentazione;

b)

siano dotati di hardware e software per l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati, applichino procedure di back-up e di ripristino e registrino i dati ricevuti dai pescherecci su un supporto informatico che conserveranno per almeno tre anni; e

c)

comunichino sollecitamente alla Commissione e all'EFCA il nome, l'indirizzo, il telefono, il telex, l'e-mail o il fax del CCP ed eventuali modifiche successive di tali informazioni.

3.   Gli Stati membri si fanno carico di tutti i costi associati al loro VMS.

4.   Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati conformemente ai paragrafi 1, 2 o 8, ne informa il comandante e la Commissione.

5.   Gli Stati membri si assicurano che il comandante della nave o il proprietario di un peschereccio battente la loro bandiera, o il rappresentante dello stesso, sia informato quando il dispositivo di monitoraggio via satellite appare difettoso o non funzionante.

6.   In caso di guasto del sistema di monitoraggio via satellite, il comandante della nave provvede affinché esso sia riparato o sostituito entro un mese dal verificarsi del guasto o, se la bordata di pesca dura più di un mese, che la riparazione o la sostituzione siano effettuate nel successivo ingresso in porto della nave.

7.   Nessun peschereccio è autorizzato a iniziare una bordata di pesca se il suo dispositivo di monitoraggio via satellite è guasto.

8.   Ogni peschereccio che opera con un dispositivo di monitoraggio via satellite guasto comunica, almeno una volta ogni 4 ore, i dati di posizione VMS al CCP del proprio Stato membro di bandiera con altri mezzi di comunicazione disponibili, in particolare via satellite, e-mail, radio, fax o telex.

9.   Lo Stato membro di bandiera si assicura:

a)

che il suo CCP trasmetta i dati di posizione VMS al segretario esecutivo della NAFO, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA, il prima possibile e comunque non oltre 24 ore dopo averli ricevuti, e può consentire che i pescherecci battenti la propria bandiera trasmettano i dati di posizione VMS via satellite, e-mail, radio, fax o telex direttamente al segretario esecutivo della NAFO; e

b)

che i dati di posizione VMS trasmessi al segretario esecutivo della NAFO siano conformi al formato per lo scambio di dati che figura nell'allegato II.E delle CEM di cui al punto 34) dell'allegato del presente regolamento e all'ulteriore descrizione che figura nell'allegato II.D delle CEM di cui al punto 31) dell'allegato del presente regolamento.

10.   Gli Stati membri possono utilizzare i dati VMS della NAFO per operazioni di ricerca e soccorso o a fini di sicurezza marittima.

CAPO VI

REGIME DI OSSERVAZIONE

Articolo 27

Programma di osservazione

1.   Gli osservatori sono indipendenti e imparziali, e dispongono della formazione, delle conoscenze, delle competenze e delle capacità necessarie per assolvere la totalità dei compiti, delle funzioni e degli obblighi specificati nel presente articolo. Gli osservatori assolvono i propri compiti e le proprie funzioni in maniera imparziale, a prescindere dalla nazionalità e dalla bandiera battuta dalla nave, e sono esenti da qualsiasi influenza indebita o benefici associati all'attività di pesca di qualsivoglia nave che pesca nella zona di regolamentazione.

2.   Fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 3, ciascun peschereccio, nell'effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione, ha sempre a bordo almeno un osservatore, in conformità delle disposizioni del programma di osservazione. Un peschereccio non comincia le attività di pesca fintantoché l'osservatore non sale a bordo del peschereccio. La mancata presenza a bordo di un osservatore, laddove tale presenza sia richiesta, costituisce un'infrazione grave.

3.   In deroga al paragrafo 2, e a condizione che la NAFO non abbia richiesto una presenza maggiore di osservatori, uno Stato membro può consentire ai pescherecci battenti la propria bandiera di avere a bordo un osservatore per meno del 100 %, ma non meno del 25 %, delle bordate effettuate dalla propria flotta o dei giorni di presenza dei pescherecci nella zona di regolamentazione nel corso dell'anno, purché lo Stato membro di bandiera, per quanto attiene alle navi che non hanno un osservatore a bordo:

a)

provvede affinché le navi in questione si concentrino su specie in zone in cui ci si attende che catture accessorie di altre specie avvengano in quantità trascurabili;

b)

provvede affinché la nave rispetti tutti i requisiti in materia di dichiarazioni in tempo reale;

c)

a seguito della valutazione del rischio, proceda all'ispezione fisica — o alla valutazione, secondo necessità — di ciascuno sbarco nei propri porti da parte della nave in questione, in base alle procedure nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Qualora siano constatate e confermate infrazioni al regolamento, elabora un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo trasmette alla Commissione non appena è confermata l'infrazione;

d)

trasmette alla Commissione il più presto possibile prima della bordata le informazioni seguenti:

i)

il nome, il numero IMO e il segnale radio internazionale di chiamata della nave;

ii)

gli elementi a sostegno della decisione di concedere la deroga alla presenza del 100 %;

e)

presenta alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente, un rapporto contenente un raffronto di tutte le pertinenti attività di pesca che mostri la differenza tra le bordate in cui la nave aveva a bordo un osservatore e quelle in cui l'osservatore era assente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.

4.   Qualora un ispettore notifichi un'infrazione a un peschereccio che non ha a bordo un osservatore, tranne qualora l'assenza di un osservatore si verifichi in conformità del paragrafo 3, al momento della notifica, l'infrazione è considerata grave ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1; inoltre lo Stato membro di bandiera, qualora non imponga al peschereccio di rientrare immediatamente in porto a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, invia sollecitamente un osservatore a bordo del peschereccio.

5.   Ciascuno Stato membro:

a)

prima che le navi battenti la propria bandiera comincino le attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, invia ogni anno alla Commissione un elenco aggiornato di osservatori (nome e numero di documento di identità, se del caso) che intende inviare a bordo delle navi battenti la propria bandiera operanti nella zona di regolamentazione;

b)

impone alle navi battenti la propria bandiera di avere a bordo uno degli osservatori nell'elenco di cui alla lettera a), in conformità del programma di osservazione;

c)

nella misura del possibile, provvede affinché i singoli osservatori non prendano parte a bordate consecutive sulla stessa nave;

d)

provvede affinché gli osservatori siano provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente;

e)

adotta opportuni provvedimenti riguardo alle navi battenti la propria bandiera per garantire condizioni di lavoro sicure, come pure la tutela, la sicurezza e il benessere degli osservatori nello svolgimento dei loro compiti, conformemente alle norme o agli orientamenti internazionali;

f)

provvede affinché gli osservatori trattino tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle operazioni di pesca raccolti durante la loro permanenza a bordo, compresi filmati e immagini, conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili.

6.   In seguito al ricevimento di un rapporto di osservazione da parte di un osservatore in cui si segnalano discrepanze rispetto alle CEM o un incidente, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti riguardanti una nave battente la bandiera di uno Stato membro, quest'ultimo:

a)

tratta il rapporto con la massima sensibilità e discrezione, conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili;

b)

valuta le discrepanze individuate nel rapporto di osservazione e procede alle opportune azioni di follow-up;

c)

elabora una relazione sulle azioni di follow-up e la sottopone alla Commissione.

7.   Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione:

a)

non più tardi di 24 ore prima dell'invio di un osservatore a bordo di un peschereccio, il nome del peschereccio e il segnale radio internazionale di chiamata, unitamente al nome e al numero del documento di identità (se del caso) dell'osservatore in questione

b)

per via elettronica e senza ritardo dopo il suo ricevimento, il rapporto di osservazione giornaliero di cui al paragrafo 11, lettera e);

c)

entro 20 giorni dall'arrivo della nave in porto, il rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;

d)

entro il 15 febbraio di ogni anno, per l'anno civile precedente, un rapporto relativo al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

8.   Se un peschereccio ha a bordo un osservatore di un altro Stato membro o di un'altra parte contraente della NAFO, detto osservatore presenterà il rapporto allo Stato membro di bandiera del peschereccio.

