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Document 32019L1159

Direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE.)

PE/39/2019/REV/1

GU L 188 del 12.7.2019, p. 94–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1159/oj

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/94


DIRETTIVA (UE) 2019/1159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.

(2)

La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella sua versione modificata («convenzione STCW»), che è stata da ultimo oggetto di revisione approfondita nel 2010. Nel 2015 sono state adottate modifiche alla convenzione STCW per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi soggette al codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»). Nel 2016 sono state adottate alcune modifiche alla convenzione STCW in relazione alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.

(3)

La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW. Varie disposizioni della direttiva 2008/106/CE dovrebbero pertanto essere modificate al fine di rispecchiare le ultime modifiche della convenzione STCW relative alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice IGF, di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.

(4)

Il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 2010, di volta in volta vigente (codice STCW) contiene già orientamenti sulla prevenzione dell'affaticamento (sezione B-VIII/1) e sull'idoneità al servizio (sezione A-VIII/1). Nell'interesse della sicurezza è indispensabile far osservare i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/106/CE, che devono essere rispettati senza eccezioni, e tenere debitamente conto di tali orientamenti.

(5)

Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l'altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.

(6)

La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT) indica che l'introduzione del sistema centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa tra l'altro un'indicazione del numero stimato di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti dal paese terzo che potrebbero probabilmente servire su navi battenti bandiera degli Stati membri. Tale analisi dovrebbe essere sottoposta all'esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).

(7)

Considerando l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura per il riconoscimento dei paesi terzi, la valutazione REFIT ha rivelato che l'attuale termine di 18 mesi non tiene conto della complessità della procedura, che comprende un'ispezione sul campo condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Gli accordi diplomatici necessari per pianificare e svolgere un'ispezione di questo tipo richiedono più tempo. Inoltre, il termine di 18 mesi non è sufficiente nel caso in cui il paese terzo debba attuare azioni correttive e introdurre modifiche giuridiche nel proprio sistema al fine di conformarsi ai requisiti della convenzione STCW. Per tali motivi, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione dovrebbe essere prorogato da 18 a 24 mesi e, qualora il paese terzo debba attuare azioni correttive considerevoli, comprese modifiche di disposizioni giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente prorogato a 36 mesi. Inoltre, la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema del paese terzo per le norme relative alla formazione, al rilascio dei certificati e ai servizi di guardia per la gente di mare dovrebbe essere conservata per mantenere la flessibilità della procedura di riconoscimento.

(8)

Al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, per il futuro riconoscimento dei paesi terzi si dovrebbe valutare se tali paesi terzi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

(9)

Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dalla gente di mare nei paesi terzi in questione.

(10)

A livello di Unione sono rese disponibili informazioni sulla gente di mare assunta proveniente da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per l'elaborazione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione. Inoltre, le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

(11)

Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione delle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW attraverso l'aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare e l'allineamento di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/106/CE in relazione ai certificati digitali per gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(12)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva con riguardo al riconoscimento di paesi terzi. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(13)

Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra le direttive 2005/45/CE e 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato soltanto dalla direttiva 2008/106/CE. Inoltre, una volta adottate le pertinenti modifiche della convenzione STCW, dovrebbe essere introdotto un sistema elettronico per la presentazione delle qualifiche della gente di mare al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri.

(14)

La digitalizzazione dei dati è parte integrante dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e all'uso efficiente delle risorse umane. La Commissione dovrebbe prendere in esame misure volte a rafforzare l'efficacia del controllo dello Stato di approdo, compresa, tra l'altro, una valutazione della fattibilità e del valore aggiunto relativi all'istituzione e alla gestione di una banca dati centrale dei certificati rilasciati alla gente di mare, che sarebbe connessa con la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e alla quale sarebbero collegati tutti gli Stati membri. Tale banca dati centrale dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di addestramento rilasciati conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW.

(15)

L' istruzione e formazione della gente di mare europea a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe essere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche della gente di mare che presta servizio sotto una bandiera europea è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. L'istruzione e la formazione della gente di mare dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus+.

(16)

La Commissione dovrebbe instaurare un dialogo con le parti sociali e gli Stati membri al fine di sviluppare iniziative di formazione marittima in aggiunta ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare concordati a livello internazionale, che possano essere riconosciute reciprocamente dagli Stati membri come diplomi di eccellenza europei per gente di mare. Tali iniziative dovrebbero basarsi sulle raccomandazioni dei progetti pilota in corso e sulle strategie stabilite nel piano della Commissione per la cooperazione settoriale sulle competenze ed essere sviluppate in linea con esse.

(17)

Per accrescere la chiarezza e la coerenza giuridica, è opportuno abrogare la direttiva 2005/45/CE.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/106/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/106/CE

La direttiva 2008/106/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

«43.

“Stato membro ospitante” lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;

44.

“codice IGF” il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola SOLAS 74 II-1/2.29;

45.

“codice polare” il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS 74 XIV/1.1;

46.

“acque polari” acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definite nelle regole SOLAS 74 da XIV/1.2 a XIV/1.4.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

nel paragrafo unico, la formulazione introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   L'articolo 5 ter si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.»;

3)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 12, lettera b) del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.»;

4)

l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 bis

Informazioni alla Commissione

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 2, ed esclusivamente per l'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell'allegato V della presente direttiva.»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 ter

Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1.   Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.

2.   Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

3.   Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11.

4.   Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.

5.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.

La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.

7.   Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.»;

6)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma dei capi dell'allegato I, ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:

a)

soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e

b)

dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter.   I comandanti o gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1o gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.»;

7)

all'articolo 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo.

Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in merito all'avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all'avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

3.   Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l'atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo.»;

8)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.»;

9)

all'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

2.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti:

a)

i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 23;

b)

il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo;

c)

il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;

d)

il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo;

e)

la data dell'ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione;

f)

qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo;

g)

il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica;

h)

informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili.

In caso di mancata conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 20 della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.»;

10)

all'articolo 25 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.»;

11)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Relazione di valutazione

Entro il 2 agosto 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione contenente suggerimenti riguardo alle azioni da adottare conseguenti alla valutazione. In tale relazione di valutazione la Commissione analizza l'attuazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ed eventuali sviluppi in merito ai certificati digitali per gente di mare a livello internazionale. La Commissione valuta altresì eventuali sviluppi relativamente alla considerazione futura dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali.»;

12)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Modifica

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, che modificano l'allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3.»;

13)

l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 13, e dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

l'allegato I della direttiva 2008/106/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Abrogazione

La direttiva 2005/45/CE è abrogata.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 125.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(7)  Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

(8)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).


ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 2008/106/CE, il capo V è modificato come segue:

1)

la regola V/2 è sostituita dalla seguente:

«Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2.

Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.

3.

I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

4.

I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 infra frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

5.

Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.

6.

Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.

7.

I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.

8.

I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.

9.

I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.

10.

Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.»;

2)

è aggiunta la regola seguente:

«Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

2.

Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3.

Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.

4.

La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.

5.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

6.

La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

7.

I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

8.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:

8.1.

deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e

8.2.

deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.

9.

I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:

9.1.

soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;

9.2.

soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e

9.3.

prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:

9.3.1.

navi soggette al codice IGF;

9.3.2.

navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure

9.3.3.

navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.

10.

Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

11.

La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

Regola V/4

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

1.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

2.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.

3.

I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

4.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve:

4.1.

soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;

4.2.

aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e

4.3.

aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.

5.

Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

6.

Fino al 1o luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1o luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:

6.1.

avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

6.2.

avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari.

7.

Fino al 1o luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1o luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:

7.1.

avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

7.2.

avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.».


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