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Document 32019R0071
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/71 of 9 November 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Annex III to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione, del 9 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione, del 9 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2018/7361
GU L 16 del 18.1.2019, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R1305 | sostituzione | allegato I testo | 21/01/2019 | |
Modifies | 32013R1307 | sostituzione | allegato III testo | 21/01/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32021R2115 | 01/01/2023 |
18.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione è reso disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale. |
(2) |
Entro il 1o agosto 2018 la Lituania ha comunicato alla Commissione sia la decisione di ridurre l'importo dei pagamenti diretti che il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2019. |
(3) |
È quindi necessario adeguare l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino la decisione della Lituania. È inoltre necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che anche la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tale decisione. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:
1) |
la voce relativa alla Lituania è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa al totale UE-28 è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la voce relativa al totale è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO II
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1307/2013, la voce relativa alla Lituania è sostituita dalla seguente:
«Lituania |
417,9 |
442,5 |
467,1 |
475,3 |
483,3 |
517,0» |