9.   Se un peschereccio tenuto ad avere a bordo un osservatore non provvede in tal senso, lo Stato membro di bandiera può autorizzare qualsiasi altra parte contraente a inviare un osservatore su tale peschereccio.

10.   Se è riscontrato un grave rischio per l'osservatore inviato a bordo, lo Stato membro di bandiera adotta le misure atte a garantire che l'osservatore sia prelevato dalla nave a meno che e finché il rischio non sia sventato.

11.   L'osservatore inviato a bordo di una nave esercita come minimo i compiti seguenti:

a)

annotare per ogni retata/cala, nel formato indicato nell'allegato II.M delle CEM di cui al punto 35) dell'allegato del presente regolamento («rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca»):

i)

la quantità di tutte le catture per ogni specie, compresi i rigetti e le specie indicatrici di EMV, come previsto all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento:

quale annotata nei giornali di pesca e nei registri di produzione,

quale stimata dall'osservatore in maniera indipendente.

Per le retate per cui non sono possibili stime di un osservatore indipendente, le caselle relative ai dati pertinenti devono essere lasciate in bianco e indicate nella sezione delle osservazioni;

ii)

eventuali discrepanze individuate tra le diverse fonti di dati sulle catture;

iii)

il tipo di attrezzo, i relativi dispositivi e la dimensione di maglia;

iv)

i dati relativi allo sforzo;

v)

la longitudine e latitudine e la profondità di pesca;

vi)

nel caso della pesca al traino, l'intervallo di tempo tra la fine della cala e l'inizio del recupero degli attrezzi. In ogni altro caso, l'inizio della cala e la fine del recupero;

b)

monitorare il piano di stivaggio di cui all'articolo 25 e annotare nel rapporto dell'osservatore le eventuali discrepanze individuate;

c)

annotare ogni interruzione o interferenza riscontrata con il VMS;

d)

regolare gli strumenti del peschereccio solo con l'accordo del comandante della nave;

e)

trasmettere giornalmente il rapporto di osservazione per divisione, anche se la nave non è impegnata in attività di pesca, prima delle ore 12:00 UTC, al CCP dello Stato membro di bandiera, in conformità dell'allegato II.G delle CEM di cui al punto 36) dell'allegato del presente regolamento;

f)

svolgere le attività eventualmente richieste dalla NAFO, anche a scopi scientifici;

g)

trasmettere il rapporto dell'osservatore, su supporto informatico, se possibile allegando le relative immagini catturate dall'osservatore:

i)

prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e, al più tardi, all'arrivo della nave in porto, allo Stato membro di bandiera;

ii)

immediatamente all'arrivo in porto, alla locale autorità portuale, in caso di ispezione in porto;

h)

mettersi a disposizione degli ispettori in mare, o in porto all'arrivo della nave, per consentire l'indagine delle attività di pesca della nave;

i)

in riferimento a eventuali incidenti o inosservanze del regolamento:

i)

comunica sollecitamente all'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ogni discrepanza con il regolamento, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti, utilizzando il dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente, e

ii)

tenere una registrazione dettagliata, compresi le immagini e i filmati, di tutte le circostanze e informazioni relative a eventuali casi di discrepanze con il regolamento, da trasmettere al CCP dello Stato membro di bandiera il prima possibile, e al più tardi al momento dell'arrivo della nave in porto.

12.   I comandanti dei pescherecci battenti la propria bandiera:

a)

offrono all'osservatore la cooperazione e l'assistenza necessarie all'esercizio dei suoi compiti. In tale contesto, all'osservatore è garantita la possibilità di accedere alle catture, comprese quelle che la nave può avere intenzione di rigettare in mare;

b)

garantiscono all'osservatore condizioni di vitto e alloggio di livello non inferiore a quello previsto per gli ufficiali della nave. Se non sono disponibili alloggi per ufficiali, all'osservatore è garantito un alloggio di livello quanto più vicino possibile a quello degli ufficiali ma non inferiore a quello previsto per i membri dell'equipaggio;

c)

consentono l'accesso a tutte le aree operative della nave necessarie per svolgere i suoi compiti, tra cui le stive della nave, le zone di produzione, il ponte, le attrezzature per il trattamento dei rifiuti e le apparecchiature di navigazione e comunicazione;

d)

non ostacolano, intimidiscono, influenzano, corrompono o tentano di corrompere un osservatore nell'esercizio dei suoi compiti né interferiscono con il suo operato;

e)

coinvolgono l'osservatore in tutte le esercitazioni di emergenza effettuate a bordo; e

f)

avvertono l'osservatore quando una squadra di ispezione ha comunicato l'intenzione di salire a bordo della nave.

13.   Salvo se altrimenti convenuto con un'altra parte contraente della NAFO, o con un altro Stato membro di bandiera, gli Stati membri si fanno carico dei costi di remunerazione degli osservatori da essi inviati. Lo Stato membro di bandiera può consentire agli operatori della pesca di contribuire ai costi di remunerazione dell'osservatore, fatto salvo il paragrafo 14.

14.   Gli osservatori non hanno interessi finanziari o beneficiari nei pescherecci che pescano nella zona di regolamentazione e sono remunerati in un modo che ne dimostri l'indipendenza finanziaria da tali navi.

15.   Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai sensi del paragrafo 3, lettere c), d), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera c), e del paragrafo 7, sono trasmesse alla Commissione o a un organismo da essa designato, che ne assicura l'immediata trasmissione al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO.

CAPO VII

PROGRAMMA DI ISPEZIONI E DI SORVEGLIANZA COMUNI

Articolo 28

Disposizioni generali

1.   L'EFCA coordina le attività di ispezione e sorveglianza per conto dell'Unione. A tal fine, essa può redigere, d'intesa con gli Stati membri interessati, programmi operativi di ispezione e sorveglianza comuni («programma»). Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

2.   Le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dagli Stati membri e notificati all'EFCA nell'ambito del programma.

3.   Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e l'EFCA, possono di comune accordo destinare gli ispettori e i coordinatori dell'EFCA che quest'ultima ha assegnato al programma alla piattaforma di ispezione di un'altra parte contraente della NAFO.

4.   Se sono presenti contemporaneamente nella zona di regolamentazione più di 15 pescherecci degli Stati membri, l'EFCA e gli Stati membri si assicurano che in tale fase:

a)

sia presente nella zona di regolamentazione un ispettore o un'altra autorità competente; oppure

b)

un'autorità competente sia presente nel territorio di una parte contraente della NAFO adiacente alla zona della convenzione;

c)

gli Stati membri rispondano senza ritardo ad ogni notifica di infrazioni commesse nella zona di regolamentazione da un peschereccio battente la loro bandiera.

5.   Gli Stati membri partecipanti al programma forniscono a ogni piattaforma di ispezione, dopo il suo ingresso nella zona di regolamentazione, un elenco degli avvistamenti e dei controlli a bordo effettuati nel precedente periodo di dieci giorni, indicando la data, le coordinate e ogni altra informazione pertinente.

6.   Gli Stati membri partecipanti al programma, in coordinamento con la Commissione o l'EFCA, si assicurano che ogni piattaforma di ispezione battente la loro bandiera operante nella zona di regolamentazione mantenga un contatto sicuro, quotidiano se possibile, con ogni altra piattaforma di ispezione operante nella zona di regolamentazione, al fine di scambiarsi le informazioni necessarie per coordinare le loro attività.

