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Document 32019D0328

Decisione di esecuzione (UE) 2019/328 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all'interno del sistema di ingressi/uscite (EES)

C/2019/1250

GU L 57 del 26.2.2019, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/328/oj

26.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/328 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2019

che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all'interno del sistema di ingressi/uscite (EES)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

(2)

L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative al soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

(3)

Prima dello sviluppo dell'EES è necessario adottare le misure relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica di tale sistema.

(4)

Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES.

(5)

Le misure disposte dalla presente decisione per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'EES dovrebbero essere integrate dalle specifiche tecniche e dal documento di controllo dell'interfaccia dell'EES che saranno elaborati dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(7)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione del sistema. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi a tale sistema conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.

(14)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 20 luglio 2018.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure necessarie alla realizzazione tecnica dell'EES per quanto riguarda le procedure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, sono stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

1.   CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI

Nel presente allegato, non viene operata alcuna distinzione tra le registrazioni che possono essere conservate a livello di sistema centrale EES (CS-EES) e quelle che possono essere conservate a livello NUI. Tutte le registrazioni sono consolidate a livello CS-EES.

Ogni operazione di trattamento dei dati nell'ambito dell'EES viene registrata. Ad ogni registrazione è associato un campo specifico che consente l'identificazione dell'operazione effettuata, ivi compresa la finalità dell'accesso in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2226. Tutti i dati trasmessi vanno registrati; in caso di consultazioni del VIS, si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Ogni registrazione reca la marcatura temporale elettronica certificata riportante la data e l'ora in cui i dati sono stati ricevuti. La marcatura temporale viene successivamente utilizzata per individuare le registrazioni da cancellare in funzione del periodo di conservazione per ciascun tipo di registrazione, in conformità con l'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226.

Per tutte le operazioni di trattamento dei dati, nella registrazione viene conservato l'identificativo individuale dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Ogni registrazione deve qualificare come mittente o destinatario l'autorità e l'EES centrale.

Nella registrazione sono archiviati i dati trasmessi o utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere c) e d). In caso di consultazione di relazioni relative a soggiornanti fuoritermine, vanno registrati i dati di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e) del regolamento (UE) 2017/2226.

Le registrazioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 vanno registrate nel CS-EES. Il CS-EES procede quotidianamente alla cancellazione delle registrazioni in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226. Tutte le registrazioni relative allo stesso cittadino di paese terzo che corrispondono a un'operazione quale «cancella fascicolo individuale e cartelle di ingresso/uscita/respingimento» o «cancellazione automatica» sono cancellate un anno dopo la relativa cancellazione, a meno che non siano considerate necessarie per procedure di monitoraggio, conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226. Per evitare la cancellazione di tali registrazioni sono adottate disposizioni che prevedono la segnalazione tramite indicatori di ogni singola registrazione e delle registrazioni collegate.

Le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati non vanno modificate né cancellate prima che sia trascorso un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/2226.

2.   ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI

L'accesso alle registrazioni conservate da eu-LISA in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 è limitato agli amministratori eu-LISA dell'EES debitamente autorizzati, al Garante europeo della protezione dei dati e alle autorità di controllo nazionali. Anche gli accessi a tali registrazioni devono risultare tracciabili. Tale disposizione si applica mutatis mutandis alle registrazioni degli accessi alle registrazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).


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