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Document 32019R0674

    Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

    C/2019/3091

    GU L 114 del 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

    30.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 114/7


    REGOLAMENTO (UE) 2019/674 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2019

    che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli Stati membri hanno trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose.

    (2)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), la Commissione ha valutato le schede tecniche sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha fissato un termine per la modifica o la revoca di tali schede tecniche da parte dello Stato membro interessato.

    (3)

    Le schede tecniche dei prodotti «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» e «Sliwovitz del Veneto» sono state revocate dalla Germania e dall'Italia rispettivamente.

    (4)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze riscontrate nella scheda tecnica di un'indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il termine stabilito dalla Commissione, tale scheda tecnica si considera non presentata.

    (5)

    Le carenze riscontrate nelle schede tecniche dei prodotti «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» non sono state sanate.

    (6)

    Le indicazioni geografiche stabilite «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

    (7)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


    ALLEGATO

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

    (1)

    nella categoria di prodotto 6. «Acquavite di vinaccia», la riga

     

    «Grappa di Marsala

    Italia»

    è soppressa;

    (2)

    nella categoria di prodotto 9. «Acquavite di frutta», le righe

     

    «Sliwovitz del Veneto

    Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

    Italia

    Italia»

    sono soppresse;

    (3)

    nella categoria di prodotto 25. «Bevande spiritose all'anice», la riga

     

    «Janeževec

    Slovenia»

    è soppressa;

    (4)

    nella categoria di prodotto 30. «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», la riga

     

    «Slovenska travarica

    Slovenia»

    è soppressa;

    (5)

    nella categoria di prodotto 32. «Liquore», le righe

     

    «Polish Cherry

    Karlovarská Hořká

    Polonia

    Repubblica ceca»

    sono soppresse;

    (6)

    nella categoria di prodotto 40. «Nocino», la riga

     

    «Orehovec

    Slovenia»

    è soppressa;

    (7)

    nella categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la riga

     

    «Königsberger Bärenfang

    Germania»

    è soppressa.


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