7.   Gli ispettori che salgono a bordo di una nave da ricerca rilevano lo status della nave e limitano le procedure di ispezione a quanto necessario per accertare che essa svolga attività compatibili con il suo piano di ricerca. Se gli ispettori hanno fondati motivi di sospettare che la nave stia svolgendo attività che non sono compatibili con il suo piano di ricerca, ne devono informare immediatamente la Commissione e l'EFCA.

8.   Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori trattino le navi operanti nella zona di regolamentazione in modo equo, evitando di effettuare un numero sproporzionato di ispezioni sulle navi battenti bandiera di una determinata parte contraente della NAFO. Su base trimestrale il numero di ispezioni condotte dai loro ispettori su navi battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO riflette, nella misura del possibile, la proporzione del totale delle attività di pesca nella zona di regolamentazione, tenendo conto, tra l'altro, del livello delle catture e dei giorni in mare per nave. Nel determinare la frequenza delle ispezioni gli ispettori possono tenere conto dei modelli di pesca e del rispetto delle norme da parte dei pescherecci.

9.   Gli Stati membri che partecipano al programma garantiscono che, ad eccezione di quando procedono all'ispezione di un peschereccio battente la loro bandiera e in conformità della loro legislazione nazionale, gli ispettori e gli ispettori tirocinanti assegnati a tale programma:

a)

restino soggetti al loro controllo operativo;

b)

attuino le disposizioni del programma;

c)

non portino con sé armi quando salgono a bordo della nave;

d)

si astengano dal far applicare leggi e regolamenti relativi alle acque dell'Unione;

e)

in generale si attengano a regolamentazioni, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate per quanto riguarda la sicurezza della nave sottoposta a ispezione e del relativo equipaggio;

f)

non interferiscano con le attività di pesca o lo stivaggio di prodotti della pesca e, nella misura del possibile, rifuggano da azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo; e

g)

aprano i container in modo tale che possano essere nuovamente e rapidamente sigillati, imballati e immagazzinati.

10.   Tutti i rapporti di ispezione, sorveglianza e indagine di cui al presente capo, e le relative immagini o prove, sono trattati come riservati, conformemente all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 29

Obblighi di comunicazione

1.   Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all'EFCA (con la Commissione in copia), che le pubblica sul sito MCS della NAFO:

a)

i recapiti dell'autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell'immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione, e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore;

b)

i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l'indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.

2.   Gli Stati membri che partecipano al programma si assicurano che l'EFCA sia informata in anticipo della data, dell'ora d'inizio e di fine di ogni periodo di pattugliamento da parte della piattaforma di ispezione da essi designata.

Articolo 30

Procedure di sorveglianza

1.   Qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio battente la bandiera di una parte contraente della NAFO per il quale vi siano motivi di sospettare una violazione del presente regolamento ma un'ispezione immediata non sia praticabile, l'ispettore:

a)

compila il modulo del rapporto di sorveglianza conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento. Se l'ispettore ha effettuato una valutazione volumetrica o una valutazione della composizione delle catture di una retata, il rapporto di sorveglianza contiene tutte le informazioni pertinenti sulla composizione della cala e indica il metodo utilizzato per la valutazione volumetrica;

b)

registra le immagini della nave, indicando la posizione, la data e ora di registrazione; e

c)

trasmette sollecitamente per via elettronica il rapporto di sorveglianza e le immagini alla sua autorità competente.

2.   L'autorità competente di uno Stato membro che riceve tale rapporto di sorveglianza provvede sollecitamente a:

a)

inviare il rapporto di sorveglianza all'EFCA che lo pubblica sul sito web MCS della NAFO per la trasmissione alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave;

b)

trasmettere una copia delle immagini registrate all'EFCA, che a sua volta le invia alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione;

c)

garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova per successive ispezioni.

3.   Quando riceve un rapporto di sorveglianza relativo a una nave battente la propria bandiera, l'autorità competente di ciascuno Stato membro svolge ogni indagine necessaria per determinare il seguito da dare al caso.

4.   Ciascuno Stato membro trasmette il rapporto di indagine all'EFCA, che lo pubblica sul sito web MCS della NAFO e lo invia alla Commissione.

Articolo 31

Procedure di imbarco e di ispezione per le parti contraenti

Gli Stati membri provvedono affinché, per le ispezioni effettuate nell'ambito del programma, i loro ispettori:

a)

prima dell'imbarco comunichino per radio al peschereccio, utilizzando il codice internazionale dei segnali, il nome della piattaforma di ispezione;

b)

inalberino sulla nave di ispezione e sull'imbarcazione di servizio che effettua l'abbordaggio il guidone riportato nell'allegato IV.E delle CEM di cui al punto 39) dell'allegato del presente regolamento;

c)

si assicurino che durante l'abbordaggio la nave di ispezione rimanga a distanza di sicurezza dai pescherecci;

d)

non chiedano al peschereccio di fermarsi o di fare manovra mentre è in fase di cala, traino o recupero;

e)

limitino ciascuna squadra di ispezione a un massimo di quattro ispettori, compresi eventuali tirocinanti associati alla squadra per esclusivi fini di formazione. Quando un ispettore tirocinante accompagna gli ispettori, questi ultimi devono presentarlo al comandante della nave non appena saliti a bordo. L'ispettore tirocinante si limita a osservare le operazioni di ispezione condotte dagli ispettori autorizzati, senza interferire in alcun modo con le attività del peschereccio;

f)

appena saliti a bordo presentino al comandante della nave i loro documenti d'identità NAFO rilasciati dal segretario esecutivo della NAFO, in conformità dell'articolo 32.3, lettera b), delle CEM;

g)

limitino la durata dell'ispezione a quattro ore o al tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, a seconda di quale operazione duri più a lungo, salvo:

i)

in caso di infrazioni; oppure

ii)

se gli ispettori ritengono che la quantità di catture a bordo differisca da quella registrata nel giornale di pesca, nel qual caso gli ispettori proseguono l'ispezione per un'ulteriore ora al fine di verificare i calcoli e le procedure e riesaminare la documentazione pertinente utilizzata per calcolare le catture prelevate nella zona di regolamentazione e le catture a bordo della nave;

h)

raccolgano tutte le informazioni pertinenti fornite dall'osservatore intese a determinare la conformità al regolamento.

Articolo 32

Obblighi del comandante della nave durante le ispezioni

Il comandante della nave adotta tutte le misure necessarie per facilitare l'ispezione:

a)

provvedendo affinché, quando una nave di ispezione ha segnalato che è in procinto di avviare un'ispezione, ogni rete che sta per essere salpata non sia issata a bordo per almeno 30 minuti dopo il segnale ricevuto dalla nave di ispezione;

b)

su richiesta di una piattaforma di ispezione e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme di navigazione, facilitando l'imbarco degli ispettori;

c)

fornendo una scaletta d'imbarco conforme alle disposizioni dell'allegato IV.G delle CEM di cui al punto 40) dell'allegato del presente regolamento;

d)

assicurandosi che tutti i congegni meccanici per l'imbarco possano essere utilizzati in sicurezza e che vi sia un accesso sicuro tra tali congegni e il ponte;

e)

garantendo agli ispettori l'accesso a tutte le zone di interesse, i ponti e i locali, le catture (trasformate o no), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti che essi ritengano necessari per verificare la conformità al presente regolamento;

f)

registrando e fornendo agli ispettori, su richiesta, le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iii);

g)

producendo, su richiesta degli ispettori, documenti d'immatricolazione, schemi grafici o descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, registri di produzione, piani di stivaggio e prestando agli ispettori l'assistenza ragionevolmente necessaria per verificare che l'effettivo stivaggio delle catture sia conforme al piano di stivaggio;

