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Document 32019R0071

    Regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione, del 9 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2018/7361

    GU L 16 del 18.1.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/71/oj

    18.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 16/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/71 DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 2018

    che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

    visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione è reso disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

    (2)

    Entro il 1o agosto 2018 la Lituania ha comunicato alla Commissione sia la decisione di ridurre l'importo dei pagamenti diretti che il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2019.

    (3)

    È quindi necessario adeguare l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino la decisione della Lituania. È inoltre necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che anche la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tale decisione.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


    ALLEGATO I

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

    1)

    la voce relativa alla Lituania è sostituita dalla seguente:

    «Lituania

    230 392 975

    230 412 316

    230 431 887

    230 451 686

    230 472 391

    247 213 599

    264 151 386

    1 663 526 240 »

    2)

    la voce relativa al totale UE-28 è sostituita dalla seguente:

    «Totale UE-28

    5 264 723 001

    18 149 536 729

    18 649 599 495

    14 337 026 697

    14 346 899 509

    14 656 460 137

    14 675 251 797

    100 079 497 365 »

    3)

    la voce relativa al totale è sostituita dalla seguente:

    «Totale

    5 298 853 700

    18 183 668 706

    18 683 732 774

    14 371 161 305

    14 381 035 473

    14 690 597 483

    14 709 390 553

    100 318 439 994 »


    ALLEGATO II

    Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1307/2013, la voce relativa alla Lituania è sostituita dalla seguente:

    «Lituania

    417,9

    442,5

    467,1

    475,3

    483,3

    517,0»


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