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Document 32019R0787R(02)
Corrigendum to Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008 (Official Journal of the European Union L 130 of 17 May 2019)
Rettifica del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)
Rettifica del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)
ST/11744/2019/INIT
GU L 316I del 6.12.2019, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/corrigendum/2019-12-06/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32019R0787 |
6.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 316/3 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 17 maggio 2019 )
Pagina 30, articolo 51, paragrafo 2
anziché:
«2. In deroga al paragrafo 1, l’articolo 16, l’articolo 20, lettera c), gli articoli 21, 22 e 23, l’articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 24, paragrafo 4, primo e secondo comma, l’articolo 24, paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli articoli 46 e 47, l’articolo 50, paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell’allegato I e le definizioni di cui all’articolo 3 concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall’8 giugno 2019.»
leggasi:
«2. In deroga al paragrafo 1, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 16, l’articolo 20, lettera c), gli articoli 21, 22 e 23, l’articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 24, paragrafo 4, primo e secondo comma, l’articolo 24, paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli articoli 46 e 47, l’articolo 50, paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell’allegato I e le definizioni di cui all’articolo 3 concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall’8 giugno 2019.».
Pagina 32, allegato I, categoria 4, «Acquavite di vino», lettera a), punto i)
anziché:
«i) |
è ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino, di vino alcolizzato o di un distillato di vino distillato a meno di 86 % vol.;» |
leggasi:
«i) |
è ottenuta esclusivamente dalla distillazione a meno di 86 % vol. di vino, di vino alcolizzato o di distillato di vino.». |