h)

astenendosi dall'interferire con gli eventuali contatti tra gli ispettori e l'osservatore, tra l'altro garantendo la riservatezza necessaria all'esercizio dei loro compiti;

i)

agevolare il prelievo di campioni di pesci trasformati da parte degli ispettori, ai fini dell'identificazione delle specie attraverso l'analisi del DNA;

j)

intraprendendo le azioni necessarie per preservare l'integrità dei sigilli apposti dagli ispettori e di qualsiasi elemento di prova che resta a bordo, salvo se altrimenti disposto dallo Stato di bandiera;

k)

per garantire la conservazione degli elementi di prova, laddove siano stati apposti sigilli e/o raccolte prove, firmando la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli;

l)

interrompendo le attività di pesca su richiesta degli ispettori in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera b);

m)

consentendo, su richiesta, l'uso delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell'operatore radio per i messaggi che gli ispettori devono inviare e ricevere;

n)

rimuovendo, su richiesta degli ispettori, ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del regolamento;

o)

se gli ispettori hanno effettuato annotazioni nei giornali e registri, fornendo agli ispettori copia di tutte le pagine in cui figurano tali annotazioni e, su richiesta degli ispettori, firmando tali pagine per confermare che si tratta di copie conformi; e

p)

in caso di richiesta di sospendere le attività di pesca, non riprendendo tali attività fino a quando:

i)

gli ispettori abbiano completato l'ispezione e messo al sicuro gli elementi di prova; e

ii)

il comandante della nave abbia firmato la sezione corrispondente del rapporto di ispezione di cui alla lettera k).

Articolo 33

Rapporto di ispezione e seguito

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi ispettori redigano, per ogni ispezione, un rapporto di ispezione nella forma prevista all'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento («rapporto di ispezione»).

2.   Ai fini del rapporto di ispezione:

a)

una bordata di pesca si considera in corso quando la nave ispezionata abbia a bordo catture prelevate nella zona di regolamentazione durante la bordata;

b)

nel confrontare le annotazioni del registro di produzione con quelle del giornale di pesca, gli ispettori convertono in peso vivo il peso di produzione applicando i fattori di conversione di cui agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (16) per i pescherecci dell'Unione in relazione alle specie e alle presentazioni non contemplate da tali allegati e i fattori di conversione utilizzati dal comandante della nave in altri casi;

c)

l'ispettore:

i)

sintetizza, a partire dalle annotazioni del giornale di bordo, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione durante la bordata in corso, ripartendoli per specie e per divisione;

ii)

registra tali dati sintetici nella sezione 12 del rapporto di ispezione e le differenze tra le catture registrate e le proprie stime delle catture a bordo nella sezione 14.1 del rapporto di ispezione;

iii)

al termine dell'ispezione firma il rapporto di ispezione e lo sottopone, per firma e osservazioni, al comandante della nave e a ogni altro testimone che desideri presentare una dichiarazione;

iv)

informa immediatamente la propria autorità competente e le trasmette le informazioni e le immagini entro 24 ore o quanto prima possibile; e

v)

fornisce al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione, annotando debitamente nella sezione pertinente l'eventuale rifiuto del comandante della nave di confermarne il ricevimento.

3.   Lo Stato membro di ispezione:

a)

invia all'EFCA il rapporto di ispezione in mare, se possibile entro 20 giorni dall'ispezione, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO;

b)

si attiene alla procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, dopo la notifica di un'infrazione da parte degli ispettori.

4.   Gli Stati membri si assicurano che i rapporti di ispezione e sorveglianza preparati dagli ispettori della NAFO abbiano uno status documentale equivalente per l'accertamento dei fatti a quello dei rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dai propri ispettori.

5.   Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore della NAFO in conformità del programma.

Articolo 34

Procedure relative alle infrazioni

1.   Ogni Stato membro di ispezione si assicura che, quando constatano un'infrazione del presente regolamento, i suoi ispettori:

a)

registrino l'infrazione nel rapporto d'ispezione;

b)

inseriscano, firmandola, un'annotazione nel giornale di pesca o in altro documento pertinente della nave ispezionata, indicando la data, le coordinate geografiche e la natura dell'infrazione, predispongano una copia di ogni annotazione pertinente e chiedano al comandante della nave di firmare ciascuna pagina per verificare che si tratta di una copia conforme all'originale;

c)

registrino immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova che essi ritengano necessari in relazione all'infrazione;

d)

appongano in modo sicuro il sigillo di ispezione riportato nei «Sigilli di ispezione NAFO» previsto all'allegato IV.F delle CEM di cui al punto 42) dell'allegato del presente regolamento e annotino debitamente le azioni adottate e il numero di serie di ciascun sigillo nel rapporto di ispezione;

e)

chiedano al comandante della nave:

i)

di firmare la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli, al fine di garantire la conservazione della di prova; e

ii)

di inserire una dichiarazione scritta nella sezione corrispondente del rapporto di ispezione;

f)

chiedano al comandante della nave di rimuovere ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del presente regolamento; e

g)

se praticabile, notifichino l'infrazione all'osservatore.

2.   Lo Stato membro di ispezione:

a)

entro 24 ore dall'accertamento dell'infrazione trasmette una notifica scritta dell'infrazione accertata dai suoi ispettori alla Commissione e all'EFCA, che la inviano a loro volta all'autorità competente della parte contraente che è Stato di bandiera o dello Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, e al segretario esecutivo della NAFO. La notifica scritta contiene le informazioni riportate al punto 15) del rapporto di ispezione previsto all'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento, indica le misure pertinenti e descrive in dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una notifica di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale notifica e, laddove possibile, è corredata di immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova connessi con l'infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

entro cinque giorni dal rientro in porto della nave di ispezione invia il rapporto di ispezione alla Commissione e all'EFCA;

l'EFCA a sua volta pubblica il rapporto di ispezione sul sito web MCS della NAFO in formato PDF.

3.   I provvedimenti adottati dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni sono conformi alle disposizioni dell'articolo 36.

Articolo 35

Ulteriori procedure per le infrazioni gravi

1.   Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un'infrazione grave, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009:

a)

la pesca nell'ambito di un contingente «altri» praticata senza averne dato notifica preventiva alla Commissione, in violazione dell'articolo 5;

b)

la pesca nell'ambito di un contingente «altri» per più di cinque giorni lavorativi dopo la chiusura dell'attività di pesca in violazione dell'articolo 5;

c)

la pesca diretta di uno stock per il quale le attività di pesca sono state sospese o altrimenti vietate, in violazione dell'articolo 6;

d)

la pesca diretta di stock o di specie dopo la data di chiusura delle attività di pesca da parte dello Stato membro di bandiera notificata alla Commissione, in violazione dell'articolo 6;

e)

la pesca in una zona chiusa, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, e dell'articolo 11;

f)

la pesca con attrezzi per la pesca di fondo in una zona chiusa alla pesca di fondo, in violazione del capo III;

g)

l'uso di dimensioni di maglia non autorizzate, in violazione dell'articolo 13;

h)

la pesca senza un'autorizzazione valida;

i)

inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25;

j)

non avere a bordo il sistema di monitoraggio via satellite, o interferire con il suo funzionamento, in violazione dell'articolo 26;

k)

la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 3, o dell'articolo 25;

l)

il fatto di ostacolare o intimidire gli ispettori o gli osservatori, di interferire con il loro operato o di impedire in altro modo l'esercizio dei loro compiti, o di esercitare altri tipi di pressione indiretta;

m)

il fatto di commettere un'infrazione quando non vi è alcun osservatore a bordo;

n)

il fatto di celare, manomettere o eliminare le prove relative a un'indagine, inclusa la rottura o manomissione dei sigilli o l'ingresso in zone sigillate;

o)

la presentazione di documenti falsificati o la comunicazione di informazioni false a un ispettore, che impedirebbero l'accertamento di un'infrazione grave;

p)

lo sbarco, il trasbordo o l'uso di altri servizi portuali:

i)

in un porto non designato in conformità delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1; oppure

ii)

in assenza dell'autorizzazione dello Stato di approdo di cui all'articolo 39, paragrafo 6;

q)

il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1;

r)

mancata presenza a bordo di un osservatore, laddove tale presenza sia richiesta.

2.   Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso un'infrazione grave:

a)

adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l'apposizione di sigilli alla stiva della nave e/o agli attrezzi da pesca ai fini di un'ulteriore ispezione;

b)

invitano il comandante della nave a sospendere tutte le attività di pesca che secondo loro costituiscono un'infrazione grave; e

c)

informano immediatamente la propria autorità competente, alla quale trasmettono le informazioni e, se possibile, le immagini, entro 24 ore. L'autorità competente destinataria di tali informazioni le notifica alla parte contraente che è Stato di bandiera o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente all'articolo 34.

3.   In caso di infrazione grave da parte di una nave battente la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera:

a)

conferma sollecitamente il ricevimento delle relative informazioni e immagini;

b)

si assicura che la nave ispezionata non ricominci le attività di pesca fino a nuova notifica;

c)

utilizzando tutte le informazioni e il materiale disponibili riesamina il caso e, entro 72 ore, ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione completa sotto la sua autorità, se vi sono motivi di sospettare una delle infrazioni gravi seguenti:

i)

la pesca diretta di uno stock soggetto a moratoria;

ii)

la pesca diretta di uno stock la cui pesca è vietata a norma dell'articolo 6;

iii)

inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25; oppure

iv)

la reiterazione della stessa infrazione grave durante un periodo di 6 mesi.

4.   Se l'infrazione grave è relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, l'ispezione di cui sopra comprende l'ispezione fisica e il conteggio del totale delle catture a bordo per specie e divisione.

5.   Ai fini del presente articolo, con «inesattezze nella dichiarazione delle catture» si intende una differenza di almeno 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore, tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione, calcolati come percentuale dei dati riportati nel registro di produzione.

6.   Previo consenso dello Stato membro di bandiera, e se la parte contraente della NAFO che è Stato di approdo è diversa dallo Stato membro dell'ispettore, gli ispettori di tale parte contraente della NAFO che è Stato di approdo o dello Stato membro di approdo possono partecipare a tutta l'ispezione e al conteggio delle catture.

7.   Se il paragrafo 3, lettera c), punto i), non si applica, lo Stato membro di bandiera:

a)

consente alla nave di riprendere le attività di pesca. In tal caso, lo Stato membro di bandiera, entro 2 giorni dalla notifica dell'infrazione, fornisce alla Commissione una giustificazione scritta dei motivi per i quali non è stato imposto alla nave di fare rientro in porto. La Commissione trasmette tale giustificazione al segretario esecutivo della NAFO; oppure

b)

ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione fisica completa sotto la sua autorità.

8.   Se lo Stato membro di bandiera ordina alla nave ispezionata di rientrare in porto, gli ispettori possono salire a bordo o restare a bordo della nave mentre si reca in porto, a meno che lo Stato membro di bandiera non ordini loro di lasciare la nave.

Articolo 36

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

1.   In caso di infrazione da parte di una nave che batte la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera:

a)

effettua un'indagine accurata, comprendente, se necessario, l'ispezione fisica del peschereccio quanto prima possibile;

b)

collabora con la parte contraente della NAFO di ispezione, o con lo Stato membro di ispezione, se diverso dallo Stato membro di bandiera, al fine di preservare le prove o la catena di custodia in una forma tale da facilitare l'espletamento delle procedure previste dalle sue leggi;

c)

agisce senza ritardo a livello amministrativo o giudiziario, secondo la propria legislazione nazionale, nei confronti dei responsabili della nave; e

d)

si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dai benefici da esse derivanti.

2.   I provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), possono comprendere quelli inclusi nel seguente elenco non esaustivo, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto nazionale:

a)

ammende;

b)

il sequestro della nave e di attrezzi da pesca e catture illegali;

c)

la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca; e

d)

la riduzione o l'abolizione di eventuali contingenti di pesca.

3.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede affinché tutte le notifiche di infrazione siano trattate come se provenissero da propri ispettori.

4.   Lo Stato membro di bandiera e lo Stato membro di approdo comunicano immediatamente alla Commissione:

a)

i provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d);

b)

prima possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro mesi dopo il verificarsi di un'infrazione grave, un rapporto che delinei l'andamento dell'indagine, compresi i dettagli delle eventuali azioni adottate o avviate in relazione all'infrazione; e

c)

al completamento dell'indagine, un rapporto sui relativi risultati.

Articolo 37

Rapporti degli Stati membri sulle ispezioni, la sorveglianza e le infrazioni

1.   Entro il 1o febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e all'EFCA, in conformità del programma, le informazioni seguenti:

a)

il numero di ispezioni di pescherecci battenti la propria bandiera e dei pescherecci battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che ha effettuato nell'anno civile precedente;

b)

il nome di ogni peschereccio per il quale i suoi ispettori hanno emesso una notifica di infrazione, indicando la data e il luogo dell'ispezione e il tipo di infrazione;

c)

il numero di ore di volo di pattugliamento effettuate dai suoi aeromobili di sorveglianza, il numero di avvistamenti effettuati da tali aeromobili, il numero di rapporti di sorveglianza trasmessi e, per ciascuno di questi rapporti, la data, l'ora e il luogo dell'avvistamento;

d)

le misure adottate durante l'anno precedente, compresa una descrizione dei termini specifici di eventuali provvedimenti giudiziari o amministrativi o delle sanzioni imposte (ad esempio importo delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, avvertimenti scritti), in riferimento a:

i)

ogni infrazione constatata da un ispettore in relazione a navi battenti la propria bandiera; e

ii)

ogni rapporto di sorveglianza ricevuto.

Entro il primo marzo di ogni anno, la Commissione trasmette le informazioni di cui al primo comma al segretariato esecutivo della NAFO.

2.   I rapporti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), indicano lo stato di avanzamento del procedimento. Lo Stato membro continua a elencare tali infrazioni in ogni rapporto successivo fino alla comunicazione dell'esito finale dell'infrazione.

3.   Gli Stati membri forniscono una spiegazione sufficientemente dettagliata di ogni infrazione per la quale non hanno adottato provvedimenti o irrogato sanzioni.

CAPO VIII

CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN'ALTRA PARTE CONTRAENTE

Articolo 38

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica agli sbarchi, ai trasbordi o all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che effettuano attività di pesca nella zona di regolamentazione. Il presente capo si applica alle navi che trasportano catture nella zona di regolamentazione o ai prodotti ittici ottenuti da tali catture che non siano stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Articolo 39

Obblighi dello Stato membro di approdo

1.   Lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione e all'EFCA un elenco dei porti designati nei quali i pescherecci possono essere autorizzati a entrare a fini di sbarco e trasbordo e/o per usare i servizi portuali e nella misura del possibile si assicura che ogni porto designato disponga di capacità sufficienti per eseguire ispezioni a norma del presente capo. La Commissione pubblica, in formato PDF, un elenco di porti designati sul sito web MCS della NAFO. Ogni successiva modifica di tale elenco viene pubblicata in sostituzione dell'elenco precedente almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore.

2.   Lo Stato membro di approdo stabilisce un periodo minimo per la richiesta preventiva. Tale periodo è fissato in tre giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo. Tuttavia, previo accordo con la Commissione, lo Stato membro di approdo può stabilire un altro periodo per la richiesta preventiva, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della cattura o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. Lo Stato membro di approdo comunica le informazioni sul periodo di richiesta preventiva alla Commissione che le pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.

3.   Lo Stato membro di approdo designa l'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell'articolo 41, delle conferme a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, e del rilascio delle autorizzazioni a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Lo Stato membro di approdo comunica il nome e i recapiti dell'autorità competente alla Commissione che li pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.

4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi in cui l'Unione non autorizza sbarchi, trasbordi o l'uso dei porti da parte di navi battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO.

5.   Lo Stato membro di approdo trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, alla parte contraente della NAFO di cui la nave batte bandiera e alla parte contraente della NAFO di cui batte bandiera la nave cedente se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo.

6.   I pescherecci non possono entrare in porto senza preventiva autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo. L'autorizzazione di sbarco o di trasbordo o ad usare altri servizi portuali è concessa soltanto se è pervenuta la conferma da parte della parte contraente della NAFO di cui la nave batte bandiera, di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

7.   In deroga al paragrafo 6, lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale in assenza della conferma di cui al citato paragrafo alle condizioni indicate di seguito:

a)

il pesce è mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti;

b)

il pesce è posto in vendita, preso in consegna, prodotto o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 6;

c)

qualora la conferma non sia pervenuta entro 14 giorni dal completamento delle operazioni di sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

8.   Lo Stato membro di approdo comunica sollecitamente al comandante della nave la sua decisione di autorizzare o negare l'ingresso in porto o, se il peschereccio è già in porto, di autorizzare o negare lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali. Se la nave è autorizzata a entrare in porto, lo Stato membro di approdo restituisce al comandante della nave una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento con la parte C debitamente compilata. Tale copia è inoltre inviata alla Commissione, che la pubblica sollecitamente sul sito web MCS della NAFO. Qualora sia negata l'autorizzazione di ingresso in porto, lo Stato membro di approdo comunica tale decisione anche alla parte contraente della NAFO di cui il peschereccio batte la bandiera.

9.   In caso di annullamento della richiesta preventiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lo Stato membro di approdo invia alla Commissione una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo che è stata annullata, che la pubblica sul sito web MCS della NAFO per la trasmissione automatica alla parte contraente della NAFO.

10.   Salvo diversamente disposto da un piano di ricostituzione, lo Stato membro di approdo effettua ispezioni su almeno il 15 % di tutti gli sbarchi o i trasbordi realizzati per ogni anno di dichiarazione. Nella scelta delle navi da sottoporre a ispezione lo Stato membro di approdo dà priorità:

a)

alle navi alle quali in precedenza era stato negato l'ingresso in porto o l'uso dei servizi portuali in conformità del presente capo o di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento; e

b)

alle richieste presentate da altre parti contraenti della NAFO, Stati o organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») di sottoporre a ispezione una particolare nave.

11.   Le ispezioni sono effettuate in conformità dell'allegato IV.H delle CEM di cui al punto 44) dell'allegato del presente regolamento da ispettori autorizzati dello Stato membro di approdo, che presentano al comandante i documenti di identità prima di iniziare l'ispezione.

12.   Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti della NAFO ad accompagnare i propri ispettori in qualità di osservatori.

13.   Un'ispezione in porto comporta il monitoraggio dell'intero sbarco o trasbordo delle risorse ittiche in tale porto. Durante l'ispezione, l'ispettore dello Stato membro di approdo svolge almeno le seguenti operazioni:

a)

opera un raffronto tra i quantitativi di ogni specie sbarcati o trasbordati:

i)

i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo;

ii)

i rapporti sulle catture e le attività; e

iii)

tutte le informazioni sulle catture riportate nella notifica preventiva prevista all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento (moduli di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo);

b)

verifica e registra i quantitativi di ogni specie rimasti a bordo dopo il completamento delle operazioni di sbarco o trasbordo;

c)

verifica tutte le informazioni provenienti da ispezioni effettuate in conformità del capo VII;

d)

verifica tutte le reti presenti a bordo e registra la misura delle dimensioni di maglia;

e)

verifica la conformità delle catture alle disposizioni in materia di taglia minima;

f)

ove opportuno, verifica le specie per garantire la precisione della dichiarazione di cattura.

14.   Lo Stato membro di approdo, se possibile, si mette in comunicazione con il comandante della nave o i membri più anziani dell'equipaggio oltre che con l'ispettore e, se possibile e necessario, si assicura che l'ispettore sia accompagnato da un interprete.

15.   Lo Stato membro di approdo, se possibile, evita di ostacolare indebitamente l'attività del peschereccio e garantisce che quest'ultimo subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia inutilmente compromessa la qualità del pesce.

16.   Ogni ispezione è documentata compilando il modulo PSC 3 (modulo per l'ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo) previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento. Il processo di compilazione e trattamento del rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo comprende quanto segue:

a)

gli ispettori segnalano eventuali infrazioni al presente regolamento rilevate durante l'ispezione in porto, fornendo informazioni sulle stesse. La segnalazione contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato;

b)

gli ispettori possono inserire eventuali osservazioni che ritengano pertinenti;

c)

il comandante della nave può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto;

d)

gli ispettori firmano il rapporto e invitano il comandante della nave a fare altrettanto. La firma del comandante della nave sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso;

e)

al comandante della nave è fornita una copia del rapporto con i risultati dell'ispezione e le eventuali misure che potrebbero essere adottate.

17.   Lo Stato membro di approdo trasmette senza ritardo alla Commissione e all'EFCA una copia di ciascun rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo. La Commissione pubblica il rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO; esso viene poi trasmesso automaticamente alla parte contraente della NAFO che è Stato di bandiera e allo Stato di bandiera di qualsiasi nave che abbia trasbordato catture sul peschereccio ispezionato.

Articolo 40

Obblighi dello Stato membro di bandiera

1.   Gli Stati membri si accertano che il comandante di una nave battente la loro bandiera rispetti gli obblighi di cui all'articolo 41.

2.   Lo Stato membro di un peschereccio che intende effettuare operazioni di sbarco o trasbordo o usare altri servizi portuali, o qualora il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, rinvia per conferma una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, trasmesso conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, con la parte B debitamente compilata, in cui dichiara che:

a)

il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;

b)

i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente dichiarati per specie e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

c)

il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; e

d)

la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

3.   Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, e dell'invio delle conferme a norma dell'articolo 39, paragrafo 6. La Commissione pubblica queste informazioni, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.

Articolo 41

Obblighi del comandante della nave

1.   Il comandante o l'agente di un peschereccio che intenda entrare in porto invia una domanda in tal senso alle autorità competenti dello Stato membro di approdo entro i termini di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La domanda è corredata del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L, parte A, delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, debitamente compilato come segue:

a)

il modulo PSC 1 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.A delle CEM è utilizzato quando la nave trasporta, sbarca o trasborda le proprie catture; e

b)

il modulo PSC 2 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.B delle CEM è utilizzato quando la nave è impegnata in operazioni di trasbordo. Per ogni nave cedente va utilizzato un modulo distinto;

c)

entrambi i moduli (PSC 1 e PSC 2) sono compilati nei casi in cui una nave trasporti, sbarchi o trasbordi le proprie catture e catture ricevute a seguito di un trasbordo.

2.   Un comandante della nave o agente può annullare una richiesta preventiva, previa notifica alle autorità competenti del porto che intendeva usare. La richiesta è corredata di una copia del modulo originale di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, con la scritta «annullata» riportata in diagonale.

3.   Il comandante della nave non avvia le operazioni di sbarco o di trasbordo né usa altri servizi portuali prima di esservi stato autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro o prima dell'ora prevista di arrivo (Estimated Time of Arrival - ETA), quale indicata nel modulo PSC 1 o PSC 2. Tuttavia, le operazioni di sbarco o trasbordo e l'uso di altri servizi portuali possono cominciare prima dell'ora prevista di arrivo con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo.

4.   Il comandante della nave:

a)

collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio, eseguita secondo le presenti procedure, e non ostacola o intimidisce gli ispettori dello Stato di approdo nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato;

b)

consente l'accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture, alle reti e agli altri attrezzi o attrezzature e fornisce qualsiasi informazione utile richiesta dagli ispettori dello Stato di approdo, comprese copie dei pertinenti documenti.

Articolo 42

Infrazioni rilevate durante le ispezioni in porto

Quando un'infrazione è rilevata nel corso di un'ispezione di una nave in porto, si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli da 34 a 37.

Articolo 43

Riservatezza

Tutti i rapporti di ispezione e di indagine, e le relative immagini e prove, nonché i moduli di cui al presente capo, sono trattati come documenti riservati dagli Stati membri, dalle autorità competenti, dagli operatori, dai comandanti delle navi e dal personale, conformemente alle norme sulla riservatezza di cui all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'allegato del presente regolamento.

CAPO IX

PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 44

Presunte attività di pesca INN

Si presume che la nave di una parte non contraente abbia compromesso l'efficacia del presente regolamento e abbia praticato attività di pesca INN, se:

a)

è stata avvistata o in altro modo identificata mentre praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione;

b)

ha effettuato operazioni di trasbordo con un'altra nave di una parte non contraente avvistata o identificata mentre praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione o al suo esterno; e/o

c)

è inserita nell'elenco INN della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC») (17).

Articolo 45

Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione

Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione, autorizzata nell'ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, che avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:

a)

trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza, di cui all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento;

b)

cerca di informare il comandante della nave che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della nave;

c)

se opportuno chiede al comandante della nave l'autorizzazione a salire a bordo della nave per effettuare un'ispezione; e

d)

se il comandante della nave accetta l'ispezione:

i)

trasmette sollecitamente alla Commissione le risultanze dell'ispezione, utilizzando il modulo del rapporto di ispezione contenuto nell'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento; e

ii)

consegna al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione.

Articolo 46

Ingresso in porto e ispezione delle navi di parti non contraenti

1.   Ogni comandante di una nave di una parte non contraente chiede il permesso di entrare in porto all'autorità competente dello Stato membro di approdo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 41.

2.   Gli Stati membri di approdo:

a)

trasmettono sollecitamente allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 41;

b)

negano l'ingresso in porto di qualsiasi nave di una parte non contraente se:

i)

il comandante della nave non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1; oppure

ii)

lo Stato di bandiera non ha confermato le attività di pesca della nave conformemente all'articolo 40, paragrafo 2;

c)

comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di negare l'ingresso in porto, lo sbarco o il trasbordo o altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente;

d)

revocano il diniego di ingresso in porto unicamente se lo Stato di approdo ha stabilito che vi sono prove sufficienti del fatto che le ragioni alla base di tale diniego erano inadeguate o erronee o che tali ragioni non sussistono più;

e)

comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di revocare il diniego di ingresso in porto, di sbarco o trasbordo o di altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente;

f)

qualora autorizzino l'ingresso, si accertano che la nave sia ispezionata da funzionari debitamente autorizzati che conoscono il presente regolamento e che l'ispezione sia effettuata in conformità dell'articolo 39, paragrafi da 11 a 17; e

g)

trasmettono sollecitamente alla Commissione una copia del rapporto di ispezione e i dettagli di eventuali azioni successive da loro intraprese.

3.   Gli Stati membri si accertano che nessuna nave di parti non contraenti proceda a operazioni di sbarco o trasbordo o faccia altro uso dei servizi portuali, a meno che la nave non sia stata prima ispezionata da suoi funzionari debitamente autorizzati e con un buona conoscenza del presente regolamento e il comandante della nave possa dimostrare che le specie di pesci detenute a bordo e oggetto della convenzione NAFO sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione o nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 47

Elenco provvisorio di navi INN

1.   Oltre alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità degli articoli 42 e 44, gli Stati membri possono trasmettere sollecitamente alla Commissione ogni informazione che possa contribuire all'identificazione delle navi di parti non contraenti che svolgono attività di pesca INN nella zona di regolamentazione.

2.   Se una parte contraente si oppone a che una nave che figura nell'elenco delle navi INN della NEAFC sia inserita nell'elenco delle navi INN della NAFO, o sia radiata dallo stesso, il segretario esecutivo della NAFO inserisce tale nave nell'elenco provvisorio delle navi INN.

Articolo 48

Azioni contro le navi che figurano nell'elenco INN

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare, prevenire ed eliminare la pesca INN in relazione alle navi figuranti nell'elenco delle navi INN, tra l'altro:

a)

vietando, salvo nei casi di forza maggiore, a tutte le navi battenti la loro bandiera di partecipare ad attività di pesca con le navi che figurano in tali elenchi, comprese, ma non solo, le attività di pesca congiunte;

b)

vietando la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a tali navi;

c)

vietando a tali navi l'ingresso nei loro porti e, qualora una nave si trovi già in porto, vietandole l'uso del porto, salvo nei casi di forza maggiore, o di difficoltà, per fini di ispezione o per intraprendere appropriate azioni esecutive;

d)

vietando a tali navi di cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore;

e)

rifiutando a tali navi il permesso di praticare attività di pesca nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;

f)

vietando il noleggio di tali navi;

g)

rifiutando a tali navi l'abilitazione a battere la loro bandiera;

h)

vietando lo sbarco e l'importazione di pesce proveniente da tali navi o riconducibile alle stesse;

i)

incoraggiando gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi il trasbordo di pesce; e

j)

raccogliendo e scambiando adeguate informazioni su tali navi con le altre parti contraenti, con le parti non contraenti e con le ORGP al fine di rilevare, scoraggiare e prevenire l'uso di falsi titoli di importazione ed esportazione in relazione al pesce o a prodotti della pesca provenienti da tali navi.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Riservatezza

Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi alla NAFO e ricevuti dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6, dell'articolo 23, paragrafo 6, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 26, paragrafo 9, dell'articolo 27, paragrafi 3, 5, 6, 7 e 15, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 39, paragrafo 8.

Articolo 50

Procedure di modifica

1.   La Commissione adotta, entro il 18 dicembre 2019 un atto delegato conformemente all'articolo 51 che integra il regolamento con le disposizioni e gli allegati delle CEM di cui all'allegato del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 per modificare successivamente tale atto delegato.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 51, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dalla NAFO che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri, in relazione a quanto segue:

a)

l'elenco delle attività delle navi da ricerca, di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b)

le misure di cui all'articolo 9 relative alle zone di pesca del gamberetto boreale; le pertinenti comunicazioni, le modifiche delle attività e delle profondità di pesca e i riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca;

c)

le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e le condizioni per l'avvio delle attività di pesca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d);

d)

il contenuto delle trasmissioni elettroniche di cui all'articolo 22, paragrafo 5, l'elenco dei documenti validi da tenere a bordo delle navi conformemente all'articolo 22, paragrafo 8, e il contenuto del piano di capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 10;

e)

i documenti da tenere a bordo della nave noleggiata conformemente all'articolo 23, paragrafo 9;

f)

i dati VMS da trasmettere con trasmissione automatica continua a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, nonché gli obblighi del CCP a norma dell'articolo 26, paragrafi 2 e 9;

g)

le percentuali di presenza di osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, i rapporti degli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, gli obblighi degli osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 11, e gli obblighi del comandante della nave, a norma dell'articolo 27, paragrafo 12;

h)

gli obblighi del comandante della nave durante le ispezioni a norma dell'articolo 32;

3.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche delle CEM.

Articolo 51

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 50 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 giugno 2019. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 50 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 50 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 52

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 sono abrogati.

Articolo 53

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1627

Il regolamento (UE) 2016/1627 è così modificato:

1)

all'articolo 3 sono aggiunti i punti seguenti:

«27)   “peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni”: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;

28)   “rete a circuizione”: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Piani di gestione annuali della capacità di pesca

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca per adeguare il numero delle navi da pesca al fine di dimostrare che la capacità di pesca è commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi nel periodo di riferimento.

2.   Gli Stati membri adeguano la capacità di pesca utilizzando i parametri proposti dal SCRS e adottati dall'ICCAT nel 2009.

Gli Stati membri possono assegnare contingenti settoriali a piccole navi costiere autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso e lo indicano nei loro piani di pesca. Nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione essi includono inoltre misure aggiuntive per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di navi a sfruttare appieno le possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.

3.   Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne che operano nelle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Il contingente settoriale e le misure aggiuntive per monitorarne il consumo sono chiaramente definiti nei rispettivi piani annuali.

4.   Se gli Stati membri assegnano contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo di un contingente di 5 tonnellate definito dall'SCRS nel 2009.

5.   L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a un aumento massimo del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

6.   Per il periodo 2019-2020 gli Stati membri possono autorizzare un numero di tonnare adibite alla pesca del tonno rosso che consenta il pieno sfruttamento delle loro possibilità di pesca.»;

3)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Piani di gestione annuali dell'allevamento

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione un piano di gestione annuale dell'allevamento a norma del presente articolo.

2.   La Commissione compila i piani e li integra nel piano dell'Unione. La Commissione trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione da parte dell'ICCAT.

3.   Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ciascuno Stato membro dimostra che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento sono commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.

4.   Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità totale di allevamento annotata nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.

5.   Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi annotati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.

6.   Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o diverse aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro, incluse le importazioni di tonni rossi vivi.

7.   Gli Stati membri delle aziende di allevamento provvedono affinché gli scienziati incaricati dall'SCRS di effettuare delle prove per individuare i tassi di crescita durante il periodo di ingrasso vi abbiano accesso e, come richiesto dal protocollo, ricevano assistenza per effettuare tali prove conformemente al protocollo standardizzato elaborato dall'SCRS per il monitoraggio dei singoli pesci riconoscibili.»;

4)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Campagne di pesca

1.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio.

2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca del tonno rosso con reti d circuizione nell'Adriatico può essere aperta fino al 15 luglio per i pesci allevati nell'Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1).

3.   In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro può dimostrare che, a causa di venti di forza 5 o più sulla scala Beaufort, alcune delle proprie navi da cattura che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non hanno potuto utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso dell'anno, tale Stato membro può riportare fino a 10 giorni persi entro l'11 luglio per le navi interessate nel corso dell'anno.

4.   La pesca del tonno rosso effettuata da grandi navi da cattura con palangari pelagici è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.

5.   Gli Stati membri stabiliscono i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte, diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni, nei loro piani di pesca annuali.»;

5)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Catture accessorie

1.   Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso nell'ambito del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca annuale.

2.   Il livello delle catture accessorie di tonno rosso non supera il 20 % delle catture totali a bordo alla fine della bordata di pesca. La metodologia utilizzata per calcolare dette catture accessorie in relazione alle catture totali a bordo è chiaramente definita nel piano di pesca annuale. Le catture accessorie possono essere calcolate in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini gestite dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta di piccole navi costiere può essere calcolato su base annuale.

3.   Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione.

4.   Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico dell'Unione per le catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità del TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

5.   In caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata, la cattura di tonno rosso non è autorizzata e gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantirne il rilascio. Sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e tutte le catture sono registrate. Gli Stati membri forniscono ogni anno le informazioni relative a tali catture alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.

6.   Le navi che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso tenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate nella misura in cui sono accompagnate dal documento di cattura elettronico per il tonno rosso (eBCD).».

Articolo 54

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 53 si applica a decorrere dal 21 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Parere del 23 gennaio 2019.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(6)  Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(12)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

(15)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(17)  Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22).


ALLEGATO

1)

Tabella 4 delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 17) e all'articolo 17;

2)

Figura 2 delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 17) e all'articolo 17;

3)

Parte VI dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 21), all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a);

4)

Parte VII dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 29);

5)

Formato prescritto all'allegato II.C delle CEM, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

6)

Tabella 1 e figura 1(1) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

7)

Tabella 2 e figura 1(2) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

8)

Tabella 3 e figura 1(3) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 5;

9)

Formato prescritto all'allegato IV.C delle CEM, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 39, paragrafo 16;

10)

Allegato III.A delle CEM, di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

11)

Allegato I.C delle CEM, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 6, lettera g);

12)

Allegato III.B delle CEM, di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;

13)

Allegato I.D delle CEM, di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2;

14)

Figura 3 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

15)

Tabella 5 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

16)

Figura 4 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

17)

Tabella 6 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

18)

Figura 5 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4;

19)

Tabella 7 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4;

20)

Protocollo di pesca esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

21)

Notifica dell'intenzione di praticare la pesca di fondo esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a);

22)

Rapporto sulla bordata di pesca di fondo esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b);

23)

Elementi per la valutazione delle proposte attività di pesca di fondo esplorative dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b);

24)

Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera a);

25)

Formato prescritto per l'elenco delle navi dell'allegato II.C.1 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a);

26)

Formato prescritto per la cancellazione dall'elenco delle navi dell'allegato II.C.2 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b);

27)

Formato specificato per le singole autorizzazioni per ciascuna nave dell'allegato II.C.3 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);

28)

Formato prescritto per la sospensione dell'autorizzazione dell'allegato II.C.4 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);

29)

Elenco dei codici della forma di presentazione dei prodotti dell'allegato II.K delle CEM, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e);

30)

Modello di giornale di pesca dell'allegato II.A delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

31)

Formato per il rapporto delle catture dell'allegato II.D delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 26, paragrafo 9, lettera b);

32)

Formato per la cancellazione del rapporto delle catture dell'allegato II.F delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 7;

33)

Allegato II.N delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafo 9, lettera b);

34)

Formato per lo scambio di dati dell'allegato II.E delle CEM, di cui all'articolo 26, paragrafo 9, lettera b);

35)

Rapporto di osservazione dell'allegato II.M delle CEM, di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a);

36)

Rapporto dell'allegato II.G delle CEM, trasmesso quotidianamente dall'osservatore di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera e);

37)

Norme in materia di riservatezza dell'allegato II.B delle CEM, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, e all'articolo 43;

38)

Modulo del rapporto di sorveglianza dell'allegato IV.A delle CEM, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 45, lettera a);

39)

Immagine del guidone dell'allegato IV.E delle CEM, di cui all'articolo 31, lettera b);

40)

Norme riguardo alla fornitura di scaletta d'imbarco dell'allegato IV.G delle CEM, di cui all'articolo 32, lettera c);

41)

Rapporto d'ispezione dell'allegato IV.B delle CEM, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 45, lettera d);

42)

Sigilli di ispezione NAFO dell'allegato IV.F delle CEM, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d);

43)

Modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo dell'allegato II.L delle CEM, di cui all'articolo 39, paragrafo 8, e all'articolo 39, paragrafo 13, lettera a), punto iii), all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;

44)

Allegato IV.H delle CEM sulle ispezioni, di cui all'articolo 39, paragrafo 11.


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